Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 26367/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 31784/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. Nel 2000, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, l'Azienda vivaistica [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Espose di aver consegnato alla ditta convenuta 80.000 cigli di carciofi perché li trapiantasse e coltivasse in contenitori di plastica; di aver pattuito che le avrebbe ritirate al prezzo di 300 lire a piantina, una volta attecchite e maturato il tempo per la messa dimora; che, al ritiro, si era visto consegnare senza alcuna giustificazione solo 19.800 piantine.

Dedusse di aver conseguentemente subito un danno economico per non aver potuto impiantare tutte le 80.000 piante di carciofo nei suoi terreni.

Si costituì in giudizio l'Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del prezzo convenuto per le piantine ritirate.

Il convenuto espose in particolare di aver ricevuto dal Della Porta solo 23.000 cigli, di cui l'attore aveva costantemente seguito la crescita; che erano state riconsegnare al Della Porta 19.800 piantine a causa della naturale fallanza dei cigli ricevuti in cultura, senza che questo obiettasse nulla all'atto del ritiro delle piantine; che tuttavia l'attore non aveva pagato alcunché.

Istruita la causa mediante prova per testi e CTU, il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, con sentenza n. 895/2013, rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, condannando il Della Porta a pagare in favore della convenuta il prezzo delle piantine ritirate. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ritenne che l'attore non avesse dato prova del numero di cigli consegnati all'azienda convenuta e che le deposizioni dei testi al riguardo fossero risultate tra loro contrastanti.

Inoltre, secondo il Tribunale, non poteva ritenersi decisiva ai fini della prova della consegna di 80.000 cigli la circostanza, dedotta dall'attore, dell'estensione dei suoi terreni e della capacità degli stessi ad ospitare quel numero di piantine.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 903/2019, depositata il 27 giugno 2019.

Secondo la Corte territoriale, l'appellante non avrebbe dedotto alcuna argomentazione circa l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la potenziale capacità dei terreni dell'attore ad ospitare un quantitativo di piantine superiore all'80.000 unità non poteva essere considerata decisiva per superare la carenza di prova sull'esatto quantitativo di piante oggetto del contendere.

Osserva la Corte che l'attore, avendo fondato richiesta di risarcimento del danno sul mancato guadagno che avrebbe tratto dalla messa a dimora del maggior numero di piante di carciofi a lui non vendute, avrebbe dovuto fornire la prova certa di tale quantitativo.

I,a capacità produttiva dell'azienda dell'attore e l'allegazione difensiva della convenuta di non aver capacità di ospitare un così elevato numero di cigli (rectius, l'infondatezza di tale allegazione difensiva) non offrirebbero in realtà alcuna attendibile indicazione per poter ritenere provato l'elemento costitutivo della domanda consistente nel numero dei cigli consegnati dall'azienda convenuta.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

3.1. [OSCURATO:PERSONA] vivaistica [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la "violazione degli artt. 132 c.p.c., 12 delle preleggi e 111 Cost.".

La motivazione della sentenza, benché graficamente esistente, non renderebbe tuttavia percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Non sarebbe chiaro in primo luogo il riferimento alla capacità del terreno dell'attore, non avendo il Tribunale delibato in senso negativo su tale capacità.

In ogni caso, anche a voler ritenere che la Corte d'appello si riferisse alla capacità del terreno dell'azienda convenuta, la sentenza sarebbe nulla poiché nella motivazione sarebbero state del tutto ignorate le censure mosse dall'appellante con riferimento ai risultati della ctu e alla prova per testi che, se esaminati, avrebbero condotto a ritenere provata la consegna dei cigli in numero di

80.000. In particolare, nelle sue censure, il ricorrente aveva evidenziato come il ctu, attraverso foto dell'epoca, aveva accertato che l'azienda Marino aveva tunnel di serre capaci di ricevere, nel complesso, molto di più di 80.000 cigli e che ciascuno di tali tunnel di serre poteva ospitare circa 24.000 cigli.

Pertanto, tenendo conto che il teste [OSCURATO:PERSONA], assunto su richiesta di parte convenuta, aveva dichiarato che le piantine del Della Porta erano state posizionato in quattro tunnel di serre, la Corte avrebbe dovuto concludere che il numero dei cigli consegnato ammontasse effettivamente ad 80.000.

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c".

Il giudice non avrebbe valutato in modo organico il materiale probatorio t-accolto e il comportamento processuale della controparte (la cui eccezione di non avere capacità di ospitare il numero di piantine che asseriva di aver consegnato il Della Porta aveva trovato confutazione fìnanco nelle dichiarazioni dei propri testi assunti), limitandosi a considerare solo uno allo degli aspetti dedotti nell'appello, tralasciando senza giustificato motivo tutti gli altri elementi acquisiti al giudizio.5.

I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili poiché le censure sono dirette, aldilà della loro forma, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel caso di specie, la sentenza, pur se sinteticamente, ha motivato su tutte le censure denunciate dal ricorrente.

Per quanto riguarda poi il secondo motivo l'art. 116 c.p.c. è evocato in modo inidoneo secondo Cass sez. un. n. 16598 del 2016.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo Prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 2016, ripresa da Cass., Sez.

Un. n. 16598 del 2016).

Quindi, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti.

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

6. I: indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente rprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsorp-rincipale a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 31784/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. Nel 2000, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, l'Azienda vivaistica [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Espose di aver consegnato alla ditta convenuta 80.000 cigli di carciofi perché li trapiantasse e coltivasse in contenitori di plastica; di aver pattuito che le avrebbe ritirate al prezzo di 300 lire a piantina, una volta attecchite e maturato il tempo per la messa dimora; che, al ritiro, si era visto consegnare senza alcuna giustificazione solo 19.800 piantine. Dedusse di aver conseguentemente subito un danno economico per non aver potuto impiantare tutte le 80.000 piante di carciofo nei suoi terreni. Si costituì in giudizio l'Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del prezzo convenuto per le piantine ritirate. Il convenuto espose in particolare di aver ricevuto dal Della Porta solo 23.000 cigli, di cui l'attore aveva costantemente seguito la crescita; che erano state riconsegnare al Della Porta 19.800 piantine a causa della naturale fallanza dei cigli ricevuti in cultura, senza che questo obiettasse nulla all'atto del ritiro delle piantine; che tuttavia l'attore non aveva pagato alcunché. Istruita la causa mediante prova per testi e CTU, il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, con sentenza n. 895/2013, rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, condannando il Della Porta a pagare in favore della convenuta il prezzo delle piantine ritirate. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ritenne che l'attore non avesse dato prova del numero di cigli consegnati all'azienda convenuta e che le deposizioni dei testi al riguardo fossero risultate tra loro contrastanti. Inoltre, secondo il Tribunale, non poteva ritenersi decisiva ai fini della prova della consegna di 80.000 cigli la circostanza, dedotta dall'attore, dell'estensione dei suoi terreni e della capacità degli stessi ad ospitare quel numero di piantine. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 903/2019, depositata il 27 giugno 2019. Secondo la Corte territoriale, l'appellante non avrebbe dedotto alcuna argomentazione circa l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la potenziale capacità dei terreni dell'attore ad ospitare un quantitativo di piantine superiore all'80.000 unità non poteva essere considerata decisiva per superare la carenza di prova sull'esatto quantitativo di piante oggetto del contendere. Osserva la Corte che l'attore, avendo fondato richiesta di risarcimento del danno sul mancato guadagno che avrebbe tratto dalla messa a dimora del maggior numero di piante di carciofi a lui non vendute, avrebbe dovuto fornire la prova certa di tale quantitativo. I,a capacità produttiva dell'azienda dell'attore e l'allegazione difensiva della convenuta di non aver capacità di ospitare un così elevato numero di cigli (rectius, l'infondatezza di tale allegazione difensiva) non offrirebbero in realtà alcuna attendibile indicazione per poter ritenere provato l'elemento costitutivo della domanda consistente nel numero dei cigli consegnati dall'azienda convenuta. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] vivaistica [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la "violazione degli artt. 132 c.p.c., 12 delle preleggi e 111 Cost.". La motivazione della sentenza, benché graficamente esistente, non renderebbe tuttavia percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Non sarebbe chiaro in primo luogo il riferimento alla capacità del terreno dell'attore, non avendo il Tribunale delibato in senso negativo su tale capacità. In ogni caso, anche a voler ritenere che la Corte d'appello si riferisse alla capacità del terreno dell'azienda convenuta, la sentenza sarebbe nulla poiché nella motivazione sarebbero state del tutto ignorate le censure mosse dall'appellante con riferimento ai risultati della ctu e alla prova per testi che, se esaminati, avrebbero condotto a ritenere provata la consegna dei cigli in numero di 80.000. In particolare, nelle sue censure, il ricorrente aveva evidenziato come il ctu, attraverso foto dell'epoca, aveva accertato che l'azienda Marino aveva tunnel di serre capaci di ricevere, nel complesso, molto di più di 80.000 cigli e che ciascuno di tali tunnel di serre poteva ospitare circa 24.000 cigli. Pertanto, tenendo conto che il teste [OSCURATO:PERSONA], assunto su richiesta di parte convenuta, aveva dichiarato che le piantine del Della Porta erano state posizionato in quattro tunnel di serre, la Corte avrebbe dovuto concludere che il numero dei cigli consegnato ammontasse effettivamente ad 80.000. 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c". Il giudice non avrebbe valutato in modo organico il materiale probatorio t-accolto e il comportamento processuale della controparte (la cui eccezione di non avere capacità di ospitare il numero di piantine che asseriva di aver consegnato il Della Porta aveva trovato confutazione fìnanco nelle dichiarazioni dei propri testi assunti), limitandosi a considerare solo uno allo degli aspetti dedotti nell'appello, tralasciando senza giustificato motivo tutti gli altri elementi acquisiti al giudizio.5. I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili poiché le censure sono dirette, aldilà della loro forma, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nel caso di specie, la sentenza, pur se sinteticamente, ha motivato su tutte le censure denunciate dal ricorrente. Per quanto riguarda poi il secondo motivo l'art. 116 c.p.c. è evocato in modo inidoneo secondo Cass sez. un. n. 16598 del 2016. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo Prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 2016, ripresa da Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016). Quindi, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. 6. I: indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente rprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsorp-rincipale a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di