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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07994/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Rodeano e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del primo difensore, alla viaPaolo Emilio n. 28 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – avverso Oggetto:Rito tributario - Avviso di accertamento - Notificazione a destinatario non reperito - Disciplina di cui all’art. 60, co. 1, lett. e, Dpr 600/73 - Peculiarità - Ricerche - Indispensabilità - Attestazione di averle eseguite - Necessità. la sentenza n. 2949, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.5.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], notificava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2010 0146768125 per l’importo di Euro 89.859,03, recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli avvisi di accertamento n.

RCK011301397/2009, avente ad oggetto Irpef ed accessori in relazione all’anno 2004, e n.

RCK011301398/2009, avente ad oggetto Irpef ed accessori con riferimento all’anno 2005, dichiaratamente notificati in data 30.12.2009.

2. L’odierna ricorrente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando l’inefficacia dell’atto impugnato a causa dell’insussistenza del diritto dell’Ufficio a richiedere il pagamento di somme afferenti al tributo dell’Irpef, in riferimento agli anni 2004 e 2005, senza aver preliminarmente provveduto a notificare correttamente i prodromici avvisi di accertamento, peraltro non essendo da lei dovuta la somma richiesta.

La contribuente comunque domandava, se del caso, di ridurre la pretesa di pagamento alla somma effettivamente dovuta.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

La CTR rigettava l’impugnativa introdotta dalla contribuente e confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. Avverso la pronuncia della CTR di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 31.12.2015, ma non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 140 cod.proc. civ, e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la CTR nell’aver erroneamente applicato le regole legali in materia di adempimenti necessari per il perfezionarsi della notifica a soggetti irreperibili.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta l’omesso esame dell’eccezione circa la mancata ricerca da parte dell’Ufficiale notificatore di persone idonee alla ricezione della notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., e di richiesta di informazioni sull’eventuale trasferimento del contribuente.

3. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, per non aver correttamente applicato il combinato disposto dagli artt. 140 cod. proc. civ., e 60 del Dpr n. 600 del 1973, in ordine agli adempimenti relativi al procedimento di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento in esame.

3.1. L’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 prevede che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, non è applicabile l’art.143 cod. proc. civ., espressamente escluso dalla disposizione di cui alla lett. f) della norma, che non esclude, però, la necessità che si provveda agli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ.

L’art. 60, comma primo, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 offre comunque delle indicazioni specifiche sulla modalità di compimento del processo di notificazione di un atto tributario al contribuente irreperibile, e detta “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Siamo pertanto in presenza di un procedimento notificatorio che segue regole sue proprie e, (soltanto) per quanto non specificamente disciplinato, si svolge in applicazione delle previsioni di cui all’art. 140 cod. proc. civ. ed alle norme dallo stesso richiamate, con particolare riferimento all’art. 139 cod. proc. civ. ed alle ricerchedel destinatario previste dalla disposizione.

3.2. La disciplina della notifica prevista dall’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, prevede comunque deroghe significative rispetto alla disciplina prevista dall’art. 140 del codice di rito.

Ai sensi della disciplina ordinaria, risultando irreperibile il destinatario, l’atto da notificare è depositato presso la casa comunale, con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e deve essergli data notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell’art. 60, comma primo, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, invece, l’avviso del deposito, sempre in busta chiusa e sigillata, non si affigge alla porta dell’abitazione o dell’ ufficio o dell’azienda del destinatario, bensì presso la casa comunale, e non è previsto l’invio della raccomandatainformativa.

3.2.1. Tanto premesso il giudice del gravame ha osservato che “Nella fattispecie il Collegio evidenzia che l’Ufficio ha dimostrato l’intervenuta e regolare notifica degli atti sottesi alla cartella.

Nel caso di effettuazione della notifica a soggetti assolutamente irreperibili l’art. 60, primo comma, lett. e) del dpr 600/73 dispone che l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc in busta chiusa e sigillata si affigge all’albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.

Pertanto il provvedimento notificatorio si è concluso per compiuta giacenza non avendo il destinatario curato il ritiro. … Ritiene che la cartella di pagamento risulta ritualmente notificata” (sent.

CTR, p. 4).

3.3. Dunque, pur dando atto la CTR che la questione relativa agli adempimenti necessari per la corretta notificazione degli avvisi di accertamento è risultata controversa sin dal primo grado del giudizio, il giudice dell’appello limita la sua analisi all’affissione dell’atto presso la casa comunale.

4. La pronuncia del giudice del gravame è sottoposta a specifica censura sul punto, perché la ricorrente, richiamando plurima giurisprudenza di legittimità, evidenzia che “la notificazione ai sensi dell’art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti … l’unica parte redatta e sottoscritta dall’ufficiale postale … è quella relativa alla cartolina dalla quale risulta la mancata consegna per ‘irreperibilità’ non meglio precisata … nulla riferisce l’[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle motivazioni dell’irreperibilità né delle cause per le quali non sia stata eseguita la consegna sul perché il destinatario o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto in detto indirizzo … Alcuna attività ai sensi dell’art. 140 cpc risulta effettuata dall’Ufficiale notificatore …” (ric., p. 7).

5. Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che “la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente.

Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune” (evidenza aggiuta), Cass. sez.

V, 12.2.2020, n. 3378.

Non si è del resto mancato di chiarire, ancor più specificamente con riferimento alla vicenda processuale in esame, che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi i n luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (evidenza aggiunta), Cass. sez.

V, 15.3.2017, n. 6788.

Non si è attenuta a questi principi la impugnata CTR, ed il primo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

Il secondo strumento di impugnazione rimane assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Rodeano e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del primo difensore, alla viaPaolo Emilio n. 28 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – avverso Oggetto:Rito tributario - Avviso di accertamento - Notificazione a destinatario non reperito - Disciplina di cui all’art. 60, co. 1, lett. e, Dpr 600/73 - Peculiarità - Ricerche - Indispensabilità - Attestazione di averle eseguite - Necessità. la sentenza n. 2949, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.5.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], notificava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2010 0146768125 per l’importo di Euro 89.859,03, recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli avvisi di accertamento n. RCK011301397/2009, avente ad oggetto Irpef ed accessori in relazione all’anno 2004, e n. RCK011301398/2009, avente ad oggetto Irpef ed accessori con riferimento all’anno 2005, dichiaratamente notificati in data 30.12.2009. 2. L’odierna ricorrente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando l’inefficacia dell’atto impugnato a causa dell’insussistenza del diritto dell’Ufficio a richiedere il pagamento di somme afferenti al tributo dell’Irpef, in riferimento agli anni 2004 e 2005, senza aver preliminarmente provveduto a notificare correttamente i prodromici avvisi di accertamento, peraltro non essendo da lei dovuta la somma richiesta. La contribuente comunque domandava, se del caso, di ridurre la pretesa di pagamento alla somma effettivamente dovuta. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTR rigettava l’impugnativa introdotta dalla contribuente e confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Avverso la pronuncia della CTR di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 31.12.2015, ma non si è costituita nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 140 cod.proc. civ, e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la CTR nell’aver erroneamente applicato le regole legali in materia di adempimenti necessari per il perfezionarsi della notifica a soggetti irreperibili. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta l’omesso esame dell’eccezione circa la mancata ricerca da parte dell’Ufficiale notificatore di persone idonee alla ricezione della notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., e di richiesta di informazioni sull’eventuale trasferimento del contribuente. 3. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, per non aver correttamente applicato il combinato disposto dagli artt. 140 cod. proc. civ., e 60 del Dpr n. 600 del 1973, in ordine agli adempimenti relativi al procedimento di notificazione dei prodromici avvisi di accertamento in esame. 3.1. L’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 prevede che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, non è applicabile l’art.143 cod. proc. civ., espressamente escluso dalla disposizione di cui alla lett. f) della norma, che non esclude, però, la necessità che si provveda agli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ. L’art. 60, comma primo, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 offre comunque delle indicazioni specifiche sulla modalità di compimento del processo di notificazione di un atto tributario al contribuente irreperibile, e detta “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Siamo pertanto in presenza di un procedimento notificatorio che segue regole sue proprie e, (soltanto) per quanto non specificamente disciplinato, si svolge in applicazione delle previsioni di cui all’art. 140 cod. proc. civ. ed alle norme dallo stesso richiamate, con particolare riferimento all’art. 139 cod. proc. civ. ed alle ricerchedel destinatario previste dalla disposizione. 3.2. La disciplina della notifica prevista dall’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, prevede comunque deroghe significative rispetto alla disciplina prevista dall’art. 140 del codice di rito. Ai sensi della disciplina ordinaria, risultando irreperibile il destinatario, l’atto da notificare è depositato presso la casa comunale, con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e deve essergli data notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi dell’art. 60, comma primo, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, invece, l’avviso del deposito, sempre in busta chiusa e sigillata, non si affigge alla porta dell’abitazione o dell’ ufficio o dell’azienda del destinatario, bensì presso la casa comunale, e non è previsto l’invio della raccomandatainformativa. 3.2.1. Tanto premesso il giudice del gravame ha osservato che “Nella fattispecie il Collegio evidenzia che l’Ufficio ha dimostrato l’intervenuta e regolare notifica degli atti sottesi alla cartella. Nel caso di effettuazione della notifica a soggetti assolutamente irreperibili l’art. 60, primo comma, lett. e) del dpr 600/73 dispone che l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc in busta chiusa e sigillata si affigge all’albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. Pertanto il provvedimento notificatorio si è concluso per compiuta giacenza non avendo il destinatario curato il ritiro. … Ritiene che la cartella di pagamento risulta ritualmente notificata” (sent. CTR, p. 4). 3.3. Dunque, pur dando atto la CTR che la questione relativa agli adempimenti necessari per la corretta notificazione degli avvisi di accertamento è risultata controversa sin dal primo grado del giudizio, il giudice dell’appello limita la sua analisi all’affissione dell’atto presso la casa comunale. 4. La pronuncia del giudice del gravame è sottoposta a specifica censura sul punto, perché la ricorrente, richiamando plurima giurisprudenza di legittimità, evidenzia che “la notificazione ai sensi dell’art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti … l’unica parte redatta e sottoscritta dall’ufficiale postale … è quella relativa alla cartolina dalla quale risulta la mancata consegna per ‘irreperibilità’ non meglio precisata … nulla riferisce l’[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle motivazioni dell’irreperibilità né delle cause per le quali non sia stata eseguita la consegna sul perché il destinatario o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto in detto indirizzo … Alcuna attività ai sensi dell’art. 140 cpc risulta effettuata dall’Ufficiale notificatore …” (ric., p. 7). 5. Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che “la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune” (evidenza aggiuta), Cass. sez. V, 12.2.2020, n. 3378. Non si è del resto mancato di chiarire, ancor più specificamente con riferimento alla vicenda processuale in esame, che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi i n luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 15.3.2017, n. 6788. Non si è attenuta a questi principi la impugnata CTR, ed il primo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il secondo strumento di impugnazione rimane assorbito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa com