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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02997/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5865/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento, notificata in data 22 settembre 2016, che faceva seguito all' avviso di liquidazione, notificato nell'ottobre 2009, per il recupero dell'imposta del registro dovuta, per l'anno 2006, a seguito del disconoscimento dell'agevolazione prima casa.

Il ricorrente assumeva l'inesistenza e/o l'illegittimità della notifica del prodromico atto impositivo e la decadenza della pretesa creditoria erariale. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di liquidazione era stata validamente eseguita con le forme di cui al combinato disposto degli artt. 140 cpc e 60 comma 1 lett. e) dPR 600/2009

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente articolando un unico motivo.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

L 'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria telematica.

Ric. 2020 n. 19178 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 148, 149 cpc e 60 comma 1 lett e) dPR nr. 600/73 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc, per non avere la CTR rilevato l'inesistenza o l'invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione non essendo stata osservata la procedura prevista dalla normativa di settore. 2.11 motivo del ricorso è fondato. 2.1 L'impugnata sentenza ha riconosciuto la validità della notifica, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento in quanto avvenuta presso il domicilio fiscale di [OSCURATO:PERSONA] ( in località Casalnuovo, s.n.c. ,Tarquinia) ,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 cpc e 60 , comma 1 lett. e) dPR 600/73 << con avviso di affissione all'albo pretorio del Comune dal 23 ottobre 2009 al 30 ottobre 2009 e contestuale invio della raccomandata informativa , così come previsto in caso di irreperibilità del destinatario>> 2.2 L'art 60 dPR 600/73 prevede che « La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui Ric. 2020 n. 19178 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.

In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli Ric. 2020 n. 19178 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano». 2.3 Dunque, per il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento previste. dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.60 comma 1, lett. e) - che disciplina l' ipotesi di "irreperibilità

12.5. assoluta" del destinatario - il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.

Non tè, quindi, necessaria alcuna ulteriore attività in quanto in relazione a tale modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, (A non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale" (Cass. n. 16696 del 2013). 2.4 Va, tuttavia, precisato che, come recita l'art. 148 cpc, l'ufficiale giudiziario e/o messo comunale devono, oltre a datare e sottoscrivere la relata di notifica, indicare, in caso di mancato recapito del plico, i motivi della mancata consegna e dar conto delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. 2.5 Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al Ric. 2020 n. 19178 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -5- D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass. n. 6911/2017, Cass.19958/2018). 2.6 Con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che <<nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (cfr. Cass. sent n. 20425/07). 2.7 Nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura relata di notifica apposta in calce all'atto notificato, riprodotta nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, oltre a mancare la data dell'accesso, non vi è traccia alcuna nel documento in ordine ai motivi della mancata consegna dell'atto, ad indagini e ricerche eseguite dal soggetto incaricato della notificazione o a informazioni assunte indispensabili per poter procedere all'attività notificatoria con il rito « degli irreperibili assoluti».

Ric. 2020 n. 19178 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -6- 2.7 Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni oggetto dell'impugnativa del contribuente e dell'eccezione, non esaminata dalla CTR perché espressamente dichiarata assorbita, di inammissibilità dell'appello per avere il contribuente per la prima volta dedotto nel giudizio di secondo grado la questione della regolarità della notifica ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5865/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento, notificata in data 22 settembre 2016, che faceva seguito all' avviso di liquidazione, notificato nell'ottobre 2009, per il recupero dell'imposta del registro dovuta, per l'anno 2006, a seguito del disconoscimento dell'agevolazione prima casa. Il ricorrente assumeva l'inesistenza e/o l'illegittimità della notifica del prodromico atto impositivo e la decadenza della pretesa creditoria erariale. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di liquidazione era stata validamente eseguita con le forme di cui al combinato disposto degli artt. 140 cpc e 60 comma 1 lett. e) dPR 600/2009 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente articolando un unico motivo. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L 'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria telematica. Ric. 2020 n. 19178 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 148, 149 cpc e 60 comma 1 lett e) dPR nr. 600/73 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc, per non avere la CTR rilevato l'inesistenza o l'invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione non essendo stata osservata la procedura prevista dalla normativa di settore. 2.11 motivo del ricorso è fondato. 2.1 L'impugnata sentenza ha riconosciuto la validità della notifica, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento in quanto avvenuta presso il domicilio fiscale di [OSCURATO:PERSONA] ( in località Casalnuovo, s.n.c. ,Tarquinia) ,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 cpc e 60 , comma 1 lett. e) dPR 600/73 << con avviso di affissione all'albo pretorio del Comune dal 23 ottobre 2009 al 30 ottobre 2009 e contestuale invio della raccomandata informativa , così come previsto in caso di irreperibilità del destinatario>> 2.2 L'art 60 dPR 600/73 prevede che « La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui Ric. 2020 n. 19178 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli Ric. 2020 n. 19178 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano». 2.3 Dunque, per il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento previste. dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.60 comma 1, lett. e) - che disciplina l' ipotesi di "irreperibilità 12.5. assoluta" del destinatario - il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. Non tè, quindi, necessaria alcuna ulteriore attività in quanto in relazione a tale modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, (A non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale" (Cass. n. 16696 del 2013). 2.4 Va, tuttavia, precisato che, come recita l'art. 148 cpc, l'ufficiale giudiziario e/o messo comunale devono, oltre a datare e sottoscrivere la relata di notifica, indicare, in caso di mancato recapito del plico, i motivi della mancata consegna e dar conto delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. 2.5 Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al Ric. 2020 n. 19178 sez. MT - ud. 15-12-2021 -5- D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass. n. 6911/2017, Cass.19958/2018). 2.6 Con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che <<nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (cfr. Cass. sent n. 20425/07). 2.7 Nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura relata di notifica apposta in calce all'atto notificato, riprodotta nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, oltre a mancare la data dell'accesso, non vi è traccia alcuna nel documento in ordine ai motivi della mancata consegna dell'atto, ad indagini e ricerche eseguite dal soggetto incaricato della notificazione o a informazioni assunte indispensabili per poter procedere all'attività notificatoria con il rito « degli irreperibili assoluti». Ric. 2020 n. 19178 sez. MT - ud. 15-12-2021 -6- 2.7 Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni oggetto dell'impugnativa del contribuente e dell'eccezione, non esaminata dalla CTR perché espressamente dichiarata assorbita, di inammissibilità dell'appello per avere il contribuente per la prima volta dedotto nel giudizio di secondo grado la questione della regolarità della notifica ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deci