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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21522/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9692-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elett.te dom.to in LATINA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4721/19 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di LATINA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera cii consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Latina, il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli relativamente a due avvisi di accertamento emessi nei propri confronti relativamente agli anni di imposta 2009 e 2010, consolidatisi per mancata impugnazione; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 1421/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, sez. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 4721/19, depositata il 30.7.2019, confermò l'impugnata decisione osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che erroneamente la notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria era stata eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di irreperbilità relativa e non assoluta del contribuente che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contradditi:orio; Considerato, in via del tutto preliminare, che anche nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla (e non inesistente), in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod.

Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario: sicché, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ (Cass., Sez.

U, 29.4.2008, n. 10817, Rv. 603086-01.

Cfr. anche Cass., Sez. 5, 1.1.5.2018, n. 11485, Rv. 648022-02); che nella specie risulta dagli atti che (a) innanzi alla C.T.R. il PEZZOLI rimase contumace (cfr. anche l'esposizione in fatto contenuta nella motivazione della decisione di primo grado), mentre (b) la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di legittimità è stata eseguita in modalità telematica all'indirizzo p.e.c. del dr. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito per il contribuente nel primo grado di lite innanzi alla C.T.P. (cfr. la relata di notifica in calce al ricorso) e (c) il PEZZOLI non si è costituito nell'odierno giudizio di legittimità; che a quanto precede aggiungasi che, dalla lettura della impugnata decisione emerge altresì l'esistenza di un'ulteriore parte processuale, l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che non risulta essere stata evocata nel presente giudizio di legittimità; che, tuttavia, in considerazione degli esiti del giudizio, ragioni di economia processuale impongono di non procedere ai sensi degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ.: ed infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- (le e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, n un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 2, 21.5.2018, n. 12515, Rv. 648755-01, nonché Cass., Sez.

U, 22.3.2010, n. 6826, Rv. 612077-01); che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'ad 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente e, dunque, con conseguente necessità di applicare la proceduka ex art. 140 cod. proc. civ. anziché quella, seguita nella specie, dettata dal cit. art. 60; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; che l'Ufficio si duole della circostanza che la C.T.R., a prescindere dalla mancata proposizione della querela di falso da parte contribuente, abbia escluso fede privilegiata alla relata di notifica apposta dal messo notificatore ed attestante l'irreperibilità del ricorrente presso l'unico domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria, a nulla rilevando che il contribuente fosse formalmente residente presso l'indirizzo in cui era stata eseguita la (tentata) notifica; Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- che è noto che, in tema di notificazione degli atti irnpositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art.140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01).

In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; che sotto tale aspetto, dunque, rileva il Collegio come il motivo anzitutto pecca, in parte qua, di specificità, non risultando trascritte le retate di notifica degli avvisi di accertamento, nella parte essenziale di ciascuna di esse, donde dovrebbe per l'appunto trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) all'uopo compiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all'uopo la mera dizione "non essendo stato possibile notificarlo ad esso destinatario poiché all'indirizzo è risultato sconosciuto/trasferito" (cfr. ricorso, p. 8, penultimo cv.), che rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca, che tuttavia non dà conto delle operazioni compiute; che, per altro verso, risulta accertato, in fatto, dalla ,C.T.R., con valutazione (rimessa al giudice di merito, non censurabile da questa Corte se non nei limiti, non ricorrenti nella specie, del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) fondata sull'esame del certificato di residenza anagrafica del contribuente, oltre che sui pagamenti relativi alle utenze di acqua e luce, che il contribuente effettivamente - e non solo formalmente - risiedeva, al momento delle notifiche in questione, presso l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo la difesa dell'agenzia lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art 2909 cod. civ. e dell'art 324 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R.

"rilevato il giudicato formatosi in ordine alle corrette comunicazioni effettuate dall'Agenzia con riferimento agli accertamenti eseguiti dall'Agenzia stessa" (cfr. ricorso, p. 9). che il motivo è, sotto plurimi profili, inammissibile; Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -6- che va anzitutto osservato come la censura, sì come proposta, disveli un vizio di omessa pronunzia, ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sull'eccezione di giudicato esterno ritualmente ed inequivocabilmente introdotta in causa (cfr. anche, ai fini della specificità del motivo, le pp. 9-10 del ricorso) ed autonomamente apprezzabile dalla C.T.R..

Senonché, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., cionondimeno occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile ill gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); che a ciò aggiungasi che: a) nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza di urli giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione né la sintetica illustrazione delle conclusioni raggiunte in quel nel giudizio (arg. da Cass., Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 658895-01); b) in ogni caso e a tutto volere, le due decisioni invocate dall'AGENZIA DELLE ENTRATE appaiono essersi concluse con una dichiarazione di inammissibilità delle rispettive domande per tardività (cfr. ricorso, p. 10, secondo e terzo cpv.).

Trattandosi, dunque, di Ric. 2020 n. 9692 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -7- pronunce di mero rito, ne consegue che le stesse danno luogo soltanto al giudicato formale ed hanno effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito sono emanatíR, essendo pertanto inidonee a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (conseguente soltanto a pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite.

Arg. da Cass., Sez. 2, 4.7.2014, n. 15383, Rv. 631696-01), né precludendo - quantomeno in astratto - la riproposizione della domanda in altro giudizio" (Cass., Sez. 6-L, 16.4.2019, n. 10641, Rv. 653626-01.

Cfr. anche Cass., Sez.

U, 17.11.2021, n. 35110, Rv. 662942-01) Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9692-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elett.te dom.to in LATINA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4721/19 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di LATINA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera cii consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Latina, il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli relativamente a due avvisi di accertamento emessi nei propri confronti relativamente agli anni di imposta 2009 e 2010, consolidatisi per mancata impugnazione; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 1421/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, sez. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 4721/19, depositata il 30.7.2019, confermò l'impugnata decisione osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che erroneamente la notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria era stata eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di irreperbilità relativa e non assoluta del contribuente che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contradditi:orio; Considerato, in via del tutto preliminare, che anche nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla (e non inesistente), in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario: sicché, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ (Cass., Sez. U, 29.4.2008, n. 10817, Rv. 603086-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 1.1.5.2018, n. 11485, Rv. 648022-02); che nella specie risulta dagli atti che (a) innanzi alla C.T.R. il PEZZOLI rimase contumace (cfr. anche l'esposizione in fatto contenuta nella motivazione della decisione di primo grado), mentre (b) la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di legittimità è stata eseguita in modalità telematica all'indirizzo p.e.c. del dr. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito per il contribuente nel primo grado di lite innanzi alla C.T.P. (cfr. la relata di notifica in calce al ricorso) e (c) il PEZZOLI non si è costituito nell'odierno giudizio di legittimità; che a quanto precede aggiungasi che, dalla lettura della impugnata decisione emerge altresì l'esistenza di un'ulteriore parte processuale, l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che non risulta essere stata evocata nel presente giudizio di legittimità; che, tuttavia, in considerazione degli esiti del giudizio, ragioni di economia processuale impongono di non procedere ai sensi degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ.: ed infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- (le e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, n un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 2, 21.5.2018, n. 12515, Rv. 648755-01, nonché Cass., Sez. U, 22.3.2010, n. 6826, Rv. 612077-01); che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'ad 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente e, dunque, con conseguente necessità di applicare la proceduka ex art. 140 cod. proc. civ. anziché quella, seguita nella specie, dettata dal cit. art. 60; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; che l'Ufficio si duole della circostanza che la C.T.R., a prescindere dalla mancata proposizione della querela di falso da parte contribuente, abbia escluso fede privilegiata alla relata di notifica apposta dal messo notificatore ed attestante l'irreperibilità del ricorrente presso l'unico domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria, a nulla rilevando che il contribuente fosse formalmente residente presso l'indirizzo in cui era stata eseguita la (tentata) notifica; Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- che è noto che, in tema di notificazione degli atti irnpositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art.140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; che sotto tale aspetto, dunque, rileva il Collegio come il motivo anzitutto pecca, in parte qua, di specificità, non risultando trascritte le retate di notifica degli avvisi di accertamento, nella parte essenziale di ciascuna di esse, donde dovrebbe per l'appunto trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) all'uopo compiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all'uopo la mera dizione "non essendo stato possibile notificarlo ad esso destinatario poiché all'indirizzo è risultato sconosciuto/trasferito" (cfr. ricorso, p. 8, penultimo cv.), che rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca, che tuttavia non dà conto delle operazioni compiute; che, per altro verso, risulta accertato, in fatto, dalla ,C.T.R., con valutazione (rimessa al giudice di merito, non censurabile da questa Corte se non nei limiti, non ricorrenti nella specie, del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) fondata sull'esame del certificato di residenza anagrafica del contribuente, oltre che sui pagamenti relativi alle utenze di acqua e luce, che il contribuente effettivamente - e non solo formalmente - risiedeva, al momento delle notifiche in questione, presso l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo la difesa dell'agenzia lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art 2909 cod. civ. e dell'art 324 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. "rilevato il giudicato formatosi in ordine alle corrette comunicazioni effettuate dall'Agenzia con riferimento agli accertamenti eseguiti dall'Agenzia stessa" (cfr. ricorso, p. 9). che il motivo è, sotto plurimi profili, inammissibile; Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -6- che va anzitutto osservato come la censura, sì come proposta, disveli un vizio di omessa pronunzia, ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sull'eccezione di giudicato esterno ritualmente ed inequivocabilmente introdotta in causa (cfr. anche, ai fini della specificità del motivo, le pp. 9-10 del ricorso) ed autonomamente apprezzabile dalla C.T.R.. Senonché, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., cionondimeno occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile ill gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); che a ciò aggiungasi che: a) nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza di urli giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione né la sintetica illustrazione delle conclusioni raggiunte in quel nel giudizio (arg. da Cass., Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 658895-01); b) in ogni caso e a tutto volere, le due decisioni invocate dall'AGENZIA DELLE ENTRATE appaiono essersi concluse con una dichiarazione di inammissibilità delle rispettive domande per tardività (cfr. ricorso, p. 10, secondo e terzo cpv.). Trattandosi, dunque, di Ric. 2020 n. 9692 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -7- pronunce di mero rito, ne consegue che le stesse danno luogo soltanto al giudicato formale ed hanno effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito sono emanatíR, essendo pertanto inidonee a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (conseguente soltanto a pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite. Arg. da Cass., Sez. 2, 4.7.2014, n. 15383, Rv. 631696-01), né precludendo - quantomeno in astratto - la riproposizione della domanda in altro giudizio" (Cass., Sez. 6-L, 16.4.2019, n. 10641, Rv. 653626-01. Cfr. anche Cass., Sez. U, 17.11.2021, n. 35110, Rv. 662942-01) Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazi