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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14457/2026

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corrente -avverso la sentenza n. 39/2025 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 262/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3864/2025Numero di raccolta generale 14457/20261.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diData pubblicazione 15/05/2026Taranto, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva giudicato legittimo illicenziamento disciplinare intimato, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 45 n. 6 all.

A delr.d. n. 148 del 1931, a [OSCURATO:PERSONA] dalla Kyma mobilità s.p.a., società chegestisce il trasporto pubblico nel Comune di Taranto, per il suo coinvolgimento inun’associazione a delinquere dedita alle truffe assicurative, circostanza appresa dagliorgani di stampa locali e confermata dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede diinterrogatorio di garanzia al Gip e richiamate nell’ordinanza di revoca della misuracautelare.2.

La Corte territoriale ha ritenuto che la sussistenza del fatto contestato potesseritenersi provata sulla scorta della confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia alGip, come già ritenuto dal giudice di primo grado, oltre che della ammissione contenutanel corpo del ricorso d’appello dove il lavoratore sosteneva di avere avuto un ruolomarginale nell’ambito di un tentativo di truffa modestissimo .

La Corte ha poiritenuto la sanzione espulsiva proporzionata, evidenziando la gravità della condottaravvisabile nella falsità dei sinistri finalizzati a perpetrare truffe assicurative, peraltro,posta in essere nell’esercizio dell’attività di servizio, quale autista di mezzi pubblici.3.

Per la cassazione di tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso con tre motivi;ha resistito l’intimata società con controricorso, illustrato anche da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.1.1.

Il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 45, punto 6,all.

A, R.D. n. 148 del 1931, art. 2119 c.c., artt. 7 e 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. .1.2.

Il secondo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 273 c.p.p., con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. .1.3.

Il terzo motivo denuncia: Difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.; diversità delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo e secondoNumero registro generale 3864/2025grado: dell’illegittimo richiamo alla valutazione del compendio probatorioN ucmoermo speziiountaale 1n38e1l/2la02 6Numero di raccolta generale 14457/2026ordinanza cautelare emessa in sede di indagini preliminari.

Omesso esame di un fattoData pubblicazione 15/05/2026decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti: dellainutilizzabilità della confessione resa in sede penale a fini di prova indiziaria; persistenzadella presunzione di innocenza.

Omesso esame del contenuto della confessione .2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.3.

Con il primo motivo, la parte denuncia l’errore di sussunzione del fatto contestatonell’art. 45, punto 6 all.

A, del r.d. n. 148 del 1931 (che al n. 6 prevede la destituzione di chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi dicosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima ) e nell’art. 2119 c.c.,per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la giusta causa di licenziamentoacriticamente, sulla base di notizie di stampa e della confessione resa dal lavoratore insede di interrogatorio di garanzia, in assenza di una condanna penale passata in giudicatoe senza effettuare una propria valutazione in ordine agli indizi di colpevolezza e alla gravitàdell’illecito.3.1.

Osserva il Collegio come, pur essendo la censura in esame prospettata dalla partericorrente sub specie di errore di sussunzione, ciò di cui la stessa, a ben vedere, intendedolersi è piuttosto la valutazione operata dai giudici di merito, laddove hanno ritenuto lacondotta ascritta al dipendente provata nel suo disvalore disciplinare alla luce di quantoemerso dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui si dava attodella confessione dell’indagato in merito alla falsità dei sinistri inscenati al fine diperpetrare truffe assicurative.3.2.

Ebbene, è noto che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrive i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto,segnatamente quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto e quello afferente l’applicazione della norma stessa una voltacorrettamente individuata ed interpretata.E’ stato anche osservato che, mentre il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erroneadella esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, il vizio diNumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie cNounmceroedti ara cgcoiltua dgeincearatlea1 4s4o57t/t2o02 6Data pubblicazione 15/05/2026una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - purrettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione.

Di converso, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360,comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. 640/2019; Cass. 3340/2019; Cass. 23851/2019).3.3.

Alla luce di tali consolidati canoni ermeneutici, appare chiaro come, nel caso dispecie, la parte, pur avendo apparentemente dedotto una falsa applicazione di legge, miriin realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito, per cui il motivo è inammissibile (Cass. n. 1493/2020).4.

Con il secondo motivo la parte censura la sentenza per avere fondato l’accertamentodella responsabilità disciplinare sulla base del verbale di interrogatorio di garanzia senzaaverlo esaminato e comunque su un elemento munito della sola gravità indiziaria, nonessendo richiesti, a mente dell’art. 273 c.p.p., i requisiti di precisione e concordanza, percui la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda per mancatoraggiungimento della prova, anche alla luce della presunzione di innocenza.4.1.

Innanzitutto, si rileva che si è in presenza di censura che riguarda il merito,considerando sia l’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema divalutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento di talinorme opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme bensì un erroredi fatto, che deve essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto dimotivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sia l’erratorichiamo dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellaNumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioniN uem enroodni ra cicnovltaegcenee rallae d14d45o7v/2e02 6Data pubblicazione 15/05/2026oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (Cass. n. 13395/2018).4.2.

Quanto poi alla critica all’apprezzamento operato dai giudici del merito per erroneavalutazione del materiale probatorio, avendo gli stessi ritenuto sufficiente un elemento,quale la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia, che rivestiva il crisma dellagravità, ma non anche della precisione e concordanza, oltre a dovere essere ribaditol’insegnamento di questa Corte circa la natura autonoma dell’accertamento in sede civiledel fatto integrante giusta causa di licenziamento rispetto alla valutazione penalistica dellostesso (Cass. n. 21549/2019), va rilevato come il richiamo all’art. 273 c.p.p. risulti ancheper altro verso improprio atteso che, alla luce di quella dichiarazione, il Gip non disponevaalcuna misura cautelare, ma piuttosto la revoca del provvedimento restrittivo in essere.4.3.

La censura è quindi infondata.5.

Con il terzo motivo, infine, sull’assunto della diversità di ragioni a fondamento delledue decisioni di merito, la parte lamenta il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo che sarebbe rappresentatodalla (in)sussistenza della precisione e concordanza degli indizi, per non avere la Corteneppure acquisito il verbale contenente la confessione e avere fondato la decisione su unavalutazione, quale quella operata dal Gip, in assenza di un esame in ordine alla precisionee concordanza degli indizi.5.1.

Va innanzitutto rilevato, sotto il profilo dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. di nuovo conio, che le due statuizioni di merito appaiono fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n.26934/2023,n. 5947/2023).5.2.

Il motivo si presenta, poi, anche per altro verso non conforme al paradigma deltesto dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non essendosi la parte peritata di allegare leragioni della decisività del fatto il cui esame sarebbe stato omesso, tanto più che dallalettura della sentenza di appello emerge come la dichiarazione confessoria resa al Gip nonha rappresentato l’unico elemento fondante l’accertamento da parte della Corte territorialeNumero registro generale 3864/2025della condotta addebitata al lavoratore, avendo la stessa valorizzato l’ulterNiuomreero sceizriocnoalse t1a38n1/z20a2 6Numero di raccolta generale 14457/2026dell’ammissione dell’addebito contenuta nel ricorso di appello (cfr. pag. 2 della sentenzaData pubblicazione 15/05/2026d’appello dove è richiamato il passaggio dell’atto di appello in cui si trova affermato aldi là della confessione, ha avuto un ruolo marginale e un tentativo di truffa di valoremodestissimo ).5.3.

Il motivo va in conclusione rigettato.6.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del ricorrentee si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteliquidandole in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge espese generali al 15%, in favore della parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17-3-2026LA [OSCURATO:PERSONA] LEONENumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026Numero di raccolta generale 14457/2026Data pubblicazione 15/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -avverso la sentenza n. 39/2025 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 262/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3864/2025Numero di raccolta generale 14457/20261. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diData pubblicazione 15/05/2026Taranto, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva giudicato legittimo illicenziamento disciplinare intimato, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 45 n. 6 all. A delr.d. n. 148 del 1931, a [OSCURATO:PERSONA] dalla Kyma mobilità s.p.a., società chegestisce il trasporto pubblico nel Comune di Taranto, per il suo coinvolgimento inun’associazione a delinquere dedita alle truffe assicurative, circostanza appresa dagliorgani di stampa locali e confermata dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede diinterrogatorio di garanzia al Gip e richiamate nell’ordinanza di revoca della misuracautelare.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la sussistenza del fatto contestato potesseritenersi provata sulla scorta della confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia alGip, come già ritenuto dal giudice di primo grado, oltre che della ammissione contenutanel corpo del ricorso d’appello dove il lavoratore sosteneva di avere avuto un ruolomarginale nell’ambito di un tentativo di truffa modestissimo . La Corte ha poiritenuto la sanzione espulsiva proporzionata, evidenziando la gravità della condottaravvisabile nella falsità dei sinistri finalizzati a perpetrare truffe assicurative, peraltro,posta in essere nell’esercizio dell’attività di servizio, quale autista di mezzi pubblici.3. Per la cassazione di tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso con tre motivi;ha resistito l’intimata società con controricorso, illustrato anche da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.1.1. Il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 45, punto 6,all. A, R.D. n. 148 del 1931, art. 2119 c.c., artt. 7 e 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. .1.2. Il secondo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 273 c.p.p., con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. .1.3. Il terzo motivo denuncia: Difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.; diversità delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo e secondoNumero registro generale 3864/2025grado: dell’illegittimo richiamo alla valutazione del compendio probatorioN ucmoermo speziiountaale 1n38e1l/2la02 6Numero di raccolta generale 14457/2026ordinanza cautelare emessa in sede di indagini preliminari. Omesso esame di un fattoData pubblicazione 15/05/2026decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti: dellainutilizzabilità della confessione resa in sede penale a fini di prova indiziaria; persistenzadella presunzione di innocenza. Omesso esame del contenuto della confessione .2. Il ricorso non può trovare accoglimento.3. Con il primo motivo, la parte denuncia l’errore di sussunzione del fatto contestatonell’art. 45, punto 6 all. A, del r.d. n. 148 del 1931 (che al n. 6 prevede la destituzione di chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi dicosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima ) e nell’art. 2119 c.c.,per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la giusta causa di licenziamentoacriticamente, sulla base di notizie di stampa e della confessione resa dal lavoratore insede di interrogatorio di garanzia, in assenza di una condanna penale passata in giudicatoe senza effettuare una propria valutazione in ordine agli indizi di colpevolezza e alla gravitàdell’illecito.3.1. Osserva il Collegio come, pur essendo la censura in esame prospettata dalla partericorrente sub specie di errore di sussunzione, ciò di cui la stessa, a ben vedere, intendedolersi è piuttosto la valutazione operata dai giudici di merito, laddove hanno ritenuto lacondotta ascritta al dipendente provata nel suo disvalore disciplinare alla luce di quantoemerso dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui si dava attodella confessione dell’indagato in merito alla falsità dei sinistri inscenati al fine diperpetrare truffe assicurative.3.2. Ebbene, è noto che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrive i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto,segnatamente quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto e quello afferente l’applicazione della norma stessa una voltacorrettamente individuata ed interpretata.E’ stato anche osservato che, mentre il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erroneadella esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, il vizio diNumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie cNounmceroedti ara cgcoiltua dgeincearatlea1 4s4o57t/t2o02 6Data pubblicazione 15/05/2026una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - purrettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione. Di converso, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360,comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. 640/2019; Cass. 3340/2019; Cass. 23851/2019).3.3. Alla luce di tali consolidati canoni ermeneutici, appare chiaro come, nel caso dispecie, la parte, pur avendo apparentemente dedotto una falsa applicazione di legge, miriin realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito, per cui il motivo è inammissibile (Cass. n. 1493/2020).4. Con il secondo motivo la parte censura la sentenza per avere fondato l’accertamentodella responsabilità disciplinare sulla base del verbale di interrogatorio di garanzia senzaaverlo esaminato e comunque su un elemento munito della sola gravità indiziaria, nonessendo richiesti, a mente dell’art. 273 c.p.p., i requisiti di precisione e concordanza, percui la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda per mancatoraggiungimento della prova, anche alla luce della presunzione di innocenza.4.1. Innanzitutto, si rileva che si è in presenza di censura che riguarda il merito,considerando sia l’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema divalutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento di talinorme opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme bensì un erroredi fatto, che deve essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto dimotivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sia l’erratorichiamo dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellaNumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioniN uem enroodni ra cicnovltaegcenee rallae d14d45o7v/2e02 6Data pubblicazione 15/05/2026oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (Cass. n. 13395/2018).4.2. Quanto poi alla critica all’apprezzamento operato dai giudici del merito per erroneavalutazione del materiale probatorio, avendo gli stessi ritenuto sufficiente un elemento,quale la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia, che rivestiva il crisma dellagravità, ma non anche della precisione e concordanza, oltre a dovere essere ribaditol’insegnamento di questa Corte circa la natura autonoma dell’accertamento in sede civiledel fatto integrante giusta causa di licenziamento rispetto alla valutazione penalistica dellostesso (Cass. n. 21549/2019), va rilevato come il richiamo all’art. 273 c.p.p. risulti ancheper altro verso improprio atteso che, alla luce di quella dichiarazione, il Gip non disponevaalcuna misura cautelare, ma piuttosto la revoca del provvedimento restrittivo in essere.4.3. La censura è quindi infondata.5. Con il terzo motivo, infine, sull’assunto della diversità di ragioni a fondamento delledue decisioni di merito, la parte lamenta il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo che sarebbe rappresentatodalla (in)sussistenza della precisione e concordanza degli indizi, per non avere la Corteneppure acquisito il verbale contenente la confessione e avere fondato la decisione su unavalutazione, quale quella operata dal Gip, in assenza di un esame in ordine alla precisionee concordanza degli indizi.5.1. Va innanzitutto rilevato, sotto il profilo dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. di nuovo conio, che le due statuizioni di merito appaiono fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n.26934/2023,n. 5947/2023).5.2. Il motivo si presenta, poi, anche per altro verso non conforme al paradigma deltesto dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non essendosi la parte peritata di allegare leragioni della decisività del fatto il cui esame sarebbe stato omesso, tanto più che dallalettura della sentenza di appello emerge come la dichiarazione confessoria resa al Gip nonha rappresentato l’unico elemento fondante l’accertamento da parte della Corte territorialeNumero registro generale 3864/2025della condotta addebitata al lavoratore, avendo la stessa valorizzato l’ulterNiuomreero sceizriocnoalse t1a38n1/z20a2 6Numero di raccolta generale 14457/2026dell’ammissione dell’addebito contenuta nel ricorso di appello (cfr. pag. 2 della sentenzaData pubblicazione 15/05/2026d’appello dove è richiamato il passaggio dell’atto di appello in cui si trova affermato aldi là della confessione, ha avuto un ruolo marginale e un tentativo di truffa di valoremodestissimo ).5.3. Il motivo va in conclusione rigettato.6. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del ricorrentee si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteliquidandole in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge espese generali al 15%, in favore della parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17-3-2026LA [OSCURATO:PERSONA] LEONENumero registro generale 3864/2025Numero sezionale 1381/2026Numero di raccolta generale 14457/2026Data pubblicazione 15/05/2026