CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 26171/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7349 /201 6 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentantepro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Veneto n.1472/19/15 depositata in data 2 9 / 0 9 /201 5 , non notificata; Oggetto: iva–regime margine–oggetti usati – onere prova–accertamento analitico induttivo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data05/09/2023; Rilevatoche: - la società A nfiteatro s.r.l. e i soci P iergiuseppe Munari e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento a costoro notificati quantoalla società per Ires , Irap e iva di quanto ai soci per Irpef a seguito di indagini finanziarie eseguite dall' A genzia delle entrate; - l a CTP di Padova accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti rideterminandoil maggior reddito societario e il maggior volume d'affari iva ; il giudice di primo grado ridete rminava anche le ritenuted'imposta sulla quota di utili attribuite alle altre socie G ola Eldae B on Graziella ; - i mpugnava tale pronuncia la società unitamente ai soci ; - l' U fficio proponeva appello incidentale ; - la CTR, in parziale accoglimento degli appelli dei contribuenti , degli appelliincidentali dell' U fficio oltre che in accoglimento dell'appello di M u nari Mattia annullava l'avviso di accertamento elevato nei confronti di qu es t'ultimo ; rideterminava il maggior reddito accertato in capo alla socie tà stabilendo l'applicazione alle operazioni rilevanti e fini iva del regime del margine , annullava l'accertamentonotificato a Bo n Graziella sui quali era no dovute le ritenute d'imposta confermava la legittimità degli accertamenti quantoagli utili corris posti a G ola Elda ; - ri corr e a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a seimotivi; - resistono con unico controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. , ora in liquidazione,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - p reliminarmente il collegio rileva l'avvenuto deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'istanza di trattazione ai sensi dell'art . 6 c. 13 deld. L. n. 119 del 2018; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - a fronte di tale istanza è pure in atti analoga e speculare istanza conla quale l' A mministrazione finanziaria chiede , previa fissazione dell’udienza, dichiararsi estinto il giudizio per condono parziale proprio con riferimento all'avviso di accertamento notificato a MunariMattia poiché la domanda di definizione agevolata da costui presentataè risultata regolare; pertanto , il presidente giudizio va dichiarato estinto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; ai sensi del comma6 del citato art. 3 del d. L . n.119 del 2018, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia de l ricorrente(vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562; Id.,29 ottobre 2021, n. 30698) ; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; vanno poi disattese le eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso con riguardo all'impugnazione dell' A mministrazione finanziaria in generale e specificamentecon riferimento al primo motivo di ricorso ; quanto alla prima eccezione la stessa è infondata poiché dalla sentenza impugnata si evince con adeguata chiarezza l'andamento del processoe conseguentemente si desumono i fatti di causa ; quanto allaseconda eccezione, la stessa è infondata in quanto il motivo inparola non concerne la mera quantificazione dei maggiori redditi accertati dall'ufficio ma si incentra su una violazione di legge correttamente formulata con riferimento all’art . 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; v enendo quindi ai motivi di ricorso, poiché il giudizio proseguenei confronti di P ier G iuseppe Munari e di [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . in liquidazione e gli stessi risult ano, per quanto sopra detto, suscettibilidi scrutinio, il primo motivo di impugnazione deduce la violazionefalsa applicazione dell’art. 32 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario riconoscere alla società contribuente la deduzione di component i negativi senzache la stessa abbia fornito di tali elementi prova certa ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - il motivo è in fondato; v a premesso che , come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata, nel presente caso l'Amministrazionefinanziaria ha proceduto in forza delle ris ultanze delleindagini finanziarie alla rideterminazione del reddito e dell'iva secondo i criteri dell'accertamento analitico - induttivo, e non secondo i criteri dell'accertamento induttivo t out court; va ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( in termini si vedano Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34996 del 28 /11/2022 ; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017 ) i n tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconosce re una deduzionein misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamentoanalitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere diprovare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavio compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al lororiconoscimento forfettario ; ciò ribadito, se è vero che s econdo l'orientamento espresso da questa Corte i n tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzionein misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimentoforfettario" (da ultimo, Cass. n. 34996 del 2022) , nondimeno detta interpreta zione deve essere rivisitata alla luce dellapronuncia della Corte costituzionale 31 gennaio 2023, n. 10 ; -in tale sentenza il Giudice delle leggi ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o "puro"), Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 l'impossibilitàdi una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio- cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n.225 del 2005 - secondo il quale deve riconoscersi la deduzione deicosti di produzione, determinata anche in misura percentu ale forfettaria,precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere oneratodi determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi L'accertamento analitico - contabile si caratterizza- invece - per la rettifica di singole com ponenti del redditodichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione ele scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanzedelle movimentazioni bancarie . Presupposto dell'utilizzo delmetodo analitico o "misto" è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali:in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzioneinduttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresaa tassazione che si realizz a mediante rettifiche di singole "poste"della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 TUIR , in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico possonoessere dedott i solo se risultano da elementi certi e precisi, deiquali l'onere della prova è a carico del contribuente ; d a tale sistema, secondo la Consulta , deriverebbero esiti irragionevoli perchéfinirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto alregime d ella possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico - induttivo), rispetto al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 regime probat orio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamentoinduttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne hatenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravicondotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione deiredditi ; p ertanto, la disposizione censurata intanto si sottrae allecensure di illegittimità costituzionale in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico - induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la "incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratt i dall'ammontare dei prelievi non giustificati" (Corte Cost. n. 225 del 2005) ; sul punto, alla stregua dell'interpretazioneadeguatrice fornita dal giudice delle leggi, si rivela dunque cor re tta la decisione impugnata nella parte in cui afferma che è possi bile riconoscere, anche in difetto di prova specifica sul punto da parte del contribuente, una incidenza percentualedi costi presunti a fronte di maggiori ricavi ; - i l motivo è pertanto rigettato , in quanto nel riconoscere quindi i costiindicati dai contribuenti, in misura forfetaria, anche in difetto di prova degli stessi, solo in forza dell’applicazione dell’art. 53 Cost.,la CTR ha reso pronuncia allineata ai principi poi enunciati dallaCorte Costituzion ale ; - i l secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione falsa applicazionedegli artt. 36 del d. L. n. 41 del 1995 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente il giudicedel gravame ritenuto applicabile alle operaz ioni contestate aifini iva il c.d. “regime del margine” per le cessioni di opere d'arte in quanto regime naturale del commercio delle stesse pur in assenzadi prova della sussistenza dei presupposti; - il motivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - la normativa di riferimento è da ritrovarsi nell’art. 36 c. 5 del d. L. n. 41 del 1995 come convertito in Legge, secondo il quale “la differenza di cui al comma1 è stabilita in misura pari: a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei qualiil prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile”; - tale disposizione è stata qui applicata dalla CTR in forza dell a considerazionesecondo la quale da un lato il regime del margine IVA, al quale la ridetta disposizione sopra appartiene è regime “naturale” nel commercio delle opere d’arte (pag. 1 7 della pronunciagravata, punto 18.2); dall’altro, “poiché nella fattispecie ilprezzo di acquisto manca, trova applicazione la previsione del comma5 del ci tato art. 36 D.L. 41/1995, quindi detta differenza daconsiderarsi pari al 60% del prezzo di vendita” ; - è nota la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. VI - 5, Ord ., (ud. 26/03/2015) 08 - 06 - 2015, n. 11833) che onera il contribuente di dar prova della sussistenza dei requisiti legittimanti l’applicazione del regime c.d. del margine ; ciò in quantotutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondam ento in elementi oggettivi, l'onere di provare la sussistenzadei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente - cessionario, il quale è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale d ell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazionedell'IVA corrisposta a monte da parte del cedente, nei limitiimposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze, anche in relazione alla sua qualità professionale,ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto diprova ed al sistema del diritto comunitario ( Cass. n. 15219/2012;Conf. Cass. n. 8635/12, richiamata espressamente dalla sentenza impugnata; v. anche Cass. n. 26852/2014; Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 n. 25755/2014; Cass. n. 24604 del 19/11/2014, tutte orientate nel senso che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto c he ne giustificano l'applicazione, ed è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, anche con riferimento alla mancata detrazione dell'IVA corrisposta a monte da parte del cedente); - quanto al prezzo di acquisto , la sua ir rilevanza può essere ravvisata nelle ipotesi in cui questo risulti nella sostanza meramente simbolico rispetto al valore dell'oggetti d'arte. Il prezzoindeterminabile può ravvisarsi anche nelle ipotesi in cui le modalità di acquisto siano state tali da no n consentirne l'attribuzione al singolo oggetto d'arte: si pensi al caso in cui il rivenditoreabbia corrisposto un prezzo unico per una universalità dibeni; - q uanto alle modalit à di registrazione delle operazioni, per i contribuentiche determinano il margine in maniera forfetaria, ai sensi del comma 5 dell'art. 36 qui in esame , sono previste modalitàdi annotazione semplificate. In virtu' dell'art. 38, comma 3,infatti, essi non sono tenuti all'istituzione del registro speciale, madevono semplicemente annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate, rientranti nel sistema del margine forfetario, nel registro dei corrispettivi di cui all' art. 24 del d .P.R. n. 633 del 1972, ma separatamente da quelli relativi ad altre operazioni eventualmente effettuate. Non ricorre l'obbligo di registrazion e degliacquisti ma soltanto l'obbligo di numerare e di c onservare i documenti(fatture, quietanze, etc.) ; - d alla ricostruzione sopra svolta si evince allora che in primo luogo cheil regime del margine di cui al comma 5 già citato prevede in séuna sorta di assorbimento di tutti i costi sostenuti dal cedente leopere d’arte, bilanciata dalla riduzione dell’imposizione sul 60% delprezzo di rivendita; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 - secondariamente, detto regime prevede la indeterminatezza o irrilevanza del prezzo di acquisto, che è circostanza quasi consustanziale al commercio di beni siffatti ma che deve essere verificataconcretamente nella sua esistenza materiale ; - nel presente caso, la CTR si è limitata ad affermare che “il prezzo d’acquisto manca” senza minimamente verificare se tale mancanza, prevista dal comma 5 più volte citato, fosse stata oggetto di prova da parte della società contribuente; detta mancanza quindi, che doveva formare oggetto di prova nel giudizio e il cui onus probandi incombeva in capo alla società contribuente, non risulta esser stata oggetto di concreta dimostrazioneda parte di chi ne era onerato; - trova qui applicazione, quindi, la giurisprudenza di questa Corte (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 37261 del 29/11/2021 ) in tema di Iva, ilregime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 85 del 1995, rappresentando unregime speciale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degliacquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenzadei relativi presupposti di fatto; - i presupposti di fatto qui rilevanti, quindi, sono da individuarsi nella mancanza o assenza di rilevanza del prezzo di acquisto, o nellasua indeterminabilità; la mera “mancanza” cui fa riferimento la CTR, invero, si risolve nel giudizio non in un accertame nto, analitico, quanto ai singoli beni, del loro acquisto nummo uno o persomme trascurabili, ma nel semplice predicato e pure illazione inordine all’ inesistenza o all’essere trascurabile o pari a zero ; il che dimostra l’errato governo da parte della CTR dei principi relativi alla distribuzione dell’onere probatorio nel regime del margine; - nel giudizio di rinvio, quindi, dovrà verificarsi se dal materiale probatorioin atti tali sopradetti elementi sono stati dedotti e sono risultatiprovati; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 - il terzo moti vo di ricorso, diretto al recupero operato nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] i dei maggiori ricavi accertati in capo alla società, risulta assorbito alla luce dell’avvenuta definizione della posizionedel socio; - il quarto motivo di impugnazione si duole della violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente annullato il recupero in capo alla società dell’omesso versamento della r itenuta del 12,5% degli utili attribuitialla socia [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è fondato; - invero, la [OSCURATO:PERSONA] è socia al 5% della società contribuente; incapo ad essa , quindi , opera la presunzione in forza della quale (tra molte, si veda Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 1947 del 24/01/2019 ) in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali aristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione aisoci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamentenei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenzache, una volta ritenuta operante detta presunzione, spettapoi al contribuente fornire la prova contraria; - e proprio quanto alla rilevanza che assumono le risultanze delle indagini finanziarie, si poi puntualizzato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 16913 del 11/08/2020) nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzionedi loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contrariache i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 confrontidei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie,l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabilisulla base dei redditi dichiarati ; - diversamente, allontanandosi da tali principi, la CTR ha ritenuto che “non si può certo ipotizzare l’attribuzione di quota parte dell’utile alla sig. [OSCURATO:PERSONA], i cui c/c bancati non sono stati utilizzati nelle determinazioni dell’Agenzia” (punto n. 11. 2 della pronunciadella CTR); con ciò essa ha ritenuto che dato certo dal qualemuove la presunzione in parola sia l’utilizzo dei conti dalla Bonper realizzare i movimenti di denaro, mentre – diversamente – dato certo ex artt. 2727 e 2729 c.c. che qui ril eva è la sussistenzadella c.d. ristretta base; - nel porre alla base del proprio ragionare tale elemento, quindi, il giudicedell’appello ha commesso errore di diritto; - il quinto motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 27 e 67 del d.P.R. n. 600 del1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la quota parte di maggior reddito attribuitaai soci Munari, al fine di calcolare le imposte personali di costoro, dovesse essere depurata delle imposte imputate alla s.r.l.,limitando l’imponibile – in applicazione dell’art. 47 TUIR – al 40%; - ferma restando la definizione di cui si è detto quanto alla posizione diMunari Mattia, il motivo è fondato con riguardo a lla posizione dellealtre parti controricorrenti ; - questa Corte ha già chiarito, con pronuncia alla quale il Collegio intende aderire dando continuità all’orientamento che essa esprime (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020 ) n el caso di società aristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, non essendo quindi gli stessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12 maiesser stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligodi mitigare una doppia imposizione che nei fat ti non v'è stata,non avendoli la società mai dichiarati ; - va qui precisato che per tassare gli “utili da partecipazione” in società ed enti soggetti ad IRES ex art. 44, comma 1, lett. e), TUIR vanno in via generale senza dubbio applicati e rispettati i criteri di imponibilità per esenzione (limitata) in capo ai soci, secondole diverse percentuali stabilite in funzione della natura del socio partecipante, così come stabilite dagli artt. 47 (per le persone fisiche) e 89 (per imprese e società), TUIR. Si pass a, com’ènoto, dall’esenzione limitata al 95% - con imponibilità del 5% - se il socio è una società di capitali o ente commerciale soggetto ad IRES, all’esenzione limitata, oggi al 41,86% - con tassazionedel 58,14% - (per gli utili posti in distribuzione a partire dal1° gennaio 2008, ex L. 27 dicembre 2017, n. 205) se si tratta di socio di società di persone o di persona fisica che detiene la partecipazione nell’esercizi o di un’impresa, fino ad arrivare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% su gli utili deliberatise a percepire gli utili (dopo il 1° gennaio 2018) è una personafisica che detiene la partecipazione, fuori dall’esercizio di unaimpresa, sia che si tratti di partecipazione qualificata, che non qualificata. Per gli esercizi ante 201 7 (e quindi per quanto qui vienein rilievo) occorre invece distinguere la posizione del socio, societào persona fisica che detiene una partecipazione qualificata nell’eserciziod’impresa per applicare le diverse percentuali supra indicate di imponibilità , a seconda dall’anno di maturazione dell’utile societario; se la partecipazione non è qualificata, la tassazione avviene a mezzo della ritenuta alla fonte del 26% da partedella società; - risulterebbe quindi violato il regime di tassazione per esenzione di cuiai citati artt. 44 e 47, e 89 TUIR, tassandosi il maggior reddito accertato in capo alla società ad IRES (24%) ed imputando lo stesso “maggior reddito” - al lordo dell’imposta accerta ta (e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13 nemmeno al netto) - “pro quota” su tutti i soci della società “a ristretta base azionaria” come se si trattasse di un reddito d’impresa tassabile per trasparenza ex art. 5 TUIR (o artt. 115/116TUIR) “dimenticando” l’Erario di aver tassato a fini IRE S (24%),quel medesimo maggior reddito, sulla partecipata. L’errore potrebbeeffettivamente generare effetti distorsivi se si considera chequando il regime degli utili da partecipazione applicabile è la trasparenza- che riguarda, com’è noto, tutte le soc ietà di persone (art. 5 TUIR) e le società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo (artt. 115/116 TUIR) - il reddito d’impresa prodotto dalla partecipata non è tassato in alcuna misura ai fini delle II . DD . , ma è imputato pro - quota in capo ai soci “indipendentementedalla percezione”, affinché il reddito prodotto vengaassoggettato all’imposta personale esclusivamente in capo aisoci (e non quindi “anche” sulla società); - in realtà, come si è detto sopra, l’effetto distorsivo non si produce inquanto il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione de g li utili societari di cui si è detto opera unicamente nel caso in cui, come questa Corte ha più volte sottolineato, si fa riferimento ai soliredditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, di talchè l’atipi ci tà era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società, ma rimaneva condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per ef fetto dell’inserimento in bilancio (Cass. n. 8730 del 2021) per i redditi regolarmentedichiarati dalla società in un documento contabile e nonper gli utili extrabilancio ; - tali utili una volta accertati per altra via, vanno imputati e quindi sottoposti a imposizione in misura ordinaria, quindi intera e non ridotta(Cass. n. 9137 del 2021); - il fondamento di tali conclusioni, invero, precisandosi sul punto ulteriormentequanto già affermato da questa Corte, non si riviene inalcun intento para sanzionatorio dell’interprete, ma unicamente nellaconsiderazione per la quale nel caso che ci occupa la società Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14 risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societ ario presuntivamente accertato in capo allasocietà; - il beneficio dell’esenzione parziale nella imposizione degli utili societariviene allora meno poiché la ripartizione del maggior utile sottrattoa imposizione tra i soci giustifica la perdita del benefi cio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenza trova giustificazione e fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione in forza unicamente del bilancio di esercizio;l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disp osizioni di cuiall’art. 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anchenella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenutoper trasparenza da società di cui all’art. 5 TUIR e di cui agliartt. 115 e 116 TUIR; - pertanto, nel ritenere qui presente una “duplicazione d’imposta” (punto n. 10.4 della pronuncia della CTR), il giudice dell’appello haeffettivamente commesso errore di diritto; - infine, il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione d ell’art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto non applicabile la percentuale di ricarico del 40,3% applicata dall’Ufficioai movimenti d i prelevamento; - il motivo è infondato; - il richiamo operato nel motivo all’applicazione di una percentuale di ricarico è del tutto privo di logica, in quanto tale operazione rilevaove sia necessario per l’Ufficio, nell’esame di operazioni di compravendita di beni, determinare il ricarico operato dal contribuente che acquisti prima e rivenda poi beni oggetto dell’attività di commercio - ove le risultanze presentate dal contribuentesottoposto a controllo siano contestate dall’Ufficio - difine di rideterminare la effettiva redditività; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15 - nel presente caso, l’Agenzia delle Entrate ha invece operato in forzedi indagini finanziarie, determinando i maggiori tributi dovuti secondo la rilevanza di prelievi e versamenti; fattispecie questa del tutto di somogenea rispetto a quella di cessione di beni e servizi, nella quale non va rideterminato l’ammontare di operazionicommerciali, dalle quali rideterminare i maggiori ricavi, ma unicamente preso atto dell’esistenza o meno di ricavi, direttamente determina bili dall’ammontare in numerario di prelevamenti e versamenti, salva sempre la prova contraria che incombe in capo al contribuente quanto alla loro rilevanza redditualee iva; - in conclusione, quanto alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del soci o [OSCURATO:PERSONA] vanno accolti il primo, il quarto e il quintomotivo di ricorso; il terzo motivo è assorbit o ; il secondo e ilsesto motivo sono rigettat i ; - quanto alla posizione del soci