CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09289/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaputoRosa-intimati-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in persona del legalerappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1391/2021depositata il 28/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della società Calfa diGiuliana [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ha convenuto in giudizio laNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026società, la signora [OSCURATO:PERSONA]Amato, nonché i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per chiedere: a) di accertare che soci della predettasocietà erano, oltre che dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA]Amato ed [OSCURATO:PERSONA] qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], socio deceduto; b) accertare e dichiararel’invalidità della deliberazione del 31 marzo 2014 con la quale era statadecisa la sua esclusione dalla società; c) accertare la responsabilità exartt. 1175, 1375 e 2043 c.c. dei soci deliberanti signori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con liquidazione del danno in separatogiudizio. La società e i signori [OSCURATO:PERSONA]Amato, Alfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRosa [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio chiedendo di confermare ladeliberazione di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], con condanna delmedesimo al risarcimento dei danni prodotti alla società, e che fosseaccertata la qualità di socio del solo signor [OSCURATO:PERSONA] – figlio delsocio defunto - ma non della signora [OSCURATO:PERSONA]Amato in quanto questa nonaveva accettato l’eredità del coniuge, di cui chiedevano, perciò, fossedichiarata la carenza di legittimazione passiva.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di parteCaputo quale erede del socio deceduto ma non la sig. [OSCURATO:PERSONA], eche, quindi, i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. erano sei all’atto della delibera:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsoCaputo. Conseguentemente con il voto di tre soci – dovendosi escluderequello del socio escludendo, in conflitto di interesse – la deliberaimpugnata era stata assunta correttamente dalla maggioranza dei sociaventi diritto. Quanto al merito della decisone di esclusione, osservava chei fatti accertati nella sentenza di condanna per appropriazione indebita eper false comunicazioni sociali, implicavano una grave violazione delcontratto sociale, perché anche se erano stati commessi nella qualità diamministratore (socio accomandatario), lo scopo personale perseguito nonNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026solo determinava un danno per la società, ma era incompatibile con ilpatto sociale e l’affectio societatis che lo regge. La domanda dirisarcimento del danno veniva, però, respinta per difetto di prova.3.- La Corte d’Appello di Salerno ha riformato la decisione del Tribunalesolo in punto spese, osservando quanto al resto che:a) a seguito della delibera di esclusione del socio accomandatarioPasquale Alfano - oggetto del contenzioso - unico amministratore erarimasta [OSCURATO:PERSONA] tanto che la società aveva cambiatodenominazione (da Calfa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aCalfa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.); perciò, ferma l’efficacia della deliberaimpugnata, la società si era validamente costituita mediante l'unicoamministratore;b) la signora Anna d'Amato risultava – dalla documentazione prodotta –aver rinunciato formalmente all'eredità del marito in data 20 marzo 2006e aver comunicato poco dopo alla società e ai soci [OSCURATO:PERSONA] eCaputo Concetta che le quote societarie del coniuge defunto sidevolvevano ai quattro figli, già soci della [OSCURATO:SOCIETA].; perciò le delegheper la partecipazione all’assemblea invocate dall’appellante - che eranostate rilasciati in epoca molto successiva (negli anni 2010- 2011)- nonpotevano inficiare un atto formale né potevano ritenersi idoneo atto direvoca della rinuncia, che avrebbe necessitato di forme di pari solennità;c) la deliberazione censurata era stata correttamente adottata anchealla luce della giurisprudenza di legittimità, poiché il cumulo dellequalifiche di socio e di amministratore facevano sì che le illiceitàcommesse nei compiti gestori potessero determinare non solo la revocadel mandato e l'esercizio dell’azione di responsabilità, ma anchel'esclusione da socio per violazioni di doveri previsti dallo statuto a tuteladelle finalità e degli interessi dell'ente; inoltre nella specie la gravità delleinadempienze (appropriazione indebita di somme consistenti appartenentiNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026alla società) era un fatto decisamente di grave, incompatibile con lo scoposocietario;d) anche se, in effetti, la documentazione prodotta con la memoriaconclusionale relativa all'irrevocabilità della sentenza di condanna penaleper i fatti di appropriazione indebita predetti non avrebbe potuto essereutilizzata, nella specie esistevano documenti agli atti altrettantosignificativi per deliberare l'esclusione del socio Alfano (la richiesta diautorizzazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confrontidegli amministratori da parte dell'amministratore giudiziario, la relazionenella quale erano indicate le specifiche condotte illecite, la sentenza dicondanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, confermata insecondo grado).4. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PasqualeAlfano affidandolo a tre motivi, che ha illustrato anche con memoria. AnnaD’Amato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; la società Calfa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].a.s. ha depositato una memoria che ha intitolato «controricorso».RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso/memoriadella società resistente depositata il 18.9.2023, giacché a fronte delricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] notificato via pec il [OSCURATO:DATA_NASCITA]questa poteva contraddire depositando controricorso entro il termine di 40giorni dalla data di notificazione. In mancanza, ai sensi dell’art. 370 c.p.c.non poteva depositare neppure memoria ma solo partecipare – ovefissata- alla discussione orale.1.- Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in relazione agli artt. 2287 cod. civ., 2258 c. c. e 78c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e consequenzialenullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza «con riferimento al fatto che laNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026società abbia partecipato al giudizio con la rappresentanza di un soloamministratore, a fronte della amministrazione congiuntiva regolata dalpatto sociale». Sostiene che poiché nel caso di specie «non si era alcospetto della esclusione di un socio “ordinario”, bensì di un socioamministratore e rappresentante sociale, con firma congiunta, ai sensidell’art. 2258 c.c.» il giudice avrebbe dovuto accertare «il difetto dicostituzione in giudizio della società col mandato del solo amministratoreresiduo». Invero - sostiene - «la esclusione può dirsi definitiva solamentecol passaggio in giudicato della sentenza sulla opposizione, trattandosi dipronunzia costitutiva. E quindi, anche il potere rappresentativodell’amministratore residuo, almeno in relazione al giudizio di opposizioneai sensi dell’art. 2287 c.c., deve essere posto in discussione e dovrebbeaprire alla regola secondo la quale la legittimazione passiva processualedebba essere rimessa a un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.»Aggiunge, poi, che, essendo stato indebitamente (e implicitamente)revocato pure dalla funzione di amministratore, l’attuale ricorrente avevapieno diritto anche al risarcimento del danno; perciò, ogni valutazionesull’effettivo interesse della società avrebbe dovuto essere rimesso alterzo imparziale di cui all’art. 78 c.p.c.; tanto più considerando che imotivi di esclusione attenevano a una denunziata mala gestio di entrambigli amministratori che avevano subito un’azione di responsabilitàpromossa dall’amministratore giudiziario, sicché «neanche poteva limitarsiil provvedimento “sanzionatorio” ad un solo amministratore». In questocontesto sarebbe stato necessaria la nomina di un curatore speciale che«avrebbe dovuto valutare anche se sussistessero le condizioni perescludere un solo amministratore e poi liquidare il socio (e risarcire ildanno) o se non fosse preferibile revocare la deliberazione per nonrischiare lo scioglimento della società» posto che non disponendo dellerisorse necessarie a liquidare la quota del socio escluso, la societàNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026dovrebbe revocare la deliberazione o giungere allo scioglimento dellasocietà.1.1- Il motivo introduce due ragioni di censura distinte, essendo laprima fondata sulla ritenuta persistenza in capo al socio accomandatarioescluso del potere di rappresentanza sostanziale e processuale dellasocietà non essendo la delibera di esclusione ancora definitiva e, quindi,sulla carenza del potere in capo al socio accomandatario superstite dirappresentare la società; la seconda sulla sussistenza - se ben sicomprende - di un conflitto di interesse; ragioni che, entrambe,avrebbero imposto la nomina di un curatore speciale dell’ente societarioex art. 78 c.p.c.1.2- Quanto alla prima ragione di censura si osserva che, premesso cheex art. 2287 1° e 2° comma c.c., la delibera di esclusione – comeosservato dalla Corte di merito- è efficace decorsi trenta giorni dallacomunicazione al socio escluso, a meno che il Tribunale non ne sospenda,su apposita istanza, l’esecuzione, e che l’esclusione del socioaccomandatario determina – sia pure non in via definitiva ove opposta-anche la cessazione della sua carica di amministratore e legalerappresentante della società, giacché è consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte il principio per cui «in tema di amministrazione nella societàin accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratorenon può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione diquesti dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa discioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipsoiure" anche la cessazione dalla carica di amministratore» (Cass., n.18844/2016; Cass. n. 26059/2022), il motivo è inammissibile perché nonaggredisce la reale ratio decidendi della pronuncia gravata.1.2.1 - La Corte d’appello, infatti, posto che la delibera di esclusione diuno dei due soci accomandatari era da ritenersi efficace, ha ritenuto che lasocietà si fosse validamente costituita in giudizio in personaNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026dell’amministratore superstite, osservando: «è vero come dice l’appellanteche la società Calfa era caratterizzata dalla presenza di due amministratorie che l'amministrazione era congiunta, ma proprio a seguito della deliberadi esclusione oggetto del contenzioso è rimasto un unico amministratoreovvero [OSCURATO:PERSONA], non a caso la società ha cambiato denominazionein quanto prima era Calfa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. edopo la predetta delibera è diventata Calfa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.»La decisione si fonda quindi sul presupposto giuridico che la delibera diesclusione di uno dei due soci accomandatari avesse fatto venir menol’amministrazione in via congiuntiva della società, tanto che la societàaveva cambiato la ragione sociale, ove era indicato l’unico socioaccomandatario investito del potere di gestione e rappresentanza. In altreparole, la Corte di merito ha ritenuto che con la delibera assunta la societàavesse mutato il regime dell’amministrazione prevista dallo Statutomandatario, tanto da aver cambiato denominazione.Ciò significa che il nuovo mandato amministrativo risulta integrato,secondo quanto emerge dalla ratio decidendi, con il cambio didenominazione e la designazione del nuovo legale rappresentante nellapersona del socio accomandatario, che è il soggetto costituitosi in appello.Ora questa ratio non è aggredita dal motivo che si concentra sullapersistenza del potere di amministrazione e rappresentanza del socioescluso e, quindi, sul fatto che quello superstite – in regime diamministrazione congiuntiva – fosse carente di potere.1.3 – Il secondo argomento di censura introdotto con il primo motivo èinammissibile, poiché il ricorrente invoca la nomina di un curatore specialea fronte della necessità che «ogni valutazione sull’effettivo interesse dellasocietà» fosse rimessa ad un terzo, giacché in giudizio egli aveva richiestoun risarcimento del danno per un’esclusione i cui motivi attenevano a unadenunziata mala gestio di entrambi gli amministratori, che avevano subitoun’azione di responsabilità promossa dall’amministratore giudiziario,Numero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026sicché il curatore speciale «avrebbe dovuto valutare anche sesussistessero le condizioni per escludere un solo amministratore e poiliquidare il socio» o non, piuttosto «revocare la deliberazione per nonrischiare lo scioglimento della società»: poiché si tratta di questioni nuovemai discusse nel giudizio di appello, né il ricorrente, in violazione delprincipio di specificità del motivo di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.indica se e dove detti argomenti fossero stati sottoposti al giudice disecondo grado.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione agli artt. 2287, 476, 519 e 525 cod. civ. exart. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. laddove la Corte d’Appello ha ritenuto chela signora [OSCURATO:PERSONA]Amato non avesse compiuto atti incompatibili con laformalizzata rinunzia alla eredità, e che, quindi, essendo socia, andavacomputato anche il suo voto agli effetti del calcolo della maggioranzanecessaria ad adottare la delibera di esclusione, che quindi non si sarebbe,in effetti, formata.Il ricorrente censura il fatto che la Corte del gravame si sia limitata arilevare che le due deleghe comunicate agli atti, del 2010 e 2011 fosserosuccessive alla rinunzia alla eredità del 2006, e non potessero perciòintegrare una revoca della rinunzia, ai sensi dell’art. 525 c.c., ed invocaprecedenti di legittimità per cui la revoca della rinunzia all’eredità non è,nell’ordinamento, un autonomo atto o negozio giuridico, assoggettatodirettamente o indirettamente, sul piano sostanziale o sul piano formale, apropria particolare disciplina, ma è soltanto l’effetto di successivaaccettazione dell’eredità rinunciata da parte del rinunciante, cheautomaticamente si realizza quando tale accettazione non preclusa, persé, dalla rinuncia sia validamente ed efficacemente compiuta, secondo leregole della forma dell’accettazione dell’eredità, che come noto, è possibilemediante qualsivoglia inequivoca manifestazione di volontà, espressa otacita (art. 474 del codice civile). Aggiunge che nel caso di specie,Numero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026peraltro, lo statuto prevedeva che in caso di morte di uno dei soci, glieredi sarebbero subentrati ma nominando un rappresentante comune, cheinvece non era mai stato nominato, e i soci – compresa la rinunzianteAnna [OSCURATO:PERSONA] – avevano continuato a esercitare i loro diritti uti singulipartecipando alle adunanze ovvero delegando a parteciparvi.3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.). Poiché il ricorrente aveva allegato, già con l’attointroduttivo di lite: la delega del 31.1.2011 per la partecipazioneall’udienza del 2 febbraio 2011, nella quale la signora [OSCURATO:PERSONA] siqualificava espressamente quale «socio della Società “[OSCURATO:SOCIETA].”» e laconvocazione dell’amministratore giudiziario della società del 27 dicembre2010, espressamente rivolta anche alla “socia” [OSCURATO:PERSONA]Amato, da cuidoveva dedursi il “fatto decisivo” della qualità di erede anche della signoraAnna [OSCURATO:PERSONA], giacché, considerando anche il suo voto, la maggioranzadei soci non sarebbe stata raggiunta: in definitiva, secondo il ricorrente,alla Corte del gravame era stata fornita una prova decisiva in ordine allaintervenuta revoca della rinunzia alla eredità e, consequenzialmente, dellamancanza del quorum deliberativo necessario all’esclusione del socio.4.- I due motivi possono essere trattati insieme in quanto connessigiacché propongono una censura alla decisione in punto infondatezza dellapretesa accettazione tacita da parte della sig. [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità delconiuge socio accomandante defunto, anche successivamente allaespressa e formale rinuncia alla medesima in ragione di comportamenticoncludenti chiaramente integranti revoca della rinuncia all’eredità e,quindi, accettazione tacita della stessa - sulla base dei medesimiargomenti, declinati nel primo mezzo sotto il profilo della violazione dilegge e, nel secondo mezzo, sotto il profilo del vizio motivazionale.Entrambi vanno respinti, il primo essendo infondato ed il secondoinammissibile.Numero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/20264.1- Come chiarito da questa Corte (v. Cass 37927/22), la rinunciaall'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale ilchiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimentodell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante èconsiderato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effettoretroattivo della rinuncia), il che discende dalla lettera dell'istitutodisciplinato dall'art. 519 del c.c. Detto effetto, tuttavia, non discende dallasola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altrichiamati invero, fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante puòsempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenzel'art. 519, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne«con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (...) e inseritanel registro delle successioni. (…). La forma suddetta è a pena di nullità, inquanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali diforma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.» (Cass. n.4274/2013). In quell’occasione questa Corte ha pertanto dato continuità alprincipio per cui «nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. intema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del dirittoall'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati -l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resadavanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni),con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»(Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3,Sent. n. 4846 del 2003)». (v. Cass 37927/22 cit.).Detto principio trova continuità anche in questo caso, e, quindi, la Cortedi merito ha correttamente ritenuto che, con le condotte invocate dalricorrente che aveva solennemente rinunciato all’eredità non potesserovalere quale implicita revoca della rinuncia all'eredità medesima, tantopiù che – come rilevato dalla Corte di merito – risultava dallaNumero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026documentazione prodotta che la stessa sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicatoalla società e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che le quotesociali del defunto [OSCURATO:PERSONA] si devolvevano ai quattro figli, già socidella [OSCURATO:SOCIETA]4.2 – Il terzo mezzo è evidentemente inammissibile: sotto un primoprofilo in quanto ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art.360 comma 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che siravvisa non solo quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non avendo il ricorrenteindicato le ragioni di fatto poste a base rispettivamente della decisione diprimo grado e del rigetto dell'appello dimostrando che sono tra lorodiverse (v. per tutte Cass. n. 27485/2024; Cass. n. 26934/2023; Cass. n.5947/2023); sotto un secondo profilo perché in realtà, il «fatto decisivo»in tesi omesso sarebbe «la qualità di erede anche della signora AnnaD’Amato», che evidentemente non è un fatto «storico», ma l’accertamentodi una situazione soggettiva giuridicamente rilevante frutto dellavalutazione delle risultanze istruttorie, sicché la censura non è affattoriconducibile al paradigma del vizio invocato, che appare piuttostofunzionale, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v.per tutteCass. n. 23376/2019).4.- Pertanto il ricorso va respinto. Nessuna statuizione è necessaria inpunto spese poiché le controparti sono rimaste intimate. Sussistono ipresupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 30522/2021Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 9289/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 27.3.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti