CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18570/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LASTRUCCI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1737avverso la sentenza n. 219/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 19/05/2023 R.G.N. 76/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23933/20231. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dNi umero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 18570/2026Torino confermava la sentenza di primo grado, resa dDaalt a pubblicazione 08/06/2026tribunale di Alessandria, con la quale era stata integralmenteaccolta la domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimasta contumace in primo grado.2.[OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio, a seguito del recesso dellapreponente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato,avvenuto in data 07.01.2022, chiedendo l’accertamento dellainsussistenza della giusta causa di recesso e la condanna dellasocietà al pagamento delle indennità correlate al rapporto dilavoro: indennità di fine rapporto, indennità suppletiva diclientela e indennità sostitutiva del preavviso.3. La Corte di appello escludeva che il recesso della preponentefosse sorretto da giusta causa, non essendo stata dedotta eprovata tempestivamente, in sede di primo grado, l’esistenzadel calo di fatturato o comunque del mancato raggiungimentodei minimi, valutabile in tal senso. Escludeva, altresì, chel’agente fosse decaduto dalla richiesta di indennità suppletiva diclientela in quanto eccepita, per la prima volta, solo in appello.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1.Con il primo motivo, che si riporta integralmente, partericorrente deduce la violazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c. inrelazione agli artt. 6 bis e 14 del contratto di agenzia, aventevalore di legge tra le parti, ai sensi dell'articolo 1372 c.c., conviolazione, quindi, anche di quest'ultimo, dell'articolo 113 cpc,Numero registro generale 23933/2023dell'[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina del rapportoN umero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 18570/2026di agenzia e rappresentanza commerciale del settore dDealt a pubblicazione 08/06/2026commercio del 2009, degli artt. 1742 ss. del c.c., dell'art. 2119c.c., dell'articolo 115 c.p.c. e del principio di acquisizione deifatti e delle prove anche documentali.La presenza di una clausola espressa, a carattere risolutivo, e ilverificarsi della fattispecie sottesa avrebbe comportato, secondol’assunto del ricorrente, l'automatica risoluzione del contratto dilavoro senza che dovesse operare un sindacato giudiziale inordine alla sussistenza della giusta causa.1.1. Il primo motivo presenta, al contempo, profili diinammissibilità e di infondatezza e, pertanto, deve essererespinto.Infondatezza in quanto parte ricorrente, reiterando le doglianzeformulate in sede di appello, ribadisce che il verificarsidell’evento contemplato nella clausola risolutiva espressacontenuta nel contratto di agenzia è produttivo di effettisolutori, senza che possa essere compiuto alcun vaglio in sedegiudiziale.La giurisprudenza di legittimità, sul tema, ha chiaritoespressamente che “il recesso senza preavviso dell'impresapreponente è consentito nel caso in cui intervenga una causache impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente aduna clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida neilimiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuatoin situazioni concrete e con modalità a norma di legge o diaccordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, ilgiudice deve comunque verificare anche che sussista uninadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso,tenendo conto delle complessive dimensioni economiche delNumero registro generale 23933/2023contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrioN umero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 18570/2026contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi iDnat a pubblicazione 08/06/2026considerazione della diversità della posizione dell'agenterispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fattoche il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assumemaggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestionedell'attività” (cfr. Cass. 2246/2021; conf. Cass. 18030/2023).Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, cui si intendedare continuità, il sindacato compiuto dal giudice del gravame,oltre che dovuto, è pienamente conforme alla portata precettivadegli artt. 1742 c.c. e 2119 c.c. Peraltro, la valutazione delmancato assolvimento dell’onere probatorio da parte delpreponente, circa l’imputabilità dell’inadempimento all’agente ela sua scarsa importanza, in quanto profili relativi al merito dellavicenda, sono insindacabili in sede di legittimità se, comeaccaduto nella specie, adeguatamente motivati (cfr. p. 12-13-14 della sentenza di appello).Il motivo presenta, inoltre, tratti di inammissibilità in ordine allecensure relative al principio acquisitivo e all’art. 115 c.p.c.perché come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalleparti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaNumero registro generale 23933/2023violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che iNl umero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 18570/2026giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendDoat a pubblicazione 08/06/2026maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Nel caso di specie, le prove richieste dall’odierno ricorrente nonerano state ritualmente acquisite al giudizio perchétardivamente prodotte solo in sede di appello e, per taleragione, ritenute inammissibili (cfr. pag. 12 sent. di appello).Non coglie nel segno la dedotta violazione del principiodell’azionabilità dei poteri officiosi del giudice perché, anchel’accertamento della verità materiale, presuppone una specificaallegazione dei fatti storici non compiuta in sede di difese inprimo grado.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell'articolo 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'articolo 111 dellaCostituzione, per non aver la Corte d'appello esplicitato, in alcunmodo, le ragioni per le quali i fatti e le prove, anchedocumentali, prodotte dalla società ritualmente in appello sianostate considerate irrilevanti al fine di provare l'esistenza dellagiusta causa, stante la pacifica esistenza della clausola risolutivaespressa.3. Al fine di una disamina congiunta, in virtù della connessionelogico-giuridica e dell’assimilabilità delle questioni affrontate, èopportuno riportare anche il quarto motivo, anticipando ladisamina rispetto al terzo.3.1. Con il quarto motivo la società deduce la violazione falsaapplicazione, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c pc, dei contrattie accordi collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, degliarticoli 6 bis e 14 del contratto di agenzia avente valore di leggetra le parti e ai sensi dell'art. 1372 c.c., con violazione anche diNumero registro generale 23933/2023quest'ultimo, dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. nonchéN umero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 18570/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina del rapportDoat a pubblicazione 08/06/2026di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commerciodel 2009, degli articoli 1742 c.c. e ss., dell’ art. 115 c.p.c. e delprincipio c.d. di “acquisizione” dei fatti e delle prove, anchedocumentali.3.2. I motivi sono infondati e devono essere respinti.Con tali doglianze, il ricorrente chiede alla Corte, attraverso ladisamina documentale, un riesame del merito della vicendainammissibile in sede di legittimità proprio perchécongruamente motivato nei precedenti gradi di giudizio (cfr. exmultis Cass. 11299/2023; Cass. 11342/2020; Cass. n.11103/2020; Cass. n. 14606/19). Del resto, la mancatavalutazione della documentazione prodotta unitamente all’attodi appello, lungi dall’integrare un’omissione nella ricostruzionedei fatti, è riconducibile alla tardività della produzionedocumentale stessa (cfr. pag. 13 della sentenza), comeevidenziato ampiamente in sede di gravame; ne consegue chenon essendo evidenziati vizi procedurali in ordine alladeclaratoria di contumacia della società nel giudizio di primogrado, alcuna censura può essere formulata in questa sede.Inconferente è il ripetuto richiamo al principio “acquisitivo” chepresuppone la ritualità dell’acquisizione della provadocumentale (cfr. ex multis SU n. 4835/2023), assente nellaspecie.4.Con il terzo motivo la società deduce, ai sensi del 360 co. 1 n.5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Oggettodi omesso esame, secondo il ricorrente, sono tutte lecircostanze esposte nel primo motivo di ricorso che, seesaminate, avrebbero determinato un epilogo diverso per ilgiudizio.4.1. La doglianza oltre a reiterare le censure contenutNeum enroe rle gistro generale 23933/2023Numero sezionale 1737/2026primo motivo presentando, così, profili di inammissibilitNàu,m deroe dvi era ccolta generale 18570/2026ritenersi infondata. Data pubblicazione 08/06/2026Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme».(cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023;Cass. n. 2630/2024).Inoltre, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c., la disposizione è stata rigorosamente interpretatadalle Sezioni unite di questa Corte che hanno elaborato modalitàdi deduzione di detto vizio rispetto alle quali i motivi in esamerisultano largamente inosservanti (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e8054 del 2014; n. 19881/2014; n. 25008/2014; n. 417/2015).In particolare, si deduce l’omesso esame di circostanze fattualiche non sono state ritualmente dedotte, nel primo grado digiudizio, ai fini della prova della giusta causa di recesso, comeampiamente evidenziato dai giudici del gravame, per cui alcunvaglio prognostico di decisività può compiersi in ordine a fattiprincipali e secondari non ritualmente allegati.5. Con il quinto motivo, che si riporta letteralmente, la societàdeduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto edei contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare,dell'articolo 21 del contratto di agenzia avente valore di leggetra le parti e del principio c.d. di “acquisizione” dei fatti e delleprove anche non documentali e del principio di “noncontestazione”. In particolare, nella parte narrativa del mNuomteivroo re gistro generale 23933/2023Numero sezionale 1737/2026la società deduce che la sentenza sarebbe errata nellNau mpearor dti era ccolta generale 18570/2026della motivazione in cui si deduce la mancata contestazione dDeait a pubblicazione 08/06/2026conteggi laddove, viceversa, nell’atto di appello, premessa ladeduzione dell’esistenza di due contratti di agenzia, sicontestavano i conteggi per aver considerato il rapporto unitarioe non già frazionato.6.Con il sesto motivo la società deduce, ai sensi del n. 4 dell’art.360 c.p.c., anche la nullità della sentenza per violazionedell'articolo 132 co.2 n. 4 e dell'articolo 111 della Costituzione,essendo la stessa viziata da errore documentale. Collegandosial motivo precedente, la società invocava il vizio motivazionaledella sentenza, sub specie di nullità, perché la risoluzioneconsensuale del contratto avrebbe, sostanzialmente,determinato una riduzione delle indennità a cui il provvedimentonon fa riferimento.7. Le doglianze, in quanto collegate e con argomentazionisovrapponibili, possono essere esaminate congiuntamente edevono ritenersi infondate.Parte ricorrente non si confronta adeguatamente con lamotivazione di secondo grado perché, pur richiamandoisolatamente (cfr. pag. 21 ultimo rigo e primi due righi pag. 22)il passaggio motivazionale in cui i giudici del gravameargomentano sulla mancata contestazione specifica deiconteggi, non riporta, deficitando in termini di specificità delmotivo (cfr. ex multis Cass. 5916/2026), i passaggi dell’atto diappello in cui avrebbe specificamente contestato i conteggi. Lasentenza, infatti, evidenzia, la carenza di specificità dellacontestazione e la mancata deduzione di un conteggioalternativo. Non cogliendo nel segno la ratio decidendi, anchetale motivo va respinto, con assorbimento consequenziaNleum edroe rle gistro generale 23933/2023Numero sezionale 1737/2026sesto Numero di raccolta generale 18570/20268. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Data pubblicazione 08/06/20269.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue ilcriterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]