CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19430/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4669/4/19 depositata il 26 luglio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato,impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Romal’intimazione di pagamento n. 09720139203953356 notificataglidall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 23 dicembreNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/20262014, unitamente al presupposto avviso di accertamento esecutivo n.TK3016404395/2011 emesso nei suoi confronti dalla Direzione ProvincialeI di Roma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, inrelazione all’anno 2007.1.1 A fondamento della spiegata opposizione deduceva di non avermai ricevuto regolare notificazione del predetto atto impositivo edeccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali.2. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contradditorio dell’enteimpositore, respingeva il ricorso del contribuente.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 4669/4/19 del 26 luglio 2019 rigettava l’appello della parte privata,rilevando che la notificazione del prodromico avviso di accertamentorisultava regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediantedeposito dell’atto presso la casa comunale e invio della previstaraccomandata informativa, seguìto dal decorso del termine di compiutagiacenza.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, primo comma, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c.1.1 Si rimprovera alla CTR laziale di aver erroneamente ritenuto che lanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto fosse stataNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/2026validamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., pur avendo il messonotificatore attestato nella relata che il destinatario risultava «trasferito»dall’indirizzo di via Teulada n. 91 in Roma, indicato nell’atto.Nella descritta situazione, la notifica andava eseguita ai sensi dell’art.60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973; in ogni caso, primadi procedere secondo il c.d. rito degli irreperibili relativi, occorrevaesperire opportune ricerche al fine di individuare il luogo, oltretutto pocodistante, in cui era sito lo studio professionale del destinatario.[OSCURATO:PERSONA] regionale sarebbe, inoltre, sfuggito che la notifica exart. 140 c.p.c. può ritenersi perfezionata soltanto con la ricezione dellaraccomandata informativa da parte del destinatario, non essendo all’uoposufficiente la sua mera spedizione.1.2 Il motivo è infondato e in parte inammissibile.1.3 La CTR ha appurato che la notificazione dell’avviso diaccertamento era stata eseguita nell’ottobre 2011 all’indirizzo di viaTeulada n. 91 in Roma, a quel tempo coincidente con la residenzaanagrafica del Pomanti, trasferita alla via Timavo n. 1 soltanto a partiredal 29 dicembre dello stesso anno.Hanno precisato i giudici di seconde cure che «[...] in data 13 ottobre2011 il messo notificatore si e[ra] recato presso la residenza delcontribuente (per come risultante dai registri anagrafici) in via Teulada n.91, riscontrando l’assenza del contribuente»; preso atto di ciò, «[...] ilmesso [avev]a attivato la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., depositando,in data 19 ottobre 2011, il plico presso la casa comunale di Roma e dandocontestualmente notizia al contribuente di tale adempimento, tramiteraccomandata con avviso di ricevimento in pari data».Non hanno poi mancato di puntualizzare che, «[...] ai fini delperfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è [...]sufficiente che siano trascorsi dieci giorni della spedizione della [...]raccomandata informativa», soggiungendo che «[c]iò e[ra] avvenuto nelNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/2026caso di specie, posto che, come detto, la raccomandata informativa e[ra]stata spedita in data 19 ottobre 201[1] e, pertanto, la notifica d[o]ve[va]intendersi perfezionata il successivo 29 ottobre 201[1], quando peraltro ilcontribuente risultava ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 91».1.4 Alla luce dell’accertamento fattuale compiuto dal collegioregionale, la decisione che ne è scaturita appare giuridicamente esatta,dovendo ritenersi correttamente adottata, nella specie, la proceduranotificatoria prevista dall’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa deldestinatario.1.5 La ricorrente critica la soluzione accolta dai giudici d’appello,muovendo dall’assunto che nella relata di notifica fosse stato attestatol’avvenuto trasferimento del destinatario dall’indirizzo di via Teulada n. 91.1.6 Sennonché, tale circostanza contrasta con quanto accertato dallaqui impugnata sentenza, dalla quale si apprende che il messo, giunto inloco, aveva constatato la temporanea «assenza del destinatario», ma nonil suo definitivo allontanamento per una destinazione ignota.Sotto questo aspetto il motivo presenta profili di inammissibilità, inquanto dà per presupposta una ricostruzione dei fatti di causa diversa daquella operata dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 17702/2022, Cass. n.4247/2023, Cass. n. 19993/2024).Per giunta, esso si appalesa persino contraddittorio, in quanto ilricorrente, per un verso, si duole di non aver ricevuto la raccomandatainformativa di cui all’art. 140 c.p.c., per altro verso, sostiene che nel casodi specie si sarebbe dovuta applicare la procedura disciplinata dall’art. 60,primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, la quale, come giàevidenziato dalla CTR, offre minori garanzie di conoscibilità dell’attorispetto a quella concretamente seguìta dal messo notificatore.1.7 Anche a prescindere dai suesposti rilievi, va comunque escluso cheil ricorso al rito degli irreperibili relativi dovesse essere precedutodall’espletamento di ricerche volte al reperimento di un diverso indirizzoNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/2026presso il quale effettuare la notifica.Le preventive ricerche sono, infatti, prescritte ai fini della validità dellanotificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), deld.P.R. n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta del contribuentetrasferitosi in un luogo sconosciuto, mirando ad accertare che iltrasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzonell’àmbito dello stesso Comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n.25430/2022, Cass. n. 33378/2023, Cass. n. 32170/2025).Esse non sono, invece, richieste nella diversa ipotesi di mancatorinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto nel Comune di residenzadel destinatario, presso la casa di abitazione o dove egli svolge la propriaIn tale evenienza la notificazione può essere legittimamente eseguitaai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza bisogno di ricerche in uno dei luoghialternativamente indicati dall’art. 139 del medesimo codice o di ulterioriindagini, giacché la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui ildestinatario vive o lavora lascia supporre che egli stesso, o persona ingrado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazionedall’affissione dell’avviso di deposito alla porta e dalla spedizione dellaraccomandata (cfr. Cass. n. 2919/2007, Cass. n. 15443/2008, Cass. n.6804/2021, Cass. n. 25167/2025).1.8 Quanto, infine, al perfezionamento della notifica, rettamente laCommissione di seconda istanza lo ha individuato nel decimo giornosuccessivo alla spedizione della raccomandata informativa.Giova, in proposito, rammentare che, in base alla sentenza della Cortecostituzionale n. 3 del 2010, con il ricevimento della raccomandatainformativa di cui all’art. 140 c.p.c. si concreta la conoscibilità dell’atto,che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.Sulla scia del dictum del giudice delle leggi, è stato quindi chiaritodalla giurisprudenza di legittimità che nei confronti del destinatario laNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/2026notifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione dellaraccomandata, nell’ipotesi in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Cass.n. 19772/2015, Cass. n. 6089/2020, Cass. n. 20165/2025, Cass. n.4908/2026), come appunto nel caso che occupa.2. Con il secondo motivo è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.2.1 Si contesta al collegio d’appello di non aver tenuto conto delleeccezioni e delle difese di merito svolte dal contribuente, riguardanti, inparticolare, la prescrizione della pretesa impositiva, la natura nonreddituale della «maggiore significativa parte» degli importi recuperati atassazione dall’Ufficio e la giustificazione dei versamenti e dei prelievibancari posti a base dell’accertamento tributario ai sensi dell’art. 32,primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.2.2 Il motivo rimane travolto, per assorbimento c.d. improprio, dalrigetto del primo, il quale determina il passaggio in giudicatodell’impugnata sentenza nella parte in cui ha espressamente riconosciutola regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto eimplicitamente affermato la tardività dell’impugnazione proposta contro diesso.Ciò, infatti, comporta che:(a)il termine di prescrizione dei crediti tributari non ancora era decorsoalla data di notifica dell’intimazione di pagamento (23 dicembre 2014),assumendo come giorno iniziale (dies a quo) quello di notifica dell’attoimpositivo indicato in sentenza (29 ottobre 2011);(b)le questioni attinenti al merito della pretesa erariale avrebberodovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione dell’attoimpositivo.3. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laNumero registro generale 12302/2020Numero sezionale 4738/2026Numero di raccolta generale 19430/2026Data pubblicazione 12/06/2026soccombenza e si liquidano come in dispositivo.5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 7.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano