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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09113/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SEPPE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1592/2017 depositata in data 4/05/2017, nonnotificata;Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso conmetodo induttivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per Ires, Irap e Ivadell’anno di imposta 2008, avente origine nella mancata produzione didocumenti relativi a operazioni di import/export e nel mancatoriconoscimento di oneri straordinari, nonché i conseguenziali avvisi diaccertamento Irpef emessi nei confronti dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari rigettò i ricorsi.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia respinsel’appello.3.

Contro tale sentenza la società e i soci propongono ricorsoaffidato a otto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 42 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 156 c.p.c., laddovela sentenza della CTR ha ritenuto ritualmente notificati gli atti impositivinonostante l’ordine di servizio ai messi notificatori fosse privo di unaspecifica indicazione del potere di notificare gli avvisi di accertamentoimpoesattivi, di indicazione del limite di valore degli atti ad essoconsiderarsi elemento costitutivo dell’avviso impoesattivo, deveconsiderarsi effettuata da un soggetto non abilitato e quindi inesistentee non sanata dalla proposizione del ricorso.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Sotto il primo profilo, l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non prevederequisiti specifici dell’autorizzazione del messo speciale, al pari di altredisposizioni sostanzialmente analoghe, come l’art. 52, comma 3, d.P.R.n. 121 del 1986 e l’art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992.Sotto il secondo profilo, questa Corte ha affermato che comunquel’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimentodello scopo trova applicazione generalizzata anche nella materiatributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione siadell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella dipagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo,cd. atto impoesattivo (Cass. n. 12626/2024; Cass. n. 24556/2024;Cass. n. 33781/2025).Si è altresì precisato che anche in tale ultimo caso vale la regolagenerale per cui la notificazione di un atto impositivo non è affatto unelemento costitutivo di esistenza giuridica/validità del medesimo, bensìesclusivamente una sua condizione di efficacia (Cass. n. 15060/2024),dovendosi quindi escludere l’ipotizzabilità di un caso di inesistenza dellanotificazione.2.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 21-septies della leggen. 241 del 1990; la censura attiene ai quattro avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci e concerne la ritenuta validità della delegadi firma da parte del Direttore provinciale; in particolare si evidenziache la delega debba essere nominativa e ad hoc, non potendo ritenersisufficiente un provvedimento di tipo astratto, conformementeall’orientamento di Cass. n. 22803/2015 e all’art. 21-septies della l. n.241 del 1990, che prevede la nullità dell’atto se emesso in assenza divalida sottoscrizione.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Occorre premettere che la CTR si occupa del tema solo sotto ilprofilo della carenza di potere dirigenziale alla luce della sentenza dellaCorte cost. n. 37/2015 e non in relazione alla validità dell’ordine diservizio.Ciò premesso, e comunque, la quaestio iuris posta dal motivo èstata ripetutamente risolta in senso favorevole alla tesi erariale, per cuinell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, che dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gliaccertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuentimediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o daaltro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», la delega èdelega di firma e non di funzioni e quindi non richiede indicazioneespressa della durata né delle ragioni, poiché con essa il delegato nonesercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovandotitolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento econtrollo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1,lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) (cfr. Cass. n.28850/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019, superandol’originaria impostazione di Cass. n. 22803/2015, decisione che èinvece esplicitamente posta a fondamento del motivo; ancora Cass. n.23433/2019; Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021).

QuestaCorte, infatti, in tali decisioni rese su fattispecie analoghe, haevidenziato che non è richiesta alcuna indicazione nominativa delladelega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze dibuon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenereche, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazionedella c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l'emanazionedi ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino ilsoggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestitaNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026dall'impiegato delegato.

Pertanto, non è applicabile la disciplina dettataper la delega di funzioni, e cioè l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165del 2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovateragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempodeterminato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze adessi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali piùelevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate.

Di conseguenza, esclusal’applicabilità della disciplina in tema di delega di funzioni, non ènecessaria alcuna indicazione nè del termine di validità (esplicitamentein tal senso Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024) né dellamotivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass.n. 8814/2019).Ancora di recente in tali sensi Cass. n. 15122/2024; Cass. n.689/2025; Cass. n. 33217/2025.3.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 33, comma 1, 39, comma 2, lett. c) e d-bis) del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000,nonché dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990.

I ricorrenti censuranola decisione laddove ha ritenuto legittimo l’accertamento con metodoinduttivo, per la mancata esibizione della documentazione contabile inquanto gli altri documenti erano stati acquisiti alla procedurafallimentare per cui l’Agenzia avrebbe dovuto accedere pressol’amministrazione giudiziaria nell’ambito della quale il curatoresvolgeva il proprio ufficio al fine di reperirla, e ciò a sensi delledisposizioni indicate da cui si ricava il divieto di richiedere alcontribuente documenti in possesso dell’amministrazione finanziaria odi altre amministrazioni pubbliche.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Premesso che dalla descrizione contenuta in ricorso non emergeche si verta nel caso di richiesta di esibizione di documentazione nelcorso di un accesso, questa Corte ha ritenuto che l'art. 55 del d.P.R. n.633 del 1972 e l'art. 39, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973,permettono il ricorso al metodo induttivo allorchè il contribuente nonabbia consentito l'ispezione di una o più scritture contabili obbligatoriee che non è rilevante che l’indisponibilità di esso sia incolpevole,poiché, comunque, la circostanza in sè integra il requisito normativodella incompletezza della contabilità, con conseguente inattendibilitàdelle sue risultanze (Cass. n. 9201/2011; Cass. n. 16108/2011; direcente Cass. n. 16361/2023).In secondo luogo, l’art. 33 prevede una facoltàdell’amministrazione finanziaria e non un obbligo di procedereall’accesso.Infine, questa Corte ha ritenuto che in tema di contenziosotributario, l'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, secondo cuinon possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazionigià in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altreamministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo talidocumenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi2 e 3, della legge n. 241 del 1990, costituisce espressione di unprincipio generale applicabile anche al processo tributario, epresuppone che la documentazione sia già sicuramente in possessodell'Amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente nedichiari e provi l'avvenuta trasmissione all'amministrazione stessa(Cass. n. 958/2015; Cass. n. 16548/2018; Cass. n. 7138/2007).Tale principio però non pare applicabile alla curatela fallimentare,avendo questa Corte avuto modo di chiarire che in caso di fallimentole obbligazioni tributarie continuano a far capo all'impresa, mentre ilcuratore fallimentare è tenuto a tutti gli adempimenti, compreso quelloNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria; ragion per cuicorrettamente l'Amministrazione indirizza al curatore una richiesta didati e chiarimenti (Cass. n. 668/2014; Cass. n. 16793/2002; Cass. n.15095/2003; ancora Cass. n. 2847/2022).4.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 2, lett. c) e d-bis) d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727e 2697 c.c., e si censura la statuizione relativa alla ripresa di euro9.105.944 quali oneri straordinari, ripresa che la CTR ha ritenutofondata avendo la parte omesso di depositare documentazione e difornire alcun «elemento che consenta di ritenere esistente questoenorme ammontare di oneri straordinari»; i ricorrenti evidenziano chesi trattava di rettifiche contabili imposte da una non coerenterappresentazione relativa agli anni precedenti.4.1.

Il motivo è inammissibile.La CTR ha ritenuto che la parte non avesse documentato e allegatola rilevante sopravvenienza contabilizzata, ben potendo ancherichiedere al fallimento copia dei documenti.Premesso che nell’accertamento induttivo l’ufficio è legittimato aprocedere sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza e che in tema di costi l’onere probatorio gravasul contribuente, il motivo appare inammissibile laddove deducegenericamente sulla valenza degli elementi offerti dall’ufficio eriproduce la propria tesi difensiva per cui si era trattato di mererettifiche contabili necessarie per ripristinare una coerenterappresentazione contabile.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso cheNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020; Cass. n. 9097/2017).5.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra leparti.

Deducono i ricorrenti che, anche al netto del costo oggetto delmotivo precedente, le ulteriori riprese erano quindi ingiustificate e chela CTR avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dalladeterminazione del maggior reddito arbitraria e infondata alla lucedell’erroneità dei dati e degli elementi fondanti la ricostruzione(erronea individuazione della percentuale di redditività rispetto ai ricavidi settore, desunta dai dati dichiarati in un diverso periodo di imposta,indicata nel 4 per cento; inattendibilità della perdita dichiarata;infondata presunzione che il finanziamento soci costituisse un rientrodi flussi di denaro derivante dalla vendita di prodotti in evasione diimposta).5.1.

Il motivo è inammissibile.La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360,primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattualeo un preciso accadimento in senso storico naturalistico Cass. n.22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026U., n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 7983/2014; Cass. n.5133/2014), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia e postula la suaconcreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sedeprocessuale ove sia stata dedotta, e a tale regola il motivo non siLa deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., èinoltre impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd.doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.,applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte delricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso inprimo grado e in appello (Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 26860/2014;Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).Infine, il motivo riveste ampio carattere meritale, mirando ad uncomplessivo riesame della fattispecie concreta e delle prove offerte.6.

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 53 Cost. e si censura la decisioneladdove ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utiliin favore dei quattro soci sul solo elemento della ristretta base socialeritenendo altresì violato in tal modo il divieto di doppia presunzione.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce, in relazione agli avvisi emessi neiconfronti dei soci, la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 e dell’art. 115,secondo comma, c.p.c. laddove la sentenza ha apoditticamente datorilievo alla ristretta base sociale per ritenere operante la presunzionedi distribuzione degli utili.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/20266.1.

I due motivi attengono alla medesima statuizione, vannoesaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.Va preliminarmente escluso il vizio di motivazione apparente, inquanto la CTR ha chiaramente esposto, sebbene in maniera sintetica,la ratio decidendi, convalidando la presunzione di distribuzione ai socidegli utili accertati nei confronti della società, in base all’elemento,pacifico invero in atti, della ristretta base sociale (con conseguenteinfondatezza del settimo motivo).Anche il sesto motivo è però manifestamente infondato, in quantocontrario al costante orientamento di questa Corte che ritiene chel'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali aristretta base partecipativa rende legittima la presunzione didistribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nellapartecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento,ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che imaggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass.n. 32959/2018).Ciò in quanto, nel caso di società di capitali a ristretta baseazionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera lapresunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva laprova contraria, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi sonostati accantonati o reinvestiti (Cass. n. 24534/2017; Cass. n.16913/2020; Cass. n. 18200/2021).Il ricorso a tale presunzione non viola il cd. divieto di doppiapresunzione, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza deimaggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società madalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e direciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzala gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenutaNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la provacontraria (ex pluribus, Cass. n. 15824/2016; Cass. n. 32959/2018;Cass. n. 1947/2019 e di recente ancora Cass. n. 7815/2025; Cas.16913/2025).7.

Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. ove la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo diimpugnazione con cui i soci avevano contestato gli avvisi diaccertamento per l’erroneo calcolo del maggior reddito di capitaleimponibile, determinato al lordo dell’Ires dovuta dalla società, conconseguente violazione del divieto di doppia imposizione.7.1.

Se è vero che la CTR non abbia espressamente esaminato talequestione, occorre fare applicazione del principio per cui nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonchédi una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. n. 17146/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 16171/2017;Cass.

Sez.

U. n. 2731/2017)Infatti, sulla questione posta dai ricorrenti, l’orientamento di questaCorte è assolutamente fermo nel senso che non vi è alcun obbligo dimitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo lasocietà mai dichiarato i medesimi (Cass. n. 26317/2020, Cass. n.35293/2022 proprio in riferimento alla necessità di scorporo dell’Ires edell’Irap a carico della società; Cass. n. 34282/2019; nonché, daultimo, Cass. n. 5567/2023; Cass. n. 26171/2023; Cass. n.2752/2024).Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Infine, in tema di accertamento delle imposte sui redditi,l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 deld.P.R. n. 600 del 1973, attualmente art. 163, postula la reiterataapplicazione della medesima imposta in dipendenza dello stessopresupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicitàmeramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella chesi realizza, in caso di partecipazione al capitale di una societàcommerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'Ires o Irpeg,quale utile della società, sia ai fini dell'Irpef, quale provento dei soci,posti a fondamento delle due diverse imposizioni (Cass. n.13503/2018; Cass. n. 25683/2016; Cass. n. 19687/2011; Cass. n.8351/2002).8.

Concludendo il ricorso va rigettato.

Al rigetto segue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEPPE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1592/2017 depositata in data 4/05/2017, nonnotificata;Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso conmetodo induttivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per Ires, Irap e Ivadell’anno di imposta 2008, avente origine nella mancata produzione didocumenti relativi a operazioni di import/export e nel mancatoriconoscimento di oneri straordinari, nonché i conseguenziali avvisi diaccertamento Irpef emessi nei confronti dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari rigettò i ricorsi.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia respinsel’appello.3. Contro tale sentenza la società e i soci propongono ricorsoaffidato a otto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 42 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 156 c.p.c., laddovela sentenza della CTR ha ritenuto ritualmente notificati gli atti impositivinonostante l’ordine di servizio ai messi notificatori fosse privo di unaspecifica indicazione del potere di notificare gli avvisi di accertamentoimpoesattivi, di indicazione del limite di valore degli atti ad essoconsiderarsi elemento costitutivo dell’avviso impoesattivo, deveconsiderarsi effettuata da un soggetto non abilitato e quindi inesistentee non sanata dalla proposizione del ricorso.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Sotto il primo profilo, l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non prevederequisiti specifici dell’autorizzazione del messo speciale, al pari di altredisposizioni sostanzialmente analoghe, come l’art. 52, comma 3, d.P.R.n. 121 del 1986 e l’art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992.Sotto il secondo profilo, questa Corte ha affermato che comunquel’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimentodello scopo trova applicazione generalizzata anche nella materiatributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione siadell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella dipagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo,cd. atto impoesattivo (Cass. n. 12626/2024; Cass. n. 24556/2024;Cass. n. 33781/2025).Si è altresì precisato che anche in tale ultimo caso vale la regolagenerale per cui la notificazione di un atto impositivo non è affatto unelemento costitutivo di esistenza giuridica/validità del medesimo, bensìesclusivamente una sua condizione di efficacia (Cass. n. 15060/2024),dovendosi quindi escludere l’ipotizzabilità di un caso di inesistenza dellanotificazione.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 21-septies della leggen. 241 del 1990; la censura attiene ai quattro avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci e concerne la ritenuta validità della delegadi firma da parte del Direttore provinciale; in particolare si evidenziache la delega debba essere nominativa e ad hoc, non potendo ritenersisufficiente un provvedimento di tipo astratto, conformementeall’orientamento di Cass. n. 22803/2015 e all’art. 21-septies della l. n.241 del 1990, che prevede la nullità dell’atto se emesso in assenza divalida sottoscrizione.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Occorre premettere che la CTR si occupa del tema solo sotto ilprofilo della carenza di potere dirigenziale alla luce della sentenza dellaCorte cost. n. 37/2015 e non in relazione alla validità dell’ordine diservizio.Ciò premesso, e comunque, la quaestio iuris posta dal motivo èstata ripetutamente risolta in senso favorevole alla tesi erariale, per cuinell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, che dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gliaccertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuentimediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o daaltro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», la delega èdelega di firma e non di funzioni e quindi non richiede indicazioneespressa della durata né delle ragioni, poiché con essa il delegato nonesercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovandotitolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento econtrollo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1,lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) (cfr. Cass. n.28850/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019, superandol’originaria impostazione di Cass. n. 22803/2015, decisione che èinvece esplicitamente posta a fondamento del motivo; ancora Cass. n.23433/2019; Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021). QuestaCorte, infatti, in tali decisioni rese su fattispecie analoghe, haevidenziato che non è richiesta alcuna indicazione nominativa delladelega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze dibuon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenereche, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazionedella c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l'emanazionedi ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino ilsoggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestitaNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026dall'impiegato delegato. Pertanto, non è applicabile la disciplina dettataper la delega di funzioni, e cioè l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165del 2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovateragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempodeterminato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze adessi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali piùelevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate. Di conseguenza, esclusal’applicabilità della disciplina in tema di delega di funzioni, non ènecessaria alcuna indicazione nè del termine di validità (esplicitamentein tal senso Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024) né dellamotivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass.n. 8814/2019).Ancora di recente in tali sensi Cass. n. 15122/2024; Cass. n.689/2025; Cass. n. 33217/2025.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 33, comma 1, 39, comma 2, lett. c) e d-bis) del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000,nonché dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990. I ricorrenti censuranola decisione laddove ha ritenuto legittimo l’accertamento con metodoinduttivo, per la mancata esibizione della documentazione contabile inquanto gli altri documenti erano stati acquisiti alla procedurafallimentare per cui l’Agenzia avrebbe dovuto accedere pressol’amministrazione giudiziaria nell’ambito della quale il curatoresvolgeva il proprio ufficio al fine di reperirla, e ciò a sensi delledisposizioni indicate da cui si ricava il divieto di richiedere alcontribuente documenti in possesso dell’amministrazione finanziaria odi altre amministrazioni pubbliche.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Premesso che dalla descrizione contenuta in ricorso non emergeche si verta nel caso di richiesta di esibizione di documentazione nelcorso di un accesso, questa Corte ha ritenuto che l'art. 55 del d.P.R. n.633 del 1972 e l'art. 39, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973,permettono il ricorso al metodo induttivo allorchè il contribuente nonabbia consentito l'ispezione di una o più scritture contabili obbligatoriee che non è rilevante che l’indisponibilità di esso sia incolpevole,poiché, comunque, la circostanza in sè integra il requisito normativodella incompletezza della contabilità, con conseguente inattendibilitàdelle sue risultanze (Cass. n. 9201/2011; Cass. n. 16108/2011; direcente Cass. n. 16361/2023).In secondo luogo, l’art. 33 prevede una facoltàdell’amministrazione finanziaria e non un obbligo di procedereall’accesso.Infine, questa Corte ha ritenuto che in tema di contenziosotributario, l'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, secondo cuinon possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazionigià in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altreamministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo talidocumenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi2 e 3, della legge n. 241 del 1990, costituisce espressione di unprincipio generale applicabile anche al processo tributario, epresuppone che la documentazione sia già sicuramente in possessodell'Amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente nedichiari e provi l'avvenuta trasmissione all'amministrazione stessa(Cass. n. 958/2015; Cass. n. 16548/2018; Cass. n. 7138/2007).Tale principio però non pare applicabile alla curatela fallimentare,avendo questa Corte avuto modo di chiarire che in caso di fallimentole obbligazioni tributarie continuano a far capo all'impresa, mentre ilcuratore fallimentare è tenuto a tutti gli adempimenti, compreso quelloNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria; ragion per cuicorrettamente l'Amministrazione indirizza al curatore una richiesta didati e chiarimenti (Cass. n. 668/2014; Cass. n. 16793/2002; Cass. n.15095/2003; ancora Cass. n. 2847/2022).4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 2, lett. c) e d-bis) d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727e 2697 c.c., e si censura la statuizione relativa alla ripresa di euro9.105.944 quali oneri straordinari, ripresa che la CTR ha ritenutofondata avendo la parte omesso di depositare documentazione e difornire alcun «elemento che consenta di ritenere esistente questoenorme ammontare di oneri straordinari»; i ricorrenti evidenziano chesi trattava di rettifiche contabili imposte da una non coerenterappresentazione relativa agli anni precedenti.4.1. Il motivo è inammissibile.La CTR ha ritenuto che la parte non avesse documentato e allegatola rilevante sopravvenienza contabilizzata, ben potendo ancherichiedere al fallimento copia dei documenti.Premesso che nell’accertamento induttivo l’ufficio è legittimato aprocedere sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza e che in tema di costi l’onere probatorio gravasul contribuente, il motivo appare inammissibile laddove deducegenericamente sulla valenza degli elementi offerti dall’ufficio eriproduce la propria tesi difensiva per cui si era trattato di mererettifiche contabili necessarie per ripristinare una coerenterappresentazione contabile.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso cheNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020; Cass. n. 9097/2017).5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra leparti. Deducono i ricorrenti che, anche al netto del costo oggetto delmotivo precedente, le ulteriori riprese erano quindi ingiustificate e chela CTR avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dalladeterminazione del maggior reddito arbitraria e infondata alla lucedell’erroneità dei dati e degli elementi fondanti la ricostruzione(erronea individuazione della percentuale di redditività rispetto ai ricavidi settore, desunta dai dati dichiarati in un diverso periodo di imposta,indicata nel 4 per cento; inattendibilità della perdita dichiarata;infondata presunzione che il finanziamento soci costituisse un rientrodi flussi di denaro derivante dalla vendita di prodotti in evasione diimposta).5.1. Il motivo è inammissibile.La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360,primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattualeo un preciso accadimento in senso storico naturalistico Cass. n.22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026U., n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 7983/2014; Cass. n.5133/2014), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia e postula la suaconcreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sedeprocessuale ove sia stata dedotta, e a tale regola il motivo non siLa deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., èinoltre impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd.doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.,applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte delricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso inprimo grado e in appello (Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 26860/2014;Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).Infine, il motivo riveste ampio carattere meritale, mirando ad uncomplessivo riesame della fattispecie concreta e delle prove offerte.6. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 53 Cost. e si censura la decisioneladdove ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utiliin favore dei quattro soci sul solo elemento della ristretta base socialeritenendo altresì violato in tal modo il divieto di doppia presunzione.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce, in relazione agli avvisi emessi neiconfronti dei soci, la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 e dell’art. 115,secondo comma, c.p.c. laddove la sentenza ha apoditticamente datorilievo alla ristretta base sociale per ritenere operante la presunzionedi distribuzione degli utili.Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/20266.1. I due motivi attengono alla medesima statuizione, vannoesaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.Va preliminarmente escluso il vizio di motivazione apparente, inquanto la CTR ha chiaramente esposto, sebbene in maniera sintetica,la ratio decidendi, convalidando la presunzione di distribuzione ai socidegli utili accertati nei confronti della società, in base all’elemento,pacifico invero in atti, della ristretta base sociale (con conseguenteinfondatezza del settimo motivo).Anche il sesto motivo è però manifestamente infondato, in quantocontrario al costante orientamento di questa Corte che ritiene chel'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali aristretta base partecipativa rende legittima la presunzione didistribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nellapartecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento,ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che imaggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass.n. 32959/2018).Ciò in quanto, nel caso di società di capitali a ristretta baseazionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera lapresunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva laprova contraria, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi sonostati accantonati o reinvestiti (Cass. n. 24534/2017; Cass. n.16913/2020; Cass. n. 18200/2021).Il ricorso a tale presunzione non viola il cd. divieto di doppiapresunzione, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza deimaggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società madalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e direciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzala gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenutaNumero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la provacontraria (ex pluribus, Cass. n. 15824/2016; Cass. n. 32959/2018;Cass. n. 1947/2019 e di recente ancora Cass. n. 7815/2025; Cas.16913/2025).7. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. ove la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo diimpugnazione con cui i soci avevano contestato gli avvisi diaccertamento per l’erroneo calcolo del maggior reddito di capitaleimponibile, determinato al lordo dell’Ires dovuta dalla società, conconseguente violazione del divieto di doppia imposizione.7.1. Se è vero che la CTR non abbia espressamente esaminato talequestione, occorre fare applicazione del principio per cui nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonchédi una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. n. 17146/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 16171/2017;Cass. Sez. U. n. 2731/2017)Infatti, sulla questione posta dai ricorrenti, l’orientamento di questaCorte è assolutamente fermo nel senso che non vi è alcun obbligo dimitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo lasocietà mai dichiarato i medesimi (Cass. n. 26317/2020, Cass. n.35293/2022 proprio in riferimento alla necessità di scorporo dell’Ires edell’Irap a carico della società; Cass. n. 34282/2019; nonché, daultimo, Cass. n. 5567/2023; Cass. n. 26171/2023; Cass. n.2752/2024).Numero registro generale 28445/2017Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 9113/2026Data pubblicazione 10/04/2026Infine, in tema di accertamento delle imposte sui redditi,l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 deld.P.R. n. 600 del 1973, attualmente art. 163, postula la reiterataapplicazione della medesima imposta in dipendenza dello stessopresupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicitàmeramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella chesi realizza, in caso di partecipazione al capitale di una societàcommerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'Ires o Irpeg,quale utile della società, sia ai fini dell'Irpef, quale provento dei soci,posti a fondamento delle due diverse imposizioni (Cass. n.13503/2018; Cass. n. 25683/2016; Cass. n. 19687/2011; Cass. n.8351/2002).8. Concludendo il ricorso va rigettato. Al rigetto segue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]