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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 18030/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20467/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 876/2018 depositata il 27/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 876/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 27 marzo 2018.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

La ricorrente ha depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza resa dalTribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, in data 5 maggio 2010.

Con citazione dell’8 maggio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne davanti al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per sentir accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia inter partescomunicata dalla convenuta il 19 settembre 2005, nonché condannare la preponente al pagamento delle provvigioni maturate, dell’indennità del mancato preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, oltre che al risarcimento danno ed agli accessori.

Il Tribunale condannò la convenuta al pagamento della somma di € 17.130,67 a titolo di provvigioni maturate dopo lo scioglimento del rapporto, e rigettò le restanti domande.

Il giudice di primo grado osservò, sulla base dell’istruttoria e dell’esperita C.T.U., che risultava provato che l’agente non aveva raggiunto il budget concordato e che lo scostamento rispetto agli obiettivi era stato superiore al 15%.

Si erano perciò verificate le condizioni di cui all’art. 9 del contratto per la risoluzione anticipata e senza preavviso del rapporto e la convenuta si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, con conseguenti legittimità del recesso compiuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e infondatezza della domanda di pagamento dell’indennità di preavviso e della domanda di pagamento dell’indennità per la risoluzione del rapporto.

La Corte d’appello ha dapprima riportato in sentenza le clausole previste dall’art. 9 e dall’art. 11 del contratto di agenzia del 22 ottobre 2001 tra le parti: Clausola n. 9: “Minima produzione di Affari.

L’agente è impegnato a rispettare un minimo di produzione di affari ogni anno, considerandosi tali solo quelli effettivamente conclusi.

Per anno si intende l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Non rientrano nel suddetto minimo gli affari non accettati dalla Preponente per qualsivoglia ragione, purché non meramente pretestuosa.

Il quantitativo minimo verrà determinato - previa consultazione con l’Agente - dalla Preponente a scadenza annuale e comunicato all’Agente per iscritto anche a mezzo fax, riservandosi la Preponente il diritto ai fini del raggiungimento del minimo di vendita preferibilmente alcune linee di prodotti piuttosto che altre.

Qualora l’Agente ritenesse obiettivamente irraggiungibile il quantitativo minimo comunicato dalla Preponente, dovrà informare per iscritto la Preponente medesima entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, illustrandone le ragioni.

In mancanza, si dovrà ritenere che l’Agente abbia accettato il minimo comunicato, riconoscendolo realistico e raggiungibile.

In mancanza di accordo sarà comunque considerato quale obiettivo minimo il quantitativo raggiunto nell’anno solare precedente.

Il mancato raggiungimento del minimo di produzione di affari come sopra determinato, sarà considerato come inadempimento grave dell’Agente e darà diritto alla Preponente di risolvere in tronco il contratto per fatto e colpa dell’Agente. [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di effettuare verifiche trimestralidel preventivo stabilito e, nel caso che, alla data di effettuazione di tali verifiche, le vendite fossero inferiori del 15% a quanto preventivato, rapportato a trimestre, la Preponente potrà recedere subito dal contratto senza che all’Agente competa qualsivoglia indennità per recesso ad alcun titolo.

Un’eventuale tolleranza, anche ripetuta, da parte della Preponente, di violazioni dell’Agente agli obblighi imposti dalla presente clausola, non potrà mai essere interpretata come tacita abrogazione della clausola stessa o anche solo come affievolimento degli obblighi dell’Agente.” Clausola n. 11: «Risoluzione immediata..

Il presente contratto potrà essere risolto con effetto immediato, e senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di: verifica di un inadempimento, per entrambe le parti, tale da integrare una giusta causa, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; a titolo meramente esemplificativo ma non limitativo, costituiranno giusta causa di risoluzione per colpa dell’Agente il trattenere somme riscosse per conto della Preponente, lo svolgimento diretto o indiretto di attività concorrente con quella svolta dalla Preponente, gravi negligenze nello svolgimento dell’incarico;

1. morte, interdizione, inabilitazione, incapacità, cancellazione dal ruolo degli Agenti,

2. fallimento o altra procedura concorsuale, stato di insolvenza a carico dell’Agente”.

I giudici di appello hanno così sostenuto, tra l’altro: che tali pattuizioni recavano una clausola risolutiva espressa, con la quale erano determinati il minimo di produzione di affari annuali, nonché le conseguenze derivanti dalla violazione del budget concordato; che la risoluzione risultava poi comunicata dalla preponente a mezzo raccomandata; che correttamente, dunque, il giudice di primo grado aveva escluso la spettanza ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’indennità sostitutiva del preavviso, essendo il contratto risolto dalla preponente per clausola risolutiva espressa e giusta causa imputabile all’agente; che la contestazione del grave inadempimento era chiaramente contenuta nella lettera raccomandata del 19 settembre 2005, con la quale era addebitata all’agente la violazione degli art. 9 (minima produzione di affari) e 11 (risoluzione immediata); tant’è che tale contestazione era stata puntualmente confutata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nella sua lettera del 22 ottobre 2005; che il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita era incontestato per i primi due trimestri del 2005, e che comunque era in fatto accertato che nel primo trimestre 2005 il quantitativo di vendite raggiunto dall’agente fu inferiore del 29,98% rispetto al pattuito, nel secondo trimestre fu inferiore del 9,45% e nel terzo trimestre fu inferiore del 32,24%; che considerando il solo primo semestre, le quantità spedite furono di mq. 27.244,60, rispetto ai 33.800 preventivati, con una differenza in meno del 19,39%; che non sussisteva l’asserita tardività della contestazione inerente al quantitativo del terzo trimestre 2005, non prevedendo la clausola contrattuale alcun termine per le verifiche trimestrali; che la prova dei quantitativi venduti era stata raggiunta sia attraverso la produzione di documenti che attraverso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], impiegata amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che la società preponente inserisce nel computer tutti i dati relativi alla merce venduta e spedita ai clienti per ogni zona di competenza e che pertanto i tabulati stampati riportavano i dati relativi alle vendite per settore di competenza, nei periodi ivi indicati; che non era rilevante la doglianza della [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla confusione della CTU tra vendite successive alla risoluzione del contratto e “ordini” successivi, non procurati dall’agente.

4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c., nonché degli artt. 9 e 10 A.E.C.

Industria del 20 marzo 2002, per avere i giudici di appello errato nella valutazione del rapporto tra clausola risolutiva espressa e sussistenza della giusta causa di recesso in tronco, con conseguente errata esclusione del diritto dell’agente alle indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto.

La censura espone che occorre “esaminare il tema … dell’applicabilità di una clausola risolutiva espressa al contratto di agenzia ed alle relative conseguenze in termini di diritto dell’agente al preavviso (o all’indennità sostitutiva) ed all’indennità di fine rapporto ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1750 e 1751 c.c.”.

Richiamati precedenti giurisprudenziali, la ricorrente assume che “la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato raggiungimento dei minimi di vendita (clausola n. 9 su richiamata) dovrà ritenersi illegittima e/o nulla e/o annullabile perché volta all’elusione di una norma imperativa”, giacché “palesemente volta ad eludere i disposti normativi di cui agli articoli 1750 (integrato dal disposto di cui all’art. 2119 c.c.) e 1751 c.c.”.

Nel caso in esame, sarebbe “evidente che il mancato raggiungimento del “minimo di affari” da parte dell’Agente non può di certo integrare inadempimento contrattuale di quest’ultimo che per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto”.

La Corte d’appello di Bologna avrebbe errato nel fondare la propria decisione “unicamente sulla affermazione, erronea in linea di diritto, che nel contratto di agenzia il ricorrere di un inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa giustifichi di per sé solo il recesso in tronco dell’impresa preponente, senza alcuna necessità di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.

Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto l’illegittimità della risoluzione unilaterale intimata da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere “tardiva la contestazione relativa all’evidente mancato raggiungimento del budget minimo del primo trimestre 2005 (visto che, essendo intervenuta la risoluzione in data 19/09/2005, il terzo trimestre non era ancora trascorso e nel secondo il quantitativo minimo di vendita era stato raggiunto con la tolleranza minima prevista dal contratto), giunta a distanza di ben oltre cinque mesi (quasi sei mesi) dalla fine del primo trimestre, unico trimestre del 2005 in cui il budget non era stato raggiunto”.

4.1. La controricorrente evidenza la infondatezza di entrambe le censure.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato, e dall’accoglimento di tale censura discende l’assorbimento del secondo motivo.

5.1. La Corte d’appello di Bologna ha negato il diritto dell’agente [OSCURATO:SOCIETA]. alle indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto sul presupposto argomentativo che, avendo le parti convenuto una clausola risolutiva espressa e così preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento (nella specie, il mancato superamento delle verifiche trimestrali sul minimo preventivato di produzione di affari, in caso di vendite inferiori del 15%), al giudice rimanesse preclusa ogni indagine anche ai fini delle tutele erogate dagli artt. 1750 e 1751 c.c., le quali attribuiscono alle parti il potere di recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, con l’obbligo del preavviso, e disciplinano le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto.

In sostanza, il ragionamento seguito dalla Corte d’appello di Bologna ha ritenuto assorbente la pattuizione della clausola risolutiva espressa che prevede in relazione al mancato raggiungimento di un livello minimo di produzione, segnando esso incontrovertibilmente la misura dell'interesse della preponente alla conservazione del vincolo contrattuale.

5.2. In tal modo, la sentenza impugnata non si è però uniformata alla più recente interpretazione di questa Corte, che va riaffermata, secondo cui il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia (Cass. Sez. lav. n. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass. Sez. lav. n. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. n. 10934 del 2011; si veda anche Cass. Sez. 2, n. 6008 del 2012).

6. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in quanto le valutazioni sulla tempestività della contestazione dell’inadempimento rientrano in quelle più generali sulla sussistenza della giusta causa di recesso della preponente.

7. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi assorbito il secondo motivo, e la sentenza impugnata viene cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20467/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 876/2018 depositata il 27/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 876/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 27 marzo 2018. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza resa dalTribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, in data 5 maggio 2010. Con citazione dell’8 maggio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne davanti al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per sentir accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia inter partescomunicata dalla convenuta il 19 settembre 2005, nonché condannare la preponente al pagamento delle provvigioni maturate, dell’indennità del mancato preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, oltre che al risarcimento danno ed agli accessori. Il Tribunale condannò la convenuta al pagamento della somma di € 17.130,67 a titolo di provvigioni maturate dopo lo scioglimento del rapporto, e rigettò le restanti domande. Il giudice di primo grado osservò, sulla base dell’istruttoria e dell’esperita C.T.U., che risultava provato che l’agente non aveva raggiunto il budget concordato e che lo scostamento rispetto agli obiettivi era stato superiore al 15%. Si erano perciò verificate le condizioni di cui all’art. 9 del contratto per la risoluzione anticipata e senza preavviso del rapporto e la convenuta si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, con conseguenti legittimità del recesso compiuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e infondatezza della domanda di pagamento dell’indennità di preavviso e della domanda di pagamento dell’indennità per la risoluzione del rapporto. La Corte d’appello ha dapprima riportato in sentenza le clausole previste dall’art. 9 e dall’art. 11 del contratto di agenzia del 22 ottobre 2001 tra le parti: Clausola n. 9: “Minima produzione di Affari. L’agente è impegnato a rispettare un minimo di produzione di affari ogni anno, considerandosi tali solo quelli effettivamente conclusi. Per anno si intende l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre. Non rientrano nel suddetto minimo gli affari non accettati dalla Preponente per qualsivoglia ragione, purché non meramente pretestuosa. Il quantitativo minimo verrà determinato - previa consultazione con l’Agente - dalla Preponente a scadenza annuale e comunicato all’Agente per iscritto anche a mezzo fax, riservandosi la Preponente il diritto ai fini del raggiungimento del minimo di vendita preferibilmente alcune linee di prodotti piuttosto che altre. Qualora l’Agente ritenesse obiettivamente irraggiungibile il quantitativo minimo comunicato dalla Preponente, dovrà informare per iscritto la Preponente medesima entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, illustrandone le ragioni. In mancanza, si dovrà ritenere che l’Agente abbia accettato il minimo comunicato, riconoscendolo realistico e raggiungibile. In mancanza di accordo sarà comunque considerato quale obiettivo minimo il quantitativo raggiunto nell’anno solare precedente. Il mancato raggiungimento del minimo di produzione di affari come sopra determinato, sarà considerato come inadempimento grave dell’Agente e darà diritto alla Preponente di risolvere in tronco il contratto per fatto e colpa dell’Agente. [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di effettuare verifiche trimestralidel preventivo stabilito e, nel caso che, alla data di effettuazione di tali verifiche, le vendite fossero inferiori del 15% a quanto preventivato, rapportato a trimestre, la Preponente potrà recedere subito dal contratto senza che all’Agente competa qualsivoglia indennità per recesso ad alcun titolo. Un’eventuale tolleranza, anche ripetuta, da parte della Preponente, di violazioni dell’Agente agli obblighi imposti dalla presente clausola, non potrà mai essere interpretata come tacita abrogazione della clausola stessa o anche solo come affievolimento degli obblighi dell’Agente.” Clausola n. 11: «Risoluzione immediata.. Il presente contratto potrà essere risolto con effetto immediato, e senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di: verifica di un inadempimento, per entrambe le parti, tale da integrare una giusta causa, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; a titolo meramente esemplificativo ma non limitativo, costituiranno giusta causa di risoluzione per colpa dell’Agente il trattenere somme riscosse per conto della Preponente, lo svolgimento diretto o indiretto di attività concorrente con quella svolta dalla Preponente, gravi negligenze nello svolgimento dell’incarico; 1. morte, interdizione, inabilitazione, incapacità, cancellazione dal ruolo degli Agenti, 2. fallimento o altra procedura concorsuale, stato di insolvenza a carico dell’Agente”. I giudici di appello hanno così sostenuto, tra l’altro: che tali pattuizioni recavano una clausola risolutiva espressa, con la quale erano determinati il minimo di produzione di affari annuali, nonché le conseguenze derivanti dalla violazione del budget concordato; che la risoluzione risultava poi comunicata dalla preponente a mezzo raccomandata; che correttamente, dunque, il giudice di primo grado aveva escluso la spettanza ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’indennità sostitutiva del preavviso, essendo il contratto risolto dalla preponente per clausola risolutiva espressa e giusta causa imputabile all’agente; che la contestazione del grave inadempimento era chiaramente contenuta nella lettera raccomandata del 19 settembre 2005, con la quale era addebitata all’agente la violazione degli art. 9 (minima produzione di affari) e 11 (risoluzione immediata); tant’è che tale contestazione era stata puntualmente confutata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nella sua lettera del 22 ottobre 2005; che il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita era incontestato per i primi due trimestri del 2005, e che comunque era in fatto accertato che nel primo trimestre 2005 il quantitativo di vendite raggiunto dall’agente fu inferiore del 29,98% rispetto al pattuito, nel secondo trimestre fu inferiore del 9,45% e nel terzo trimestre fu inferiore del 32,24%; che considerando il solo primo semestre, le quantità spedite furono di mq. 27.244,60, rispetto ai 33.800 preventivati, con una differenza in meno del 19,39%; che non sussisteva l’asserita tardività della contestazione inerente al quantitativo del terzo trimestre 2005, non prevedendo la clausola contrattuale alcun termine per le verifiche trimestrali; che la prova dei quantitativi venduti era stata raggiunta sia attraverso la produzione di documenti che attraverso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], impiegata amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che la società preponente inserisce nel computer tutti i dati relativi alla merce venduta e spedita ai clienti per ogni zona di competenza e che pertanto i tabulati stampati riportavano i dati relativi alle vendite per settore di competenza, nei periodi ivi indicati; che non era rilevante la doglianza della [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla confusione della CTU tra vendite successive alla risoluzione del contratto e “ordini” successivi, non procurati dall’agente. 4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c., nonché degli artt. 9 e 10 A.E.C. Industria del 20 marzo 2002, per avere i giudici di appello errato nella valutazione del rapporto tra clausola risolutiva espressa e sussistenza della giusta causa di recesso in tronco, con conseguente errata esclusione del diritto dell’agente alle indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto. La censura espone che occorre “esaminare il tema … dell’applicabilità di una clausola risolutiva espressa al contratto di agenzia ed alle relative conseguenze in termini di diritto dell’agente al preavviso (o all’indennità sostitutiva) ed all’indennità di fine rapporto ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1750 e 1751 c.c.”. Richiamati precedenti giurisprudenziali, la ricorrente assume che “la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato raggiungimento dei minimi di vendita (clausola n. 9 su richiamata) dovrà ritenersi illegittima e/o nulla e/o annullabile perché volta all’elusione di una norma imperativa”, giacché “palesemente volta ad eludere i disposti normativi di cui agli articoli 1750 (integrato dal disposto di cui all’art. 2119 c.c.) e 1751 c.c.”. Nel caso in esame, sarebbe “evidente che il mancato raggiungimento del “minimo di affari” da parte dell’Agente non può di certo integrare inadempimento contrattuale di quest’ultimo che per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto”. La Corte d’appello di Bologna avrebbe errato nel fondare la propria decisione “unicamente sulla affermazione, erronea in linea di diritto, che nel contratto di agenzia il ricorrere di un inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa giustifichi di per sé solo il recesso in tronco dell’impresa preponente, senza alcuna necessità di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto l’illegittimità della risoluzione unilaterale intimata da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere “tardiva la contestazione relativa all’evidente mancato raggiungimento del budget minimo del primo trimestre 2005 (visto che, essendo intervenuta la risoluzione in data 19/09/2005, il terzo trimestre non era ancora trascorso e nel secondo il quantitativo minimo di vendita era stato raggiunto con la tolleranza minima prevista dal contratto), giunta a distanza di ben oltre cinque mesi (quasi sei mesi) dalla fine del primo trimestre, unico trimestre del 2005 in cui il budget non era stato raggiunto”. 4.1. La controricorrente evidenza la infondatezza di entrambe le censure. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato, e dall’accoglimento di tale censura discende l’assorbimento del secondo motivo. 5.1. La Corte d’appello di Bologna ha negato il diritto dell’agente [OSCURATO:SOCIETA]. alle indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto sul presupposto argomentativo che, avendo le parti convenuto una clausola risolutiva espressa e così preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento (nella specie, il mancato superamento delle verifiche trimestrali sul minimo preventivato di produzione di affari, in caso di vendite inferiori del 15%), al giudice rimanesse preclusa ogni indagine anche ai fini delle tutele erogate dagli artt. 1750 e 1751 c.c., le quali attribuiscono alle parti il potere di recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, con l’obbligo del preavviso, e disciplinano le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto. In sostanza, il ragionamento seguito dalla Corte d’appello di Bologna ha ritenuto assorbente la pattuizione della clausola risolutiva espressa che prevede in relazione al mancato raggiungimento di un livello minimo di produzione, segnando esso incontrovertibilmente la misura dell'interesse della preponente alla conservazione del vincolo contrattuale. 5.2. In tal modo, la sentenza impugnata non si è però uniformata alla più recente interpretazione di questa Corte, che va riaffermata, secondo cui il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia (Cass. Sez. lav. n. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass. Sez. lav. n. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. n. 10934 del 2011; si veda anche Cass. Sez. 2, n. 6008 del 2012). 6. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in quanto le valutazioni sulla tempestività della contestazione dell’inadempimento rientrano in quelle più generali sulla sussistenza della giusta causa di recesso della preponente. 7. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi assorbito il secondo motivo, e la sentenza impugnata viene cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,
Sentenza Cassazione n. 18030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris