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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14093/2026

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, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avversola sentenza n. 5371/2017, pronunciata in data 18/09/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il20/09/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamenton.TK501A905636/2012, relativo ad IRPEF, IVA ed altro per l’anno diimposta 2007, con il quale recuperava a tassazione costi disconosciutirelativi a due fatture, di cui una non prodotta, per le quali, nonostantel’invito, non erano stati indicati gli estremi dei pagamenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.8328/2016, rigettava il ricorso del contribuente rilevando comel’accertamento non fosse basato unicamente sulla assenza didocumentazione, asseritamente consequenziale alla perdita degli attinel corso di un incendio, ma anche sulla mancanza degli estremi deipagamenti effettuati dal titolare della ditta individuale.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenzaimpugnata, rigettava l’appello, rilevando che dall’elenco CLIFOrisultava che il contribuente aveva dichiarato di aver ricevutoprestazioni per euro 31.050,00 da una ditta individuale, che nonrisultava fornita la prova del pagamento delle fatture ricevute dalpredetto fornitore che il contribuente aveva dichiarato di aversoddisfatto con assegni bancari ed in parte con scambi di lavori, e chel’onere della prova dell’esistenza delle spese e dell’inerenza delle stesseposto a carico del contribuente non era stato soddisfatto.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo ad ununico motivo.

L’Agenzia delle entrate, edotta del giudizio in data23/3/2018, è rimasta intimata.5.

Il contribuente non ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattoNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevando chela [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato il documentocostituito dalla dichiarazione testimoniale di colui che ha eseguito leprestazioni in favore della ditta del ricorrente, ritenute inesistentidall’Ufficio.A tal fine, ha escluso l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.348 ter, comma 5, c.p.c., in quanto il rigetto della decisione assunta inprimo grado e di quella resa in secondo grado si fondano su diverseragioni di fatto.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. èpreclusa dalla presenza di una doppia conforme (con riferimento all’art.348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis e nonall’art. 360, quarto comma, c.p.c. novellato dalla legge n. 149/2022),allorquando non vengono indicate da parte del ricorrente gli elementidi diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in gradodi appello (Cass. n. 3018/2026; Cass. 26934/2023; Cass. n.26860/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n.5947/2023).1.3.

Nel caso di specie il ricorrente ha riportato le pagine 2 e 3 dellasentenza di primo grado e la pagina 2 della sentenza di appello,osservando che, mentre nella sentenza di primo grado, le ragioni postea fondamento del rigetto del ricorso consistono nella carenza di provada parte del contribuente idonea a dimostrare il pagamento dellefatture e la prestazione di servizi resi in compensazione, nella sentenzadi secondo grado, invece, la Commissione ha motivato il rigettodell’appello sulla mancata prova dell’inerenza e dell’imputabilità deicosti, prima ancora che sulla effettività degli stessi.1.4.

Si osserva che il nucleo essenziale delle ragioni poste afondamento della decisione di primo grado è comune a quelloNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026richiamato dalla pronuncia di appello ed inerisce ai medesimi fattioggetto di controversia.A fronte della contestazione contenuta nell’avviso di accertamentoper l’anno d’imposta 2007 di indeducibilità dei costi da parte delcontribuente utilizzatore delle fatture rese in relazione ad operazioniinesistenti emesse da un fornitore che non aveva presentatodichiarazioni dei redditi sin dal 1997 ed in assenza di riscontri probatori,la [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito la vicendarilevando che:-nel corso dell’istruttoria il contribuente aveva dichiarato che ladocumentazione contabile conservata presso la propria abitazione eraandata distrutta nell’incendio del 25 aprile 2011 e che le fatturericevute erano state pagate tramite assegni bancari, in contanti o, inparte, compensate con scambio di lavori;-in data 1 giugno 2012, il contribuente aveva presentatodocumentazione contabile reperita presso il proprio commercialista el’Ufficio all’esito del controllo riprendeva a tassazione i soli costi relativialla fattura n. 96 priva degli estremi di pagamento e alla fattura n. 113non rinvenuta nella documentazione depositata, per un imponibile dieuro 15.300,00 ed Iva per euro 3.060,00;-spettava al contribuente indicare e documentare gli estremi dipagamento delle prestazioni ricevute e, invece, a fronte di tale obbligoil ricorrente si era limitato a considerazioni generiche e contraddittorie,comunque inidonee a confutare le riprese dell'Amministrazione;- l'accertamento in questione non era basato soltanto sulla carenzadocumentale, asseritamente dovuta alla perdita degli atti nell'incendio,ma era stato motivato dall'Ufficio anche sulla mancanza degli estremidei pagamenti effettuati dal contribuente, in relazione ai qualiquest’ultimo aveva genericamente eccepito di aver effettuatopagamenti in contanti o di aver reso a sua volta prestazioni di servizi aNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026compensazione, senza fornire alcun riscontro a dimostrazione delleproprie ragioni.[OSCURATO:PERSONA], premesse le posizioniprocessuali assunte dalle parti e richiamato il contenuto della decisionedi primo grado, ha rilevato che:-dall'esame del sistema informativo dell'anagrafe tributaria dellaposizione fiscale del contribuente emergeva che questi aveva ricevutoprestazioni per l’importo contestato dalla ditta individuale risultataevasore totale sin dall'anno di imposta 1997;-nel corso dell’istruttoria la parte aveva dichiarato che tutta ladocumentazione contabile ed extracontabile, conservata presso lapropria abitazione, era andata distrutta a causa di un incendio e che lefatture ricevute dal fornitore erano state pagate parte in assegni eparte in compensazione con scambio di lavori;-dalla documentazione in atti non risultava provata l’inerenza el’effettività delle spese;-l’onere della prova in ordine al riconoscimento dei costi spettava sulcontribuente;-in definitiva, l’operato dell’Ufficio doveva ritenersi legittimo e correttodata l'inottemperanza, da parte contribuente, del previsto onere diprova relativo alla sussistenza, prima ancora che all'inerenza, dei costicontestati e, inoltre, alla effettività di quei costi.1.5.

Da quanto riportato si evince con chiarezza che il rigetto delledoglianze esposte dal contribuente si fonda essenzialmente, sia inprimo grado che in appello sulla mancanza di prova in ordine allaesistenza delle prestazioni ricevute e, quindi, dei costi sostenuti, allaquale la Commissione di secondo grado ha aggiunto anche la mancanzadi prova in ordine all’inerenza dei costi in relazione all’attività svolta.Tale ultimo profilo non consente di ritenere che le decisioni sianofondate su ragioni differenti, atteso che le stesse si incentranoNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026sull’onere della prova a carico del contribuente, sulla carenza deglielementi addotti per confutare la ripresa dell’Ufficio e, quindi, sulladeducibilità dei costi in relazione a fatture per operazioni inesistenti.1.6.

In ogni caso resta privo di rilevanza processuale per il giudizioil fatto che il ricorrente individua in una dichiarazione scritta del titolaredella ditta che avrebbe fornito la prestazione in favore del contribuente.Si tratta di una dichiarazione nella quale il titolare di altra ditta diimpianti elettrici, in data 15/12/2014, affermava di non aver nulla apretendere dalla ditta del contribuente, di aver ricevuto il saldo di tuttele prestazioni effettuate mediante pagamenti in contanti ed alcuniassegni, rendendosi disponibile “ad effettuare testimonianza a discolpadella ditta MAF Impianti o responsabilità della stessa in quanto miaresponsabilità e colpa verso il Fisco per mie motivazioni personali”.Per un verso, si osserva che le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per séil vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevantesia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze (cfr. in motivazioneCass.

Sez.

U., n. 16379 e n. 22553 del 2014).Per altro verso, si rileva che spetta al giudice del merito valutare lerisultanze istruttorie e fondare la decisione su una o piuttosto suun’altra anche pretermettendo la specifica indicazione delle ragioni perle quali si ritiene di fissare il nucleo essenziale della decisione su alcunielementi dirimenti piuttosto che su altri privi di altrettanto peso,essendo in ogni caso devoluta, in via esclusiva, al giudice di merito laselezione degli elementi di convincimento.In particolare, deve evidenziarsi che non risulta compiutamenteesplicato il carattere decisivo della dichiarazione in relazione aglielementi tenuti in considerazione nei gradi di merito.Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La dichiarazione richiamata non vale come testimonianza, ma qualemero indizio da corroborarsi con riscontri oggettivi (cfr. Cass.

V, n.1164/2008, Cass. 16/3/2018, n. 6616, Cass.,17/11/2023, n. 32009).E’ noto, infatti, che nel giudizio tributario (anche prima dellamodifica introdotta con legge 130/20022 dell’art. 7, comma 4, deld.lgs. 546/1992 con la previsione della prova testimoniale scritta,assunta con le forme di cui all'art. 257 c.p.c.), il contribuente, comel'Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurredichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in propriofavore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU.Ed infatti, nel processo tributario il divieto di prova testimonialeposto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente,non osta alla produzione sia da parte dell'Amministrazione finanziariache del contribuente, in ragione dei principi del giusto processo ex art.111 Cost. ed in ossequio al principio di parità delle armi di cui all'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressionedel principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, di dichiarazioni rese da terziin sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul pianoprobatorio.Se dunque tale elemento può essere valutato nel più ampio quadroindiziario, affinché un indizio divenga piena prova assurgendo apresunzione semplice (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del29/01/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019) ènecessario che si qualifichi sotto il profilo della "gravità", qualecontinuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione" (storicadei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della "concordanza".Orbene, nel caso di specie, la parte denuncia ciò che nella sostanzaassume rilievo unicamente come un’inammissibile censura di difetto disufficienza della motivazione posta a sostegno della decisione.Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La dichiarazione del terzo, che risulta al fisco evasore fiscale totale,non trova riscontro in alcun altro elemento ulteriore e, pertanto nonassurge ad elemento di prova da porre, di per sé solo, a fondamentodella decisione nel senso richiesto dal contribuente.In effetti, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata,in quanto non inserisce l’elemento ulteriore che ritiene non valutatonell’ambito del complessivo quadro probatorio delineato dallaCommissione Tributaria Regionale, che invece ha evidenziato tutti glielementi di cui innanzi si è dato conto per affermare la carenzaprobatoria dell’assunto del contribuente a sostegno della deducibilitàdei costi portati dalle due fatture disconosciute dall’Ufficio.2.

In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.3.

Nulla va disposto sulle spese poiché l’Agenzia delle entrate nonha svolto difese.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avversola sentenza n. 5371/2017, pronunciata in data 18/09/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il20/09/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamenton.TK501A905636/2012, relativo ad IRPEF, IVA ed altro per l’anno diimposta 2007, con il quale recuperava a tassazione costi disconosciutirelativi a due fatture, di cui una non prodotta, per le quali, nonostantel’invito, non erano stati indicati gli estremi dei pagamenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.8328/2016, rigettava il ricorso del contribuente rilevando comel’accertamento non fosse basato unicamente sulla assenza didocumentazione, asseritamente consequenziale alla perdita degli attinel corso di un incendio, ma anche sulla mancanza degli estremi deipagamenti effettuati dal titolare della ditta individuale.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenzaimpugnata, rigettava l’appello, rilevando che dall’elenco CLIFOrisultava che il contribuente aveva dichiarato di aver ricevutoprestazioni per euro 31.050,00 da una ditta individuale, che nonrisultava fornita la prova del pagamento delle fatture ricevute dalpredetto fornitore che il contribuente aveva dichiarato di aversoddisfatto con assegni bancari ed in parte con scambi di lavori, e chel’onere della prova dell’esistenza delle spese e dell’inerenza delle stesseposto a carico del contribuente non era stato soddisfatto.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo ad ununico motivo. L’Agenzia delle entrate, edotta del giudizio in data23/3/2018, è rimasta intimata.5. Il contribuente non ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattoNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevando chela [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato il documentocostituito dalla dichiarazione testimoniale di colui che ha eseguito leprestazioni in favore della ditta del ricorrente, ritenute inesistentidall’Ufficio.A tal fine, ha escluso l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.348 ter, comma 5, c.p.c., in quanto il rigetto della decisione assunta inprimo grado e di quella resa in secondo grado si fondano su diverseragioni di fatto.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. èpreclusa dalla presenza di una doppia conforme (con riferimento all’art.348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis e nonall’art. 360, quarto comma, c.p.c. novellato dalla legge n. 149/2022),allorquando non vengono indicate da parte del ricorrente gli elementidi diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in gradodi appello (Cass. n. 3018/2026; Cass. 26934/2023; Cass. n.26860/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n.5947/2023).1.3. Nel caso di specie il ricorrente ha riportato le pagine 2 e 3 dellasentenza di primo grado e la pagina 2 della sentenza di appello,osservando che, mentre nella sentenza di primo grado, le ragioni postea fondamento del rigetto del ricorso consistono nella carenza di provada parte del contribuente idonea a dimostrare il pagamento dellefatture e la prestazione di servizi resi in compensazione, nella sentenzadi secondo grado, invece, la Commissione ha motivato il rigettodell’appello sulla mancata prova dell’inerenza e dell’imputabilità deicosti, prima ancora che sulla effettività degli stessi.1.4. Si osserva che il nucleo essenziale delle ragioni poste afondamento della decisione di primo grado è comune a quelloNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026richiamato dalla pronuncia di appello ed inerisce ai medesimi fattioggetto di controversia.A fronte della contestazione contenuta nell’avviso di accertamentoper l’anno d’imposta 2007 di indeducibilità dei costi da parte delcontribuente utilizzatore delle fatture rese in relazione ad operazioniinesistenti emesse da un fornitore che non aveva presentatodichiarazioni dei redditi sin dal 1997 ed in assenza di riscontri probatori,la [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito la vicendarilevando che:-nel corso dell’istruttoria il contribuente aveva dichiarato che ladocumentazione contabile conservata presso la propria abitazione eraandata distrutta nell’incendio del 25 aprile 2011 e che le fatturericevute erano state pagate tramite assegni bancari, in contanti o, inparte, compensate con scambio di lavori;-in data 1 giugno 2012, il contribuente aveva presentatodocumentazione contabile reperita presso il proprio commercialista el’Ufficio all’esito del controllo riprendeva a tassazione i soli costi relativialla fattura n. 96 priva degli estremi di pagamento e alla fattura n. 113non rinvenuta nella documentazione depositata, per un imponibile dieuro 15.300,00 ed Iva per euro 3.060,00;-spettava al contribuente indicare e documentare gli estremi dipagamento delle prestazioni ricevute e, invece, a fronte di tale obbligoil ricorrente si era limitato a considerazioni generiche e contraddittorie,comunque inidonee a confutare le riprese dell'Amministrazione;- l'accertamento in questione non era basato soltanto sulla carenzadocumentale, asseritamente dovuta alla perdita degli atti nell'incendio,ma era stato motivato dall'Ufficio anche sulla mancanza degli estremidei pagamenti effettuati dal contribuente, in relazione ai qualiquest’ultimo aveva genericamente eccepito di aver effettuatopagamenti in contanti o di aver reso a sua volta prestazioni di servizi aNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026compensazione, senza fornire alcun riscontro a dimostrazione delleproprie ragioni.[OSCURATO:PERSONA], premesse le posizioniprocessuali assunte dalle parti e richiamato il contenuto della decisionedi primo grado, ha rilevato che:-dall'esame del sistema informativo dell'anagrafe tributaria dellaposizione fiscale del contribuente emergeva che questi aveva ricevutoprestazioni per l’importo contestato dalla ditta individuale risultataevasore totale sin dall'anno di imposta 1997;-nel corso dell’istruttoria la parte aveva dichiarato che tutta ladocumentazione contabile ed extracontabile, conservata presso lapropria abitazione, era andata distrutta a causa di un incendio e che lefatture ricevute dal fornitore erano state pagate parte in assegni eparte in compensazione con scambio di lavori;-dalla documentazione in atti non risultava provata l’inerenza el’effettività delle spese;-l’onere della prova in ordine al riconoscimento dei costi spettava sulcontribuente;-in definitiva, l’operato dell’Ufficio doveva ritenersi legittimo e correttodata l'inottemperanza, da parte contribuente, del previsto onere diprova relativo alla sussistenza, prima ancora che all'inerenza, dei costicontestati e, inoltre, alla effettività di quei costi.1.5. Da quanto riportato si evince con chiarezza che il rigetto delledoglianze esposte dal contribuente si fonda essenzialmente, sia inprimo grado che in appello sulla mancanza di prova in ordine allaesistenza delle prestazioni ricevute e, quindi, dei costi sostenuti, allaquale la Commissione di secondo grado ha aggiunto anche la mancanzadi prova in ordine all’inerenza dei costi in relazione all’attività svolta.Tale ultimo profilo non consente di ritenere che le decisioni sianofondate su ragioni differenti, atteso che le stesse si incentranoNumero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026sull’onere della prova a carico del contribuente, sulla carenza deglielementi addotti per confutare la ripresa dell’Ufficio e, quindi, sulladeducibilità dei costi in relazione a fatture per operazioni inesistenti.1.6. In ogni caso resta privo di rilevanza processuale per il giudizioil fatto che il ricorrente individua in una dichiarazione scritta del titolaredella ditta che avrebbe fornito la prestazione in favore del contribuente.Si tratta di una dichiarazione nella quale il titolare di altra ditta diimpianti elettrici, in data 15/12/2014, affermava di non aver nulla apretendere dalla ditta del contribuente, di aver ricevuto il saldo di tuttele prestazioni effettuate mediante pagamenti in contanti ed alcuniassegni, rendendosi disponibile “ad effettuare testimonianza a discolpadella ditta MAF Impianti o responsabilità della stessa in quanto miaresponsabilità e colpa verso il Fisco per mie motivazioni personali”.Per un verso, si osserva che le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per séil vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevantesia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze (cfr. in motivazioneCass. Sez. U., n. 16379 e n. 22553 del 2014).Per altro verso, si rileva che spetta al giudice del merito valutare lerisultanze istruttorie e fondare la decisione su una o piuttosto suun’altra anche pretermettendo la specifica indicazione delle ragioni perle quali si ritiene di fissare il nucleo essenziale della decisione su alcunielementi dirimenti piuttosto che su altri privi di altrettanto peso,essendo in ogni caso devoluta, in via esclusiva, al giudice di merito laselezione degli elementi di convincimento.In particolare, deve evidenziarsi che non risulta compiutamenteesplicato il carattere decisivo della dichiarazione in relazione aglielementi tenuti in considerazione nei gradi di merito.Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La dichiarazione richiamata non vale come testimonianza, ma qualemero indizio da corroborarsi con riscontri oggettivi (cfr. Cass. V, n.1164/2008, Cass. 16/3/2018, n. 6616, Cass.,17/11/2023, n. 32009).E’ noto, infatti, che nel giudizio tributario (anche prima dellamodifica introdotta con legge 130/20022 dell’art. 7, comma 4, deld.lgs. 546/1992 con la previsione della prova testimoniale scritta,assunta con le forme di cui all'art. 257 c.p.c.), il contribuente, comel'Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurredichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in propriofavore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU.Ed infatti, nel processo tributario il divieto di prova testimonialeposto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente,non osta alla produzione sia da parte dell'Amministrazione finanziariache del contribuente, in ragione dei principi del giusto processo ex art.111 Cost. ed in ossequio al principio di parità delle armi di cui all'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressionedel principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, di dichiarazioni rese da terziin sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul pianoprobatorio.Se dunque tale elemento può essere valutato nel più ampio quadroindiziario, affinché un indizio divenga piena prova assurgendo apresunzione semplice (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del29/01/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019) ènecessario che si qualifichi sotto il profilo della "gravità", qualecontinuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione" (storicadei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della "concordanza".Orbene, nel caso di specie, la parte denuncia ciò che nella sostanzaassume rilievo unicamente come un’inammissibile censura di difetto disufficienza della motivazione posta a sostegno della decisione.Numero registro generale 9228/2018Numero sezionale 3398/2026Numero di raccolta generale 14093/2026Data pubblicazione 13/05/2026La dichiarazione del terzo, che risulta al fisco evasore fiscale totale,non trova riscontro in alcun altro elemento ulteriore e, pertanto nonassurge ad elemento di prova da porre, di per sé solo, a fondamentodella decisione nel senso richiesto dal contribuente.In effetti, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata,in quanto non inserisce l’elemento ulteriore che ritiene non valutatonell’ambito del complessivo quadro probatorio delineato dallaCommissione Tributaria Regionale, che invece ha evidenziato tutti glielementi di cui innanzi si è dato conto per affermare la carenzaprobatoria dell’assunto del contribuente a sostegno della deducibilitàdei costi portati dalle due fatture disconosciute dall’Ufficio.2. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.3. Nulla va disposto sulle spese poiché l’Agenzia delle entrate nonha svolto difese.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro