Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25430/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2276/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00249 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, in causa proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl per l'annullamento di un atto di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle per crediti tributari e per la dichiarazione di decadenza dal potere impositivo o prescrizione della pretesa del fisco, la CTR del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato che, al contrario di quanto sostenuto dalla società, la notifica delle cartelle era stata bene effettuata ai sensi dell'art.60 lett.e), d.P.R.600/73 avendo il messo notificatore annotato sulle relate "le ricerche esperite" dalle quali era risultata la assoluta irreperibilità della società medesima e che "le eccezioni di prescrizione/decadenza", erano inammissibili perché proposte non come avrebbero dovuto essere mediante tempestiva impugnazione delle cartelle ma tardivamente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria;

2. la società ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi.

Con il primo lamenta che la CTR ha violato gli artt.143 c.p.c. e 60 lett.e) d.P.R. 600/73, ha fatto una affermazione non motivata atteso che le relate si limitavano a riportare la dizione per cui "non è stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] irreperibile", ha violato l'art.115 c.p.c. perché ha ignorato due relazioni di notifica, depositate in appello, eseguite dall'agente della riscossione presso la sede legale di essa ricorrente, una con data anteriore e una con data successiva alla data delle relate di notifica delle cartelle oggetto di causa, dalle quali risultava che una delle notifiche era stata fatta ai sensi dell'art.140 c.p.c. per "temporanea assenza della destinataria" e che l'altra era stata fatta mediante consegna del plico a "addetto al ritiro".

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta che la CTR abbia violato leggi ("l'art. 112 c.p.c."; "l'art. 77 del d.P.R. 602/73"; "gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea"; "l'art.24 della Costituzione") omettendo di pronunciarsi sulla eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata senza alcun preavviso e senza consentire ad essa società uno spazio di preventivo contraddittorio;

3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato.

Prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere e dar conto di aver svolto ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta delle ricorrente.

E' stato da questa Corte infatti affermato: "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017).

La Corte ha inoltre precisato che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).

E' stato altresì detto che "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

Nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore secondo cui "non è stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] irreperibile", non è sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata.

Tanto la CTR non ha tenuto in conto.

E il difetto appare tanto più grave in rapporto alle due relazioni di notifica, depositate dalla ricorrente in appello, una con data anteriore e una con data successiva alla data delle relate di notifica delle cartelle oggetto di causa, delle quali la ricorrente ha fatto menzione;

4. del pari fondato è il secondo motivo di ricorso.

Nella sentenza impugnata è omesso l'esame della eccezione sollevata dalla contribuente, di illegittimità della iscrizione ipotecaria perché effettuata in mancanza di preavviso.

Devesi in proposito ricordare che questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea" (Cass. Sez.U,n.19667de118/09/2014; Cass. n.23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);

5. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata;

6. la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame;

7. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2276/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00249 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, in causa proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl per l'annullamento di un atto di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle per crediti tributari e per la dichiarazione di decadenza dal potere impositivo o prescrizione della pretesa del fisco, la CTR del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato che, al contrario di quanto sostenuto dalla società, la notifica delle cartelle era stata bene effettuata ai sensi dell'art.60 lett.e), d.P.R.600/73 avendo il messo notificatore annotato sulle relate "le ricerche esperite" dalle quali era risultata la assoluta irreperibilità della società medesima e che "le eccezioni di prescrizione/decadenza", erano inammissibili perché proposte non come avrebbero dovuto essere mediante tempestiva impugnazione delle cartelle ma tardivamente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria; 2. la società ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi. Con il primo lamenta che la CTR ha violato gli artt.143 c.p.c. e 60 lett.e) d.P.R. 600/73, ha fatto una affermazione non motivata atteso che le relate si limitavano a riportare la dizione per cui "non è stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] irreperibile", ha violato l'art.115 c.p.c. perché ha ignorato due relazioni di notifica, depositate in appello, eseguite dall'agente della riscossione presso la sede legale di essa ricorrente, una con data anteriore e una con data successiva alla data delle relate di notifica delle cartelle oggetto di causa, dalle quali risultava che una delle notifiche era stata fatta ai sensi dell'art.140 c.p.c. per "temporanea assenza della destinataria" e che l'altra era stata fatta mediante consegna del plico a "addetto al ritiro". Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta che la CTR abbia violato leggi ("l'art. 112 c.p.c."; "l'art. 77 del d.P.R. 602/73"; "gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea"; "l'art.24 della Costituzione") omettendo di pronunciarsi sulla eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata senza alcun preavviso e senza consentire ad essa società uno spazio di preventivo contraddittorio; 3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è fondato. Prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere e dar conto di aver svolto ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta delle ricorrente. E' stato da questa Corte infatti affermato: "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017). La Corte ha inoltre precisato che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018). E' stato altresì detto che "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018). Nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore secondo cui "non è stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] irreperibile", non è sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata. Tanto la CTR non ha tenuto in conto. E il difetto appare tanto più grave in rapporto alle due relazioni di notifica, depositate dalla ricorrente in appello, una con data anteriore e una con data successiva alla data delle relate di notifica delle cartelle oggetto di causa, delle quali la ricorrente ha fatto menzione; 4. del pari fondato è il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata è omesso l'esame della eccezione sollevata dalla contribuente, di illegittimità della iscrizione ipotecaria perché effettuata in mancanza di preavviso. Devesi in proposito ricordare che questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea" (Cass. Sez.U,n.19667de118/09/2014; Cass. n.23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016); 5. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata; 6. la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame; 7. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in