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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04913/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26628/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]…[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA]: imposta giochi e scommesse Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 3944/12/2024 depositata in data 21/05/2024, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuava una verifica fiscale nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” con accesso sui luoghi (ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972) nel corso della quale veniva riscontrato l’esercizio di attività di intermediazione nel booking delle scommesse a mezzo dell’allibratore estero “Sportelite10.eu” in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge (art. 88 TULPS); in sintesi, si accertava la presenza nella sala giochi di un box all’interno del quale vi erano apparecchiature telematiche indirizzate alla piattaforma del sito estero illegale .

S eguiva l’avviso di accertamento qui impugnato con il quale venivano confermate le pretese tributarie. [OSCURATO:PERSONA] “Bar…Bet” s.r.l.s impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo.

L’Amministrazione si costituiva e resisteva. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 1257/2023, rigettava il ricorso.

Appellava la società; con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione di primo grado.

Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi che illustra con memoria.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio, depositando poi memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Ragioni della decisione.

Va premesso, in diritto, che deve dapprima escludersi la rilevanza nel presente giudizio della sentenza Corte Cost. n. 104 del 2025 che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3- quater , del d.

L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto “Balduzzi”) convertito, con modificazioni, nella L. n. 189 del 2013 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della L. n. 208 del 2015 nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.L. n. 158 del 2012, come convertito.

Indipendentemente dalla dichiarazione di incostituzionalità intervenuta ad opera della ridetta pronuncia del Giudice delle Leggi, nella fattispecie per cui è processo la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta legittima in diritto oltre che fondata in fatto, alla luce della persistenza del sostrato normativo – diverso da quello dichiarato incostituzionale –che la sorregge.

Ritiene il Collegio che essa resti salva alla luce dell’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014 ai sensi del quale “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] manomissioni, è soggetto al pagamento: per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”.

Tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] è allora del tutto sprovvista di qualsiasi mero automatismo punitivo con riguardo agli apparecchi generalmente idonei alla navigazione in internet, che la disposizione non contempla e che non sono oggetto del giudizio; nel presente caso, infatti, incontroverso che gli apparecchi oggetto del controllo – posti all’interno di uno specifico box –fossero apparecchi funzionali in via del tutto esclusiva alla fruizione del gioco online; diversamente, nella fattispecie posta al vaglio della Consulta, il contribuente disponeva – e metteva a disposizione del pubblico – dei [OSCURATO:PERSONA] idonei al collegamento via internet quindi utilizzabili per plurime attività, incluse quelle di gioco legale e di gioco illegale online.

La previsione normativa che sorregge il tributo, quindi, diversamente da quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità sopra richiamata, non è né generica né indeterminata, in quanto atta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi analiticamente individuati quali in sostanza idonei al gioco illegale (poiché disconnessi dal c.d.

“totalizzatore”) esercitato online.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, quindi, disciplinata dalla disposizione di cui sopra, si colloca al di fuori del perimetro individuato dal Giudice delle Leggi secondo il quale (punto 6.5) “come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online.

Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto.

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè, praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati.

La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore.

L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”.

Quindi, nel dirigersi unicamente alle apparecchiature idonee al gioco illegale, la disposizione sopra richiamata consente ex se all’Ufficio di accertare i tributi in tal modo sottratti a imposizione, in modo del tutto indipendente ed autonomo rispetto dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 168del 2012.

Concludendo sul punto, ritiene la Corte che la legge n. 190 del 2014 non ponga questioni di costituzionalità analoghe a quelle risolte dalla pronuncia richiamata in memoria, poiché diretta a disciplinare la sola messa a disposizione di apparecchiature permanentemente funzionali Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] al solo collegamento al gioco, anche via internet, in via del tutto esclusiva e quindi in coerenza anche con le previsioni contenute nell’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 che non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) oltre che nell’art. 2, comma 2-bis, del d.

L. n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.

Con riguardo, infine, alla compatibilità del sistema normativo così ricostruito con l’art. 53 Cost. riguardante l’effettività della capacità contributiva che nella struttura del tributo in esame non sarebbe garantita, non si pone alcun dubbio di costituzionalità dal momento che l’art. 1 c. 647 della L. n. 190 del 2014 consente al contribuente di dar prova del periodo di effettiva disponibilità delle apparecchiature, consentendogli adeguata difesa a fronte delle contestazioni dell’Ufficio sul punto nel prevedere – nella versione in vigore ratione temporis , dal 1 gennaio 2015 - che “in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio”.

Ciò chiarito, vanno esaminate le doglianze proposte dalla parte ricorrente.

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1 e ss. d.

Lgs. n. 504/1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; lamenta la motivazione illogica e contraddittoria della pronuncia di merito e la Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] commissione di error in iudicando; inoltre, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 n. 4 c.p.c., degli artt. 1 e ss. d.

Lgs. n. 504 del 1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., carenza e omissione di motivazione in relazione all’art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. sotto il profilo dell’error in procedendo.

Il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dell’error in iudicando; denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 co. 2 n. 4 c.p.c. per carenza e omissione di motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo.

Il terzo motivo di gravame si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza di merito quale error in iudicando; inoltre, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) e 115 comma 1 c.p.c. , degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria della sentenza quale error in procedendo ; infine, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ed eccezione nel giudizio; nuovamente denuncia la omessa motivazione illogica manifesta della sentenza impugnata per error in iudicando.

I sopradetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta poiché in sostanza costituenti tutti censure di carattere motivazionale, sono Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] comunque tutti inammissibili in quanto propongono censure inestricabili tra loro formulate tutte sia sotto il profilo dell’error in procedendo sia sotto il profilo dell’ error in iudicando (Cass. n. 19443/2011; Cass. n. 21611/13, Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 28541/24).

Pure essi sono inammissibili nelle parti in cui tutti ripropongono questioni di puro merito, qui ormai precluse; in ogni caso sono manifestamente infondati quanto alle censure motivazionali (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); parimenti sono pure inammissibili quanto alle censure relative al vizio di omesso esame di fatto storico trattandosi di situazione processuale di c.d.

“doppia conforme” (Cass.n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).

Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3; lamenta anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, per omesso esame su un fatto controverso e decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ancora con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata che ritiene insufficiente e contradditoria.

Il motivo è inammissibile.

Esso propone in concreto una vera e propria rivalutazione del merito, oltre ad essere privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che non si fonda sulla prova per presunzioni ma sulla prova diretta dell’evasione, fondata sulla dimostrata “…organizzazione logistica del locale, funzionale all'attività finalizzata Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] alla raccolta fisica di scommesse…”) e comunque in quanto impinge nella preclusione della c.d.

“doppia conforme”.

Come è noto, è inammissibile la doglianza che si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata ("In tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata"; così Cass.n. 19989/2017).

Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 8755/2018 che richiama in motivazione Cass. n. 6496/2017, Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivodi impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 210 c.p.c. e 58 d.

Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c.

Il motivo in argomento è inammissibile.

Esso si incentra su profilo di puro merito, il cui esame è precluso a questa Corte, e certamente –comunque - non decisivo.

In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26628/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]…[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA]: imposta giochi e scommesse Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 3944/12/2024 depositata in data 21/05/2024, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuava una verifica fiscale nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” con accesso sui luoghi (ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972) nel corso della quale veniva riscontrato l’esercizio di attività di intermediazione nel booking delle scommesse a mezzo dell’allibratore estero “Sportelite10.eu” in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge (art. 88 TULPS); in sintesi, si accertava la presenza nella sala giochi di un box all’interno del quale vi erano apparecchiature telematiche indirizzate alla piattaforma del sito estero illegale . S eguiva l’avviso di accertamento qui impugnato con il quale venivano confermate le pretese tributarie. [OSCURATO:PERSONA] “Bar…Bet” s.r.l.s impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo. L’Amministrazione si costituiva e resisteva. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 1257/2023, rigettava il ricorso. Appellava la società; con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione di primo grado. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi che illustra con memoria. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio, depositando poi memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Ragioni della decisione. Va premesso, in diritto, che deve dapprima escludersi la rilevanza nel presente giudizio della sentenza Corte Cost. n. 104 del 2025 che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3- quater , del d. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto “Balduzzi”) convertito, con modificazioni, nella L. n. 189 del 2013 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della L. n. 208 del 2015 nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.L. n. 158 del 2012, come convertito. Indipendentemente dalla dichiarazione di incostituzionalità intervenuta ad opera della ridetta pronuncia del Giudice delle Leggi, nella fattispecie per cui è processo la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta legittima in diritto oltre che fondata in fatto, alla luce della persistenza del sostrato normativo – diverso da quello dichiarato incostituzionale –che la sorregge. Ritiene il Collegio che essa resti salva alla luce dell’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014 ai sensi del quale “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] manomissioni, è soggetto al pagamento: per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. Tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] è allora del tutto sprovvista di qualsiasi mero automatismo punitivo con riguardo agli apparecchi generalmente idonei alla navigazione in internet, che la disposizione non contempla e che non sono oggetto del giudizio; nel presente caso, infatti, incontroverso che gli apparecchi oggetto del controllo – posti all’interno di uno specifico box –fossero apparecchi funzionali in via del tutto esclusiva alla fruizione del gioco online; diversamente, nella fattispecie posta al vaglio della Consulta, il contribuente disponeva – e metteva a disposizione del pubblico – dei [OSCURATO:PERSONA] idonei al collegamento via internet quindi utilizzabili per plurime attività, incluse quelle di gioco legale e di gioco illegale online. La previsione normativa che sorregge il tributo, quindi, diversamente da quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità sopra richiamata, non è né generica né indeterminata, in quanto atta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi analiticamente individuati quali in sostanza idonei al gioco illegale (poiché disconnessi dal c.d. “totalizzatore”) esercitato online. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, quindi, disciplinata dalla disposizione di cui sopra, si colloca al di fuori del perimetro individuato dal Giudice delle Leggi secondo il quale (punto 6.5) “come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè, praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”. Quindi, nel dirigersi unicamente alle apparecchiature idonee al gioco illegale, la disposizione sopra richiamata consente ex se all’Ufficio di accertare i tributi in tal modo sottratti a imposizione, in modo del tutto indipendente ed autonomo rispetto dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 168del 2012. Concludendo sul punto, ritiene la Corte che la legge n. 190 del 2014 non ponga questioni di costituzionalità analoghe a quelle risolte dalla pronuncia richiamata in memoria, poiché diretta a disciplinare la sola messa a disposizione di apparecchiature permanentemente funzionali Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] al solo collegamento al gioco, anche via internet, in via del tutto esclusiva e quindi in coerenza anche con le previsioni contenute nell’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 che non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) oltre che nell’art. 2, comma 2-bis, del d. L. n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica. Con riguardo, infine, alla compatibilità del sistema normativo così ricostruito con l’art. 53 Cost. riguardante l’effettività della capacità contributiva che nella struttura del tributo in esame non sarebbe garantita, non si pone alcun dubbio di costituzionalità dal momento che l’art. 1 c. 647 della L. n. 190 del 2014 consente al contribuente di dar prova del periodo di effettiva disponibilità delle apparecchiature, consentendogli adeguata difesa a fronte delle contestazioni dell’Ufficio sul punto nel prevedere – nella versione in vigore ratione temporis , dal 1 gennaio 2015 - che “in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio”. Ciò chiarito, vanno esaminate le doglianze proposte dalla parte ricorrente. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1 e ss. d. Lgs. n. 504/1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; lamenta la motivazione illogica e contraddittoria della pronuncia di merito e la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] commissione di error in iudicando; inoltre, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 n. 4 c.p.c., degli artt. 1 e ss. d. Lgs. n. 504 del 1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., carenza e omissione di motivazione in relazione all’art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. sotto il profilo dell’error in procedendo. Il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dell’error in iudicando; denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 co. 2 n. 4 c.p.c. per carenza e omissione di motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo. Il terzo motivo di gravame si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza di merito quale error in iudicando; inoltre, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) e 115 comma 1 c.p.c. , degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria della sentenza quale error in procedendo ; infine, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ed eccezione nel giudizio; nuovamente denuncia la omessa motivazione illogica manifesta della sentenza impugnata per error in iudicando. I sopradetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta poiché in sostanza costituenti tutti censure di carattere motivazionale, sono Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] comunque tutti inammissibili in quanto propongono censure inestricabili tra loro formulate tutte sia sotto il profilo dell’error in procedendo sia sotto il profilo dell’ error in iudicando (Cass. n. 19443/2011; Cass. n. 21611/13, Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 28541/24). Pure essi sono inammissibili nelle parti in cui tutti ripropongono questioni di puro merito, qui ormai precluse; in ogni caso sono manifestamente infondati quanto alle censure motivazionali (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); parimenti sono pure inammissibili quanto alle censure relative al vizio di omesso esame di fatto storico trattandosi di situazione processuale di c.d. “doppia conforme” (Cass.n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016). Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3; lamenta anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, per omesso esame su un fatto controverso e decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ancora con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata che ritiene insufficiente e contradditoria. Il motivo è inammissibile. Esso propone in concreto una vera e propria rivalutazione del merito, oltre ad essere privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che non si fonda sulla prova per presunzioni ma sulla prova diretta dell’evasione, fondata sulla dimostrata “…organizzazione logistica del locale, funzionale all'attività finalizzata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] alla raccolta fisica di scommesse…”) e comunque in quanto impinge nella preclusione della c.d. “doppia conforme”. Come è noto, è inammissibile la doglianza che si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata ("In tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata"; così Cass.n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 8755/2018 che richiama in motivazione Cass. n. 6496/2017, Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005). Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivodi impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 210 c.p.c. e 58 d. Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo in argomento è inammissibile. Esso si incentra su profilo di puro merito, il cui esame è precluso a questa Corte, e certamente –comunque - non decisivo. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 del
Sentenza Cassazione n. 04913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris