Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19993/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZA sul ricorso iscritto al n. 5507/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 7406/31/15 depositata il 22 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 maggio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] All’esito di attività di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli dell’Agenzia delle Entrate rettificava in aumento il reddito d’impresa dichiarato dalla predetta società in relazione all’anno d’imposta 2010.

In sèguito, con avviso di accertamento notificato in data 16 ottobre 2012, l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito nel medesimo periodo dal socio [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7406/31/15 del 22 luglio 2015 respingeva l’appello del contribuente.

Avverso tale sentenza il Caldarelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 44, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 53 Cost.. 1.1 Viene ribadita la tesi, già sostenuta dall’odierno ricorrente nei pregressi gradi di merito, secondo cui «unico dominus e socio di fatto» della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stato suo padre, [OSCURATO:PERSONA], essendo, invece, egli rimasto del tutto estraneo alla gestione societaria, come dimostrato da una serie di elementi acquisiti al processo, e in particolare: dalle dichiarazioni rese dal genitore al Pubblico Ministero nell’àmbito del procedimento penale svoltosi a suo carico; dal decreto di citazione a giudizio immediato emesso nei confronti dello stesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]; dall’avvenuta intestazione fiduciaria alla [OSCURATO:SOCIETA]., secondo le istruzioni fornite dal padre, della quota di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detenuta da esso ricorrente; dall’autonoma attività commerciale da lui intrapresa insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA]; dalla circostanza che non erano state riscontrate movimentazioni sui conti correnti bancari a lui intestati nel periodo in cui la società aveva prodotto il maggior reddito d’impresa contestatole dall’Ufficio. 1.2 Si obietta che, a fronte delle surriferite emergenze istruttorie, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’applicabilità, nei confronti del contribuente, della presunzione di distribuzione di utili extracontabili fra i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa. 1.3 Il motivo è inammissibile. 1.4 In linea con la consolidata giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA], la CTR campana ha rettamente applicato al caso di specie la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa; ha, quindi, valutato la prova contraria offerta dal contribuente, ritenendola inadeguata a superare l’anzidetta presunzione. 1.5A tale ultimo proposito , ha rilevato che: -le dichiarazioni rese in sede penale da [OSCURATO:PERSONA] apparivano ispirate a «evidenti finalità di protezione degli stretti congiunti», e perciò stesso «non... sufficienti ad avvalorare la pretesa teoria dell’inserimento solo formale dell’appellante nella compagine sociale»; -nemmeno potevano «ritenersi decisivi... la giovane età (all’epoca) del [OSCURATO:PERSONA] e la intestazione fiduciaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. realizzata nel Luglio 2002, anche in considerazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] dal Luglio 2009, il che non depone(va) certo per la sua pregressa incompetenza o estraneità alla vita della società»; -in ogni caso, «la presenza della suindicata società fiduciaria non determina(va) il venir meno di oneri di informazione in ordine alla gestione realizzata, non esonerandolo, peraltro, da eventuali responsabilità e non avendo rilievo nei rapporti con i terzi»; -dalle «conclusioni cui era pervenuta la polizia giudiziaria nell’àmbito dell’istruttoria svolta nel procedimento penale instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dominus di tutte le società riconducibili alla sua famiglia, le cui quote sociali e l’amministrazione formale risultavano affidate a meri prestanome individuabili in propri congiunti o dipendenti di fiducia», poteva, «al più, discendere una valutazione in ordine alla effettiva ”gestione“ della società, probabilmente solta dal padre, ma non certo la pretesa impossibilità di conoscere l’esistenza e la disponibilità di somme non transitate attraverso la contabilità e, quindi, immediatamente distribuibili tra i soci»; -«analogamente, alcuna rilevanza specifica p(oteva) avere il mancato riscontro dei redditi ”in nero“ all’esito dell’analisi dei rapporti finanziari, trattandosi di somme che, per loro natura, (era)no sottratte alla ordinaria ”tracciabilità“ delle operazioni bancarie». 1.6 All’esito dell’operato apprezzamento del materiale istruttorio, il giudice di seconde cure ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il ruolo di mero prestanome asseritamente ricoperto dall’odierno ricorrente. 1.7 Lungi dall’evidenziare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici del caso controverso o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., sull’argomento, Cass.n. 3572/2024, Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass.n. 41722/2021), il motivo presuppone una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

Tanto chiaramente si ricava dalle deduzioni svolte a pag. 15 del ricorso, nella parte conclusiva del paragrafo 1.2, dove leggesi: Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, laddove avesse accertato che la compagine sociale effettiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era diversa rispetto a quella formale -e in particolare risultando che il dominus della società era il sig. [OSCURATO:PERSONA] e che il figlio [OSCURATO:PERSONA] era solo un socio simulato/prestanome-, avrebbe dovuto escludere l’applicabilità, nei confronti di quest’ultimo, della presunzione di distribuzione degli utili che è propria dei soci effettivi . 1.8 Una censura così formulata non può trovare ingresso in questa sede, giacchè l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane estranea all’esatta esegesi delle norme di diritto evocate e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 5662/2024, Cass. n. 30660/2023, Cass.n. 7730/2022, Cass. n. 3340/2019).

2. Con il secondo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti. 2.1 I fatti in questione sono gli stessi illustrati in sede di disamina del motivo precedente, asseritamente comprovanti la totale estraneità del Caldarelli alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sua partecipazione solo formale al sodalizio. 2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.

«doppia conforme»), il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice. 2.3 Né il Caldarelli ha assolto l’onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).

3. Per completezza espositiva, avuto riguardo a quanto sostenuto dal ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c., si rendono opportune le seguenti precisazioni. 3.1 Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L. n. 130 del 2022, così recita: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati». 3.2 Fin dalle prime interpretazioni della suddetta norma, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la stessa «non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria» (cfr. Cass. n. 2746/2024, Cass. n. 10721/2024). 3.3 In continuità con i precedenti, deve qui ribadirsi che l’introduzione della nuova disciplina non ha fatto venir meno l’applicabilità delle presunzioni legali contemplate in materia tributaria, le quali, in una serie di ipotesi, pongono a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria (si pensi al caso dell’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello della rettifica basata su dati ed elementi relativi a rapporti e operazioni acquisiti nel corso di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del medesimo decreto). 3.4 Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della novella legislativa questa stessa Corte ha, inoltre, statuito che, «in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis, del d. lgs. n. 546 del 1992... non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai princìpi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale»(cfr. Cass. n. 31878/2022).

Si è voluto così porre in risalto che la norma in commento non ha fatto altro che confermare un principio immanente nell’ordinamento tributario, e cioè quello secondo cui spetta all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare il fondamento della pretesa avanzata nei confronti del contribuente. 3.5 Nel formalizzare una regola generale già ricavabile dal sistema, essa non ha fissato limiti di sorta al modo in cui l’anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell’art. 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde devesenz’altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c. la prova richiesta dall’art. 2697 dello stesso codice. 3.6 Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la prova presuntiva è disciplinata dal codice civile, nel più ampio contesto del titolo II del Libro VI, con disposizioni aventi carattere sostanziale, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per il caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 3.7 In quel caso si è affermato che la presunzione legale non è suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d’imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della norma che l’ha prevista (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale, e non procedimentale, delle presunzioni. 3.8 Con analogo ragionamento, qualora si ritenesse che l’art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 abbia escluso il ricorso alle presunzioni semplici, saremmo in presenza di una norma modificativa del regime probatorio previgente, con la conseguenza che essa potrebbe valere soltanto per i giudizi instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2022), rimanendo operante il principio di irretroattività della legge stabilito dall’art. 11, comma 1, disp. prel. c.c. in difetto di esplicite previsioni transitorie di segno contrario (non contenute nell’art. 8 della L. n. 130 del 2022). 3.9 Quand’anche, pertanto, si optasse per una simile soluzione ermeneutica, la novella disposizione non sarebbe comunque applicabile alla presente controversia.

4. In definitiva, alla stregua di tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 13.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 5507/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 7406/31/15 depositata il 22 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 maggio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] All’esito di attività di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli dell’Agenzia delle Entrate rettificava in aumento il reddito d’impresa dichiarato dalla predetta società in relazione all’anno d’imposta 2010. In sèguito, con avviso di accertamento notificato in data 16 ottobre 2012, l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito nel medesimo periodo dal socio [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7406/31/15 del 22 luglio 2015 respingeva l’appello del contribuente. Avverso tale sentenza il Caldarelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 44, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 53 Cost.. 1.1 Viene ribadita la tesi, già sostenuta dall’odierno ricorrente nei pregressi gradi di merito, secondo cui «unico dominus e socio di fatto» della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stato suo padre, [OSCURATO:PERSONA], essendo, invece, egli rimasto del tutto estraneo alla gestione societaria, come dimostrato da una serie di elementi acquisiti al processo, e in particolare: dalle dichiarazioni rese dal genitore al Pubblico Ministero nell’àmbito del procedimento penale svoltosi a suo carico; dal decreto di citazione a giudizio immediato emesso nei confronti dello stesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]; dall’avvenuta intestazione fiduciaria alla [OSCURATO:SOCIETA]., secondo le istruzioni fornite dal padre, della quota di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detenuta da esso ricorrente; dall’autonoma attività commerciale da lui intrapresa insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA]; dalla circostanza che non erano state riscontrate movimentazioni sui conti correnti bancari a lui intestati nel periodo in cui la società aveva prodotto il maggior reddito d’impresa contestatole dall’Ufficio. 1.2 Si obietta che, a fronte delle surriferite emergenze istruttorie, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’applicabilità, nei confronti del contribuente, della presunzione di distribuzione di utili extracontabili fra i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa. 1.3 Il motivo è inammissibile. 1.4 In linea con la consolidata giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA], la CTR campana ha rettamente applicato al caso di specie la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa; ha, quindi, valutato la prova contraria offerta dal contribuente, ritenendola inadeguata a superare l’anzidetta presunzione. 1.5A tale ultimo proposito , ha rilevato che: -le dichiarazioni rese in sede penale da [OSCURATO:PERSONA] apparivano ispirate a «evidenti finalità di protezione degli stretti congiunti», e perciò stesso «non... sufficienti ad avvalorare la pretesa teoria dell’inserimento solo formale dell’appellante nella compagine sociale»; -nemmeno potevano «ritenersi decisivi... la giovane età (all’epoca) del [OSCURATO:PERSONA] e la intestazione fiduciaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. realizzata nel Luglio 2002, anche in considerazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] dal Luglio 2009, il che non depone(va) certo per la sua pregressa incompetenza o estraneità alla vita della società»; -in ogni caso, «la presenza della suindicata società fiduciaria non determina(va) il venir meno di oneri di informazione in ordine alla gestione realizzata, non esonerandolo, peraltro, da eventuali responsabilità e non avendo rilievo nei rapporti con i terzi»; -dalle «conclusioni cui era pervenuta la polizia giudiziaria nell’àmbito dell’istruttoria svolta nel procedimento penale instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dominus di tutte le società riconducibili alla sua famiglia, le cui quote sociali e l’amministrazione formale risultavano affidate a meri prestanome individuabili in propri congiunti o dipendenti di fiducia», poteva, «al più, discendere una valutazione in ordine alla effettiva ”gestione“ della società, probabilmente solta dal padre, ma non certo la pretesa impossibilità di conoscere l’esistenza e la disponibilità di somme non transitate attraverso la contabilità e, quindi, immediatamente distribuibili tra i soci»; -«analogamente, alcuna rilevanza specifica p(oteva) avere il mancato riscontro dei redditi ”in nero“ all’esito dell’analisi dei rapporti finanziari, trattandosi di somme che, per loro natura, (era)no sottratte alla ordinaria ”tracciabilità“ delle operazioni bancarie». 1.6 All’esito dell’operato apprezzamento del materiale istruttorio, il giudice di seconde cure ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il ruolo di mero prestanome asseritamente ricoperto dall’odierno ricorrente. 1.7 Lungi dall’evidenziare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici del caso controverso o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., sull’argomento, Cass.n. 3572/2024, Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass.n. 41722/2021), il motivo presuppone una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Tanto chiaramente si ricava dalle deduzioni svolte a pag. 15 del ricorso, nella parte conclusiva del paragrafo 1.2, dove leggesi: Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, laddove avesse accertato che la compagine sociale effettiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era diversa rispetto a quella formale -e in particolare risultando che il dominus della società era il sig. [OSCURATO:PERSONA] e che il figlio [OSCURATO:PERSONA] era solo un socio simulato/prestanome-, avrebbe dovuto escludere l’applicabilità, nei confronti di quest’ultimo, della presunzione di distribuzione degli utili che è propria dei soci effettivi . 1.8 Una censura così formulata non può trovare ingresso in questa sede, giacchè l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane estranea all’esatta esegesi delle norme di diritto evocate e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 5662/2024, Cass. n. 30660/2023, Cass.n. 7730/2022, Cass. n. 3340/2019). 2. Con il secondo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti. 2.1 I fatti in questione sono gli stessi illustrati in sede di disamina del motivo precedente, asseritamente comprovanti la totale estraneità del Caldarelli alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sua partecipazione solo formale al sodalizio. 2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. «doppia conforme»), il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice. 2.3 Né il Caldarelli ha assolto l’onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016). 3. Per completezza espositiva, avuto riguardo a quanto sostenuto dal ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c., si rendono opportune le seguenti precisazioni. 3.1 Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L. n. 130 del 2022, così recita: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati». 3.2 Fin dalle prime interpretazioni della suddetta norma, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la stessa «non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria» (cfr. Cass. n. 2746/2024, Cass. n. 10721/2024). 3.3 In continuità con i precedenti, deve qui ribadirsi che l’introduzione della nuova disciplina non ha fatto venir meno l’applicabilità delle presunzioni legali contemplate in materia tributaria, le quali, in una serie di ipotesi, pongono a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria (si pensi al caso dell’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello della rettifica basata su dati ed elementi relativi a rapporti e operazioni acquisiti nel corso di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del medesimo decreto). 3.4 Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della novella legislativa questa stessa Corte ha, inoltre, statuito che, «in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis, del d. lgs. n. 546 del 1992... non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai princìpi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale»(cfr. Cass. n. 31878/2022). Si è voluto così porre in risalto che la norma in commento non ha fatto altro che confermare un principio immanente nell’ordinamento tributario, e cioè quello secondo cui spetta all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare il fondamento della pretesa avanzata nei confronti del contribuente. 3.5 Nel formalizzare una regola generale già ricavabile dal sistema, essa non ha fissato limiti di sorta al modo in cui l’anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell’art. 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde devesenz’altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c. la prova richiesta dall’art. 2697 dello stesso codice. 3.6 Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la prova presuntiva è disciplinata dal codice civile, nel più ampio contesto del titolo II del Libro VI, con disposizioni aventi carattere sostanziale, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per il caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 3.7 In quel caso si è affermato che la presunzione legale non è suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d’imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della norma che l’ha prevista (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale, e non procedimentale, delle presunzioni. 3.8 Con analogo ragionamento, qualora si ritenesse che l’art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 abbia escluso il ricorso alle presunzioni semplici, saremmo in presenza di una norma modificativa del regime probatorio previgente, con la conseguenza che essa potrebbe valere soltanto per i giudizi instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2022), rimanendo operante il principio di irretroattività della legge stabilito dall’art. 11, comma 1, disp. prel. c.c. in difetto di esplicite previsioni transitorie di segno contrario (non contenute nell’art. 8 della L. n. 130 del 2022). 3.9 Quand’anche, pertanto, si optasse per una simile soluzione ermeneutica, la novella disposizione non sarebbe comunque applicabile alla presente controversia. 4. In definitiva, alla stregua di tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere respinto. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 13.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a t