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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15622/2026

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nitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1377/2023depositata il 07/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edErnesto Magorno e [OSCURATO:PERSONA] proponevano avanti al [OSCURATO:PERSONA] domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto ilfondo patrimoniale costituito dai coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] eBattista Greco, che vi avevano conferito l’unico bene immobile, conannesso locale magazzino, di loro proprietà e abitazione, ubicato inDiamante (CS).Allegavano gli attori a sostegno della domanda che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, con la complicità della moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito ilrevocando fondo patrimoniale, non con il nobile intento di assolvere etutelare i bisogni delle loro tre figlie, bensì per sottrarre il loropatrimonio alla garanzia dei loro futuri crediti, conseguenti e connessi apresunti e pretesi reati continuati di ingiurie, diffamazioni e calunnie,dato che da molti anni vi era un nutrito contenzioso giudiziario traTribunale di Paola, e [OSCURATO:PERSONA], originato da una serie di denunziesporte da quest’ultimo sia contro [OSCURATO:PERSONA], sia contro diversisoggetti, tra cui gli istanti, che con questi avevano intrattenuto rapportidi lavoro o di amicizia.

Deducevano quindi gli attori tutti, ciascuno perproprio conto, che, alla data di proposizione dell’azione revocatoria,esistevano crediti litigiosi, rappresentati da singole azioni civili dirisarcimento danni nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per presunti epretesi, illeciti di rilevanza penale commessi da quest’ultimo, ai danni ditutti gli attori, singolarmente.Si costituivano, resistendo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 1°aprile 2015 gli attori dichiaravano la morte del loro difensore AgostinoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( omonimo e nipote del decuius).2.

Con sentenza n. 490/2020 il Tribunale Civile di Paola accoglieva ladomanda.3.

Avverso tale sentenza proponevano appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ela moglie [OSCURATO:PERSONA], cui si opponevano [OSCURATO:PERSONA], Giuseppeproprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA].4.

Successivamente, con sentenza n. 1377/2023 la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’interposto gravame.5.

Avverso la sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] e laCrudo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente osservato che i ricorrenti espressamenteaffermano: “Nel confermare tutte le argomentazioni articolate e dedottenei singoli motivi del ricorso principale, si impugna e contesta ilcontroricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo NULLE edimproduttive di effetti giuridici tutte le sue eccezioni, Ivi contenute, inquanto tutte strettamente collegate ed inscindibilmente connesse alleposizioni dei coattori-resistenti: dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] edel defunto padre, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edavv. [OSCURATO:PERSONA], soggetti estranei, nel giudizio de-quo, nonNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026avendo rilasciato al predetto avv. [OSCURATO:PERSONA] nessuna procuraspeciale.

Essendosi, invece, costituito nel presente giudizio di legittimitàsolo nell’interesse del coattore-resistente, dr [OSCURATO:PERSONA].

Con laprecisazione che anche davanti al Cospetto di [OSCURATO:PERSONA].ma CorteSuprema di Cassazione, il ripetuto difensore NON si costituisce: né inproprio -ex art. 86 cpc-, pur avendolo fatto in primo e secondo grado,sia pure irritualmente- in violazione degli artt. 301, 305, 310, 300, 102,110 e 354 del cpc-; né in qualità di coerede del padre, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 86 cpc e come unico difensore di fiducia di tutti gli altri attori,compreso il predetto figlio, avv. [OSCURATO:PERSONA]), ne’ ha dichiarato ildecesso del suo unico odierno rappresentato-resistente-, dr Grecodel ricorso de-quo, pur essendo subentrati in qualita’ di coeredilegittimi: la moglie, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio dott. notaio,[OSCURATO:PERSONA], come si evince dai certificati allegati allapresente”.La censura relativa all’omessa dichiarazione, da parte del difensoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], del decesso del proprio assistito –ed al conseguente mancato rilievo di tale circostanza da parte dellacorte territoriale – è infondata.Giusta principio consolidato “Nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti,intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcunrilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo” (v.tra le tante Cass., n. 1757/2016; Cass., n. 24635/2015).1.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano: “Nullità assolutadella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026301, 302, 305 e 310 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.n. 3 e 4, c.p.c.-violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa-art. 111e 24 costituzione ed art. 6 della C.e.d.u., in relazione all’art. 360, nn. 3e 4, c.p.c.

“.Lamentano:-) che sin dal primo grado di giudizio l’originario difensore degli-) che la morte del difensore comporta l’interruzione automatica delprocesso, dato che la parte non può restare priva di assistenza tecnica ingiudizio;-) che nel caso di specie la costituzione dei nuovi difensori eraavvenuta circa venti mesi dopo l’evento, che doveva ritenersi da loroconosciuto, in quanto rispettivamente figlio e nipote del difensoredeceduto;-) che pertanto la costituzione (in prosecuzione o in riassunzione chedir si voglia) era tardiva;-) che il giudice di primo grado aveva istruito, proseguito e definito ilgiudizio senza rilevare alcunché, per cui la corte d’appello avrebbedovuto dichiarare l’impugnata sentenza nulla per error in procedendo.1.2.

Il motivo è infondato.1.3.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “Poiché lenorme sull'interruzione del processo per morte od impedimento delprocuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si èverificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancatainterruzione” (Cass., n. 2934/1982; Cass., n. 5012/1979).Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti, che all’epoca erano edhanno continuato ad essere ritualmente assistiti dal proprio difensore,non hanno subito alcun pregiudizio di cui dolersi nella presente sede dilegittimità.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano: “Nullità assolutaNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026della sentenza impugnata per omessa applicazione di normeprocedurali; omessa integrazione del contraddittorio in fattispecie dilitisconsorzio processuale necessario- e forse anche sostanziale-, percome previsto dagli artt.: 102, 110, 300 e 354, primo comma, c.p.c., inrelazione all’art. 360, nn 3 e 4, c.p.c.- violazione del principio del giustoprocesso e del diritto di difesa-art. 24, 111 costituzione ed art. 6C.e.d.u.”.Si dolgono che la corte territoriale abbia omesso di rilevare che ilnuovo difensore si sarebbe costituito al posto del precedente difensorein proprio e di tutti gli altri attori in primo grado, senza tuttavia essernel’unico erede, e dunque pretermettendo gli altri familiari e coeredi inrelazione al credito vantato dal de cuius ed all’azione revocatoria daquesti esperita.2.1.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Nullità assoluta dellasentenza impugnata per difetto di legittimazione ad causam e adprocessum conseguente alla violazione ed omessa applicazione di normeprocedurali e sostanziali: artt. 102, 110, 300, 301, 302, 303, 310, c.p.c.e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; nonche’ art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c.”.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.Giusta principio consolidato “Ciascun coerede può domandare ilpagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale allaquota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo ilmancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppurelitisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché icontrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambitodell’eventuale e distinta procedura di divisione” (v.

Cass., n.27417/2017; Cass., n. 8508/2020).4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano “Nullità della sentenzaNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnata per motivazione illogica, contraddittoria, apparente, parziale-travisamento di fatti e prove documentali - mancanza di legittimazionead agire-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943,2945, c.c.- artt. 100, 112, 115, 116, c.p.c.-violazione del principio delgiusto processo art. 111 costituzione ed art. 6 C.e.d.u. in relazioneall’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.”.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano “Sulla posizione diAligia Angelo.

Nullità della sentenza impugnata per motivazione illogicae contraddittoria- travisamento di fatti e prove documentali- error inprocedendo e iudicando- mancanza di legittimazione ad agire- violazionee falsa applicazione di norme processuali e sostanziali-artt. 100, 112,115, 116, c.p.c. e 2901, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5,c.p.c.”.6.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano “Sulla posizione diMagorno Ernesto.

Nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo e iudicando: motivazione illogica e contraddittoria-travisamento di fatti e prove documentali-omessa valutazione di provedocumentali prodotte ex adverso- mancanza di legittimazione edinteresse ad agire sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943, 2945 c.c. e100, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn 3,4 e 5, c.p.c.”.7.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano “Riferito all’attoreprincipale [OSCURATO:PERSONA].

Nullità della sentenza per error inprocedendo e iudicando- motivazione illogica, contraddittoria, generica,ultra petita; travisamento di fatti e prove documentali; omessavalutazione di elementi probatori rilevanti evidenziati nell’atto di appelloe nella comparsa conclusionale- violazione e falsa applicazione di normesostanziali e processuali: artt. 2901 e 2697 c.c.- 112, 115 e 116 c.p.c.in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5, c.p.c.”.7.1.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026quanto connessi, sono inammissibili.7.3.

In primo luogo, perché in tutti i motivi i ricorrenti deducono,assertivamente e genericamente, la violazione di numerose edeterogenee disposizioni, sia sostanziali, sia processuali, dunque inmaniera cumulativa, così attribuendo -inammissibilmente- al giudice dilegittimità il compito di isolare, dando loro forma e contenuto giuridico,le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi di impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., al fine di decideresuccessivamente su di esse (v.

Cass., n. 19443/2011; Cass., n.3397/2024).In secondo luogo, perché i ricorrenti evocano il vizio di cui al n. 5dell’art. 360 c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e dunqueinammissibilmente ai sensi dell’art. 360, comma quarto, c.p.c.

Né giovaai ricorrenti limitarsi ad affermare, assertivamente e genericamente, chei giudici di merito avrebbero diversamente deciso, dato che perconsolidato orientamento di legittimità, nell’ipotesi di “doppia conforme”,è onere del ricorrente “indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello,dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno incaso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado,giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizionesostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversitàtra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelledella conferma in grado di appello” (v.

Cass., n. 12636/2025; Cass. n.26934/2023).Infine, perché tutti i motivi risultano privi di specificità e didecisività.Sotto la formale evocazione del vizio di violazione di legge, infatti, iricorrenti sostanzialmente sollecitano a questa Suprema Corte una“rilettura” delle risultanze processuali e propongono una interpretazioneNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026dei fatti di causa oppositiva rispetto a quella -analiticamente motivata,affatto implausibile e scevra da vizi logico-giuridici- resa dalla corte dimerito.A tale stregua le deduzioni degli odierni ricorrenti si risolvono nellamera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significatodifformi dalle loro aspettative (v.

Cass., n. 20322/2005) enell’inammissibile pretesa di una diversa lettura del compendioprobatorio acquisito in giudizio (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), incontrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui ilgiudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualepossano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazioneelementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine dipervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n.3355/2010; Cass., n. 5443/2006).8.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore deldifensore dichiaratosi antistatario; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1377/2023depositata il 07/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edErnesto Magorno e [OSCURATO:PERSONA] proponevano avanti al [OSCURATO:PERSONA] domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto ilfondo patrimoniale costituito dai coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] eBattista Greco, che vi avevano conferito l’unico bene immobile, conannesso locale magazzino, di loro proprietà e abitazione, ubicato inDiamante (CS).Allegavano gli attori a sostegno della domanda che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, con la complicità della moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito ilrevocando fondo patrimoniale, non con il nobile intento di assolvere etutelare i bisogni delle loro tre figlie, bensì per sottrarre il loropatrimonio alla garanzia dei loro futuri crediti, conseguenti e connessi apresunti e pretesi reati continuati di ingiurie, diffamazioni e calunnie,dato che da molti anni vi era un nutrito contenzioso giudiziario traTribunale di Paola, e [OSCURATO:PERSONA], originato da una serie di denunziesporte da quest’ultimo sia contro [OSCURATO:PERSONA], sia contro diversisoggetti, tra cui gli istanti, che con questi avevano intrattenuto rapportidi lavoro o di amicizia. Deducevano quindi gli attori tutti, ciascuno perproprio conto, che, alla data di proposizione dell’azione revocatoria,esistevano crediti litigiosi, rappresentati da singole azioni civili dirisarcimento danni nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per presunti epretesi, illeciti di rilevanza penale commessi da quest’ultimo, ai danni ditutti gli attori, singolarmente.Si costituivano, resistendo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 1°aprile 2015 gli attori dichiaravano la morte del loro difensore AgostinoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( omonimo e nipote del decuius).2. Con sentenza n. 490/2020 il Tribunale Civile di Paola accoglieva ladomanda.3. Avverso tale sentenza proponevano appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ela moglie [OSCURATO:PERSONA], cui si opponevano [OSCURATO:PERSONA], Giuseppeproprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA].4. Successivamente, con sentenza n. 1377/2023 la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’interposto gravame.5. Avverso la sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] e laCrudo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente osservato che i ricorrenti espressamenteaffermano: “Nel confermare tutte le argomentazioni articolate e dedottenei singoli motivi del ricorso principale, si impugna e contesta ilcontroricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo NULLE edimproduttive di effetti giuridici tutte le sue eccezioni, Ivi contenute, inquanto tutte strettamente collegate ed inscindibilmente connesse alleposizioni dei coattori-resistenti: dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] edel defunto padre, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edavv. [OSCURATO:PERSONA], soggetti estranei, nel giudizio de-quo, nonNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026avendo rilasciato al predetto avv. [OSCURATO:PERSONA] nessuna procuraspeciale. Essendosi, invece, costituito nel presente giudizio di legittimitàsolo nell’interesse del coattore-resistente, dr [OSCURATO:PERSONA]. Con laprecisazione che anche davanti al Cospetto di [OSCURATO:PERSONA].ma CorteSuprema di Cassazione, il ripetuto difensore NON si costituisce: né inproprio -ex art. 86 cpc-, pur avendolo fatto in primo e secondo grado,sia pure irritualmente- in violazione degli artt. 301, 305, 310, 300, 102,110 e 354 del cpc-; né in qualità di coerede del padre, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 86 cpc e come unico difensore di fiducia di tutti gli altri attori,compreso il predetto figlio, avv. [OSCURATO:PERSONA]), ne’ ha dichiarato ildecesso del suo unico odierno rappresentato-resistente-, dr Grecodel ricorso de-quo, pur essendo subentrati in qualita’ di coeredilegittimi: la moglie, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio dott. notaio,[OSCURATO:PERSONA], come si evince dai certificati allegati allapresente”.La censura relativa all’omessa dichiarazione, da parte del difensoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], del decesso del proprio assistito –ed al conseguente mancato rilievo di tale circostanza da parte dellacorte territoriale – è infondata.Giusta principio consolidato “Nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti,intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcunrilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo” (v.tra le tante Cass., n. 1757/2016; Cass., n. 24635/2015).1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano: “Nullità assolutadella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026301, 302, 305 e 310 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.n. 3 e 4, c.p.c.-violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa-art. 111e 24 costituzione ed art. 6 della C.e.d.u., in relazione all’art. 360, nn. 3e 4, c.p.c. “.Lamentano:-) che sin dal primo grado di giudizio l’originario difensore degli-) che la morte del difensore comporta l’interruzione automatica delprocesso, dato che la parte non può restare priva di assistenza tecnica ingiudizio;-) che nel caso di specie la costituzione dei nuovi difensori eraavvenuta circa venti mesi dopo l’evento, che doveva ritenersi da loroconosciuto, in quanto rispettivamente figlio e nipote del difensoredeceduto;-) che pertanto la costituzione (in prosecuzione o in riassunzione chedir si voglia) era tardiva;-) che il giudice di primo grado aveva istruito, proseguito e definito ilgiudizio senza rilevare alcunché, per cui la corte d’appello avrebbedovuto dichiarare l’impugnata sentenza nulla per error in procedendo.1.2. Il motivo è infondato.1.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “Poiché lenorme sull'interruzione del processo per morte od impedimento delprocuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si èverificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancatainterruzione” (Cass., n. 2934/1982; Cass., n. 5012/1979).Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti, che all’epoca erano edhanno continuato ad essere ritualmente assistiti dal proprio difensore,non hanno subito alcun pregiudizio di cui dolersi nella presente sede dilegittimità.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano: “Nullità assolutaNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026della sentenza impugnata per omessa applicazione di normeprocedurali; omessa integrazione del contraddittorio in fattispecie dilitisconsorzio processuale necessario- e forse anche sostanziale-, percome previsto dagli artt.: 102, 110, 300 e 354, primo comma, c.p.c., inrelazione all’art. 360, nn 3 e 4, c.p.c.- violazione del principio del giustoprocesso e del diritto di difesa-art. 24, 111 costituzione ed art. 6C.e.d.u.”.Si dolgono che la corte territoriale abbia omesso di rilevare che ilnuovo difensore si sarebbe costituito al posto del precedente difensorein proprio e di tutti gli altri attori in primo grado, senza tuttavia essernel’unico erede, e dunque pretermettendo gli altri familiari e coeredi inrelazione al credito vantato dal de cuius ed all’azione revocatoria daquesti esperita.2.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Nullità assoluta dellasentenza impugnata per difetto di legittimazione ad causam e adprocessum conseguente alla violazione ed omessa applicazione di normeprocedurali e sostanziali: artt. 102, 110, 300, 301, 302, 303, 310, c.p.c.e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; nonche’ art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c.”.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.Giusta principio consolidato “Ciascun coerede può domandare ilpagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale allaquota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo ilmancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppurelitisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché icontrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambitodell’eventuale e distinta procedura di divisione” (v. Cass., n.27417/2017; Cass., n. 8508/2020).4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano “Nullità della sentenzaNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnata per motivazione illogica, contraddittoria, apparente, parziale-travisamento di fatti e prove documentali - mancanza di legittimazionead agire-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943,2945, c.c.- artt. 100, 112, 115, 116, c.p.c.-violazione del principio delgiusto processo art. 111 costituzione ed art. 6 C.e.d.u. in relazioneall’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.”.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano “Sulla posizione diAligia Angelo. Nullità della sentenza impugnata per motivazione illogicae contraddittoria- travisamento di fatti e prove documentali- error inprocedendo e iudicando- mancanza di legittimazione ad agire- violazionee falsa applicazione di norme processuali e sostanziali-artt. 100, 112,115, 116, c.p.c. e 2901, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5,c.p.c.”.6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano “Sulla posizione diMagorno Ernesto. Nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo e iudicando: motivazione illogica e contraddittoria-travisamento di fatti e prove documentali-omessa valutazione di provedocumentali prodotte ex adverso- mancanza di legittimazione edinteresse ad agire sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943, 2945 c.c. e100, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn 3,4 e 5, c.p.c.”.7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano “Riferito all’attoreprincipale [OSCURATO:PERSONA]. Nullità della sentenza per error inprocedendo e iudicando- motivazione illogica, contraddittoria, generica,ultra petita; travisamento di fatti e prove documentali; omessavalutazione di elementi probatori rilevanti evidenziati nell’atto di appelloe nella comparsa conclusionale- violazione e falsa applicazione di normesostanziali e processuali: artt. 2901 e 2697 c.c.- 112, 115 e 116 c.p.c.in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5, c.p.c.”.7.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026quanto connessi, sono inammissibili.7.3. In primo luogo, perché in tutti i motivi i ricorrenti deducono,assertivamente e genericamente, la violazione di numerose edeterogenee disposizioni, sia sostanziali, sia processuali, dunque inmaniera cumulativa, così attribuendo -inammissibilmente- al giudice dilegittimità il compito di isolare, dando loro forma e contenuto giuridico,le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi di impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., al fine di decideresuccessivamente su di esse (v. Cass., n. 19443/2011; Cass., n.3397/2024).In secondo luogo, perché i ricorrenti evocano il vizio di cui al n. 5dell’art. 360 c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e dunqueinammissibilmente ai sensi dell’art. 360, comma quarto, c.p.c. Né giovaai ricorrenti limitarsi ad affermare, assertivamente e genericamente, chei giudici di merito avrebbero diversamente deciso, dato che perconsolidato orientamento di legittimità, nell’ipotesi di “doppia conforme”,è onere del ricorrente “indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello,dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno incaso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado,giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizionesostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversitàtra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelledella conferma in grado di appello” (v. Cass., n. 12636/2025; Cass. n.26934/2023).Infine, perché tutti i motivi risultano privi di specificità e didecisività.Sotto la formale evocazione del vizio di violazione di legge, infatti, iricorrenti sostanzialmente sollecitano a questa Suprema Corte una“rilettura” delle risultanze processuali e propongono una interpretazioneNumero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026dei fatti di causa oppositiva rispetto a quella -analiticamente motivata,affatto implausibile e scevra da vizi logico-giuridici- resa dalla corte dimerito.A tale stregua le deduzioni degli odierni ricorrenti si risolvono nellamera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significatodifformi dalle loro aspettative (v. Cass., n. 20322/2005) enell’inammissibile pretesa di una diversa lettura del compendioprobatorio acquisito in giudizio (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), incontrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui ilgiudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualepossano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazioneelementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine dipervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n.3355/2010; Cass., n. 5443/2006).8. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore deldifensore dichiaratosi antistatario; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 5912/2024Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 15622/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris