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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 02277/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3995/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in l iquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO Agenzia delle Entrate, rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado d el Lazio n.3974/2023 depositata i l 28/06/2023 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. , in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) , venne notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2016/003/SC/000005253/0/001, a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate, in esito alla registrazione della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma n. 5253/2016 del 14 marzo 2016, che condannava la stessa società ricorrente a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 5.100.000,00 (quale somma oggetto di garanzia fideiussoria rilasciata dalla Società a copertura delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA].), richiedeva alla medesima un importo complessivamente pari ad euro 25.726,25,di cui, segnatamente: -euro 25.700,00, a titolo di imposta di registro; -euro 26,25, a titolo di diritti di notifica. 1.2.La pretesa traeva origine dall’enunciazione, nell’ambito della predetta sentenza n. 5253/2016, del contratto di fideiussione stipulato tra: da un lato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrente, ora in liquidazione), [OSCURATO:SOCIETA] – Generale [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di fideiussori, e , dall’altro lato , UniCredit Banca d’[OSCURATO:SOCIETA]. (soggetto creditore beneficiario della garanzia) sul presupposto che, come detto, vi fosse identità tra le parti dell’atto enunciato e quelle dell’atto enunciante.

2. L’avviso venne impugnato ed il ricorso disatteso dal giudice di primo grado.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, osservò, in relazione alle censure mosse, che l’atto impositivo fosse ben motivato, contenendo “tutte le indicazioni – formali e sostanziali – previste dalla legge”; che non vi fosse dubbio che le parti del procedimento giudiziario fossero parti anche del contratto di fideiussione”; ed infine, che fosse infondata l’eccezione di decadenza essendo stato l’avviso di liquidazione notificato nei termini, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 131/1986.

3. La decisione venne impugnata dalla società ricorrente e l’appello fu respinto.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dopo aver decretato la legittimità dell’avviso di liquidazione sotto il profilo motivazionale e la sua tempestività rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, respinse l’appello della ricorrente anche con riguardo al terzo motivo, quello cioè dedotto in relazione alla carenza di identità delle parti.

In particolare, si osservò che “l’atto enunciante e quello enunciato intervengono tra gli stessi soggetti poiché l’identità soggettiva non necessariamente deve comprendere tutte le parti del giudizio e tutte le parti contrattuali, ma è sufficiente che vi sia detta identità tra queste ultime e quella partecipanti al processo, anche se in quest’ultimo vi sono ulteriori parti che non hanno partecipato al contratto.

L’Ufficio, peraltro, rappresenta una cessione delle fideiussioni in argomento a S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che esclude queste ultime dal rapporto contrattuale, confermando così la identità delle parti.

Le allegazioni dell’ufficio non appaiono contestate puntualmente dal contribuente, ma ulteriormente confermate da quest’ultimo per non avere chiamate dette società nel giudizio ritenendole non più coinvolte contrattualmente.

Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere considerata al fine di valutare la identità delle parti poiché non è parte del contratto di fideiussione, ma solo parte garantita dallo stesso.

Deve, pertanto, ritenersi sufficiente una identità tra le parti contrattuali e quelle processuali, anche se solo parziale relativamente a queste ultime per la presenza di parti ulteriori”.

Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a due motivi da [OSCURATO:SOCIETA].,in liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere i g iudici dell’appello omesso di considerare che alcun trasferimento di garanzia fosse mai intervenuto, cui consegue il difetto di ricorrenza di uno degli indefettibili presupposti - quello dell’identità sostanziale della parti tra atto enunciante e atto enunciato - dell’enunciazione, nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. 1.1.Il motivo è inammissibile essendosi al cospetto di una c.d. doppia conforme.

Va ribadito, infatti, che nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass. n. 26934/2023).

Nella specie, il ricorrente non ha assolto il predetto onere. 2.Con la seconda doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per erronea interpretazione del concetto di identità delle parti sostanziali dell’atto enunciato e dell’atto enunciante, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema.

Secondo il ricorrente nell’atto enunciante mancavano ben due parti che erano invece presenti nell’atto enunciato ([OSCURATO:SOCIETA]., Della [OSCURATO:SOCIETA].) e nell’atto enunciante era presente [OSCURATO:SOCIETA] S .c.a.r.l. , non presente nell’atto enunciato.

2.1. La censura è infondata.

Occorre muovere dalla disposizione rilevante nella specie.

L’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, al comma 1, testualmente stabilisce quanto segue: "1.

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69…”.

La norma richieda espressamente, quale presupposto di sua applicazione, la corrispondenza tra le parti intervenute nell'atto enunciato e in quello enunciante.

Questa Corte ha chiarito che con tale termine la norma si riferisce non solo alle parti che hanno sottoscritto l'atto enunciante e quello enunciato, bensì anche a tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti e si riferisce, quindi, alle parti sostanziali, non essendo esclusa la configurabilità dell'istituto dell'enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata (Cass. n. 16662/2020).

Come posto in rilievo anche dalla dottrina, il concetto è da interpretarsi non nel senso omnicomprensivo di parti, ma piuttosto di essenzialità quale interrelazione tra quelle intervenute nei due atti, e ricorrerebbe enunciazione, ad esempio, quando venditore e acquirente si danno atto che l'immobile è detenuto dall'acquirente in qualità di inquilino, ma non quando il venditore renda noto all'acquirente che l'immobile vendutogli è condotto in locazione da terzi.

Nella specie, correttamente il giudice di merito, analizzando il compendio probatorio, ha ritenuto che la circostanza che le società [OSCURATO:SOCIETA] S .p.

A . e Della Morte S .p.

A . non facessero parte dell’atto enunciante trovasse la sua ragion d’essere nel fatto che le fideiussioni dalle stesse prestate erano state cedute nel 2005 a S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA].

Erano certamente coincidenti S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società odierna ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., presenti nell’atto enunciante (la sentenza) ed in quello enunciato (la fideiussione).

Peraltro, la stessa ricorrente non aveva convenuto in giudizio le società [OSCURATO:SOCIETA] S .p.

A . e Della Morte S .p.

A . e tale circostanza era ulteriormente di conforto alla ricostruzione effettuata dal giudice di merito.

Sicché alcuna violazione del citato art. 22 è stata posta in essere nella decisione impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3995/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in l iquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO Agenzia delle Entrate, rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado d el Lazio n.3974/2023 depositata i l 28/06/2023 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. , in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) , venne notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2016/003/SC/000005253/0/001, a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate, in esito alla registrazione della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma n. 5253/2016 del 14 marzo 2016, che condannava la stessa società ricorrente a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 5.100.000,00 (quale somma oggetto di garanzia fideiussoria rilasciata dalla Società a copertura delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA].), richiedeva alla medesima un importo complessivamente pari ad euro 25.726,25,di cui, segnatamente: -euro 25.700,00, a titolo di imposta di registro; -euro 26,25, a titolo di diritti di notifica. 1.2.La pretesa traeva origine dall’enunciazione, nell’ambito della predetta sentenza n. 5253/2016, del contratto di fideiussione stipulato tra: da un lato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrente, ora in liquidazione), [OSCURATO:SOCIETA] – Generale [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di fideiussori, e , dall’altro lato , UniCredit Banca d’[OSCURATO:SOCIETA]. (soggetto creditore beneficiario della garanzia) sul presupposto che, come detto, vi fosse identità tra le parti dell’atto enunciato e quelle dell’atto enunciante. 2. L’avviso venne impugnato ed il ricorso disatteso dal giudice di primo grado. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, osservò, in relazione alle censure mosse, che l’atto impositivo fosse ben motivato, contenendo “tutte le indicazioni – formali e sostanziali – previste dalla legge”; che non vi fosse dubbio che le parti del procedimento giudiziario fossero parti anche del contratto di fideiussione”; ed infine, che fosse infondata l’eccezione di decadenza essendo stato l’avviso di liquidazione notificato nei termini, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 131/1986. 3. La decisione venne impugnata dalla società ricorrente e l’appello fu respinto. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dopo aver decretato la legittimità dell’avviso di liquidazione sotto il profilo motivazionale e la sua tempestività rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, respinse l’appello della ricorrente anche con riguardo al terzo motivo, quello cioè dedotto in relazione alla carenza di identità delle parti. In particolare, si osservò che “l’atto enunciante e quello enunciato intervengono tra gli stessi soggetti poiché l’identità soggettiva non necessariamente deve comprendere tutte le parti del giudizio e tutte le parti contrattuali, ma è sufficiente che vi sia detta identità tra queste ultime e quella partecipanti al processo, anche se in quest’ultimo vi sono ulteriori parti che non hanno partecipato al contratto. L’Ufficio, peraltro, rappresenta una cessione delle fideiussioni in argomento a S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che esclude queste ultime dal rapporto contrattuale, confermando così la identità delle parti. Le allegazioni dell’ufficio non appaiono contestate puntualmente dal contribuente, ma ulteriormente confermate da quest’ultimo per non avere chiamate dette società nel giudizio ritenendole non più coinvolte contrattualmente. Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere considerata al fine di valutare la identità delle parti poiché non è parte del contratto di fideiussione, ma solo parte garantita dallo stesso. Deve, pertanto, ritenersi sufficiente una identità tra le parti contrattuali e quelle processuali, anche se solo parziale relativamente a queste ultime per la presenza di parti ulteriori”. Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a due motivi da [OSCURATO:SOCIETA].,in liquidazione. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere i g iudici dell’appello omesso di considerare che alcun trasferimento di garanzia fosse mai intervenuto, cui consegue il difetto di ricorrenza di uno degli indefettibili presupposti - quello dell’identità sostanziale della parti tra atto enunciante e atto enunciato - dell’enunciazione, nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. 1.1.Il motivo è inammissibile essendosi al cospetto di una c.d. doppia conforme. Va ribadito, infatti, che nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass. n. 26934/2023). Nella specie, il ricorrente non ha assolto il predetto onere. 2.Con la seconda doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per erronea interpretazione del concetto di identità delle parti sostanziali dell’atto enunciato e dell’atto enunciante, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema. Secondo il ricorrente nell’atto enunciante mancavano ben due parti che erano invece presenti nell’atto enunciato ([OSCURATO:SOCIETA]., Della [OSCURATO:SOCIETA].) e nell’atto enunciante era presente [OSCURATO:SOCIETA] S .c.a.r.l. , non presente nell’atto enunciato. 2.1. La censura è infondata. Occorre muovere dalla disposizione rilevante nella specie. L’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, al comma 1, testualmente stabilisce quanto segue: "1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69…”. La norma richieda espressamente, quale presupposto di sua applicazione, la corrispondenza tra le parti intervenute nell'atto enunciato e in quello enunciante. Questa Corte ha chiarito che con tale termine la norma si riferisce non solo alle parti che hanno sottoscritto l'atto enunciante e quello enunciato, bensì anche a tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti e si riferisce, quindi, alle parti sostanziali, non essendo esclusa la configurabilità dell'istituto dell'enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata (Cass. n. 16662/2020). Come posto in rilievo anche dalla dottrina, il concetto è da interpretarsi non nel senso omnicomprensivo di parti, ma piuttosto di essenzialità quale interrelazione tra quelle intervenute nei due atti, e ricorrerebbe enunciazione, ad esempio, quando venditore e acquirente si danno atto che l'immobile è detenuto dall'acquirente in qualità di inquilino, ma non quando il venditore renda noto all'acquirente che l'immobile vendutogli è condotto in locazione da terzi. Nella specie, correttamente il giudice di merito, analizzando il compendio probatorio, ha ritenuto che la circostanza che le società [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . e Della Morte S .p. A . non facessero parte dell’atto enunciante trovasse la sua ragion d’essere nel fatto che le fideiussioni dalle stesse prestate erano state cedute nel 2005 a S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]. Erano certamente coincidenti S.A.F.A.B. – [OSCURATO:PERSONA] e Forniture per [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società odierna ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., presenti nell’atto enunciante (la sentenza) ed in quello enunciato (la fideiussione). Peraltro, la stessa ricorrente non aveva convenuto in giudizio le società [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . e Della Morte S .p. A . e tale circostanza era ulteriormente di conforto alla ricostruzione effettuata dal giudice di merito. Sicché alcuna violazione del citato art. 22 è stata posta in essere nella decisione impugnata. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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