Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 36320/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28585/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. S.TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 750/2020,depositata il 18/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso del febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 491.000,00, oltre accessori, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dei quali invocò la condanna in via solidale.

A tal fine, il ricorrente allegò di aver versato al [OSCURATO:PERSONA], agente generale della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nell’[OSCURATO:SOCIETA].), l’anzidetto complessivo importo per l’accensione di dieci polizze vita, mai attivate dallo stesso agente o attivate per importi inferiori ai premi corrisposti; nei confronti dell’impresa assicurativa lo Iorlano dedusse espressamente la sussistenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., per il fatto illecito del proprio preposto.

1.1. - L ’ adito Tribunale emise, in data 1° marzo 2010, il richiesto decreto ingiuntivo, che venne opposto dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., che fu autorizzata a chiamare in giudizio, a titolo di rivalsa, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritualmente citato, rimase contumace.

1.2. -Con sentenza del maggio 2013, il Tribunale di S’Angelo dei Lombardi accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della complessiva somma di euro 577.442,53, oltre interessi legali dalla data del pagamento, compensando integralmente le spese del grado.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione lo Iorlano; l’[OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio contestando il gravame e riproponendo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.346 c.p.c., la domanda di regresso rimasta assorbita in primo grado; il [OSCURATO:PERSONA], ritualmente citato, rimaneva contumace.

2.1. - La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 18 febbraio 2020, accoglieva l’appello e per l’effetto: a) dava atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva opposto nel termine di legge il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 1° marzo 2010; b ) rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso detto decreto ingiuntivo e la condannava al pagamento, in solido con il [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 491.000,00, oltre accessori, in favore dello Iorlano, a titolo di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., nonché al pagamento delle spese di lite; c) accoglieva la domanda di regresso riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannava il [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla stessa compagnia assicuratrice la somma di euro 577.442,53, già corrisposta allo Iorlano in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e poi revocato.

2.2. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), il giudice di appello osservava che: a) il Tribunale aveva errato a revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giacché quest’ultimo non si era opposto nel termine di legge all’emesso provvedimento monitorio; b) i motivi di gravame dello Iorlano erano fondati sulla scorta delle seguenti considerazioni: b.1.) in calce alle polizze vita era inserita una “dichiarazione di perfezionamento” sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], quale agente della RAS, attestante l’avvenuto incasso del pattuito premio con mezzo di pagamento accettato salvo buon fine; b.2) lo Iorlano non aveva mai allegato di aver corrisposto in contanti le somme indicate nelle singole dichiarazioni di perfezionamento e il riferimento al mezzo di pagamento accettato salvo buon fine lasciava intendere che il versamento dei premi era stato effettuato mediante rilascio di assegni bancari o circolari; b.3) le anzidette dichiarazioni costituivano mere dichiarazioni di scienza asseverative del fatto della ricezione degli assegni, senza avere effetto giuridico di adempimento dell’obbligazione; b.4) la prova, risultante da dette dichiarazioni sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta consegna da parte dello Iorlano di assegni rilasciati in pagamento dei premi assicurativi e accettati pro solvendodall’agente comportava che era a carico dell’accipiens la dimostrazione del non avvenuto incasso dei titoli, la cui inerzia a tal fine era comportamento omissivo da equipararsi all’avvenuta esecuzione della prestazione diversa da quella dovuta; b.5) spettava, dunque , all ’ [OSCURATO:SOCIETA] – “nell ’ inerzia dell’agente che aveva accettato i detti assegni come mezzi di pagamento” – l ’ onere di provare il non avvenuto incasso dei titoli per cause imputabili al debitore; b.6) pertanto, integrando le dichiarazioni di perfezionamento sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA] una confessione stragiudiziale resa dall’accipiens in favore del tradens , la verità di quanto in esse attestato non era stata posta in discussione ai sensi dell’art. 2732 c.c.; b.7) pur non potendo essere imputati direttamente all ’ [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti della confessione stragiudiziale resa dal rappresentante, avendo questi agito oltre i limiti delle facoltà attribuitegli, si trattava pur sempre di confessione resa da uno dei debitori solidali nell’ambito della responsabilità ex art. 2049 c.c. e, dunque, liberamente valutabile; b.8) sicché, la conseguita certezza sull’esistenza di un comportamento illecito del commesso (per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo; per la mancata comparizione all’udienza per l’assunzione dell’interrogatorio formale; per la pendenza di procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e truffa in danno di numerose altre persone, in un arco temporale ravvicinato, con modalità operative analoghe a quelle che caratterizzavano la vicenda in esame), causativo di danno, fondava di per sé, in ragione dell’unicità del fatto generatore, la responsabilità del committente; b.9) andava quindi affermata la responsabilità solidale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2049 c.c., “dovendo ritenersi che l’attività di agente assicurativo svolta in nome e per conto della stessa dal [OSCURATO:PERSONA] … mediante l’utilizzo della modulistica messa a sua disposizione dalla società preponente ai fini della stipula di contratti nella zona assegnatagli abbia reso possibile, o se non altro agevolato , l ’ indebita appropriazione da parte del medesimo delle somme di denaro che gli erano state corrisposte dallo Iorlano in vista dell’accensione delle polizze vita indicate in atti”; b.10) era, infine, fondata la domanda di regresso svolta dall’[OSCURATO:SOCIETA] contro il [OSCURATO:PERSONA], autore immediato del danno, per l’intero importo pagato al danneggiato, non essendo applicabile l’art. 2055, secondo comma, c.c.

“nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato intimato a partecipare al presente giudizio [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. ha anche depositato memoria integrativa.

4. – Con ordinanza interlocutoria n. 6279 del 2 marzo 2023, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA].

La società ricorrente vi ha provveduto con atto notificato in data 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – In prossimità dell ’ adunanza in camera di consiglio, nuovamente fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 2702, 2697, 2729, 2049, 2730 e 2735 c.c., per aver la Corte territoriale fatto mal governo dei principi relativi all’efficacia probatoria, nei confronti di essa compagnia di assicurazioni, delle polizze oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mai sottoscritte e né alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] riferibili, in carenza dei poteri dell’agente ad emetterle, dovendo l’intermediario reputarsi terzo rispetto al promotore finanziario e, quindi, non potendo dette polizze rivestire efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. , con la conseguenza che mancava la prova (anche presuntiva, in carenza dei relativi requisiti legali), che doveva essere fornita dal cliente, della consegna della somma rivendicata nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per la stipula di dieci polizze vita.

1.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Non è in discussione, in quanto ormai statuizione con effetti di giudicato in assenza di qualsiasi impugnazione sul punto, la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio, che il giudice di appello ha ricondotto nell’alveo della fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., in ragione del rapporto di preposizione intercorso tra la compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e il proprio agente generale [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, giova rammentare – alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 18860/2015; Cass. n. 23973/2019) - che la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del suo agente, fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento del sub-agente nell’organizzazione dell’impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub- agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa.

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale con la sentenza impugnata in questa sede, la cui ratio decidendi (cfr. anche §

2.2. “Ritenuto che” e pp. 8/14 della sentenza di appello), nei termini essenziali che rilevano ai fini dell’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., viene in evidenza secondo la seguente sintetica scansione: a ) sussiste la prova, presuntiva, risultante dalle dichiarazioni di scienza presenti sulle polizze sottoscritte, e non disconosciute, dal [OSCURATO:PERSONA], quale agente generale dell’[OSCURATO:SOCIETA] (integrando tali dichiarazioni una confessione stragiudiziale dell’agente, non imputabile all’[OSCURATO:SOCIETA] perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è privo di poteri rappresentativi sui prodotti assicurativi stipulati con lo Iorlano), che lo Iorlano medesimo, ai fini del pagamento del premio assicurativo, ha consegnato degli assegni al [OSCURATO:PERSONA], spettando a quest’ultimo la dimostrazione del non avvenuto incasso dei titoli di credito; b) una volta raggiunta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto gli assegni da parte dello Iorlano (e non essendo stata tale circostanza smentita da prova contraria, che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito) e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è, quindi, reso responsabile dell’indebita appropriazione delle somme di denaro, sussiste la responsabilità solidale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2049 c.c., “dovendo ritenersi che l’attività di agente assicurativo svolta in nome e per conto della stessa dal [OSCURATO:PERSONA] … mediante l’utilizzo della modulistica messa a sua disposizione dalla società preponente ai fini della stipula di contratti nella zona assegnatagli abbia reso possibile,o se non altro agevolato, l ’ indebita appropriazione da parte del medesimo delle somme di denaro che gli erano state corrisposte dallo Iorlano in vista dell’accensione delle polizze vitaindicate in atti”.

Non è, quindi, pertinente la censura di violazione dell’art.2702 c.c., perché la ricordata ratio decidendi non si fonda sulla “estensione” degli effetti della efficacia probatoria di una scrittura privata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], bensì sulla prova di un fatto (incasso degli assegni) che è diretta per l’agente assicurativo [OSCURATO:PERSONA], da cui discende (in ragione della commissione del fatto illecito da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del nesso di occasionalità necessaria per il rapporto di preposizione con l’[OSCURATO:SOCIETA]) la responsabilità indiretta della compagniaassicuratrice ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Sicché, la stessa considerazione della Corte territoriale in ordine alla libera valutazione, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], della confessione stragiudiziale resa dal debitor e solidal e (art. 2735 c.c.) nell’ambito della responsabilità ex art. 2049 c.c. , oltre a non postulare alcuna affermazione sul valore probatorio legale ex art.2702 c.c. delle scritture private sottoscritte dal solo [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione della compagnia di assicurazioni, si rende, invero, ultronea in riferimento alla complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché – alla luce del ricordato principio di diritto –ai fini dell’ affermazione della responsabilità del preponente [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 2049 c.c., risulta, per l ’ appunto, necessaria e sufficiente la prova (raggiunta nella specie) dell’illecito commesso dal preposto e del rapporto di preposizione che determinato o agevolato la verificazione dell’illecito stesso.

Profilo, quest’ultimo, neppure fatto oggetto di specifica e idonea censura.

È, poi, infondata la doglianza che assume violato l’art. 2729 c.c., in asserita assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, per aver la Corte territoriale fatto riferimento all’“unico vago indizio … rappresentato dalla consegna dell’assegno”.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente società, il ragionamento inferenziale del giudice di appello non si è fondato soltanto sulla anzidetta circostanza – comunque di particolare rilevanza, giacché concernente la dichiarazione di scienza del [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto il versamento del premio per le polizze assicurative vita -, ma ha fatto leva anche su ulteriori e precisi elementi indiziari, valutando, in modo complessivo e non atomistico, le circostanze, significative, della mancata opposizione del [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 491.000,00, della mancata risposta dello stesso agente all’interrogatorio formale anche sulla circostanza del versamento da parte dello Iorlano della predetta somma e la pendenza a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento penale “per i reati di appropriazione indebita e truffa asseritamente perpetrati in danno di numerose altre persone, in un arco temporale ravvicinato, con modalità operative analoghe a quelle che caratterizzano la vicenda per cui è causa”.

È, infine, infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. perché non vi è stata alcuna inversione dell’onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, essendo stata posta a carico dello Iorlano sia la prova della consegna al [OSCURATO:PERSONA] degli assegni, sia la dimostrazione della responsabilità diretta del preposto e, quindi, indiretta del preponente exart. 2049 c.c. Né, del resto, la Corte territoriale ha applicato la regola residuale dell’art. 2697 c.c., ma ha ritenuto raggiunta, mediante presunzioni, la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda attorea.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale, nell’affermare che il “convenuto opposto non aveva mai detto di aver versato denaro contante”, costruito, sulla scorta di “assunto apodittico”, “un elemento di prova, senza alcun apprezzamento critico”.

2.1. -Il motivo è inammissibile.

La critica investe la valutazione di merito della Corte territoriale, evocando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quali parametri legali che, tuttavia, non consentono di proporre in questa sede una censura che denuncia il cattivo governo del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

Va, infatti, rammentato che: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre: Cass. n. 11892/2016).

Del resto, la ratio decidendi della sentenza impugnata è ben lungi dal palesarsi fondata su “assunto (apodittico)”, in quanto essa trova compiuta giustificazione nell’iter argomentativo che dà contezza del convincimento del giudice di merito sulla raggiunta prova della dazione degli assegni, avendo la Corte territoriale affermato che: a) “l’odierno appellante non ha mai allegato di aver corrisposto in contanti le somme indicate nelle singole dichiarazioni di perfezionamento ”; b) il richiamo al mezzo di pagamento accettato, salvo buon fine “lascia intendere che il versamento dei premi assicurativi è stato effettuato mediante il rilascio di assegni bancari o circolari”; c) il [OSCURATO:PERSONA] non si opposto al decreto che gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 491.000,00 e non ha risposto all’interrogatorio formale sulla circostanza del versamento da parte dello Iorlano della predetta somma.

3. – Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, consistente nell’“affermare … che la possibile consegna di titoli di credito quale strumento di pagamento deducibile dalla dichiarazione di pagamento del premio riprodotta nel modello di polizza possa rappresentare la prova piena del pagamento del premio”, trattandosi di motivazione affatto generica.

3.1. -Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione.

Èinfondata la censura – invero generica – che evoca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto il “fatto storico” di cui si assume omesso l’esame verte sulla consegna dei titoli di credito da parte dello Iorlano al [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, su una circostanza, come in precedenza evidenziato, non solo tenuta presente dalla Corte territoriale, ma in forza della quale lo stesso giudice di appello ha fondato la propria decisione, ritenendola provata.

È, altresì, infondata la doglianza – su cui, in effetti, ruota il motivo di ricorso in esame (e che viene ribadita con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.) –di assenza di motivazione in ordine al valore probatorio, anche indiziario, della consegna degli assegni in forza della “formula di quietanzamento contenuta nel modello di polizza”.

Giova premettere che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014).

La motivazione della Corte territoriale sul punto – già in precedenza ricordata (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che” e ai §§

1.1. e

2.1. del “Considerato che”) - è ben lungi dal presentare una delle anzidette “anomalie”, sviluppandosi in base ad un iter argomentativo intelligibile e coerente, che dà contezza del ragionamento seguito dal giudice di merito, là dove le critiche di parte ricorrente si vanno in buona parte a sovrapporre a quelle in precedenza scrutinate e ritenute non meritevoli di accoglimento.

4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28585/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. S.TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 750/2020,depositata il 18/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso del febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 491.000,00, oltre accessori, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dei quali invocò la condanna in via solidale. A tal fine, il ricorrente allegò di aver versato al [OSCURATO:PERSONA], agente generale della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nell’[OSCURATO:SOCIETA].), l’anzidetto complessivo importo per l’accensione di dieci polizze vita, mai attivate dallo stesso agente o attivate per importi inferiori ai premi corrisposti; nei confronti dell’impresa assicurativa lo Iorlano dedusse espressamente la sussistenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., per il fatto illecito del proprio preposto. 1.1. - L ’ adito Tribunale emise, in data 1° marzo 2010, il richiesto decreto ingiuntivo, che venne opposto dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., che fu autorizzata a chiamare in giudizio, a titolo di rivalsa, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritualmente citato, rimase contumace. 1.2. -Con sentenza del maggio 2013, il Tribunale di S’Angelo dei Lombardi accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della complessiva somma di euro 577.442,53, oltre interessi legali dalla data del pagamento, compensando integralmente le spese del grado. 2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione lo Iorlano; l’[OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio contestando il gravame e riproponendo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.346 c.p.c., la domanda di regresso rimasta assorbita in primo grado; il [OSCURATO:PERSONA], ritualmente citato, rimaneva contumace. 2.1. - La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 18 febbraio 2020, accoglieva l’appello e per l’effetto: a) dava atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva opposto nel termine di legge il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 1° marzo 2010; b ) rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso detto decreto ingiuntivo e la condannava al pagamento, in solido con il [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 491.000,00, oltre accessori, in favore dello Iorlano, a titolo di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., nonché al pagamento delle spese di lite; c) accoglieva la domanda di regresso riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannava il [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla stessa compagnia assicuratrice la somma di euro 577.442,53, già corrisposta allo Iorlano in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e poi revocato. 2.2. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), il giudice di appello osservava che: a) il Tribunale aveva errato a revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giacché quest’ultimo non si era opposto nel termine di legge all’emesso provvedimento monitorio; b) i motivi di gravame dello Iorlano erano fondati sulla scorta delle seguenti considerazioni: b.1.) in calce alle polizze vita era inserita una “dichiarazione di perfezionamento” sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], quale agente della RAS, attestante l’avvenuto incasso del pattuito premio con mezzo di pagamento accettato salvo buon fine; b.2) lo Iorlano non aveva mai allegato di aver corrisposto in contanti le somme indicate nelle singole dichiarazioni di perfezionamento e il riferimento al mezzo di pagamento accettato salvo buon fine lasciava intendere che il versamento dei premi era stato effettuato mediante rilascio di assegni bancari o circolari; b.3) le anzidette dichiarazioni costituivano mere dichiarazioni di scienza asseverative del fatto della ricezione degli assegni, senza avere effetto giuridico di adempimento dell’obbligazione; b.4) la prova, risultante da dette dichiarazioni sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta consegna da parte dello Iorlano di assegni rilasciati in pagamento dei premi assicurativi e accettati pro solvendodall’agente comportava che era a carico dell’accipiens la dimostrazione del non avvenuto incasso dei titoli, la cui inerzia a tal fine era comportamento omissivo da equipararsi all’avvenuta esecuzione della prestazione diversa da quella dovuta; b.5) spettava, dunque , all ’ [OSCURATO:SOCIETA] – “nell ’ inerzia dell’agente che aveva accettato i detti assegni come mezzi di pagamento” – l ’ onere di provare il non avvenuto incasso dei titoli per cause imputabili al debitore; b.6) pertanto, integrando le dichiarazioni di perfezionamento sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA] una confessione stragiudiziale resa dall’accipiens in favore del tradens , la verità di quanto in esse attestato non era stata posta in discussione ai sensi dell’art. 2732 c.c.; b.7) pur non potendo essere imputati direttamente all ’ [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti della confessione stragiudiziale resa dal rappresentante, avendo questi agito oltre i limiti delle facoltà attribuitegli, si trattava pur sempre di confessione resa da uno dei debitori solidali nell’ambito della responsabilità ex art. 2049 c.c. e, dunque, liberamente valutabile; b.8) sicché, la conseguita certezza sull’esistenza di un comportamento illecito del commesso (per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo; per la mancata comparizione all’udienza per l’assunzione dell’interrogatorio formale; per la pendenza di procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e truffa in danno di numerose altre persone, in un arco temporale ravvicinato, con modalità operative analoghe a quelle che caratterizzavano la vicenda in esame), causativo di danno, fondava di per sé, in ragione dell’unicità del fatto generatore, la responsabilità del committente; b.9) andava quindi affermata la responsabilità solidale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2049 c.c., “dovendo ritenersi che l’attività di agente assicurativo svolta in nome e per conto della stessa dal [OSCURATO:PERSONA] … mediante l’utilizzo della modulistica messa a sua disposizione dalla società preponente ai fini della stipula di contratti nella zona assegnatagli abbia reso possibile, o se non altro agevolato , l ’ indebita appropriazione da parte del medesimo delle somme di denaro che gli erano state corrisposte dallo Iorlano in vista dell’accensione delle polizze vita indicate in atti”; b.10) era, infine, fondata la domanda di regresso svolta dall’[OSCURATO:SOCIETA] contro il [OSCURATO:PERSONA], autore immediato del danno, per l’intero importo pagato al danneggiato, non essendo applicabile l’art. 2055, secondo comma, c.c. “nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato intimato a partecipare al presente giudizio [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. ha anche depositato memoria integrativa. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 6279 del 2 marzo 2023, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. La società ricorrente vi ha provveduto con atto notificato in data 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. – In prossimità dell ’ adunanza in camera di consiglio, nuovamente fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 2702, 2697, 2729, 2049, 2730 e 2735 c.c., per aver la Corte territoriale fatto mal governo dei principi relativi all’efficacia probatoria, nei confronti di essa compagnia di assicurazioni, delle polizze oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mai sottoscritte e né alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] riferibili, in carenza dei poteri dell’agente ad emetterle, dovendo l’intermediario reputarsi terzo rispetto al promotore finanziario e, quindi, non potendo dette polizze rivestire efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. , con la conseguenza che mancava la prova (anche presuntiva, in carenza dei relativi requisiti legali), che doveva essere fornita dal cliente, della consegna della somma rivendicata nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per la stipula di dieci polizze vita. 1.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Non è in discussione, in quanto ormai statuizione con effetti di giudicato in assenza di qualsiasi impugnazione sul punto, la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio, che il giudice di appello ha ricondotto nell’alveo della fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., in ragione del rapporto di preposizione intercorso tra la compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e il proprio agente generale [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, giova rammentare – alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 18860/2015; Cass. n. 23973/2019) - che la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del suo agente, fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento del sub-agente nell’organizzazione dell’impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub- agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa. Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale con la sentenza impugnata in questa sede, la cui ratio decidendi (cfr. anche § 2.2. “Ritenuto che” e pp. 8/14 della sentenza di appello), nei termini essenziali che rilevano ai fini dell’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., viene in evidenza secondo la seguente sintetica scansione: a ) sussiste la prova, presuntiva, risultante dalle dichiarazioni di scienza presenti sulle polizze sottoscritte, e non disconosciute, dal [OSCURATO:PERSONA], quale agente generale dell’[OSCURATO:SOCIETA] (integrando tali dichiarazioni una confessione stragiudiziale dell’agente, non imputabile all’[OSCURATO:SOCIETA] perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è privo di poteri rappresentativi sui prodotti assicurativi stipulati con lo Iorlano), che lo Iorlano medesimo, ai fini del pagamento del premio assicurativo, ha consegnato degli assegni al [OSCURATO:PERSONA], spettando a quest’ultimo la dimostrazione del non avvenuto incasso dei titoli di credito; b) una volta raggiunta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto gli assegni da parte dello Iorlano (e non essendo stata tale circostanza smentita da prova contraria, che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito) e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è, quindi, reso responsabile dell’indebita appropriazione delle somme di denaro, sussiste la responsabilità solidale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2049 c.c., “dovendo ritenersi che l’attività di agente assicurativo svolta in nome e per conto della stessa dal [OSCURATO:PERSONA] … mediante l’utilizzo della modulistica messa a sua disposizione dalla società preponente ai fini della stipula di contratti nella zona assegnatagli abbia reso possibile,o se non altro agevolato, l ’ indebita appropriazione da parte del medesimo delle somme di denaro che gli erano state corrisposte dallo Iorlano in vista dell’accensione delle polizze vitaindicate in atti”. Non è, quindi, pertinente la censura di violazione dell’art.2702 c.c., perché la ricordata ratio decidendi non si fonda sulla “estensione” degli effetti della efficacia probatoria di una scrittura privata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], bensì sulla prova di un fatto (incasso degli assegni) che è diretta per l’agente assicurativo [OSCURATO:PERSONA], da cui discende (in ragione della commissione del fatto illecito da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del nesso di occasionalità necessaria per il rapporto di preposizione con l’[OSCURATO:SOCIETA]) la responsabilità indiretta della compagniaassicuratrice ai sensi dell’art. 2049 c.c. Sicché, la stessa considerazione della Corte territoriale in ordine alla libera valutazione, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], della confessione stragiudiziale resa dal debitor e solidal e (art. 2735 c.c.) nell’ambito della responsabilità ex art. 2049 c.c. , oltre a non postulare alcuna affermazione sul valore probatorio legale ex art.2702 c.c. delle scritture private sottoscritte dal solo [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione della compagnia di assicurazioni, si rende, invero, ultronea in riferimento alla complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché – alla luce del ricordato principio di diritto –ai fini dell’ affermazione della responsabilità del preponente [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 2049 c.c., risulta, per l ’ appunto, necessaria e sufficiente la prova (raggiunta nella specie) dell’illecito commesso dal preposto e del rapporto di preposizione che determinato o agevolato la verificazione dell’illecito stesso. Profilo, quest’ultimo, neppure fatto oggetto di specifica e idonea censura. È, poi, infondata la doglianza che assume violato l’art. 2729 c.c., in asserita assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, per aver la Corte territoriale fatto riferimento all’“unico vago indizio … rappresentato dalla consegna dell’assegno”. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente società, il ragionamento inferenziale del giudice di appello non si è fondato soltanto sulla anzidetta circostanza – comunque di particolare rilevanza, giacché concernente la dichiarazione di scienza del [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto il versamento del premio per le polizze assicurative vita -, ma ha fatto leva anche su ulteriori e precisi elementi indiziari, valutando, in modo complessivo e non atomistico, le circostanze, significative, della mancata opposizione del [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 491.000,00, della mancata risposta dello stesso agente all’interrogatorio formale anche sulla circostanza del versamento da parte dello Iorlano della predetta somma e la pendenza a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento penale “per i reati di appropriazione indebita e truffa asseritamente perpetrati in danno di numerose altre persone, in un arco temporale ravvicinato, con modalità operative analoghe a quelle che caratterizzano la vicenda per cui è causa”. È, infine, infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. perché non vi è stata alcuna inversione dell’onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, essendo stata posta a carico dello Iorlano sia la prova della consegna al [OSCURATO:PERSONA] degli assegni, sia la dimostrazione della responsabilità diretta del preposto e, quindi, indiretta del preponente exart. 2049 c.c. Né, del resto, la Corte territoriale ha applicato la regola residuale dell’art. 2697 c.c., ma ha ritenuto raggiunta, mediante presunzioni, la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda attorea. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale, nell’affermare che il “convenuto opposto non aveva mai detto di aver versato denaro contante”, costruito, sulla scorta di “assunto apodittico”, “un elemento di prova, senza alcun apprezzamento critico”. 2.1. -Il motivo è inammissibile. La critica investe la valutazione di merito della Corte territoriale, evocando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quali parametri legali che, tuttavia, non consentono di proporre in questa sede una censura che denuncia il cattivo governo del materiale probatorio da parte del giudice di merito. Va, infatti, rammentato che: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre: Cass. n. 11892/2016). Del resto, la ratio decidendi della sentenza impugnata è ben lungi dal palesarsi fondata su “assunto (apodittico)”, in quanto essa trova compiuta giustificazione nell’iter argomentativo che dà contezza del convincimento del giudice di merito sulla raggiunta prova della dazione degli assegni, avendo la Corte territoriale affermato che: a) “l’odierno appellante non ha mai allegato di aver corrisposto in contanti le somme indicate nelle singole dichiarazioni di perfezionamento ”; b) il richiamo al mezzo di pagamento accettato, salvo buon fine “lascia intendere che il versamento dei premi assicurativi è stato effettuato mediante il rilascio di assegni bancari o circolari”; c) il [OSCURATO:PERSONA] non si opposto al decreto che gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 491.000,00 e non ha risposto all’interrogatorio formale sulla circostanza del versamento da parte dello Iorlano della predetta somma. 3. – Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, consistente nell’“affermare … che la possibile consegna di titoli di credito quale strumento di pagamento deducibile dalla dichiarazione di pagamento del premio riprodotta nel modello di polizza possa rappresentare la prova piena del pagamento del premio”, trattandosi di motivazione affatto generica. 3.1. -Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione. Èinfondata la censura – invero generica – che evoca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto il “fatto storico” di cui si assume omesso l’esame verte sulla consegna dei titoli di credito da parte dello Iorlano al [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, su una circostanza, come in precedenza evidenziato, non solo tenuta presente dalla Corte territoriale, ma in forza della quale lo stesso giudice di appello ha fondato la propria decisione, ritenendola provata. È, altresì, infondata la doglianza – su cui, in effetti, ruota il motivo di ricorso in esame (e che viene ribadita con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.) –di assenza di motivazione in ordine al valore probatorio, anche indiziario, della consegna degli assegni in forza della “formula di quietanzamento contenuta nel modello di polizza”. Giova premettere che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014). La motivazione della Corte territoriale sul punto – già in precedenza ricordata (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che” e ai §§ 1.1. e 2.1. del “Considerato che”) - è ben lungi dal presentare una delle anzidette “anomalie”, sviluppandosi in base ad un iter argomentativo intelligibile e coerente, che dà contezza del ragionamento seguito dal giudice di merito, là dove le critiche di parte ricorrente si vanno in buona parte a sovrapporre a quelle in precedenza scrutinate e ritenute non meritevoli di accoglimento. 4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,
Decreto Cassazione n. 36320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris