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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12240/2024

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sul ricorso iscritto al n. 25629/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -ricorrente principale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente/ricorrente in via incidentale- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3812/2016 depositata il 27 giugno 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano emigrato in Russia e iscritto all’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero (A.I.R.E.), impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 28 maggio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza dell’Agenzia delle Entrate, in relazione a pretesi crediti erariali portati da cinque cartelle di pagamento e da due avvisi di accertamento impoesattivi che l’Ufficio assumeva di aver in precedenza notificato al contribuente. [OSCURATO:PERSONA], accogliendo per quanto di ragione il ricorso, annullava l’atto impugnato «per la parte riguardante le cartelle esattoriali», stante la mancata prova della loro notificazione, confermandolo nel resto.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 3812/2016 del 27 giugno 2016 respingeva il gravame esperito dalla parte privata.

Rilevava il giudice regionale: - che gli avvisi di accertamento posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria erano stati regolarmente notificati secondo la procedura semplificata di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, stante l’esito negativo del precedente tentativo di notifica effettuato mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera del contribuente, quale risultante dai registri dell’A.I.R.E.; - che, ricorrendo l’ipotesi dell’«irreperibilità assoluta» del destinatario, non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 140 c.p.c.; - che il richiamo a tale norma contenuto nella relata di notifica doveva ritenersi «ininfluente», essendo stato ivi «riportato l’esatto articolo (60, comma 1, lettera e, del D.P.R. n. 600 del 1973 -n.d.r.) in forza del quale il deposito dell’atto… era stato effettuato».

Contro questa sentenza il Galli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con tempestivo controricorso, mediante il quale ha anche spiegato ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza sopra citata, censurandola per non aver dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, con il quale erano stati riproposti i motivi aggiunti dallo stesso irritualmente introdotti in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] (ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è invece rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di accogliere il ricorso incidentale condizionato e di dichiarare, conseguentemente, inammissibile l’appello proposto dal Galli avverso la sentenza di primo grado.

Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt.140 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso l’inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento impoesattivi presupposti dall’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, pur avendo essa accertato che la procedura di cui all’art 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 seguìta dal messo notificatore non si era perfezionata mediante la prevista affissione dell’avviso di deposito degli atti nell’albo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], domicilio fiscale del contribuente, dove invece erano stati affissi gli stessiavvisi di accertamento. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 6, del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, «in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero».

L’ultimo periodo della citata norma stabilisce che, «in caso di esito negativo della notificazione, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)», in forza delle quali «l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione». 1.4 Tanto premesso, deve rilevarsi che con l’impugnata sentenza la CTR lombarda ha accertato in fatto che, non avendo avuto esito positivo la notificazione eseguita nei confronti del Galli mediante spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo della sua residenza estera, «per il perfezionamento della stessa veniva depositato l’atto all’Albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come da lett. e (scilicet: del comma 1 -n.d.r.) del DPR 600/73». 1.5 Ora, posto che nell’albo pretorio si effettuano affissioni, e non certo «depositi», risulta evidente come il collegio regionale sia semplicemente incorso in un’imprecisione terminologica laddove ha parlato di «atto depositato all’albo pretorio», dovendo in tutta evidenza ritenersi che con la locuzione innanzi trascritta esso abbia inteso affermare che «l’atto» non recapitato (vale a dire gli avvisi di accertamento spediti all’estero con lettera raccomandata a.r.) erano stati depositati nella casa del Comune del domicilio fiscale del contribuente, nel cui albo risultava essere stato affisso il prescritto avviso di deposito. 1.6 Militano in tal senso non soltanto ineludibili ragioni di ordine logico, essendo impensabile che un atto venga «depositato» nell’albo pretorio, ma anche l’espresso richiamo operato dalla Commissione alla norma di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 («veniva depositato l’atto… come da lett. e … del DPR 600/73»), la quale, come si è visto, prevede che nell’albo del Comune venga affisso «l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata». 1.7 Deve, pertanto, ritenersi che, sulla scorta di quanto effettivamente accertato dall’impugnata sentenza, al netto di alcune imperfezioni espressive agevolmente superabili attraverso una lettura complessiva del testo della motivazione, gli avvisi di accertamento in discorso furono depositati presso la casa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che nel relativo albo pretorio venne affisso l’avviso di deposito di cui all’art. 140 c.p.c.. 1.8 Di qui l’infondatezza della sollevata censura.

2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 140 e 142 c.p.c.. 2.1 Si deduce che avrebbe errato il giudice nell’affermare: (a)che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, idonea a legittimare il ricorso alla procedura notificatoria ex art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sebbene la residenza del destinatario, iscritto all’A.I.R.E., fosse ben nota allo Stato italiano e all’Agenzia delle Entrate; (b)che il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., da osservarsi incaso di irreperibilità relativa, non avesse comportato la nullità della notificazione; (c)che, ai fini del perfezionamento della notificazione, fosse sufficiente l’affissione degli avvisi di accertamento nell’albo pretoriodel Comune del domicilio fiscale del contribuente, laddove, a termini di legge, la pubblicazione avrebbe dovuto avere ad oggetto l’avviso di deposito degli atti non recapitati; (d)che il messo notificatore potesse seguire tale procedura senza essere tenuto ad effettuare alcuna preventiva ricerca al fine di reperire il contribuente.

Viene, altresì, soggiunto che, essendo conosciuta la residenza estera del destinatario, la notificazione sarebbe dovuta avvenire nelle forme previste dall’art. 142 c.p.c.. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Deve ribadirsi che, secondo quanto accertato dalla CTR, la notificazione degli avvisi di accertamento di cui trattasi fu eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera del Galli rilevato dai registri dell’A.I.R.E.; non essendo, però, la notifica andata a buon fine, il messo notificatore procedette al deposito degli atti nella casa del Comune dell’ultimo domicilio fiscale del destinatario ([OSCURATO:PERSONA]) e all’affissione dell’avviso di deposito all’albo del detto Comune, giusta il disposto del comma 1, lettera e), del medesimo articolo (si è già spiegato sopra, in occasione della disamina del motivo precedente, quale sia il senso logico-giuridico da attribuire alle parole «veniva depositato l’atto all’Albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come da lett. e art. 60 del DPR 600/73», utilizzate al riguardo dal giudice d’appello). 2.4 A fronte della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità, deve escludersi la sussistenza del denunciato «error in iudicando», in quanto, per un verso, pienamente valida risultava la notificazione eseguita mediante spedizione di lettera raccomandata a.r., la quale, nei confronti dei cittadini italiani aventi all’estero una residenza conoscibile dall’[OSCURATO:PERSONA] in base all’iscrizione nei registri dell’A.I.R.E., costituisce una modalità alternativa a quella contemplata dall’art. 142 c.p.c.; per altro verso, la procedura notificatoria di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 successivamente adottata dal messo notificatore era giustificata dall’esito negativo della prima notifica. 2.5 In proposito, giova precisare che, prima di procedere nelle forme previste da quest’ultima disposizione, il messo notificatore non era tenuto a esperire ricerche finalizzate ad accertare se il destinatario fosse definitivamente irreperibile. 2.6 È pur vero che, in tema di notificazione degli atti impositivi, questa Corte ha costantemente affermato che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di effettuare la notifica secondo le modalità semplificate previste dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, deve svolgere presso il Comune del domicilio fiscale del destinatario ricerche volte a verificare che ricorral’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che lo stesso non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda in detto Comune, in quanto, qualora dovesse risultare una situazione di irreperibilità solo relativa -che si verifica in caso di temporanea assenza del contribuente dal suo domicilio fiscale e di impossibilità di consegnare l’atto per mancanza, incapacità o rifiuto di persone legittimate alla ricezione (cfr. Cass. n. 2884/2017, Cass. n. 17807/2016, Cass. n. 24260/2014)-, la notificazione andrebbe invece eseguita nell’osservanza delle più rigorose disposizioni dettate dall’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 33378/2023, Cass. n. 21522/2022). 2.7 Sennonchè, il surriferito indirizzo giurisprudenziale non si attaglia alle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, essendo evidente come, nei riguardi di un cittadino italiano che abbia trasferito la propria residenza all’estero e risulti iscritto nei registri dell’A.I.R.E., di nessuna utilità si rivelerebbe l’esperimento di ricerche presso il Comune del suo ultimo domicilio fiscale, al fine di verificare se eventualmente egli abbia solo mutato l’indirizzo nell’àmbito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 7994/2023, Cass. n. 25430/2022, Cass n. 2997/2022). 2.8 A ben vedere, è proprio questo il concetto espresso nel punto della sentenza ove viene affermato che, «nel caso di specie, si verte in tema d’irreperibilità assoluta, atteso che il contribuente era residente all’estero»: con il surriportato passaggio motivazionale la CTR ha semplicemente voluto chiarire che, avendo il Galli stabilito la propria residenza fuori del territorio dello Stato ed essendo stata nei suoi confronti infruttuosamente tentata la notifica mediante spedizione di lettera raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dai registri dell’A.I.R.E., il messo notificatore non era tenuto ad esperire ricerche presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale del destinatario, prima di procedere nelle forme semplificate di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, poichè in quel Comune non sarebbe stato possibile rinvenire altro indirizzo ove effettuare la notificazione.

Non a caso, il giudice regionale ha richiamato a sostegno del decisum due pronunce di questa Corte (la n. 24260/2014 e la n. 16696/2013) nelle quali si fa esplicito riferimento alle ricerche che il messo notificatore deve compiere «nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente». 2.9 Per completezza, va osservato che non appare pertinente il richiamo fatto dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., all’ordinanza di questa Sezione n. 13753/2023, con la quale è stato sancito il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la residenza all’estero, la scomparsa del nominativo dai registri AIRE, ove prima risultava iscritto, non accompagnata da una corrispondente nuova iscrizione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria -ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine- l’effettuazione di opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973». 2.10 Invero, la predetta regula iuris, successivamente ribadita da Cass. n. 33469/2023, è stata enunciata con riferimento a una fattispecie ben diversa, ovvero quella della notificazione effettuata con le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di un cittadino italiano, emigrato all’estero, che alla data del precedente infruttuoso tentativo di notifica risultava cancellato dai registri dell’A.I.R.E.. 2.11 La descritta situazione non ricorre nel caso in esame, posto che, al momento della spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’art. 60, comma 4, del D.P.R. cit., il Galli era invece regolarmente iscritto nei registri dell’A.I.R.E..

D’altro canto, egli non ha mai negato che l’indirizzo dove era stata tentata la consegna della raccomandata in discorso corrispondesse a quello della sua residenza estera risultante dai summenzionati registri, avendo anzi rimarcato che più volte… a (vev) a regolarmente ricevuto atti presso la sua residenza moscovita (pag. 18 del ricorso, lettera c).

In un simile contesto, non v’era, quindi, alcun bisogno che il messo notificatore effettuasse ricerche presso il Consolato italiano, onde accertare l’eventuale «nuovo indirizzo estero» del destinatario, non essendo in discussione che la residenza da questi dichiarata all’A.I.R.E. fosse rimasta immutata e che proprio ivi avesse avuto luogo il vano tentativo di notifica a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2.12 Per il resto, non può trovare ingresso in questa sede il profilo di censura con il quale viene dedotto che l’esito negativo del predetto tentativo sarebbe dipeso dall’omessa indicazione da parte del notificante del codice di avviamento postale del destinatario, trattandosi di questione che non è stata trattata nella sentenza d’appello e che l’impugnante non dimostra di aver ritualmente prospettato nei precedenti gradi di giudizio, fornendo, all’uopo, le necessarie indicazioni processuali, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. 2.13 Ne discende il rigetto del motivo in scrutinio.

3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.. 3.1 Si ascrive al collegio di secondo grado di non aver rilevato la falsità della relata di notifica redatta dal messo comunale, mero incaricato di pubblico servizio, il quale aveva attestato che gli avvisi di accertamento in questione erano rimasti affissi nell’albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal 23 luglio al 2 agosto 2013; attestazione non veridica, non essendo ancora noto alla data iniziale del periodo di affissione l’esito negativo della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (a quella data, infatti, la lettera raccomandata spedita all’indirizzo della residenza estera del Galli non era ancora tornata al mittente, come documentato dal timbro apposto il 31 luglio 2013 dall’ufficio postale russo sul relativo avviso di ricevimento). 3.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.2700 c.c., mira, in realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, che hanno già costituito oggetto di valutazione ad opera del giudice di merito (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 34476/2019) 3.3 Oltretutto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, le attestazioni inerenti le formalità della notifica rese dal messo incaricato dall’ufficio finanziario di notificare un atto del processo tributario (o anche un atto impositivo, come nel caso esaminato da Cass. n. 25250/2020) fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 21657/2022, Cass. n. 22578/2021, Cass. n. 3433/2008), sicchè la loro veridicità deve essere necessariamente contestata con lo strumento della querela di falso, proprio in virtù della norma di diritto sostanziale evocata in rubrica.

4. Con il quarto motivo vengono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.. 4.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver attribuito la qualità di pubblico ufficiale al messo incaricato dall’[OSCURATO:PERSONA] della notifica degli avvisi di accertamento, nonchè per aver ritenuto provata l’avvenuta affissione dell’avviso di deposito degli atti impositivi in parola nell’albo pretorio del Comune dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente. 4.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 4.3 È infondato, alla luce delle considerazioni svolte in sede di scrutinio del precedente mezzo di gravame, laddove si sostiene che, nell’esercizio delle sue funzioni, il messo notificatore non rivestirebbe la qualità di pubblico ufficiale; è inammissibile laddove si tende a contestare che sia stata raggiunta la prova dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti nell’albo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], sostanziandosi la censura, ancora una volta, nell’irrituale tentativo di ottenere una rivalutazione dell’accertamento in fatto condotto dalla CTR.

5. Per le ragioni esposte il ricorso principale va respinto, restando, conseguentemente, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, il Galli deve essere condannato a rifondere alla controricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. 6.1 Nulla va disposto in ordine alle dette spese in favore dell’ADER, successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata.

7. Stante l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna il Galli a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.500 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 25629/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -ricorrente principale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente/ricorrente in via incidentale- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3812/2016 depositata il 27 giugno 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano emigrato in Russia e iscritto all’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero (A.I.R.E.), impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 28 maggio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza dell’Agenzia delle Entrate, in relazione a pretesi crediti erariali portati da cinque cartelle di pagamento e da due avvisi di accertamento impoesattivi che l’Ufficio assumeva di aver in precedenza notificato al contribuente. [OSCURATO:PERSONA], accogliendo per quanto di ragione il ricorso, annullava l’atto impugnato «per la parte riguardante le cartelle esattoriali», stante la mancata prova della loro notificazione, confermandolo nel resto. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 3812/2016 del 27 giugno 2016 respingeva il gravame esperito dalla parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che gli avvisi di accertamento posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria erano stati regolarmente notificati secondo la procedura semplificata di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, stante l’esito negativo del precedente tentativo di notifica effettuato mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera del contribuente, quale risultante dai registri dell’A.I.R.E.; - che, ricorrendo l’ipotesi dell’«irreperibilità assoluta» del destinatario, non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 140 c.p.c.; - che il richiamo a tale norma contenuto nella relata di notifica doveva ritenersi «ininfluente», essendo stato ivi «riportato l’esatto articolo (60, comma 1, lettera e, del D.P.R. n. 600 del 1973 -n.d.r.) in forza del quale il deposito dell’atto… era stato effettuato». Contro questa sentenza il Galli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con tempestivo controricorso, mediante il quale ha anche spiegato ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza sopra citata, censurandola per non aver dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, con il quale erano stati riproposti i motivi aggiunti dallo stesso irritualmente introdotti in primo grado. L’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] (ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è invece rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di accogliere il ricorso incidentale condizionato e di dichiarare, conseguentemente, inammissibile l’appello proposto dal Galli avverso la sentenza di primo grado. Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt.140 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso l’inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento impoesattivi presupposti dall’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, pur avendo essa accertato che la procedura di cui all’art 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 seguìta dal messo notificatore non si era perfezionata mediante la prevista affissione dell’avviso di deposito degli atti nell’albo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], domicilio fiscale del contribuente, dove invece erano stati affissi gli stessiavvisi di accertamento. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 6, del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, «in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero». L’ultimo periodo della citata norma stabilisce che, «in caso di esito negativo della notificazione, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)», in forza delle quali «l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione». 1.4 Tanto premesso, deve rilevarsi che con l’impugnata sentenza la CTR lombarda ha accertato in fatto che, non avendo avuto esito positivo la notificazione eseguita nei confronti del Galli mediante spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo della sua residenza estera, «per il perfezionamento della stessa veniva depositato l’atto all’Albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come da lett. e (scilicet: del comma 1 -n.d.r.) del DPR 600/73». 1.5 Ora, posto che nell’albo pretorio si effettuano affissioni, e non certo «depositi», risulta evidente come il collegio regionale sia semplicemente incorso in un’imprecisione terminologica laddove ha parlato di «atto depositato all’albo pretorio», dovendo in tutta evidenza ritenersi che con la locuzione innanzi trascritta esso abbia inteso affermare che «l’atto» non recapitato (vale a dire gli avvisi di accertamento spediti all’estero con lettera raccomandata a.r.) erano stati depositati nella casa del Comune del domicilio fiscale del contribuente, nel cui albo risultava essere stato affisso il prescritto avviso di deposito. 1.6 Militano in tal senso non soltanto ineludibili ragioni di ordine logico, essendo impensabile che un atto venga «depositato» nell’albo pretorio, ma anche l’espresso richiamo operato dalla Commissione alla norma di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 («veniva depositato l’atto… come da lett. e … del DPR 600/73»), la quale, come si è visto, prevede che nell’albo del Comune venga affisso «l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata». 1.7 Deve, pertanto, ritenersi che, sulla scorta di quanto effettivamente accertato dall’impugnata sentenza, al netto di alcune imperfezioni espressive agevolmente superabili attraverso una lettura complessiva del testo della motivazione, gli avvisi di accertamento in discorso furono depositati presso la casa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che nel relativo albo pretorio venne affisso l’avviso di deposito di cui all’art. 140 c.p.c.. 1.8 Di qui l’infondatezza della sollevata censura. 2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 140 e 142 c.p.c.. 2.1 Si deduce che avrebbe errato il giudice nell’affermare: (a)che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, idonea a legittimare il ricorso alla procedura notificatoria ex art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sebbene la residenza del destinatario, iscritto all’A.I.R.E., fosse ben nota allo Stato italiano e all’Agenzia delle Entrate; (b)che il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., da osservarsi incaso di irreperibilità relativa, non avesse comportato la nullità della notificazione; (c)che, ai fini del perfezionamento della notificazione, fosse sufficiente l’affissione degli avvisi di accertamento nell’albo pretoriodel Comune del domicilio fiscale del contribuente, laddove, a termini di legge, la pubblicazione avrebbe dovuto avere ad oggetto l’avviso di deposito degli atti non recapitati; (d)che il messo notificatore potesse seguire tale procedura senza essere tenuto ad effettuare alcuna preventiva ricerca al fine di reperire il contribuente. Viene, altresì, soggiunto che, essendo conosciuta la residenza estera del destinatario, la notificazione sarebbe dovuta avvenire nelle forme previste dall’art. 142 c.p.c.. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Deve ribadirsi che, secondo quanto accertato dalla CTR, la notificazione degli avvisi di accertamento di cui trattasi fu eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera del Galli rilevato dai registri dell’A.I.R.E.; non essendo, però, la notifica andata a buon fine, il messo notificatore procedette al deposito degli atti nella casa del Comune dell’ultimo domicilio fiscale del destinatario ([OSCURATO:PERSONA]) e all’affissione dell’avviso di deposito all’albo del detto Comune, giusta il disposto del comma 1, lettera e), del medesimo articolo (si è già spiegato sopra, in occasione della disamina del motivo precedente, quale sia il senso logico-giuridico da attribuire alle parole «veniva depositato l’atto all’Albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come da lett. e art. 60 del DPR 600/73», utilizzate al riguardo dal giudice d’appello). 2.4 A fronte della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità, deve escludersi la sussistenza del denunciato «error in iudicando», in quanto, per un verso, pienamente valida risultava la notificazione eseguita mediante spedizione di lettera raccomandata a.r., la quale, nei confronti dei cittadini italiani aventi all’estero una residenza conoscibile dall’[OSCURATO:PERSONA] in base all’iscrizione nei registri dell’A.I.R.E., costituisce una modalità alternativa a quella contemplata dall’art. 142 c.p.c.; per altro verso, la procedura notificatoria di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 successivamente adottata dal messo notificatore era giustificata dall’esito negativo della prima notifica. 2.5 In proposito, giova precisare che, prima di procedere nelle forme previste da quest’ultima disposizione, il messo notificatore non era tenuto a esperire ricerche finalizzate ad accertare se il destinatario fosse definitivamente irreperibile. 2.6 È pur vero che, in tema di notificazione degli atti impositivi, questa Corte ha costantemente affermato che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di effettuare la notifica secondo le modalità semplificate previste dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, deve svolgere presso il Comune del domicilio fiscale del destinatario ricerche volte a verificare che ricorral’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che lo stesso non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda in detto Comune, in quanto, qualora dovesse risultare una situazione di irreperibilità solo relativa -che si verifica in caso di temporanea assenza del contribuente dal suo domicilio fiscale e di impossibilità di consegnare l’atto per mancanza, incapacità o rifiuto di persone legittimate alla ricezione (cfr. Cass. n. 2884/2017, Cass. n. 17807/2016, Cass. n. 24260/2014)-, la notificazione andrebbe invece eseguita nell’osservanza delle più rigorose disposizioni dettate dall’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 33378/2023, Cass. n. 21522/2022). 2.7 Sennonchè, il surriferito indirizzo giurisprudenziale non si attaglia alle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, essendo evidente come, nei riguardi di un cittadino italiano che abbia trasferito la propria residenza all’estero e risulti iscritto nei registri dell’A.I.R.E., di nessuna utilità si rivelerebbe l’esperimento di ricerche presso il Comune del suo ultimo domicilio fiscale, al fine di verificare se eventualmente egli abbia solo mutato l’indirizzo nell’àmbito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 7994/2023, Cass. n. 25430/2022, Cass n. 2997/2022). 2.8 A ben vedere, è proprio questo il concetto espresso nel punto della sentenza ove viene affermato che, «nel caso di specie, si verte in tema d’irreperibilità assoluta, atteso che il contribuente era residente all’estero»: con il surriportato passaggio motivazionale la CTR ha semplicemente voluto chiarire che, avendo il Galli stabilito la propria residenza fuori del territorio dello Stato ed essendo stata nei suoi confronti infruttuosamente tentata la notifica mediante spedizione di lettera raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dai registri dell’A.I.R.E., il messo notificatore non era tenuto ad esperire ricerche presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale del destinatario, prima di procedere nelle forme semplificate di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, poichè in quel Comune non sarebbe stato possibile rinvenire altro indirizzo ove effettuare la notificazione. Non a caso, il giudice regionale ha richiamato a sostegno del decisum due pronunce di questa Corte (la n. 24260/2014 e la n. 16696/2013) nelle quali si fa esplicito riferimento alle ricerche che il messo notificatore deve compiere «nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente». 2.9 Per completezza, va osservato che non appare pertinente il richiamo fatto dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., all’ordinanza di questa Sezione n. 13753/2023, con la quale è stato sancito il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la residenza all’estero, la scomparsa del nominativo dai registri AIRE, ove prima risultava iscritto, non accompagnata da una corrispondente nuova iscrizione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria -ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine- l’effettuazione di opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973». 2.10 Invero, la predetta regula iuris, successivamente ribadita da Cass. n. 33469/2023, è stata enunciata con riferimento a una fattispecie ben diversa, ovvero quella della notificazione effettuata con le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di un cittadino italiano, emigrato all’estero, che alla data del precedente infruttuoso tentativo di notifica risultava cancellato dai registri dell’A.I.R.E.. 2.11 La descritta situazione non ricorre nel caso in esame, posto che, al momento della spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’art. 60, comma 4, del D.P.R. cit., il Galli era invece regolarmente iscritto nei registri dell’A.I.R.E.. D’altro canto, egli non ha mai negato che l’indirizzo dove era stata tentata la consegna della raccomandata in discorso corrispondesse a quello della sua residenza estera risultante dai summenzionati registri, avendo anzi rimarcato che più volte… a (vev) a regolarmente ricevuto atti presso la sua residenza moscovita (pag. 18 del ricorso, lettera c). In un simile contesto, non v’era, quindi, alcun bisogno che il messo notificatore effettuasse ricerche presso il Consolato italiano, onde accertare l’eventuale «nuovo indirizzo estero» del destinatario, non essendo in discussione che la residenza da questi dichiarata all’A.I.R.E. fosse rimasta immutata e che proprio ivi avesse avuto luogo il vano tentativo di notifica a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2.12 Per il resto, non può trovare ingresso in questa sede il profilo di censura con il quale viene dedotto che l’esito negativo del predetto tentativo sarebbe dipeso dall’omessa indicazione da parte del notificante del codice di avviamento postale del destinatario, trattandosi di questione che non è stata trattata nella sentenza d’appello e che l’impugnante non dimostra di aver ritualmente prospettato nei precedenti gradi di giudizio, fornendo, all’uopo, le necessarie indicazioni processuali, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. 2.13 Ne discende il rigetto del motivo in scrutinio. 3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.. 3.1 Si ascrive al collegio di secondo grado di non aver rilevato la falsità della relata di notifica redatta dal messo comunale, mero incaricato di pubblico servizio, il quale aveva attestato che gli avvisi di accertamento in questione erano rimasti affissi nell’albo pretorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal 23 luglio al 2 agosto 2013; attestazione non veridica, non essendo ancora noto alla data iniziale del periodo di affissione l’esito negativo della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (a quella data, infatti, la lettera raccomandata spedita all’indirizzo della residenza estera del Galli non era ancora tornata al mittente, come documentato dal timbro apposto il 31 luglio 2013 dall’ufficio postale russo sul relativo avviso di ricevimento). 3.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.2700 c.c., mira, in realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, che hanno già costituito oggetto di valutazione ad opera del giudice di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 34476/2019) 3.3 Oltretutto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, le attestazioni inerenti le formalità della notifica rese dal messo incaricato dall’ufficio finanziario di notificare un atto del processo tributario (o anche un atto impositivo, come nel caso esaminato da Cass. n. 25250/2020) fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 21657/2022, Cass. n. 22578/2021, Cass. n. 3433/2008), sicchè la loro veridicità deve essere necessariamente contestata con lo strumento della querela di falso, proprio in virtù della norma di diritto sostanziale evocata in rubrica. 4. Con il quarto motivo vengono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.. 4.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver attribuito la qualità di pubblico ufficiale al messo incaricato dall’[OSCURATO:PERSONA] della notifica degli avvisi di accertamento, nonchè per aver ritenuto provata l’avvenuta affissione dell’avviso di deposito degli atti impositivi in parola nell’albo pretorio del Comune dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente. 4.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 4.3 È infondato, alla luce delle considerazioni svolte in sede di scrutinio del precedente mezzo di gravame, laddove si sostiene che, nell’esercizio delle sue funzioni, il messo notificatore non rivestirebbe la qualità di pubblico ufficiale; è inammissibile laddove si tende a contestare che sia stata raggiunta la prova dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti nell’albo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], sostanziandosi la censura, ancora una volta, nell’irrituale tentativo di ottenere una rivalutazione dell’accertamento in fatto condotto dalla CTR. 5. Per le ragioni esposte il ricorso principale va respinto, restando, conseguentemente, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate. 6. In applicazione del criterio della soccombenza, il Galli deve essere condannato a rifondere alla controricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. 6.1 Nulla va disposto in ordine alle dette spese in favore dell’ADER, successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata. 7. Stante l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna il Galli a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.500 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp