CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 17130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23643/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 906/2023 depositata il 18/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 318/2022, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel corso del processo quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori e spese di lite, in favore della Rossi, sulla base di una scrittura di ricognizione di debito e promessa di pagamento. A seguito di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] ed in accoglimento della stessa, il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 906/2023, rigettava la domanda della Rossi, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 2.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la Rossi, che ha chiesto la vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata proposta declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione collegiale, nel quale ha riportato integralmente la parte argomentativa dell’atto di appello al fine di farne comprendere l’assoluta confusionarietà . Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Non sono state presentate memorie. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base della seguente motivazione: l’appello è chiaro e preciso nell’indicare le parti della sentenza impugnata da riformare e i motivi specifici in fatto e in diritto, tanto è vero che l’appellata si è potuta difendere in modo completo ed esauriente su ogni aspetto della controversia . 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1241 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c. –violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui ilgiudice di appello ha affermato che: l’appellante correttamente applicando i parametri dell’epoca (anno 2013) ha provato di aver maturato un compenso di euro 5.958,69 come da parcella prodotta in giudizio. In relazione a detto credito il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e l’appellata hanno dedotto - ma non provato con quietanze scritte o pagamenti tracciabili -l’adempimento, né si avvalsi della prescrizione triennale, comunque inammissibile ai sensi dell’art. 2959 c.c. attese le altre difese svolte nel merito da essi attori in primo grado in ordine all’insussistenza di detto credito. Alcun dubbio vi è, stante il disposto degli artt. 1241 e seguenti c.c., in ordine alla possibilità di applicare, su eccezione di parte, la compensazione legale (o in subordine giudiziale) di detto controcredito da parte del convenuto in primo grado, in modo tale da accertare l’estinzione parziale del credito fatto valere di Rossi (prima Libero, poi l’erede Concetta) con il maggior controcredito del [OSCURATO:PERSONA] . 2. Il ricorso è inammissibileper violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c. Com’è noto, l’art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso. In particolare, il requisito della esposizione sommaria dei fatti ed il requisito della specifica indicazione degli atti richiamati, prescritti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., essendo considerati dalla norma come specifici requisiti di contenuto-forma del ricorso, devono consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, del fatto processuale e del contenuto degli atti richiamati, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso (come nel caso di specie è sopra avvenuto), compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detti requisiti risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 366 comma primo n. 3 e n. 6 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, oltre alla specifica indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati, l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni. Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (che, avendo effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed essendo applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data, è applicabile ratione temporis al ricorso odierno ai sensi dell’art. 35 comma 5 d. lgs. n. 149/2022), che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso . Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza), in quanto parte ricorrente non soltanto richiama documenti senza trascriverne o sintetizzarne il contenuto, ma neppure indica il contenuto delle difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA](sia in sede di comparsa di costituzione e risposta presentata nel giudizio di primo grado; che in sedi di atto di appello). Invero,parte ricorrente avrebbe dovuto provare in sede di ricorso la dedotta confusionarietà dell’atto di appello , riproducendo quest’ultimo in ricorso : a nulla rilevando che a tanto possa essersi indotta con la successiva istanza di decisione o con la memoria. Occorre ribadire che nel processo civile vige il principio di consumazione dell’impugnazione, in forza del quale la parte rimasta in tutto o in parte soccombente, esercitando il potere di impugnazione, consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti, anche quando si tratti dell’impugnazione di decisioni di giudici amministrativi. Ciò in quanto, da un lato, non vigenel nostro sistema processuale l’istituto dei motivi aggiunti e, dall’altro,i fatti nuovi - ove non comportino una cessazione della materia del contendere in senso tecnico o non debbano essere presi comunque in considerazioneper qualche specifica evenienza (che nel caso di specie non ricorre)- devono essere fatti valere nel rispetto del sistema proprio delle preclusioni di ciascun grado. Alla luce del suddetto principio generale, il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, non potendo in prosieguo la parte, rimasta in tutto o in parte soccombente, né proporre altri motivi e neppure ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (cfr., in termini: Cass. n. 13062/2007; n. 15895/2009). Quanto precede con conseguente radicale ed insanabile inammissibilità: -sia di un nuovo ricorso successivamente notificato a modifica od integrazione del ricorso originario (cfr., in particolare, SU n. 9409/1994; seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice e, in particolare, da Cass. n. 12739 / 2012 ), che concerna l’indicazione dei motiviovvero tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti (cfr., ad es., Cass. n. 2704/2005), essendo solo possibile -ove non siano decorsi i termini -la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo; - sia di una memoria, presentata per l’adunanza camerale di sezione ordinaria (ai sensi dell’380-bis.1 c.p.c.) ovvero per l’udienza pubblica (ai sensi dell’art. 378 c.p.c.), che non si limiti a contenere argomentazioni o difese funzionali alla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi (già debitamente, e non inammissibilmente , enunciati nel ricorso ) , ma integri quest’ultimo (cfr., tra le tante, Cass. n. 30760/2018, n. 17603/2011, n. 13257/2010 e n. 7237/2006), ampliando o modificando il contenuto del ricorso stesso e delle ragioni di doglianza, ovvero sanandone eventuali carenze o lacune (cfr., più di recente, Cass. Sez. U. n. 6691/2020). In definitiva,dando continuità alla giurisprudenza sopra indicata, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, previsto dall’art. 380 bis c.p.c. nella formulazione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell’impugnazionecomporta che la parte in sede di istanza di decis ione ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionalialla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente – e non inammissibilmente – enunciati nel ricorso, ma giammai p uò integrar e detti motivi o emendare il ricorso stesso da eventuali carenze dei relativi requisiti di contenuto-forma . 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conformemente all’originaria proposta di definizione accelerata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata. Infine, all’inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente: a) alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; b) al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di euro 1.900 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 5.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a t