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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18304/2026

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ore [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riz.- ricorrenti principali-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Heros unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]\ricorrente incidentalenonchéSchgaguler [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.f.

Demetz.-controricorrente-ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Riz.-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata diBolzano, n. 76/2022 depositata il 06/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto di rimettere alle Sezioni Unite laquestione oggetto del primo motivo del ricorso principale e, in subordine,di accogliere il ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale diNorbert [OSCURATO:PERSONA], con rigetto del ricorso incidentale di GottfriedSchgaguler.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha ad oggetto la successione ab intestato dei coniugiKonrad [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 3 ottobre 2005, e di [OSCURATO:PERSONA],deceduta il 4 luglio 2014, in regime di comunione dei beni, lasciando eredii figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Claudia SchgagulerQueste ultime hanno agito in giudizio lamentando la lesione della loroquota di legittima sul rilievo che i genitori si erano progressivamentespogliati dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare a favore dei figliGottfried, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA],controllata dai fratelli.In particolare, secondo le attrici, i danti causa avevano donato a GottfriedSchgaguler l’impresa familiare di affittacamere situata sulla particellaedilizia 28/1 del Comune catastale di Castelrotto e l’intero ricavato dellaNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026vendita del maso Hintertinner, alienato il 29 luglio 1985 per un prezzo di£. 300.000.000, somme utilizzate dal convenuto per l’acquisto di variappezzamenti di un terreno edificabile, composto dalle particelle fondiarie25/9, 25/10, 25/11 e 25/12 (oggi particella edilizia 2793), e per lacostruzione di una struttura alberghiera.I genitori avevano inoltre trasferito ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’interocomparto degli immobili siti sulle particelle edilizie 28/1, 28/2 e 3282mediante tre diverse compravendite, stipulate l’11 agosto 1995, il 23dicembre 1999 e il 22 dicembre 2000 a prezzi irrisori o mai effettivamenteversati e con atto del 21 marzo 2002 avevano alienato la nuda proprietàdi ulteriori immobili siti anche nel Comune catastale di Funes, riservandosil’usufrutto, il tutto per il prezzo di € 780.000,000.Hanno chiesto di dichiarare la simulazione e nullità dei contratti di venditapoiché dissimulanti donazioni prive delle forma ad substantiam o didisporre la riduzione, di procedere alla divisione dell’eredità previaacquisizione dei beni e dei frutti percepiti dai coeredi.In contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Bolzano, con sentenza parziale n. 840/2019, ha dichiarato chele compravendite dell’11 agosto 1995 e del 22 dicembre dissimulavanodonazioni nulle per vizio di forma e che la compravendita del 21 marzo2002 dissimulava una donazione suscettibile di riduzione; ha ritenutoprescritti i crediti restitutori pretesi da [OSCURATO:PERSONA] relativiall’eredità paterna, rimettendo la causa in istruttoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza parziale; sisono costituite con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e KlaudiaSchgaguler nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la ALNOs.n.c. sono rimasti contumaci.Con sentenza n. 76 del 6 maggio 2022, la Corte distrettuale di Trento –sezione distaccata di Bolzano – ha dichiarato tardivo l’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché proposto decorsiNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026trenta giorni dalla notifica dell’appello principale eseguita in data 9dicembre 2019; ha confermato la simulazione e la nullità dei contrattistipulati l’11 agosto 1995 e il 22 dicembre 2000 perché privi della formadell’atto pubblico, escludendo che il prezzo delle vendite fosse statoeffettivamente corrisposto, e ha affermato che anche il contratto del 21marzo 2002 celava un trasferimento gratuito poiché la somma versata atitolo di corrispettivo era stata immediatamente retrocessa ai venditoriHa dichiarato la prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] che tra la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 3 ottobre2005, e la proposizione della domanda riconvenzionale del 28 gennaio2016 era decorso il termine decennale previsto dall’art. 533 c.c., ritenendoirrilevante che il giudizio fosse stato preceduto dal tentativo di mediazioneobbligatoria, non potendosi stabilire per quali pretese [OSCURATO:PERSONA] partecipato al procedimento di mediazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso affidato a due motivi di censura; [OSCURATO:PERSONA] haproposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso e con ricorso incidentale basato su seimotivi.

Le altre parti sono rimaste intimate.I ricorrenti hanno depositato controricorsi in replica ai ricorsi incidentali e,in prossimità dell’udienza pubblica, memorie illustrative delle rispettivedifese.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte primadell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché diretti contro la medesimasentenza; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha natura principale,Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026essendo stato notificato per primo; gli altri ricorsi hanno naturaincidentale.2.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degliartt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., per avere la Corte d’Appellodichiarato tardivo l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la notificazione delgravame eseguita da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2019 avesse fattodecorrere, anche per l’impugnazione incidentale, il termine breve di trentagiorni previsto dall’art. 325 c.p.c., in contrasto con l’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui tale termine inizia a decorrereesclusivamente dalla notificazione della sentenza impugnata.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 334 e 331c.p.c., assumendo che, anche a voler giudicare tardivo l’appelloincidentale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile aisensi dell’art. 334 c.p.c., poiché l’interesse delle ricorrentiall’impugnazione era sorto in conseguenza dell’appello principale con cuiera stato messo in discussione l’intero della successione.Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.La Corte di appello ha sostenuto che, una volta notificato l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le impugnazioneincidentali contro la stessa pronuncia dovevano esser proposte neisuccessivi trenta giorni, scaduti in data 8.1.2020 e che, pertanto, ilgravame delle attuali ricorrenti, notificato il 17.3.2021 era tardivo,dovendo ritenersi che l’interesse all’impugnazione fosse sortodirettamente dalla sentenza impugnata, attingendo profili diversi da quellicensurati dall’appellante principale.La tesi, che postula che la notifica dell’impugnazione sia equiparabile allanotifica della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve, vadisattesa.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Le SU hanno affermato che, accanto alla previsione di un termine lungo diimpugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrentiofficiosamente, permane - nel sistema processuale - il tradizionale istituto,di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parteinteressata, ai fini della decorrenza di un termine "breve" (artt. 325 e 326c.p.c.), che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" dinatura processuale, cui corrisponde una soggezione dell'altra parte.La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legaledella sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, néalla conoscenza effettiva, ricollegabile, ad es., alla comunicazione da partedella cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dallanotificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479c.c., ma solo al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisionerapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordineall'eventuale esercizio del potere di impugnare (cfr., Cass.

SU n.13431/2006).Tale sollecito è veicolabile solo mediante la notificazione della sentenza al"procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ.(Cass., SU n. 12898/2011; Cass.

SU n. 6278/2019).Quindi, la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario,alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza,né la fa presupporre, e non fa decorrere il termine breve di impugnazione.Solo la notifica della sentenza vale quale presupposto imprescindibileaffinché l’impugnazione possa considerarsi sottoposta al terminedecadenziale di trenta gg. previsto dall’art. 325 c.p.c. (Cass. 3389/1984;Cass. 6092/1985; Cass. 2799/1987; Cass. 732/1990; Cass. 31251/2018;Cass. 30031/2024).Il principio opera anche per le cause inscindibili per le quali vige l’unicitàdel termine di impugnazione poiché è pur sempre la notifica dellasentenza l’adempimento che fa decorre il termine di impugnazione.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Resta assorbita la diversa questione dell’ammissibilità dell’impugnazionetardiva, posto che l’appello delle attuali ricorrenti, proposto nel terminelungo, era tempestivo.2.

Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 112, 339 e 360 n. 5 c.p.c..Il ricorrente assume che l’avvio del procedimento di mediazione avevainterrotto il termine di prescrizione dell’azione di riduzione a prescinderedalla possibilità di individuare la pretesa fatta valere nel procedimento,poiché tale effetto opera automaticamente a vantaggio di tutte le parti delprocedimento.Sostiene che non sarebbe stato possibile indicare la domanda che egliaveva inteso proporre nel procedimento di mediazione, dati il carattereinformale, l’oralità del procedimento e le esigenze di segretezza che locaratterizzano.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 5,comma 6 del d.lgs. 28/2010, 2943 c.c. e 102, comma 2, c.p.c.,esponendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che ilgiudizio di divisione deve svolgersi con la partecipazione necessaria di tuttii coeredi e che, quindi, l’istanza di mediazione obbligatoria proposta dallesorelle Schagaguler prima del decorso del termine decennale – avevaprovocato l’interruzione della prescrizione a vantaggio di tutti ilitisconsorti.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, contestando alla Corte d’appello di non aver verificato seeffettivamente l’azione di riduzione fosse stata definita in primo grado o sefosse oggetto in un mero passaggio argomentativo privo di contenutodecisorio.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 339, 112 e 360, n. 5,c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] lamentache la Corte d’appello non abbia considerato che il Tribunale non avevaNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026dichiarato la prescrizione del credito restitutorio, poiché il rigettodell’azione di riduzione non era menzionata nel dispositivo e la domandaera stata delibata solo incidenter tantum, avendo la Corte rimesso allapronuncia definitiva la decisione sulle azioni di riduzione e di divisione.I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiononon fondati.La sentenza n. 840/2019 aveva dichiarato la prescrizione dell’azione diriduzione proposta dal ricorrente nei confronti delle parti costituite,avendo rinviato al definitivo l’accertamento della lesione e le modalità diriduzione per le azioni suscettibili di ulteriore esame nel merito, comeconferma il fatto che, con la sentenza non definitiva, il Tribunale avevarimesso all’ulteriore prosieguo la domanda di riduzione proposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] che, essendo rimasto contumace, non avevaeccepito la prescrizione.Analogamente, anche per altre domande il cui esame è stato differito allasentenza definitiva, il Tribunale si è pronunciato su aspetti preliminari(quali, ad es., il carattere simulato delle compravendite immobiliari),propedeutici alla pronuncia sulla riduzione e alla divisione, avendo intesoespungere dal novero degli aspetti controversi le questioni in diritto dipronta soluzione, rinviando al prosieguo l’accertamento delle lesione, allaricostruzione dell’asse e la successiva divisione.D’altronde, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il fatto che iltribunale avesse omesso di riprodurre in dispositivo la declaratoria diprescrizione che figura in motivazione, non configura necessariaun’omissione di pronuncia –dedotta solo in questa sede – salvo che difettitotalmente una statuizione suscettibile di integrazione; non sussiste, poi,alcuna ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, che si èlimitata a pronunciare sul motivo di appello sollevato dallo stessoricorrente incidentale, riguardo alla prescrizione.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/20262.1 La Corte distrettuale ha escluso che la partecipazione dei GottfriedSchagaguler al procedimento di mediazione obbligatoria avesse interrottola prescrizione dell’azione di riduzione, non essendo possibile stabilirequali deduzioni la parte avesse formulato dinanzi all’organismo dimediazione e se avesse introdotto anche il tema della riduzione delledisposizioni lesive della quota di riserva.Va preliminarmente evidenziato che la domanda di riduzione era stataproposta in via riconvenzionale e non era sottoposta alla mediazioneobbligatoria a pena di improcedibilità, che non riguarda le domandericonvenzionali (Cass.

SU 3452/2024).L’effetto interruttivo della prescrizione non può considerarsi , tuttavia,collegato all’obbligatorietà della mediazione.Le SU hanno ricordato che la pronuncia n. 272/2012 della Cortecostituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 5, comma 1,del d.lgs. n. 28/1010 non ha attinto anche il comma 6 dell’art. 5, e che,quindi, neppure medio tempore è venuta meno l’equiparazione, a finiinterruttivi, dell’istanza di mediazione rispetto alla domanda giudiziale.Affinché l’avvio del procedimento di mediazione possa cagionarel’interruzione del termine di prescrizione, è tuttavia necessario chel’interessato manifesti la volontà di far valere il diritto già nella faseconciliativa.La mediazione può risultare equivalente alla proposizione della domanda(anche quando non incide sulla procedibilità) se consiste nell'affermazione,da chi la chiede o da chi partecipa al procedimento, del suo diritto ad agirea tutela delle situazioni soggettive sui quali tenta la conciliazione.Essa richiede comunque una manifestazione di volontà del titolare direttaa far valere il diritto anche in via stragiudiziale (Cass. 33003/2025; Cass.25171/2024).L’effetto interruttivo esige, in definitiva, almeno che la parte chieda almediatore di tentare la composizione della lite anche sulle pretese cheNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026abbia in animo di coltivare in giudizio, posto che solo l’istanza dimediazione è equipollente alla domanda giudiziale, non la semplicepartecipazione al procedimento; anche quando la domanda non è soggettaalla condizione di procedibilità, al mediatore compete il compito di valutaretutte le istanze e gli interessi delle parti (Cass.

SU 3452/2024).Il ricorso è infondato anche laddove ravvisa un’ipotesi di inscindibilità delgiudizio rispetto all’azione di riduzione, con conseguente litisconsorzionecessario di tutti i coeredi (litisconsorzio che, comunque, non generaalcuna automatica estensione dell’effetto interruttivo a tutte le domandeintrodotte dai singoli litisconsorti nel giudizio divisorio).L’azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattereindividuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa lasua quota individuale di legittima.

L'accertamento della lesione e della suaentità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata afavore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro cheabbiano proposto la domanda.

Il giudizio non assume, quindi, carattereinscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso piùeredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass.15706/2020).3.

Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncial’omesso esame di fatti decisivi sostenendo che la Corte di appello nonabbia considerato, con riferimento al contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avvenutopagamento dell’intero prezzo e delle imposte sui trasferimenti risultantedai documenti prodotti, per importi superiori a quelle versati da per i costidi costruzioni dei manufatti successivamente realizzati sui terrenicompravenduti.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello ha integralmente confermato la ricostruzione infatto operata dal Tribunale circa il carattere simulato dell’atto dicompravendita e riguardo alla dissimulazione di una donazione, il cheNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026rende non denunciabile la violazione dell’art. 360, comma secondo, n. 5,per effetto del disposto dell’art. 348 ter commi IV e V c.p.c..Il ricorso per cassazione è inammissibile poiché non indica le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 5947/2023; Cass. 26934/2023).L’effettuazione dei versamenti è circostanza di cui la Corte di merito ha,peraltro, tenuto conto.I due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato dai genitoririspettivamente le quote di 220/1000 e di 210/1000 della particellafondiaria 28/2 al prezzo di € 98.000,00 da versare entro il 28.2.1997.La Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva sostenuto di nonaver mai corrisposto il prezzo di vendita e di aver estinto il debito verso igenitori mediante il pagamento delle fatture per i costi di costruzione,avendo rimborsato le somme da questi anticipate per la realizzazionedell’immobile poi destinato a residenza degli acquirenti.Il giudice ha esaminato i molteplici bonifici, per l’importo complessivo di £.247.200.000 (da parte dei due acquirenti), e ha stabilito che dettiversamenti non erano diretti a saldare il prezzo della vendita, ma arimborsare le somme che i genitori avevano personalmente corrispostoall’impresa e agli artigiani in occasione della realizzazione dell’edificioeretto sulla part. fondiaria 28/2, part. ed. 3282, assegnato ai figli con ilcontratto di divisione del 23.12.1999.La sentenza non ha escluso che quei pagamenti vi fossero stati, ma haaffermato che erano stati effettuati per rimborsare i genitori per larealizzazione della costruzione, e non per saldare il prezzo dei terreni;anche il pagamento dell’INVIM è risultato un costo sostenuto dagliacquirenti coerente con la gratuità del trasferimento e perciò posto acarico dei donatari.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo relativoal pagamento del prezzo della vendita 22.12.2000.Si lamenta che la Corte abbia ritenuto simulata anche la vendita del22.12.2000 e che il prezzo di lire 625.000.000 non fosse pervenuto aigenitori, senza tener conto della quietanza notarile, con cui i venditoriaveva dichiarato di aver “ricevuto il prezzo” di lire

625.000.000. Lasentenza, pur menzionando il rilascio della quietanza, ne avrebbeimmotivatamente sminuito il valore probatorio, dando prevalenza al solodato dell’“assenza dell’accredito” sul conto dei genitori.Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. lamentando che laCorte abbia erroneamente posto a carico degli acquirenti la prova delpagamento del prezzo delle vendite del 1995 e del 2000, prova checompeteva alle parti che avevano dedotto la simulazione, e non abbiatenuto conto del pagamento documentato dalla quietanza.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di pagamento del prezzo dellavendita 21.03.2002, sostenendo che la Corte di merito abbia ritenutosimulato anche il contratto, assumendo che il prezzo fosse stato restituitoai figli, senza considerare l’avvenuto pagamento di € 780.000 mediante 21assegni circolari, elencati nell’atto, l’apertura di credito ipotecaria da €800.000 in pari data, da cui provenivano i fondi con la conseguenteiscrizione dell’ipoteca sulle p.ed., oggetto di trasferimento ed infinel’incasso degli assegni sul conto dei genitori presso Alpenbank.La Corte, pur menzionando le descritte circostanze di fatto avrebbeomesso una valutazione complessiva, sostituendola con un’ipotesi (maiprovata) di restituzione delle somme.Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.(presunzioni semplici), per avere la sentenza desunto la simulazione — ela restituzione integrale del prezzo — della vendita del 21.3.2002 dapresunzioni prive di gravità e precisione, quali la modestia dei redditi deifigli, l’età dei genitori, lo stile di vita e la mancanza di prova sull’identitàNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026del beneficiario dei prelievi di € 780.000,00, avendo fatto ricorso ad unadoppia presunzione.Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello qualificato come simulato ilcontratto di compravendita del 21 marzo 2002, nonostante fosse statadimostrata documentalmente la reale corresponsione del prezzo.Sostiene che era stato ampiamente dimostrato il pagamento del prezzomediante la consegna di 21 assegni circolari per l’importo complessivo di €780.000,00, come risultava dal contratto rogato dal notaio Kleewein; che ifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto, nella stessa data, un’apertura dicredito ipotecaria di € 800.000,00, destinata proprio al all’adempimento egli assegni erano stati incassati sul conto Alpenbank intestato ai genitori,come da documentazione prodotta.

Si censura la deduzione della Corte dimerito secondo cui il prezzo era stato integralmente restituito ai figli,fondata su una serie di presunzioni (l’immediato prelievo delle somme dalconto dei genitori, il modesto stile di vita die genitori, l’incapacitàeconomica dei figli acquirenti, la successiva estinzione di debiti da parte diquesti ultimi), prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,risolvendosi in una “praesumptio de praesumpto” vietata. [OSCURATO:PERSONA] confuso le presunte elargizioni successive – peraltro non provate– con l’accordo simulatorio, che per costante giurisprudenza avrebbedovuto essere precedente o contestuale alla stipula dell’atto; eventualitrasferimenti di denaro operati dai genitori dopo la vendita potevaintegrare donazioni autonome, ma non incidere sulla qualificazione delcontratto del 21 marzo 2002, perfettamente valido come compravendita.I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibilinella parte in cui denunciano l’omesso esame di fatti decisivirelativamente alle indicate circostanze fattuali (il rilascio della quietanzaliberatoria di pagamento del prezzo delle compravendite immobiliari, laNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026contrazione di prestiti, l’effettuazione di bonifici, l’incasso degli assegnidati in pagamento etc.) relative alle vendite intercorse.La sentenza è totalmente confermativa, sulle questioni in fatto, di quella diprimo grado ed il ricorso è carente dell’illustrazione dell’eventualidifformità sugli specifici punti in discussione.La Corte non ha applicato il criterio formale dell’onere della prova, né haposto a carico degli acquirenti il compito di dimostrare di aver pagato ilprezzo, ma ha escluso che il corrispettivo fosse stato pagato sulla base dielementi indiziari gravi e convergenti.Risulta correttamente impiegato il procedimento inferenziale, dovendocomunque tenersi conto che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzodelle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzatoelementi privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dalfatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass. s.u. 8053/2014) e che nonè consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza, nésostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dalgiudice, che può essere disattesa non già quando l'interferenza probatorianon sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamentesorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamentodecisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorsogiustificativo; Cass. s.u. 8053/2014).Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorsoalla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento – sutali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestatocon la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l'assolutaillogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogoNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022;Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).Nel sistema processuale non esiste, poi, il principio praesumptum depraesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o a catena): ilfatto noto, accertato in via presuntiva, sulla base di indizi dotati deicaratteri di gravità, precisione e concordanza, può costituire la premessadi un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fattoignoto (Cass., nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020).Il complesso degli elementi evidenziati dalla Corte distrettuale rende contosul piano argomentativo e logico della conclusioni raggiunte riguardo alperfezionamento di donazioni dissimulate sulla base di una complessivaprogrammazione iniziale, confermata da condotte contestuali e successive.La sentenza ha evidenziato che la vendita del 21.3.2002 era l’unicaconclusa con atto notarile e la presenza di due testimoni, a preservarne lavalidità come donazione in caso di contestazioni; l’importo del prezzo eraconfluito sul conto dei venditori, creato appositamente, diverso da quellonormalmente utilizzato per le necessità personali e pochi giorni dopo erastata prelevata l’intera somma senza che ne fosse documentato l’impiego.Appaiono logicamente valorizzate l’età e le condizioni personali dei genitoriper escludere che avessero potuto utilizzare e consumare entro un brevelasso temporale un importo di tale entità, sottolineando che il conto delpadre presentava già da prima un saldo negativo, non successivamenteripianato.La Corte di merito ha tenuto conto dell’insufficienza dei redditi e dellecondizioni patrimoniali degli acquirenti in raffronto all’entità dellacomplessiva operazione traslativa, reputando che le sommeapparentemente corrisposte in pagamento provenissero dagli stessigenitori, ricavate dalla vendita di un maso, e che fossero state restituiteagli stessi venditori in esecuzione di un disegno volto a realizzazione unaoperazione sorretta da intento di liberalità.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ha infine disatteso le eccezioni degli appellanti circa l’utilizzo di unaccreditamento bancario pari ad € 800.000,00 ed ha accertato che lecomplessive operazioni poste in essere avevano consentito agli acquirentidi estinguere passività verso Equitalia e restituire i prestiti bancari,ponendo in risalto le incoerenze con la situazione reddituale degliacquirenti.Il relativo accertamento è insindacabile.E’, in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento del secondo mentre sono respinti entrambi i ricorsiincidentali.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondomotivo, respinge entrambi i ricorsi incidentali;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, indiversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, del giorno 23.4.2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riz.- ricorrenti principali-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Heros unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]\ricorrente incidentalenonchéSchgaguler [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.f. Demetz.-controricorrente-ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Riz.-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata diBolzano, n. 76/2022 depositata il 06/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto di rimettere alle Sezioni Unite laquestione oggetto del primo motivo del ricorso principale e, in subordine,di accogliere il ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale diNorbert [OSCURATO:PERSONA], con rigetto del ricorso incidentale di GottfriedSchgaguler.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto la successione ab intestato dei coniugiKonrad [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 3 ottobre 2005, e di [OSCURATO:PERSONA],deceduta il 4 luglio 2014, in regime di comunione dei beni, lasciando eredii figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Claudia SchgagulerQueste ultime hanno agito in giudizio lamentando la lesione della loroquota di legittima sul rilievo che i genitori si erano progressivamentespogliati dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare a favore dei figliGottfried, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA],controllata dai fratelli.In particolare, secondo le attrici, i danti causa avevano donato a GottfriedSchgaguler l’impresa familiare di affittacamere situata sulla particellaedilizia 28/1 del Comune catastale di Castelrotto e l’intero ricavato dellaNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026vendita del maso Hintertinner, alienato il 29 luglio 1985 per un prezzo di£. 300.000.000, somme utilizzate dal convenuto per l’acquisto di variappezzamenti di un terreno edificabile, composto dalle particelle fondiarie25/9, 25/10, 25/11 e 25/12 (oggi particella edilizia 2793), e per lacostruzione di una struttura alberghiera.I genitori avevano inoltre trasferito ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’interocomparto degli immobili siti sulle particelle edilizie 28/1, 28/2 e 3282mediante tre diverse compravendite, stipulate l’11 agosto 1995, il 23dicembre 1999 e il 22 dicembre 2000 a prezzi irrisori o mai effettivamenteversati e con atto del 21 marzo 2002 avevano alienato la nuda proprietàdi ulteriori immobili siti anche nel Comune catastale di Funes, riservandosil’usufrutto, il tutto per il prezzo di € 780.000,000.Hanno chiesto di dichiarare la simulazione e nullità dei contratti di venditapoiché dissimulanti donazioni prive delle forma ad substantiam o didisporre la riduzione, di procedere alla divisione dell’eredità previaacquisizione dei beni e dei frutti percepiti dai coeredi.In contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Bolzano, con sentenza parziale n. 840/2019, ha dichiarato chele compravendite dell’11 agosto 1995 e del 22 dicembre dissimulavanodonazioni nulle per vizio di forma e che la compravendita del 21 marzo2002 dissimulava una donazione suscettibile di riduzione; ha ritenutoprescritti i crediti restitutori pretesi da [OSCURATO:PERSONA] relativiall’eredità paterna, rimettendo la causa in istruttoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza parziale; sisono costituite con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e KlaudiaSchgaguler nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la ALNOs.n.c. sono rimasti contumaci.Con sentenza n. 76 del 6 maggio 2022, la Corte distrettuale di Trento –sezione distaccata di Bolzano – ha dichiarato tardivo l’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché proposto decorsiNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026trenta giorni dalla notifica dell’appello principale eseguita in data 9dicembre 2019; ha confermato la simulazione e la nullità dei contrattistipulati l’11 agosto 1995 e il 22 dicembre 2000 perché privi della formadell’atto pubblico, escludendo che il prezzo delle vendite fosse statoeffettivamente corrisposto, e ha affermato che anche il contratto del 21marzo 2002 celava un trasferimento gratuito poiché la somma versata atitolo di corrispettivo era stata immediatamente retrocessa ai venditoriHa dichiarato la prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] che tra la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 3 ottobre2005, e la proposizione della domanda riconvenzionale del 28 gennaio2016 era decorso il termine decennale previsto dall’art. 533 c.c., ritenendoirrilevante che il giudizio fosse stato preceduto dal tentativo di mediazioneobbligatoria, non potendosi stabilire per quali pretese [OSCURATO:PERSONA] partecipato al procedimento di mediazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso affidato a due motivi di censura; [OSCURATO:PERSONA] haproposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso e con ricorso incidentale basato su seimotivi. Le altre parti sono rimaste intimate.I ricorrenti hanno depositato controricorsi in replica ai ricorsi incidentali e,in prossimità dell’udienza pubblica, memorie illustrative delle rispettivedifese.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte primadell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché diretti contro la medesimasentenza; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha natura principale,Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026essendo stato notificato per primo; gli altri ricorsi hanno naturaincidentale.2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degliartt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., per avere la Corte d’Appellodichiarato tardivo l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la notificazione delgravame eseguita da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2019 avesse fattodecorrere, anche per l’impugnazione incidentale, il termine breve di trentagiorni previsto dall’art. 325 c.p.c., in contrasto con l’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui tale termine inizia a decorrereesclusivamente dalla notificazione della sentenza impugnata.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 334 e 331c.p.c., assumendo che, anche a voler giudicare tardivo l’appelloincidentale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile aisensi dell’art. 334 c.p.c., poiché l’interesse delle ricorrentiall’impugnazione era sorto in conseguenza dell’appello principale con cuiera stato messo in discussione l’intero della successione.Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.La Corte di appello ha sostenuto che, una volta notificato l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le impugnazioneincidentali contro la stessa pronuncia dovevano esser proposte neisuccessivi trenta giorni, scaduti in data 8.1.2020 e che, pertanto, ilgravame delle attuali ricorrenti, notificato il 17.3.2021 era tardivo,dovendo ritenersi che l’interesse all’impugnazione fosse sortodirettamente dalla sentenza impugnata, attingendo profili diversi da quellicensurati dall’appellante principale.La tesi, che postula che la notifica dell’impugnazione sia equiparabile allanotifica della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve, vadisattesa.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Le SU hanno affermato che, accanto alla previsione di un termine lungo diimpugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrentiofficiosamente, permane - nel sistema processuale - il tradizionale istituto,di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parteinteressata, ai fini della decorrenza di un termine "breve" (artt. 325 e 326c.p.c.), che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" dinatura processuale, cui corrisponde una soggezione dell'altra parte.La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legaledella sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, néalla conoscenza effettiva, ricollegabile, ad es., alla comunicazione da partedella cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dallanotificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479c.c., ma solo al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisionerapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordineall'eventuale esercizio del potere di impugnare (cfr., Cass. SU n.13431/2006).Tale sollecito è veicolabile solo mediante la notificazione della sentenza al"procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ.(Cass., SU n. 12898/2011; Cass. SU n. 6278/2019).Quindi, la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario,alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza,né la fa presupporre, e non fa decorrere il termine breve di impugnazione.Solo la notifica della sentenza vale quale presupposto imprescindibileaffinché l’impugnazione possa considerarsi sottoposta al terminedecadenziale di trenta gg. previsto dall’art. 325 c.p.c. (Cass. 3389/1984;Cass. 6092/1985; Cass. 2799/1987; Cass. 732/1990; Cass. 31251/2018;Cass. 30031/2024).Il principio opera anche per le cause inscindibili per le quali vige l’unicitàdel termine di impugnazione poiché è pur sempre la notifica dellasentenza l’adempimento che fa decorre il termine di impugnazione.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Resta assorbita la diversa questione dell’ammissibilità dell’impugnazionetardiva, posto che l’appello delle attuali ricorrenti, proposto nel terminelungo, era tempestivo.2. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 112, 339 e 360 n. 5 c.p.c..Il ricorrente assume che l’avvio del procedimento di mediazione avevainterrotto il termine di prescrizione dell’azione di riduzione a prescinderedalla possibilità di individuare la pretesa fatta valere nel procedimento,poiché tale effetto opera automaticamente a vantaggio di tutte le parti delprocedimento.Sostiene che non sarebbe stato possibile indicare la domanda che egliaveva inteso proporre nel procedimento di mediazione, dati il carattereinformale, l’oralità del procedimento e le esigenze di segretezza che locaratterizzano.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 5,comma 6 del d.lgs. 28/2010, 2943 c.c. e 102, comma 2, c.p.c.,esponendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che ilgiudizio di divisione deve svolgersi con la partecipazione necessaria di tuttii coeredi e che, quindi, l’istanza di mediazione obbligatoria proposta dallesorelle Schagaguler prima del decorso del termine decennale – avevaprovocato l’interruzione della prescrizione a vantaggio di tutti ilitisconsorti.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, contestando alla Corte d’appello di non aver verificato seeffettivamente l’azione di riduzione fosse stata definita in primo grado o sefosse oggetto in un mero passaggio argomentativo privo di contenutodecisorio.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 339, 112 e 360, n. 5,c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] lamentache la Corte d’appello non abbia considerato che il Tribunale non avevaNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026dichiarato la prescrizione del credito restitutorio, poiché il rigettodell’azione di riduzione non era menzionata nel dispositivo e la domandaera stata delibata solo incidenter tantum, avendo la Corte rimesso allapronuncia definitiva la decisione sulle azioni di riduzione e di divisione.I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiononon fondati.La sentenza n. 840/2019 aveva dichiarato la prescrizione dell’azione diriduzione proposta dal ricorrente nei confronti delle parti costituite,avendo rinviato al definitivo l’accertamento della lesione e le modalità diriduzione per le azioni suscettibili di ulteriore esame nel merito, comeconferma il fatto che, con la sentenza non definitiva, il Tribunale avevarimesso all’ulteriore prosieguo la domanda di riduzione proposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] che, essendo rimasto contumace, non avevaeccepito la prescrizione.Analogamente, anche per altre domande il cui esame è stato differito allasentenza definitiva, il Tribunale si è pronunciato su aspetti preliminari(quali, ad es., il carattere simulato delle compravendite immobiliari),propedeutici alla pronuncia sulla riduzione e alla divisione, avendo intesoespungere dal novero degli aspetti controversi le questioni in diritto dipronta soluzione, rinviando al prosieguo l’accertamento delle lesione, allaricostruzione dell’asse e la successiva divisione.D’altronde, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il fatto che iltribunale avesse omesso di riprodurre in dispositivo la declaratoria diprescrizione che figura in motivazione, non configura necessariaun’omissione di pronuncia –dedotta solo in questa sede – salvo che difettitotalmente una statuizione suscettibile di integrazione; non sussiste, poi,alcuna ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, che si èlimitata a pronunciare sul motivo di appello sollevato dallo stessoricorrente incidentale, riguardo alla prescrizione.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/20262.1 La Corte distrettuale ha escluso che la partecipazione dei GottfriedSchagaguler al procedimento di mediazione obbligatoria avesse interrottola prescrizione dell’azione di riduzione, non essendo possibile stabilirequali deduzioni la parte avesse formulato dinanzi all’organismo dimediazione e se avesse introdotto anche il tema della riduzione delledisposizioni lesive della quota di riserva.Va preliminarmente evidenziato che la domanda di riduzione era stataproposta in via riconvenzionale e non era sottoposta alla mediazioneobbligatoria a pena di improcedibilità, che non riguarda le domandericonvenzionali (Cass. SU 3452/2024).L’effetto interruttivo della prescrizione non può considerarsi , tuttavia,collegato all’obbligatorietà della mediazione.Le SU hanno ricordato che la pronuncia n. 272/2012 della Cortecostituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 5, comma 1,del d.lgs. n. 28/1010 non ha attinto anche il comma 6 dell’art. 5, e che,quindi, neppure medio tempore è venuta meno l’equiparazione, a finiinterruttivi, dell’istanza di mediazione rispetto alla domanda giudiziale.Affinché l’avvio del procedimento di mediazione possa cagionarel’interruzione del termine di prescrizione, è tuttavia necessario chel’interessato manifesti la volontà di far valere il diritto già nella faseconciliativa.La mediazione può risultare equivalente alla proposizione della domanda(anche quando non incide sulla procedibilità) se consiste nell'affermazione,da chi la chiede o da chi partecipa al procedimento, del suo diritto ad agirea tutela delle situazioni soggettive sui quali tenta la conciliazione.Essa richiede comunque una manifestazione di volontà del titolare direttaa far valere il diritto anche in via stragiudiziale (Cass. 33003/2025; Cass.25171/2024).L’effetto interruttivo esige, in definitiva, almeno che la parte chieda almediatore di tentare la composizione della lite anche sulle pretese cheNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026abbia in animo di coltivare in giudizio, posto che solo l’istanza dimediazione è equipollente alla domanda giudiziale, non la semplicepartecipazione al procedimento; anche quando la domanda non è soggettaalla condizione di procedibilità, al mediatore compete il compito di valutaretutte le istanze e gli interessi delle parti (Cass. SU 3452/2024).Il ricorso è infondato anche laddove ravvisa un’ipotesi di inscindibilità delgiudizio rispetto all’azione di riduzione, con conseguente litisconsorzionecessario di tutti i coeredi (litisconsorzio che, comunque, non generaalcuna automatica estensione dell’effetto interruttivo a tutte le domandeintrodotte dai singoli litisconsorti nel giudizio divisorio).L’azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattereindividuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa lasua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della suaentità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata afavore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro cheabbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattereinscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso piùeredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass.15706/2020).3. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncial’omesso esame di fatti decisivi sostenendo che la Corte di appello nonabbia considerato, con riferimento al contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avvenutopagamento dell’intero prezzo e delle imposte sui trasferimenti risultantedai documenti prodotti, per importi superiori a quelle versati da per i costidi costruzioni dei manufatti successivamente realizzati sui terrenicompravenduti.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello ha integralmente confermato la ricostruzione infatto operata dal Tribunale circa il carattere simulato dell’atto dicompravendita e riguardo alla dissimulazione di una donazione, il cheNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026rende non denunciabile la violazione dell’art. 360, comma secondo, n. 5,per effetto del disposto dell’art. 348 ter commi IV e V c.p.c..Il ricorso per cassazione è inammissibile poiché non indica le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 5947/2023; Cass. 26934/2023).L’effettuazione dei versamenti è circostanza di cui la Corte di merito ha,peraltro, tenuto conto.I due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato dai genitoririspettivamente le quote di 220/1000 e di 210/1000 della particellafondiaria 28/2 al prezzo di € 98.000,00 da versare entro il 28.2.1997.La Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva sostenuto di nonaver mai corrisposto il prezzo di vendita e di aver estinto il debito verso igenitori mediante il pagamento delle fatture per i costi di costruzione,avendo rimborsato le somme da questi anticipate per la realizzazionedell’immobile poi destinato a residenza degli acquirenti.Il giudice ha esaminato i molteplici bonifici, per l’importo complessivo di £.247.200.000 (da parte dei due acquirenti), e ha stabilito che dettiversamenti non erano diretti a saldare il prezzo della vendita, ma arimborsare le somme che i genitori avevano personalmente corrispostoall’impresa e agli artigiani in occasione della realizzazione dell’edificioeretto sulla part. fondiaria 28/2, part. ed. 3282, assegnato ai figli con ilcontratto di divisione del 23.12.1999.La sentenza non ha escluso che quei pagamenti vi fossero stati, ma haaffermato che erano stati effettuati per rimborsare i genitori per larealizzazione della costruzione, e non per saldare il prezzo dei terreni;anche il pagamento dell’INVIM è risultato un costo sostenuto dagliacquirenti coerente con la gratuità del trasferimento e perciò posto acarico dei donatari.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo relativoal pagamento del prezzo della vendita 22.12.2000.Si lamenta che la Corte abbia ritenuto simulata anche la vendita del22.12.2000 e che il prezzo di lire 625.000.000 non fosse pervenuto aigenitori, senza tener conto della quietanza notarile, con cui i venditoriaveva dichiarato di aver “ricevuto il prezzo” di lire 625.000.000. Lasentenza, pur menzionando il rilascio della quietanza, ne avrebbeimmotivatamente sminuito il valore probatorio, dando prevalenza al solodato dell’“assenza dell’accredito” sul conto dei genitori.Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. lamentando che laCorte abbia erroneamente posto a carico degli acquirenti la prova delpagamento del prezzo delle vendite del 1995 e del 2000, prova checompeteva alle parti che avevano dedotto la simulazione, e non abbiatenuto conto del pagamento documentato dalla quietanza.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di pagamento del prezzo dellavendita 21.03.2002, sostenendo che la Corte di merito abbia ritenutosimulato anche il contratto, assumendo che il prezzo fosse stato restituitoai figli, senza considerare l’avvenuto pagamento di € 780.000 mediante 21assegni circolari, elencati nell’atto, l’apertura di credito ipotecaria da €800.000 in pari data, da cui provenivano i fondi con la conseguenteiscrizione dell’ipoteca sulle p.ed., oggetto di trasferimento ed infinel’incasso degli assegni sul conto dei genitori presso Alpenbank.La Corte, pur menzionando le descritte circostanze di fatto avrebbeomesso una valutazione complessiva, sostituendola con un’ipotesi (maiprovata) di restituzione delle somme.Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.(presunzioni semplici), per avere la sentenza desunto la simulazione — ela restituzione integrale del prezzo — della vendita del 21.3.2002 dapresunzioni prive di gravità e precisione, quali la modestia dei redditi deifigli, l’età dei genitori, lo stile di vita e la mancanza di prova sull’identitàNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026del beneficiario dei prelievi di € 780.000,00, avendo fatto ricorso ad unadoppia presunzione.Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello qualificato come simulato ilcontratto di compravendita del 21 marzo 2002, nonostante fosse statadimostrata documentalmente la reale corresponsione del prezzo.Sostiene che era stato ampiamente dimostrato il pagamento del prezzomediante la consegna di 21 assegni circolari per l’importo complessivo di €780.000,00, come risultava dal contratto rogato dal notaio Kleewein; che ifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto, nella stessa data, un’apertura dicredito ipotecaria di € 800.000,00, destinata proprio al all’adempimento egli assegni erano stati incassati sul conto Alpenbank intestato ai genitori,come da documentazione prodotta. Si censura la deduzione della Corte dimerito secondo cui il prezzo era stato integralmente restituito ai figli,fondata su una serie di presunzioni (l’immediato prelievo delle somme dalconto dei genitori, il modesto stile di vita die genitori, l’incapacitàeconomica dei figli acquirenti, la successiva estinzione di debiti da parte diquesti ultimi), prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,risolvendosi in una “praesumptio de praesumpto” vietata. [OSCURATO:PERSONA] confuso le presunte elargizioni successive – peraltro non provate– con l’accordo simulatorio, che per costante giurisprudenza avrebbedovuto essere precedente o contestuale alla stipula dell’atto; eventualitrasferimenti di denaro operati dai genitori dopo la vendita potevaintegrare donazioni autonome, ma non incidere sulla qualificazione delcontratto del 21 marzo 2002, perfettamente valido come compravendita.I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibilinella parte in cui denunciano l’omesso esame di fatti decisivirelativamente alle indicate circostanze fattuali (il rilascio della quietanzaliberatoria di pagamento del prezzo delle compravendite immobiliari, laNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026contrazione di prestiti, l’effettuazione di bonifici, l’incasso degli assegnidati in pagamento etc.) relative alle vendite intercorse.La sentenza è totalmente confermativa, sulle questioni in fatto, di quella diprimo grado ed il ricorso è carente dell’illustrazione dell’eventualidifformità sugli specifici punti in discussione.La Corte non ha applicato il criterio formale dell’onere della prova, né haposto a carico degli acquirenti il compito di dimostrare di aver pagato ilprezzo, ma ha escluso che il corrispettivo fosse stato pagato sulla base dielementi indiziari gravi e convergenti.Risulta correttamente impiegato il procedimento inferenziale, dovendocomunque tenersi conto che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzodelle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzatoelementi privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dalfatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass. s.u. 8053/2014) e che nonè consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza, nésostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dalgiudice, che può essere disattesa non già quando l'interferenza probatorianon sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamentesorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamentodecisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorsogiustificativo; Cass. s.u. 8053/2014).Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorsoalla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento – sutali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestatocon la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l'assolutaillogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogoNumero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022;Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).Nel sistema processuale non esiste, poi, il principio praesumptum depraesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o a catena): ilfatto noto, accertato in via presuntiva, sulla base di indizi dotati deicaratteri di gravità, precisione e concordanza, può costituire la premessadi un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fattoignoto (Cass., nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020).Il complesso degli elementi evidenziati dalla Corte distrettuale rende contosul piano argomentativo e logico della conclusioni raggiunte riguardo alperfezionamento di donazioni dissimulate sulla base di una complessivaprogrammazione iniziale, confermata da condotte contestuali e successive.La sentenza ha evidenziato che la vendita del 21.3.2002 era l’unicaconclusa con atto notarile e la presenza di due testimoni, a preservarne lavalidità come donazione in caso di contestazioni; l’importo del prezzo eraconfluito sul conto dei venditori, creato appositamente, diverso da quellonormalmente utilizzato per le necessità personali e pochi giorni dopo erastata prelevata l’intera somma senza che ne fosse documentato l’impiego.Appaiono logicamente valorizzate l’età e le condizioni personali dei genitoriper escludere che avessero potuto utilizzare e consumare entro un brevelasso temporale un importo di tale entità, sottolineando che il conto delpadre presentava già da prima un saldo negativo, non successivamenteripianato.La Corte di merito ha tenuto conto dell’insufficienza dei redditi e dellecondizioni patrimoniali degli acquirenti in raffronto all’entità dellacomplessiva operazione traslativa, reputando che le sommeapparentemente corrisposte in pagamento provenissero dagli stessigenitori, ricavate dalla vendita di un maso, e che fossero state restituiteagli stessi venditori in esecuzione di un disegno volto a realizzazione unaoperazione sorretta da intento di liberalità.Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ha infine disatteso le eccezioni degli appellanti circa l’utilizzo di unaccreditamento bancario pari ad € 800.000,00 ed ha accertato che lecomplessive operazioni poste in essere avevano consentito agli acquirentidi estinguere passività verso Equitalia e restituire i prestiti bancari,ponendo in risalto le incoerenze con la situazione reddituale degliacquirenti.Il relativo accertamento è insindacabile.E’, in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento del secondo mentre sono respinti entrambi i ricorsiincidentali.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondomotivo, respinge entrambi i ricorsi incidentali;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, indiversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 26002/2022Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18304/2026Data pubblicazione 06/06/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, del giorno 23.4.2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]