CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 26059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.4652/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di sociaamministratrice della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Angela e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], in forza di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliate presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione -controricorrenti - 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 e ScattuAntonella -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 611/2017, depositata in data 24 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, con delibera adottata l’11 ottobre 2013 hanno escluso la socia amministratrice [OSCURATO:PERSONA] dalla società. Quest’ultima ha agito nei confronti della società, nella persona di tutti i soci rappresentanti l’intera compagine sociale, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera adottata dalle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata esclusa dalla compagine sociale, con conseguente revoca della carica di amministratrice. Per la attrice, poiché la delibera di esclusione comportava anche la revoca dalla carica di amministratore, sarebbe stato necessario applicare le norme in materia di revocadalla facoltà di amministrare di cui all’ art. 2 2 59 cod.civ., che richiedeva una giusta causa e l’unanimità dei soci per la validità della delibera, ex art. 2252 cod.civ.Non poteva, dunque, essere applicata la normativa in materia di esclusione del socio, di cui agli articoli 2286 e ss. cod.civ., che prevedeva, invece, l’adozione della delibera da parte della maggioranza dei soci. Le socie [OSCURATO:PERSONA] eMarisa Fronteddu si sono costituite in giudizio, evidenziando 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere comportamenti in violazione dei doveri di informazione degli altri soci ed aveva «rescisso» anticipatamente il contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato con la società “ L’ostrica e il cinghiale di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, privando l’azienda dei mezzi necessari alla prosecuzione dell’attività. Inoltre, in via riconvenzionale, le due convenute hanno proposto domanda di revoca per giusta causa dell’amministratore per i motivi sopra indicati, oltre ad un’azione di responsabilità. 2. Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza «non definitiva»del 4 febbraio 2016, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la nullità o a dichiarare l’annullamento della delibera di esclusione del socio, essendo stati applicati correttamente gli articoli 2286 e 2287 c.c., in materia di esclusione del socio, mentre la cessazione della carica di amministratore era una naturale conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale. Il processo di prime cure è proseguito con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata dalle convenute in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca dell’amministratrice ex art. 225 9, comma 3, c.c., oltre che per l’azione di responsabilità. 3. Avverso la sentenza parziale ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Nell’atto di appello, oltre a denunciare la non corretta applicazione del procedimento seguito dalle socie perl’estromissione dalla compagine sociale, ha anche censurato la sentenza impugnata per avere omesso «qualsivoglia motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati alla [OSCURATO:PERSONA], sulla loro natura, incidenza, gravità quali giusta causa di revoca, ovvero quali “gravi inadempimenti” che ai sensi dell’art. 2286 c.c. giustificherebbero la sua esclusione dalla compagine sociale». 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 4. La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] «avverso la sentenza non definitiva n. 57/2016 del Tribunale di Lanusei». In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che, in caso di esclusione del socio, nelle società di persone, la revoca della posizione di amministratore è solamente una conseguenza di tale decisione. Pertanto, l’eventuale esclusione del socio dalla società di persone, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, ne comporta “ipso iure “ anche la cessazione dalla carica di amministratore. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 7. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Anzitutto, deve essere rigettata l’eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art.100 c.p.c., per carenza dell’interesse ad agire della socia [OSCURATO:PERSONA]. Le controricorrenti, infatti, deducono che la società I l Cinghialetto di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sarebbe «di fatto estinta dal 2013 per impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale ex art. 2272, comma 1, n.2, c.c.». Tuttavia, si evidenzia che le controricorrenti si limitano ad allegare la circostanza della avvenuta estinzione «di fatto» della società, senza documentare tale circostanza in alcun modo; sarebbe stato necessario produrre in giudizio il provvedimento di cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 2495, comma 2, cod.civ..Invero, per questa C orte, a sezioni unite, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass., sez.un., 22 febbraio 2010, n. 4060; Cass., sez.un., 12 marzo 2013, n. 6070). 1.1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza (art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.) per violazione di legge, art.111, comma 6, C ostituzione; violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118, commi 1 e 2, disp.att.c.p.c.; - totale mancanza di motivazione, motivazione apparente». Il giudice d’appello ha pronunciato esclusivamente sulla disciplina in astratto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio con l’atto di citazione, pervenendo alla conclusione che nella specie fosse possibile procedere alla esclusione della socia [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale secondo la disciplina di cui agli articoli 2286 e 2287 cod.civ., ritenendo inapplicabili lenorme dettate in materia di revoca dell’amministratore, di cui agli articoli 2252 e 2259 cod.civ. Tuttavia, nel proporre appello l’attrice aveva censurato la sentenza appellata per avere omesso qualsiasi motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati a ScattuValentina. La Corte d’appello, nel decidere in astratto la c ausa , ha totalmente omesso ogni motivazione sui fatti controversi e sottoposti adesame. La sentenza 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 manca, dunque, dei requisiti minimi di legge di cui agli articoli 111, comma 6, Costituzione, 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e art. 118, commi 1e 2, delle disposizioni di attuazione al c od.proc.civ. Non si è valutato in alcun modo se gli addebiti formalmente contestati a [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente sussistentie se fossero tali da incidere o meno sullaprosecuzione del rapporto sociale. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, art.112 e 115,132, primo comma, n. 4, c.p.c. – artt.2697 e 2907 c.c. Omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, delle istanze istruttorie proposte». Il Tribunale di Lanusei ha respinto le domande proposte dall’attrice omettendo ogni accertamento sulla sussistenza dei fatti ad essa addebitati con la delibera di esclusione dell’11 ottobre 2013. Tuttavia, l’attrice con le memorie di cui all’art. 183, comma 6, numeri 2 e 3 cod.proc.civ., aveva articolato prova orale, per interrogatorio e testi, volta a dimostrare la insussistenza degli addebiti ad essa attribuiti dalle convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento di esclusione impugnato. Con l’atto di appello l’attrice ha censurato la sentenza di prime cure per aver violato le norme in materia di ammissibilità delle prove, e segnatamente la mancata ammissione delle prove documentali ed orali dedotte a dimostrazione dei propri assunti difensivi, con riguardo alla insussistenza, in fatto, degli addebiti a lei mossi con il provvedimento di esclusione dalla compagine sociale. I motivi di appello censuravano la sentenza proprio per aver «tot almente omesso di esaminare ed accertare la effettiva sussistenza degli addebiti mossi alla [OSCURATO:PERSONA], della loro gravità e della loro incidenza effettiva sul rapporto sociale». Pertanto, nelle conclusioni 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 rassegnate davanti alla Corte d’appelloValentina [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via subordinata istruttoria, «la richiesta di ammissione delle prove già dedotte in primo grado e non ammesse». La Corte d’appello di Cagliari si è totalmente disinteressata delle istanze probatorie formulate dall’appellante, omettendo totalmente di esplicitare le ragioni per le quali ha reputato di non ammettere le prove richieste, incorrendo nel la violazione delle norme sul procedimento, e segnatamente di quelle di cui agli articoli 112 e 115 cod.proc.civ., e 2697 e 2907 cod.civ., nonché di quelle sull’obbligo di motivazione sancito oltre che dal codice di rito anche a livello costituzione degli articoli 24 e 111 della Costituzione. 3. Con il terzomotivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione e/o di interpretazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli articoli 2258,2259, 2286 e 2287». Poiché non vi era stata alcuna contestazione nei suoi confronti nella qualità di socia, l’unica disciplina applicabile era proprio quella di cui agli articoli 2252 e 2259 cod.civ., che prevedevano, sussistendo la « giusta causa » e la unanimità dei consensi, la revoca dell’amministratore, ma non l’esclusione del medesimo d a lla compagine sociale. Pertanto , la deliberazione impugnata doveva essere dichiarata nulla, ovvero annullata, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto sui quali ladeliberazione di esclusione si fondava. [OSCURATO:PERSONA] era stata nominata amministratrice della società nello stesso atto costitutivo, e tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti con la delibera di esclusione dalla compagine sociale attenevano a pretese violazion i del dovere di amministratore. Si trattava di condotte (comunque contestate) che avrebbero potuto al più comportare, in presenza di giusta causa e della unanimità dei consensi, la revoca del potere di amministrare la società, ma non di irrogare la sanzione estrema 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 dell’esclusione della compagine sociale. Una cattiva conduzione della gestione di impresa può costituire solo una causa di revoca dell’amministratore ed eventualmente di responsabilità risarcitoria nei confronti della società, ma l’amministratore conserva la qualità di socio con tutti i diritti, patrimoniali ed amministrativi, a lui riconosciuti dalla legge o dall’atto costitutivo.Altrimenti, si consente ai soci la possibilità di ottenere, con una deliberazione a maggioranza che esclude il socio d a lla società, anche la cessazione, e quindi la revoca, del socio amministratore. 4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza o del procedimento (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, art.99 e 112 c.p.c.». L’attrice, sin dall’atto di citazione ha chiesto dichiararsi la nullità della deliberazione dell’11 ottobre 2013 con cui le socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso la sociaamministratrice dalla società il Cinghialetto di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e, in via subordinata l’annullamento della medesima delibera. Con ordinanza del 4 giugno 2015, il giudice di prime cure, aveva ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa per ciò che concerneva «la domanda principale», ritenendo la causa«già ampiamente istruita» e, rinviando per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 9 luglio 2015. L’attrice, dunque, aveva precisato le conclusioni chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità della deliberazione di esclusione e, in via subordinata, l’annullamento della medesima delibera, instando anche per l’ammissione dei documenti e delle prove orali per interrogatorio testi. Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza non definitiva n.57 del 2016, ha rigettato la domanda principale svolta dall’attrice, rinviando per la prosecuzione della causa all’udienza del 14 aprile 2015, e ribadendo nel dispositivo il rigetto della «domanda 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 attorea volta ad accertare la nullità o a dichiarare l’annullamento della delibera di esclusione del socio adottata in data 11.10.2013». Pertanto, con l’atto di appello, al capo C), l’appellante ha ritenuto che il tribunale «fosse andato oltre quanto il medesimo aveva chiesto di pronunciarsi». Il thema decidendum doveva essere limitato esclusivamente alla domanda di nullità della deliberazione di esclusione, mentre la sentenza appellata aveva pronunciato anche sulla domanda di annullamento della medesima delibera di esclusione. In ciò si ravvisava una ultrapetizione. 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)». Il giudice di prime cure, come pure la Corte d’appello, hanno respinto le domande attrici, senza avere accertato se il recesso anticipato dal contratto di affitto di azienda stipulato con la società “L’ostrica e il cinghiale di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”rientrasse nei suoi poteri di amministratrice e se fosse giustificato, oltre alla insussistenza del dedotto conflitto di interessi. Né si era provveduto all’accertamento per cui la socia amministratrice si sarebbe sempre rifiutata di mettere a disposizione degli altri soci i bilanci della società e di rendere il conto della gestione; neppure era stato accertato se la socia amministratrice aveva rifiutato di dare notizia degli affari sociali, non aveva consentito ai soci la consultazione dei documenti, omettendo di accertare la natura di tali addebiti, per valutare se integrasseroo meno l’elemento costitutivo de lle gravi inadempienze delle obbligazioni legali o contrattuali, tali da incidere sul rapporto sociale. Si trattava, peraltro, di scelte gestorie, in cui entravano in gioco valutazioni di opportunità e di convenienza economica, come taliinsindacabili nel mer ito. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 6.Va affrontato preliminarmente, per ragioni logiche, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale per la decisione della controversia, il terzo motivo di impugnazione, che è infondato. 6.1.Invero, per questa Corte in tema di amministrazione nel la società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto socialea lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore (Cass., sez. 1, 26 settembre 2016, n. 18844). Si è chiarito che la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio, nelle società di persone, costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra, né implica che l’eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale (Cass., sez. 1, 8 aprile 2009, n. 8570; Cass., sez. 1, 29 novembre 2001, n. 15197); tuttavia, si è osservato che nella società in accomandita semplice l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, sicché la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore. In dottrina ed in giurisprudenza si è anche affermato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall’amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 incombono sull’amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale. 7. I motivi primo,secondo e quarto , che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 7.1.la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sui motivi di appello articolati da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità della sentenza, rettamente denunciata dalla ricorrente. 7.2.Invero, per quanto emerge dal ricorso per cassazione, con l’atto di appello la socia [OSCURATO:PERSONA], esclusa dalla società di persone con delibera dell’11 ottobre 2013, ha chiesto, da un lato, che fosse data prevalenza all’applicazione delle norme relative alla revoca dell’amministratore ex art. 2259 c.c., in luogo di quelle relative alla esclusione del socio ex art.2286 c.c.; ma , dall’altra, ha censurato la sentenza di prime cure che si era del tutto disinteressata della sussistenza o meno delle «gravi inadempienze» delle obbligazioni sociali che derivavano dalla legge o dal contratto sociale. 7.3.Infatti, si legge nel ricorso (a pagina 11), ove si riportano in sintesi le argomentazioni dell’atto di appello (nelle pagine da 16 a 22) che «nel proporre appello l’attrice, oltre ad aver denunciato la non corretta applicazione del procedimento seguito dalle convenute […] ha specificamente censurato la sentenza appellata per aver omesso qualsivoglia motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati alla [OSCURATO:PERSONA], sulla loro natura, incidenza, gravità quali giusta causa di revoca, ovvero quali “gravi inadempimenti” che ai sensi dell’art.2286 c.c. giustificherebbero la sua esclusione dalla compagine sociale». 7.4. Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che aveva articolato prova orale per interrogatorio etesti sia nelle memorie istruttorie di 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 cui all’art.183, comma 6, nn. 2 e 3 , c.p.c., in prime cure, sia, dopo che il tribunale non si era pronunciato sulle stesse, nelle conclusioni in Corte d’appello, di nuovo senza alcuna pronuncia da parte del giudice del gravame. 7.5.In particolare, la ricorrente ha provveduto alla trascrizione integrale delle conclusioni rese dinanzi alla Corte d’appello (cfr. pagina 27 del ricorso per cassazione «laddove il collegio lo ritenesse necessario si invoca la rimessione della causa in istruttoria per l’espletamento dei dedotti interrogatori formali e prova per testimoni, già dedotti dall’attrice, odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado con lememorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c.»). Ha anche trascritto per intero i capitoli di prova per interrogatorio e testi articolati nelle fasi di merito. 7.6.Infatti, si è ritenuto che,nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un'udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa delmancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benché ne avesse ritualmente richiesto la fissazione(Cass., sez. 2, 30 settembre 2016, n. 19568; per la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, in caso di omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda, anche se questa riguarda la richiesta di mezzi istruttori, in quanto detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa, cfr. Cass., sez. 3, 11 novembre 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 1976, n. 4158; Cass., sez. 6 - L, 2 luglio 2018, n. 17197 ) . La ricorrente ha dedotto la decisività e la rilevanza delle istanze istruttorie, tese a dimostrare l’insussistenza delle “gravi inadempienze” di cui all’art. 2286 c.c.. 8.Va ancora premesso che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", come nella specie, in cui è evocata la violazione dell’art. 112 c.p.c., è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(Cass., sez. un., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., sez. 1, 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass., sez.un., 22 maggio 2012, n. 8077). A tali adempimenti non si è sottratta la ricorrente, come evidenziato nei paragrafi precedenti. 8.1.Dall’atto di appello, visionato da questa Corte, emerge che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere descritto specificamente gli addebiti a lei contestati dalle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 del gravame), ha censurato la sentenza di prime cure con tre motivi, indicati sub A, B, e C). In particolare, con il motivo sub A (pag. da 11a 15 dell’appello) ha dedotto l’applicabilità alla fattispecie del combinato disposto degli artt. 2252 (modificazione del contratto sociale) e 2259 c.c. (revoca dell’amministratore), con il necessario consenso di tutti i soci, in luogo dell’art. 2286 c.c. (esclusione del 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 4652/2018 socio), che consente la delibera a maggioranza. Con il motivo sub B (da pagina 16 a 22 dell’appello) ha censurato l’omesso esame da parte del Tribunale delle istanze istruttorie, articolate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, come indicato a pagina 17 del gravame; con il motivo sub C (pagina 20dell’appello) ha censurat o la sentenza del Tribunale per vizio di ultrapetizione, in quanto la causa era stata rimessa in decisione esclusivamente sulla domanda «principale» di nullità, mentre il giudice aveva rigettato anche la domanda «subordinata» di annullamento, senza peraltro motivare sul rigetto di quest’ultima. Nelle conclusioni dell’atto di appello risultano trascritti tutti i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui si richiedeva l’ammissione (da pagina 24 a pagina 33 del gravame). Suimotivi sub B) e C) dell’appello non v’è alcuna statuizione della Corte territoriale, con conseguente sussistenza del vizio di omessa pronuncia. 9.Il quinto motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto. 10. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P