Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19642/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

’[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeDivitiis-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile di [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese-intimato-avverso la sentenza n. 269/2025 della Corte d'appello di Salernopubblicata il 1° aprile 2025;Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Salerno lesocietà F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire accertare ilgrave inadempimento della prima e la responsabilità extracontrattualedella seconda in relazione al decesso di quaranta bovine da latte,verificatosi in seguito alla somministrazione di mangime acquistato dallasocietà F.lli [OSCURATO:PERSONA] e prodotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].Entrambe le società convenute si costituivano, resistendo alladomanda e la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo anche di chiamare in causala sua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], per esserne manlevata incaso di condanna.Il Tribunale rigettava la domanda attorea, qualificata come azione pervizi della cosa venduta con riferimento alla società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e comeazione per responsabilità del produttore con riferimento alla societàDell’Aventino, sul presupposto della mancata prova del nesso causale trala somministrazione del mangime e il decesso degli animali.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneaqualificazione dell’azione da parte del primo giudice, in quanto ladifformità lamentata configurava aliud pro alio, nonché l’erroneità dellaesclusione del nesso causale.Si costituivano le società appellate, chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, rigettaval’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado in punto dimancanza di prova del nesso causale.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e Reale MutuaAssicurazioni.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.È stata depositata da parte del consigliere delegato, in data28.1.2026, proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. con il seguente contenuto: “evidenziato che la sentenza impugnataha escluso il nesso causale tra l’alimentazione con il mangime acquistato ela morte dei bovini alla stregua delle risultanze peritali utilizzabili,rappresentate dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio svolta nelprocedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam,trattandosi dell’unico accertamento tecnico basato su analisi clinicheufficiali (ossia sugli esami autoptici dell’Istituto ZooprofilatticoSperimentale del Mezzogiorno U.O.C. di Salerno) e su campioni acquisitinel contraddittorio delle parti (di contro, le consulenze tecniche d’ufficioespletate nel giudizio di cognizione, così come le consulenze di parte,erano basate sulle analisi effettuate in “solitaria” dal Coppola ed affidateunilateralmente ad una società privata);considerato che, sulla scorta dei campioni ufficiali, è stato rilevato che ivalori del mangime rientravano nei parametri indicati dalla normativavigente, con riferimento alle tossine Zearalenone, Deossinivalenolo,Aflatossine, Ocratossina, ai grassi irranciditi, alla contaminazione di muffee di clostridi, e che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],accertata in sede autoptica, non costituiva attendibile causa della mortedei bovini, in assenza della conta dei germi;posto, per l’effetto, che, alla luce di tale disamina e della spiegazione dellamancata utilizzazione delle altre verifiche tecniche, correttamente è statoescluso che fosse integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio, cheesige appunto che la cosa venduta appartenga ad un genere del tuttodiverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzionenaturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. n. 13214/2024;Cass. n. 8649/2024; Cass. n. 23604/2023; Cass. n. 36360/2022; Cass. n.28069/2021; Cass. n. 7557/2017; Cass. n. 6596/2016; Cass. n.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/20262313/2016; Cass. n. 28419/2013; Cass. n. 10916/2011; Cass. n.18859/2008; Cass. n. 5202/2007; Cass. n. 11018/1994);precisato che, alla stregua di tale ricostruzione, non avrebbe potuto farsiricorso al ragionamento inferenziale, appunto perché il dedottoirrancidimento dei grassi presenti nel mangime non è stato dimostrato, ilche inibiva ogni diversa ipotesi fondata su campioni non ufficiali;divisato a fortiori che, in presenza di una “doppia conforme”, come nellaspecie, è precluso far valere il vizio di omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, quarto comma,c.p.c.;specificato, in ultimo, che – in sede di legittimità – non è possibile unarinnovata valutazione dei fatti storici già valutati in sede di merito (Cass.n. 32505/2023; Cass. n. 5987/2021; Cass.

S.U. n. 34476/2019; Cass. n.9097/2017; Cass.

S.U. n. 8053/2014)”.Il ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis, co. 2, c.p.c.Tutte le parti hanno depositato le memorie, in vista dell’adunanzacamerale del 5 giugno 2026, all’esito della quale la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si dà atto che, in forza dei principi enunciati daCass., Sez.

U., n. 9611/2024, ai quali è sufficiente in questa sede rinviare,la partecipazione - quale componente del Collegio che definisce il giudizio- del Consigliere delegato proponente ex art. 380-bis c.p.c., non rilevaquale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 edell’art. 52 c.p.c.2.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116 c.p.c., 1453, 1490 e 1497 c.c., nonché dell’art. 120 d.lgs. 206/2005 edell’art. 8 D.P.R. 224/1988, in ordine all’errato inquadramento dellaNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026domanda avanzata, per avere la Corte di merito ritenuto che non si fossein presenza di una fattispecie di aliud pro alio, quale difformità tra quantoriportato nel cartellino del mangime venduto e quanto rinvenuto con leprime analisi svolte durante l’A.T.P., condividendo l’errata sussunzionenell’alveo della semplice garanzia per i vizi ovvero della mancanza diqualità promesse operata dal primo giudice, con l’errato richiamo alladisciplina consumeristica.3.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 115c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., con omesso esame delle risultanze probatorieemerse in giudizio, per avere la Corte territoriale reputato prive difondamento tecnico – scientifico le consulenze tecniche espletate duranteil giudizio di primo grado, senza tener conto dell’effettivo contenuto dellestesse e delle motivazioni che avevano spinto il Tribunale ad ammetterle.4.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. edegli artt. 2727 e ss. c.c., con l’errata applicazione del criterio del “piùprobabile che non”, per avere la Corte distrettuale superato le risultanzeperitali, sebbene esse fossero fondate su dati tecnico – scientificiineccepibili, che avrebbero tenuto conto di circostanze integranti, a tuttoconcedere, indizi gravi, precisi e concordanti, potendosene inferire che lamorte degli animali fosse avvenuta per l’errata composizione delmangime.5.

Il secondo motivo, da esaminare in via logicamente prioritaria, èinammissibile.5.1 In primo luogo, il motivo è inammissibile laddove proposto ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c., condividendo il Collegio quanto esposto sul puntonella proposta di definizione accelerata, in quanto si verte in ipotesi di“doppia conforme” e in tale caso il motivo proposto ex art. 360, co. 1, n. 5c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26934/2023,Cass. n. 12636/2025).

Il ricorrente nello svolgimento del motivo fagenerico riferimento al contenuto della sentenza di primo grado, in terminidel tutto inidonei a fare emergere la diversità tra le decisioni nei duegradi; soltanto nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. deduce, in terminiarticolati, che l’impianto argomentativo e l’iter logico giuridico seguitodalla Corte salernitana risulti diverso rispetto a quello del Tribunale, inquanto fondato su altri presupposti.

Però, non è possibile in tal modosanare l’inammissibilità derivante dalla mancata specifica individuazionenel ricorso delle diversità tra le due pronunce atte a escludere la “doppiaconforme”: la memoria assolve all'esclusiva funzione di chiarire e illustrarei motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17130/2025, per tutte).5.2 Il motivo è inammissibile anche laddove proposto per laviolazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.Vale richiamare i principi enunciati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020per cui, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);invece, è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c. (nel medesimo senso, Cass. n. 26367/2022,Cass. n. 35363/2023, Cass. n. 36320/2023).Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026In tema di violazione dell’art. 2729 c.c., vale il richiamo a Cass. n.9054/2022, secondo cui la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti,ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma.

Vale altresì il richiamo a Cass. Sez.

L n. 22366/2021, per cui sonoriservate al giudice di merito la valutazione sull’opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, nonché l’individuazione dei fatti daporre a fondamento del relativo processo logico e la valutazione dirispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, oveadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; la censura pervizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimentodiverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergerel'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.È acquisito che, in ogni caso, non può il ricorrente chiedere allaCassazione né di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellaoperata dai giudici del merito né di rivalutare i fatti storici della causa,essendo il vaglio di legittimità limitato alla verifica della sussistenza di unamotivazione idonea, non meramente apparente, perplessa oinsanabilmente contraddittoria (Cass. Sez.

U, n. 8053/2014; Cass. n.6964/2025; Cass. n. 8872/2025, per tutte).Nel caso che occupa, le censure svolte nel motivo non sono utili afare emergere la violazione delle disposizioni richiamate nei termini sopraNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026esposti ma mirano, nella sostanza, a ottenere la rivalutazione dell’assettoprobatorio nel modo conforme alle aspettative del ricorrente, diverso daquello eseguito dalla Corte di merito; così, sollecitando una complessivarivalutazione del corredo istruttorio, in quanto tale estranea al sindacato dilegittimità.Specificamente, nelle pagg. da 16 a 18 della sentenza, la Corteterritoriale ha dato concretamente conto delle ragioni per le quali, ai finidella esclusione del nesso di causalità (e del conseguenziale rigetto delladomanda per mancata prova dei relativi presupposti), si è basata sulleconclusioni rassegnate dal consulente nominato in sede di accertamentotecnico preventivo e non, invece, su quelle delle due consulenze tecniched’ufficio svolte nel giudizio di primo grado.

Ha evidenziato come l’indagine,svolta in sede di accertamento tecnico preventivo secondo criteririgorosamente scientifici, fosse stata l’unica a essere basata sugli esitidegli esami autoptici dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno e sui campioniacquisiti nel contraddittorio delle parti e come, per questa ragione, se nedovessero recepire i risultati; quindi, ha preso atto che quell’indagine nonaveva individuato il nesso di causa tra la somministrazione del mangime ela morte, in quanto i valori delle tossine nei campioni di mangimeesaminati erano all’interno dei parametri indicati dalla normativa.

Nelcontempo, ha esposto le ragioni per le quali ha giudicato inattendibili leconclusioni delle due consulenze tecniche svolte nel giudizio, evidenziandole contraddizioni nelle quali era incorso il consulente Siani nel rispondereal secondo quesito e alle osservazioni del consulente della compagnia diassicurazione, nonché evidenziando l’inattendibilità determinata dal fattoche entrambi i consulenti d’ufficio si erano basati su indagini ed esamieffettuati unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esito per luisfavorevole dell’accertamento tecnico preventivo.

La Corte di appello haanche dato espressamente conto, proprio con riferimentoall’irrancidimento dei grassi, indicato dall’odierno ricorrente come possibileNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026causa dell’intossicazione degli animali e del loro decesso, dellaimpossibilità di far ricorso al ragionamento presuntivo, a fronte dellamancanza di prova dell’irrancidimento dei grassi nel mangime, in quantonon emerso in sede di accertamento tecnico preventivo; quindi, anche suquesto punto la Corte d’appello ha compiuto un apprezzamento in fatto,che resta in questa sede incensurabile.In definitiva, come già evidenziato, nella sostanza il ricorrentepretende che la valutazione sull’esistenza del nesso di causalità tra lasomministrazione del mangime e la morte si fondi sulle conclusioni delleconsulenze tecniche che gli sono state favorevoli; ciò, senza riuscire - intermini ammissibili in sede di legittimità – a spiegare per quali ragioni laCorte d’appello avrebbe dovuto preferire quelle consulenze, a fronte dellecontraddizioni e carenze che ha evidenziato nelle consulenze medesime eperciò della loro inidoneità a capovolgere il risultato già acquisitonell’accertamento tecnico preventivo, del quale la Corte ha pure verificatol’esecuzione secondo criteri scientifici, senza riscontrarvi carenze.

Infatti,sicuramente questa spiegazione non può essere fornita dal dato che leanalisi svolte autonomamente dall’allevatore dopo l’accertamento tecnicopreventivo avevano individuato nei campioni di mangime elementi tossicinon emersi in sede di accertamento tecnico preventivo: questa deduzione,per assumere una qualche concretezza, avrebbe dovuto essereaccompagnata da elementi utili a spiegare perché quei diversi risultati nonerano emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché adedurre che tale spiegazione era stata offerta alla Corte territoriale e alamentare che la Corte, in violazione del principi sullo svolgimento delragionamento presuntivo, non ne avesse voluto tenere conto.

Al contrario,nulla in tal senso emerge dal ricorso che, si ripete, si risolve in unainammissibile richiesta di complessiva rivalutazione del quadro probatorio.6.

Il terzo motivo è a sua volta inammissibile.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Con gli argomenti svolti nel motivo il ricorrente non individua alcunaviolazione delle disposizioni richiamate, non riuscendo a far emergerel’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecieastratta, in quanto si limita a lamentare che la Corte d’appello non abbiaapplicato il criterio del “più probabile che non”, che avrebbe dovutocondurre a ritenere che la morte era da riferire alla composizione delmangime.

Diversamente, come già esposto, la Corte d’appello ha posto afondamento della decisione l’indagine svolta in fase di accertamentotecnico preventivo, che aveva escluso qualsiasi connessione tra lasomministrazione del mangime e la morte.

A fronte di questoaccertamento in fatto, il ricorrente nella sostanza vuole ottenere unaerronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa, che è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità,se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 3340/2019, Cass.n. 23851/2019, Cass. n. 7871/2025).7.

Dall’inammissibilità del secondo e del terzo motivo,necessariamente consegue l’inammissibilità anche del primo motivo, percarenza di interesse.Poiché l’accertamento della Corte d’appello in ordine all’esclusione delnesso di causa tra la somministrazione del mangime e il decesso deglianimali resiste in questa sede, a fronte dell’inammissibilità del secondo edel terzo motivo per le ragioni esposte, risulta esclusa la provadell’esistenza dei vizi del mangime; di conseguenza, è priva di qualsiasirilevanza decisoria la qualificazione dell’azione in concreto esperita dalCoppola nell’ipotesi di vendita di aliud pro alio o di vendita di cosa affettada vizi ex art. 1490 c.c.8.

Il ricorso, in definitiva, va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo il principiodi soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati, come previstodal comma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c., il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento a favore di ciascuno dei controricorrenti di sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché alpagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Comeevidenziato da Cass., Sez.

U, n. 27433/2023 e Cass., Sez.

U, n.28540/2023, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore,un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in euro 5.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre iva e cpa ex lege; condannaaltresì il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno controricorrentidella somma di euro 2.500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c. e al pagamento infavore della cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00 ex art.96 co. 4 c.p.c.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione in data 5.6.2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeDivitiis-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile di [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese-intimato-avverso la sentenza n. 269/2025 della Corte d'appello di Salernopubblicata il 1° aprile 2025;Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Salerno lesocietà F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire accertare ilgrave inadempimento della prima e la responsabilità extracontrattualedella seconda in relazione al decesso di quaranta bovine da latte,verificatosi in seguito alla somministrazione di mangime acquistato dallasocietà F.lli [OSCURATO:PERSONA] e prodotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].Entrambe le società convenute si costituivano, resistendo alladomanda e la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo anche di chiamare in causala sua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], per esserne manlevata incaso di condanna.Il Tribunale rigettava la domanda attorea, qualificata come azione pervizi della cosa venduta con riferimento alla società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e comeazione per responsabilità del produttore con riferimento alla societàDell’Aventino, sul presupposto della mancata prova del nesso causale trala somministrazione del mangime e il decesso degli animali.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneaqualificazione dell’azione da parte del primo giudice, in quanto ladifformità lamentata configurava aliud pro alio, nonché l’erroneità dellaesclusione del nesso causale.Si costituivano le società appellate, chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, rigettaval’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado in punto dimancanza di prova del nesso causale.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e Reale MutuaAssicurazioni.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.È stata depositata da parte del consigliere delegato, in data28.1.2026, proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. con il seguente contenuto: “evidenziato che la sentenza impugnataha escluso il nesso causale tra l’alimentazione con il mangime acquistato ela morte dei bovini alla stregua delle risultanze peritali utilizzabili,rappresentate dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio svolta nelprocedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam,trattandosi dell’unico accertamento tecnico basato su analisi clinicheufficiali (ossia sugli esami autoptici dell’Istituto ZooprofilatticoSperimentale del Mezzogiorno U.O.C. di Salerno) e su campioni acquisitinel contraddittorio delle parti (di contro, le consulenze tecniche d’ufficioespletate nel giudizio di cognizione, così come le consulenze di parte,erano basate sulle analisi effettuate in “solitaria” dal Coppola ed affidateunilateralmente ad una società privata);considerato che, sulla scorta dei campioni ufficiali, è stato rilevato che ivalori del mangime rientravano nei parametri indicati dalla normativavigente, con riferimento alle tossine Zearalenone, Deossinivalenolo,Aflatossine, Ocratossina, ai grassi irranciditi, alla contaminazione di muffee di clostridi, e che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],accertata in sede autoptica, non costituiva attendibile causa della mortedei bovini, in assenza della conta dei germi;posto, per l’effetto, che, alla luce di tale disamina e della spiegazione dellamancata utilizzazione delle altre verifiche tecniche, correttamente è statoescluso che fosse integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio, cheesige appunto che la cosa venduta appartenga ad un genere del tuttodiverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzionenaturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. n. 13214/2024;Cass. n. 8649/2024; Cass. n. 23604/2023; Cass. n. 36360/2022; Cass. n.28069/2021; Cass. n. 7557/2017; Cass. n. 6596/2016; Cass. n.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/20262313/2016; Cass. n. 28419/2013; Cass. n. 10916/2011; Cass. n.18859/2008; Cass. n. 5202/2007; Cass. n. 11018/1994);precisato che, alla stregua di tale ricostruzione, non avrebbe potuto farsiricorso al ragionamento inferenziale, appunto perché il dedottoirrancidimento dei grassi presenti nel mangime non è stato dimostrato, ilche inibiva ogni diversa ipotesi fondata su campioni non ufficiali;divisato a fortiori che, in presenza di una “doppia conforme”, come nellaspecie, è precluso far valere il vizio di omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, quarto comma,c.p.c.;specificato, in ultimo, che – in sede di legittimità – non è possibile unarinnovata valutazione dei fatti storici già valutati in sede di merito (Cass.n. 32505/2023; Cass. n. 5987/2021; Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n.9097/2017; Cass. S.U. n. 8053/2014)”.Il ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis, co. 2, c.p.c.Tutte le parti hanno depositato le memorie, in vista dell’adunanzacamerale del 5 giugno 2026, all’esito della quale la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che, in forza dei principi enunciati daCass., Sez. U., n. 9611/2024, ai quali è sufficiente in questa sede rinviare,la partecipazione - quale componente del Collegio che definisce il giudizio- del Consigliere delegato proponente ex art. 380-bis c.p.c., non rilevaquale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 edell’art. 52 c.p.c.2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116 c.p.c., 1453, 1490 e 1497 c.c., nonché dell’art. 120 d.lgs. 206/2005 edell’art. 8 D.P.R. 224/1988, in ordine all’errato inquadramento dellaNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026domanda avanzata, per avere la Corte di merito ritenuto che non si fossein presenza di una fattispecie di aliud pro alio, quale difformità tra quantoriportato nel cartellino del mangime venduto e quanto rinvenuto con leprime analisi svolte durante l’A.T.P., condividendo l’errata sussunzionenell’alveo della semplice garanzia per i vizi ovvero della mancanza diqualità promesse operata dal primo giudice, con l’errato richiamo alladisciplina consumeristica.3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 115c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., con omesso esame delle risultanze probatorieemerse in giudizio, per avere la Corte territoriale reputato prive difondamento tecnico – scientifico le consulenze tecniche espletate duranteil giudizio di primo grado, senza tener conto dell’effettivo contenuto dellestesse e delle motivazioni che avevano spinto il Tribunale ad ammetterle.4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. edegli artt. 2727 e ss. c.c., con l’errata applicazione del criterio del “piùprobabile che non”, per avere la Corte distrettuale superato le risultanzeperitali, sebbene esse fossero fondate su dati tecnico – scientificiineccepibili, che avrebbero tenuto conto di circostanze integranti, a tuttoconcedere, indizi gravi, precisi e concordanti, potendosene inferire che lamorte degli animali fosse avvenuta per l’errata composizione delmangime.5. Il secondo motivo, da esaminare in via logicamente prioritaria, èinammissibile.5.1 In primo luogo, il motivo è inammissibile laddove proposto ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c., condividendo il Collegio quanto esposto sul puntonella proposta di definizione accelerata, in quanto si verte in ipotesi di“doppia conforme” e in tale caso il motivo proposto ex art. 360, co. 1, n. 5c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26934/2023,Cass. n. 12636/2025). Il ricorrente nello svolgimento del motivo fagenerico riferimento al contenuto della sentenza di primo grado, in terminidel tutto inidonei a fare emergere la diversità tra le decisioni nei duegradi; soltanto nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. deduce, in terminiarticolati, che l’impianto argomentativo e l’iter logico giuridico seguitodalla Corte salernitana risulti diverso rispetto a quello del Tribunale, inquanto fondato su altri presupposti. Però, non è possibile in tal modosanare l’inammissibilità derivante dalla mancata specifica individuazionenel ricorso delle diversità tra le due pronunce atte a escludere la “doppiaconforme”: la memoria assolve all'esclusiva funzione di chiarire e illustrarei motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17130/2025, per tutte).5.2 Il motivo è inammissibile anche laddove proposto per laviolazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.Vale richiamare i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020per cui, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);invece, è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c. (nel medesimo senso, Cass. n. 26367/2022,Cass. n. 35363/2023, Cass. n. 36320/2023).Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026In tema di violazione dell’art. 2729 c.c., vale il richiamo a Cass. n.9054/2022, secondo cui la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti,ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma. Vale altresì il richiamo a Cass. Sez. L n. 22366/2021, per cui sonoriservate al giudice di merito la valutazione sull’opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, nonché l’individuazione dei fatti daporre a fondamento del relativo processo logico e la valutazione dirispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, oveadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; la censura pervizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimentodiverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergerel'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.È acquisito che, in ogni caso, non può il ricorrente chiedere allaCassazione né di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellaoperata dai giudici del merito né di rivalutare i fatti storici della causa,essendo il vaglio di legittimità limitato alla verifica della sussistenza di unamotivazione idonea, non meramente apparente, perplessa oinsanabilmente contraddittoria (Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n.6964/2025; Cass. n. 8872/2025, per tutte).Nel caso che occupa, le censure svolte nel motivo non sono utili afare emergere la violazione delle disposizioni richiamate nei termini sopraNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026esposti ma mirano, nella sostanza, a ottenere la rivalutazione dell’assettoprobatorio nel modo conforme alle aspettative del ricorrente, diverso daquello eseguito dalla Corte di merito; così, sollecitando una complessivarivalutazione del corredo istruttorio, in quanto tale estranea al sindacato dilegittimità.Specificamente, nelle pagg. da 16 a 18 della sentenza, la Corteterritoriale ha dato concretamente conto delle ragioni per le quali, ai finidella esclusione del nesso di causalità (e del conseguenziale rigetto delladomanda per mancata prova dei relativi presupposti), si è basata sulleconclusioni rassegnate dal consulente nominato in sede di accertamentotecnico preventivo e non, invece, su quelle delle due consulenze tecniched’ufficio svolte nel giudizio di primo grado. Ha evidenziato come l’indagine,svolta in sede di accertamento tecnico preventivo secondo criteririgorosamente scientifici, fosse stata l’unica a essere basata sugli esitidegli esami autoptici dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno e sui campioniacquisiti nel contraddittorio delle parti e come, per questa ragione, se nedovessero recepire i risultati; quindi, ha preso atto che quell’indagine nonaveva individuato il nesso di causa tra la somministrazione del mangime ela morte, in quanto i valori delle tossine nei campioni di mangimeesaminati erano all’interno dei parametri indicati dalla normativa. Nelcontempo, ha esposto le ragioni per le quali ha giudicato inattendibili leconclusioni delle due consulenze tecniche svolte nel giudizio, evidenziandole contraddizioni nelle quali era incorso il consulente Siani nel rispondereal secondo quesito e alle osservazioni del consulente della compagnia diassicurazione, nonché evidenziando l’inattendibilità determinata dal fattoche entrambi i consulenti d’ufficio si erano basati su indagini ed esamieffettuati unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esito per luisfavorevole dell’accertamento tecnico preventivo. La Corte di appello haanche dato espressamente conto, proprio con riferimentoall’irrancidimento dei grassi, indicato dall’odierno ricorrente come possibileNumero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026causa dell’intossicazione degli animali e del loro decesso, dellaimpossibilità di far ricorso al ragionamento presuntivo, a fronte dellamancanza di prova dell’irrancidimento dei grassi nel mangime, in quantonon emerso in sede di accertamento tecnico preventivo; quindi, anche suquesto punto la Corte d’appello ha compiuto un apprezzamento in fatto,che resta in questa sede incensurabile.In definitiva, come già evidenziato, nella sostanza il ricorrentepretende che la valutazione sull’esistenza del nesso di causalità tra lasomministrazione del mangime e la morte si fondi sulle conclusioni delleconsulenze tecniche che gli sono state favorevoli; ciò, senza riuscire - intermini ammissibili in sede di legittimità – a spiegare per quali ragioni laCorte d’appello avrebbe dovuto preferire quelle consulenze, a fronte dellecontraddizioni e carenze che ha evidenziato nelle consulenze medesime eperciò della loro inidoneità a capovolgere il risultato già acquisitonell’accertamento tecnico preventivo, del quale la Corte ha pure verificatol’esecuzione secondo criteri scientifici, senza riscontrarvi carenze. Infatti,sicuramente questa spiegazione non può essere fornita dal dato che leanalisi svolte autonomamente dall’allevatore dopo l’accertamento tecnicopreventivo avevano individuato nei campioni di mangime elementi tossicinon emersi in sede di accertamento tecnico preventivo: questa deduzione,per assumere una qualche concretezza, avrebbe dovuto essereaccompagnata da elementi utili a spiegare perché quei diversi risultati nonerano emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché adedurre che tale spiegazione era stata offerta alla Corte territoriale e alamentare che la Corte, in violazione del principi sullo svolgimento delragionamento presuntivo, non ne avesse voluto tenere conto. Al contrario,nulla in tal senso emerge dal ricorso che, si ripete, si risolve in unainammissibile richiesta di complessiva rivalutazione del quadro probatorio.6. Il terzo motivo è a sua volta inammissibile.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Con gli argomenti svolti nel motivo il ricorrente non individua alcunaviolazione delle disposizioni richiamate, non riuscendo a far emergerel’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecieastratta, in quanto si limita a lamentare che la Corte d’appello non abbiaapplicato il criterio del “più probabile che non”, che avrebbe dovutocondurre a ritenere che la morte era da riferire alla composizione delmangime. Diversamente, come già esposto, la Corte d’appello ha posto afondamento della decisione l’indagine svolta in fase di accertamentotecnico preventivo, che aveva escluso qualsiasi connessione tra lasomministrazione del mangime e la morte. A fronte di questoaccertamento in fatto, il ricorrente nella sostanza vuole ottenere unaerronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa, che è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità,se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 3340/2019, Cass.n. 23851/2019, Cass. n. 7871/2025).7. Dall’inammissibilità del secondo e del terzo motivo,necessariamente consegue l’inammissibilità anche del primo motivo, percarenza di interesse.Poiché l’accertamento della Corte d’appello in ordine all’esclusione delnesso di causa tra la somministrazione del mangime e il decesso deglianimali resiste in questa sede, a fronte dell’inammissibilità del secondo edel terzo motivo per le ragioni esposte, risulta esclusa la provadell’esistenza dei vizi del mangime; di conseguenza, è priva di qualsiasirilevanza decisoria la qualificazione dell’azione in concreto esperita dalCoppola nell’ipotesi di vendita di aliud pro alio o di vendita di cosa affettada vizi ex art. 1490 c.c.8. Il ricorso, in definitiva, va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo il principiodi soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.Numero registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati, come previstodal comma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c., il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento a favore di ciascuno dei controricorrenti di sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché alpagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Comeevidenziato da Cass., Sez. U, n. 27433/2023 e Cass., Sez. U, n.28540/2023, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore,un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in euro 5.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre iva e cpa ex lege; condannaaltresì il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno controricorrentidella somma di euro 2.500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c. e al pagamento infavore della cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00 ex art.96 co. 4 c.p.c.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13205/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 19642/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione in data 5.6.2026.La PresidenteLinalisa Cavallino