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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04560/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21583/2024 R.G. proposto da: sul ricorso iscritto al n. 21583/2024 R.G. proposto da: A.R.A.M. [OSCURATO:PERSONA] (04956540878), in persona del legale rappresentante pro-tempore DOTT. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in MESSINA (ME), [OSCURATO:PERSONA] N. 27 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (80012000826), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso la stessa domiciliato in ROMA (RM), [OSCURATO:PERSONA] N. 12 nonché presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 349/2024, pubblicata in data 01/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 6 del 03/01/2018, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da A.R.A.M.

IEFP Catania volta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D.G. n. 6970 del 05/10/2015, registrato dalla Corte dei conti in data 04/11/2015, notificato con nota protocollo n. 86588 del 24/11/2015, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della Formazione aveva revocato i finanziamenti concessi al medesimo, quale ente attuatore, nell’ambito del P.O.

Sicilia FSE 2007-2013, di quattro progetti di istruzione e formazione professionale.

2. Con detta sentenza il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea rilevando che, pur avendo parte attrice adempiuto all’obbligo di rendicontazione previsto dal Vademecum, l’attrice non aveva, tuttavia, prodotto la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento delle prestazioni e i risultati dell’attività espletata; a siffatta carenza documentale conseguiva, dunque, l’impossibilità di effettuare qualsivoglia verifica, imponendo il rigetto della pretesa.

3. Con atto di citazione del 25/06/2018, A.R.A.M. spiegava appello avverso detta pronuncia eccependone, in primo luogo, la nullità per aver il giudice di prime cure omesso di riportare, nell’epigrafe della sentenza, le conclusioni rassegnate da A.R.A.M.

IEFP Catania nei propri atti difensivi.

In secondo luogo, eccepiva la carenza di motivazione unitamente, con il terzo motivo, alla sua contraddittorietà.

Censurava, inoltre, la sentenza gravata per avere il giudicante violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di pronunciarsi sulle domande avanzate, nonché trascurando la disamina delle risultanze documentali prodotte a dimostrazione della regolare e corretta esecuzione dei progetti.

Contestava, ancora, l’erronea interpretazione dell’art. 29 dell’Avviso n. 119/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum in materia di revoca del finanziamento, cui era conseguito il recupero incondizionato di tutte le somme erogate dall’Ente attuatore, senza distinguere quelle per le quali era stata fornita prova di effettivo utilizzo, risultante da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Lamentava, infine, l’erronea interpretazione e qualificazione della pretesa azionata in giudizio.

4. Con sentenza n. 349/2024, pubblicata in data 01/03/2024, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da A.R.A.M. con le seguenti argomentazioni: in primo luogo, respingeva l’eccezione di nullità proposta con il primo motivo di gravame; dichiarava infondati i motivi nn. 2, 3 e 4 escludendo la denunciata violazione del principio di cui all’art. 112 cod.proc. civ. avendo il giudice di prime cure pronunciato sulla domanda attorea nel rispetto dei limiti costituenti il “thema decidendum”; dichiarava altresì infondati i motivi nn. 5 e 6 condividendo la motivazione del Tribunale in ordine alle inadempienze contestate per il monitoraggio dei progetti e della relazione finale, ivi compresa la mancata produzione della documentazione cartacea, espressamente prevista dal Vademecum.

4.1. Da ultimo, confermava quanto statuito in primo grado in merito alle note di revisione dell’UMC dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenendole prive di rilievo giuridico e irrilevanti ai fini probatori in quanto provenienti da un funzionario non dotato di capacità “impegnativa” per l’Amministrazione.

5. Avverso tale pronuncia, A.R.A.M.

IEPF Catania ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, notificato il 28/9/2024 ed affidato a quattro motivi di impugnazione, cui resiste con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso, A.R.A.M. deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 3,cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

6.1. In particolare, la ricorrente rileva di aver censurato, con l’atto d’appello, la nullità insanabile della pronuncia di primo grado in quanto carente della trascrizione delle conclusioni delle parti e, in correlazione a tale omissione, priva di qualsiasi riferimento motivazionale alle questioni dedotte in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento e di recupero delle somme corrisposte.

6.2. Ad avviso della ricorrente, la corte d’appello avrebbe parimenti omesso di esaminare la domanda in questione, ignorando il mancato scrutinio da parte del giudice di prime cure e disattendendo la portata dell’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum.

7. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato.

7.1. E’ noto che l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. 2237/2016; id. 2033/2025 ).

7.2. Ciò posto, nel caso di specie non sussiste la dedotta nullità perché la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, seppure sinteticamente, si era pronunciato su tutte le domande (cfr.

“Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata, pur constatando nella stessa una marcata sinteticità, non è dato ravvisare alcun mancato esame delle domande o eccezioni ritualmente proposte dalle parti”, cfr. sentenza, pag. 6, primo cpv.).

7.3. La Corte territoriale ha poi confermato la legittimità della revoca sulla base dei riscontrati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio specificamente ricostruiti alla luce del tenore letterale del vademecum vigente ed in particolare del punto

7.2.2. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

7.4. Non ricorre quindi l’omessa motivazione risultando esaurientemente spiegate le ragioni che sorreggono la decisione e ne assicurano l’adesione al principio del minimo costituzionale.

7.5. Quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., risulta in ogni caso, che il primo giudicante ha evidenziato, nella intestazione della sentenza impugnata, le conclusioni delle parti utilizzando la formula “come da verbale di udienza del 16.05.2017 e atti ivi richiamati» (p. 6).

7.6. È, dunque, da escludere la sussistenza del vizio denunciato, atteso che la C orte territoriale ha puntualmente esaminato e motivato ciascuna delle doglianze prospettate dalla ricorrente.

8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., deducendo che, benché il tribunale avesse statuito il corretto adempimento dell’obbligo di rendicontazione previsto dal vademecum e tale statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione nel procedimento di appello, la Corte territoriale ha, tuttavia, affermato il mancato adempimento di detto obbligo, violando, in tal guisa, le norme che presiedono alla formazione del giudicato.

9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 29 dell’avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello esaminato e motivato la domanda proposta dall’A.R.A.M. con l’atto d’appello, limitandosi alla sola disamina della correttezza o meno dell’obbligo di monitoraggio da parte di quest’ultima, facendo discendere esclusivamente da tale profilo la legittimità del decreto di revoca, senza dunque tenere in considerazione le previsioni di cui all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum.

10. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione. 10.1.Le censure sono inammissibili.

10.2. Con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimata la Corte di cassazione a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass. n. 12695/2025; Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 6361/2007).

10.3. Ciò posto , nel caso di specie la corte territoriale ha valutato la revoca disposta con il DDG del 18 settembre 2015 e ha ricostruito, sulla scorta della documentazioneesaminata, le obbligazioni dell’appellante al fine di verificarne la legittimità o meno.

In tale contesto l’assunto relativo ad un asserito giudicato esterno formatosi in primo grado non tiene conto dell’assorbente circostanza che le domande della ricorrente erano state respinte sul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, sicché le odierne considerazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendidella prima sentenza né con quella , che è ciò che qui rileva,della seconda. 10.4.Quanto al vizio relativo all’art. 115 cod. proc. civ., questa C orte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto.

Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (in argomento, si veda per tutte Cass. n. 23584/2023).

Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così, testualmente, Cass. n. 23584/2023.

Nello stesso senso, Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n. 15195/2019; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27983/2019).

10.5. La censura difetta di qualunque indicazione in tale senso risolvendosi nella critica alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnate finendo per attingere inammissibilmente il merito della decisione.

11. Con il quarto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4e 5 , cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ., ai paragrafi 5.4 e 7.2.2 del Vademecum per l’attuazione del P.O.

Sicilia FSE 2007/2013, all’art. 29 dell’Avviso 19/2011 e al punto 7.6 del Vademecum.

In particolare, la ricorrente lamenta una motivazione meramente apparente e contraddittoria, caratterizzata da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento enunciato dal decidente, sì da non consentire alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice.

11.1. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità.

11.2. In primo luogo, quanto alle doglianze formulate in relazione alla pretesa violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., deve ribadirsi quanto già osservato con riguardo ai precedenti motivi.

11.3. La doglianza si espone ad un ulteriore profilo di inammissibilità posto che, come più volte chiarito da questa Corte, l’assenza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. p roc . c iv ., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum .

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 17724/2023; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 8053/2014).

11.4. Nel caso di specie, la motivazione non solo è graficamente presente, ma consente di comprendere immediatamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione.

12. Infine, con riferimento alla doglianza di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si segnala che nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme” che preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. laddove la sentenza d’appello abbia integralmente confermato la decisione di primo grado.

In tale ipotesi, incombe sul ricorrente l’onere –nella fattispecie non adempiuto – di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della decisione di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono differenti (sul punto, cfr. Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26860/2014); onere rimasto nella specie inevaso.

13. Atteso l’esito dei motivi, il ricorso va dunque respinto.

14. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente liquidate come in dispositivo.

15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso del 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21583/2024 R.G. proposto da: sul ricorso iscritto al n. 21583/2024 R.G. proposto da: A.R.A.M. [OSCURATO:PERSONA] (04956540878), in persona del legale rappresentante pro-tempore DOTT. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in MESSINA (ME), [OSCURATO:PERSONA] N. 27 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (80012000826), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso la stessa domiciliato in ROMA (RM), [OSCURATO:PERSONA] N. 12 nonché presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 349/2024, pubblicata in data 01/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6 del 03/01/2018, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da A.R.A.M. IEFP Catania volta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D.G. n. 6970 del 05/10/2015, registrato dalla Corte dei conti in data 04/11/2015, notificato con nota protocollo n. 86588 del 24/11/2015, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della Formazione aveva revocato i finanziamenti concessi al medesimo, quale ente attuatore, nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007-2013, di quattro progetti di istruzione e formazione professionale. 2. Con detta sentenza il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea rilevando che, pur avendo parte attrice adempiuto all’obbligo di rendicontazione previsto dal Vademecum, l’attrice non aveva, tuttavia, prodotto la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento delle prestazioni e i risultati dell’attività espletata; a siffatta carenza documentale conseguiva, dunque, l’impossibilità di effettuare qualsivoglia verifica, imponendo il rigetto della pretesa. 3. Con atto di citazione del 25/06/2018, A.R.A.M. spiegava appello avverso detta pronuncia eccependone, in primo luogo, la nullità per aver il giudice di prime cure omesso di riportare, nell’epigrafe della sentenza, le conclusioni rassegnate da A.R.A.M. IEFP Catania nei propri atti difensivi. In secondo luogo, eccepiva la carenza di motivazione unitamente, con il terzo motivo, alla sua contraddittorietà. Censurava, inoltre, la sentenza gravata per avere il giudicante violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di pronunciarsi sulle domande avanzate, nonché trascurando la disamina delle risultanze documentali prodotte a dimostrazione della regolare e corretta esecuzione dei progetti. Contestava, ancora, l’erronea interpretazione dell’art. 29 dell’Avviso n. 119/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum in materia di revoca del finanziamento, cui era conseguito il recupero incondizionato di tutte le somme erogate dall’Ente attuatore, senza distinguere quelle per le quali era stata fornita prova di effettivo utilizzo, risultante da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Lamentava, infine, l’erronea interpretazione e qualificazione della pretesa azionata in giudizio. 4. Con sentenza n. 349/2024, pubblicata in data 01/03/2024, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da A.R.A.M. con le seguenti argomentazioni: in primo luogo, respingeva l’eccezione di nullità proposta con il primo motivo di gravame; dichiarava infondati i motivi nn. 2, 3 e 4 escludendo la denunciata violazione del principio di cui all’art. 112 cod.proc. civ. avendo il giudice di prime cure pronunciato sulla domanda attorea nel rispetto dei limiti costituenti il “thema decidendum”; dichiarava altresì infondati i motivi nn. 5 e 6 condividendo la motivazione del Tribunale in ordine alle inadempienze contestate per il monitoraggio dei progetti e della relazione finale, ivi compresa la mancata produzione della documentazione cartacea, espressamente prevista dal Vademecum. 4.1. Da ultimo, confermava quanto statuito in primo grado in merito alle note di revisione dell’UMC dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenendole prive di rilievo giuridico e irrilevanti ai fini probatori in quanto provenienti da un funzionario non dotato di capacità “impegnativa” per l’Amministrazione. 5. Avverso tale pronuncia, A.R.A.M. IEPF Catania ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, notificato il 28/9/2024 ed affidato a quattro motivi di impugnazione, cui resiste con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso, A.R.A.M. deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 3,cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 6.1. In particolare, la ricorrente rileva di aver censurato, con l’atto d’appello, la nullità insanabile della pronuncia di primo grado in quanto carente della trascrizione delle conclusioni delle parti e, in correlazione a tale omissione, priva di qualsiasi riferimento motivazionale alle questioni dedotte in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento e di recupero delle somme corrisposte. 6.2. Ad avviso della ricorrente, la corte d’appello avrebbe parimenti omesso di esaminare la domanda in questione, ignorando il mancato scrutinio da parte del giudice di prime cure e disattendendo la portata dell’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum. 7. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato. 7.1. E’ noto che l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. 2237/2016; id. 2033/2025 ). 7.2. Ciò posto, nel caso di specie non sussiste la dedotta nullità perché la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, seppure sinteticamente, si era pronunciato su tutte le domande (cfr. “Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata, pur constatando nella stessa una marcata sinteticità, non è dato ravvisare alcun mancato esame delle domande o eccezioni ritualmente proposte dalle parti”, cfr. sentenza, pag. 6, primo cpv.). 7.3. La Corte territoriale ha poi confermato la legittimità della revoca sulla base dei riscontrati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio specificamente ricostruiti alla luce del tenore letterale del vademecum vigente ed in particolare del punto 7.2.2. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 7.4. Non ricorre quindi l’omessa motivazione risultando esaurientemente spiegate le ragioni che sorreggono la decisione e ne assicurano l’adesione al principio del minimo costituzionale. 7.5. Quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., risulta in ogni caso, che il primo giudicante ha evidenziato, nella intestazione della sentenza impugnata, le conclusioni delle parti utilizzando la formula “come da verbale di udienza del 16.05.2017 e atti ivi richiamati» (p. 6). 7.6. È, dunque, da escludere la sussistenza del vizio denunciato, atteso che la C orte territoriale ha puntualmente esaminato e motivato ciascuna delle doglianze prospettate dalla ricorrente. 8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., deducendo che, benché il tribunale avesse statuito il corretto adempimento dell’obbligo di rendicontazione previsto dal vademecum e tale statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione nel procedimento di appello, la Corte territoriale ha, tuttavia, affermato il mancato adempimento di detto obbligo, violando, in tal guisa, le norme che presiedono alla formazione del giudicato. 9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 29 dell’avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello esaminato e motivato la domanda proposta dall’A.R.A.M. con l’atto d’appello, limitandosi alla sola disamina della correttezza o meno dell’obbligo di monitoraggio da parte di quest’ultima, facendo discendere esclusivamente da tale profilo la legittimità del decreto di revoca, senza dunque tenere in considerazione le previsioni di cui all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum. 10. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione. 10.1.Le censure sono inammissibili. 10.2. Con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimata la Corte di cassazione a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass. n. 12695/2025; Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 6361/2007). 10.3. Ciò posto , nel caso di specie la corte territoriale ha valutato la revoca disposta con il DDG del 18 settembre 2015 e ha ricostruito, sulla scorta della documentazioneesaminata, le obbligazioni dell’appellante al fine di verificarne la legittimità o meno. In tale contesto l’assunto relativo ad un asserito giudicato esterno formatosi in primo grado non tiene conto dell’assorbente circostanza che le domande della ricorrente erano state respinte sul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, sicché le odierne considerazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendidella prima sentenza né con quella , che è ciò che qui rileva,della seconda. 10.4.Quanto al vizio relativo all’art. 115 cod. proc. civ., questa C orte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (in argomento, si veda per tutte Cass. n. 23584/2023). Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così, testualmente, Cass. n. 23584/2023. Nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 15195/2019; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27983/2019). 10.5. La censura difetta di qualunque indicazione in tale senso risolvendosi nella critica alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnate finendo per attingere inammissibilmente il merito della decisione. 11. Con il quarto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4e 5 , cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ., ai paragrafi 5.4 e 7.2.2 del Vademecum per l’attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, all’art. 29 dell’Avviso 19/2011 e al punto 7.6 del Vademecum. In particolare, la ricorrente lamenta una motivazione meramente apparente e contraddittoria, caratterizzata da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento enunciato dal decidente, sì da non consentire alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. 11.1. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità. 11.2. In primo luogo, quanto alle doglianze formulate in relazione alla pretesa violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., deve ribadirsi quanto già osservato con riguardo ai precedenti motivi. 11.3. La doglianza si espone ad un ulteriore profilo di inammissibilità posto che, come più volte chiarito da questa Corte, l’assenza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. p roc . c iv ., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 17724/2023; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 8053/2014). 11.4. Nel caso di specie, la motivazione non solo è graficamente presente, ma consente di comprendere immediatamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione. 12. Infine, con riferimento alla doglianza di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si segnala che nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme” che preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. laddove la sentenza d’appello abbia integralmente confermato la decisione di primo grado. In tale ipotesi, incombe sul ricorrente l’onere –nella fattispecie non adempiuto – di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della decisione di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono differenti (sul punto, cfr. Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26860/2014); onere rimasto nella specie inevaso. 13. Atteso l’esito dei motivi, il ricorso va dunque respinto. 14. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente liquidate come in dispositivo. 15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso del 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da