CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27448/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], successore a titolo universale quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 76/2020 depositata il 23/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con ricorso per cassazione notificato il 19 /10/ 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, sulla base di tre motivi , la sentenza della Corte d’Appello di Torino– s ezione s pecializzata in materia di i mpresa , del 23 /01/ 2020 (non notificata), di rigetto del l’appello dagli stessi proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Torino, al netto degli accordi transattivi raggiunti tra il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli altri convenuti, ha accolto la domanda ex art. 146 l.fall. proposta nei confronti dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] nonché dei componenti del collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],li ha c ondanna ti in solido a corrispondere al Fallimento la somma di € 3.000.000, 00 ( oltre rivalutazione e interessi), determinando la quota di ripartizione interna di responsabilità tra i condebitori solidali nella misura di 1/3 ciascun o ( pari a € 1.000.000,00), e ha dichiarato i terzi chiamati in causa Assicuratori dei Lloyd's tenuti a manlevare e tenere indenni i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle somme da essi dovute al Fallimento ( corrispondendo la somma di € 995.000,00),con condanna alle spese dei convenuti in favore dell’attore e dei terzi chiamati in causa in favore dei convenuti. 1.1. —[OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo universale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., terzo assuntore del concordato fallimentare nel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha resistito con controricorso, notificato il 30/11/2020. 1.2. — Nelle more del presente giudizio, a seguito di accordo transattivo intervenuto esclusivamente tra MAEL e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo in data 21 /06/ 2024 ha notificato a MAEL atto di rinuncia al proprio ricorso per cassazione, con compensazione integrale delle spese, e la prima gli ha a sua volta notificatoin data 24/06/2024 atto di accettazione della rinunciae contestuale rinuncia alle domande svolte in controricorso nei suoi confronti, concompensazione integrale delle spese. 1.3. — Resta, dunque, da esaminare il ricorso limitatamente alla posizione d i [OSCURATO:PERSONA] , rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti interessate hanno depositato memoria. I restanti intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. — Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunzia la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. a seguito del giudicato formatosi nel giudizio svoltosi tra lestesse parti e conclusosi con l'ordinanza n. 29911 indata 18 novembre 2019 d i codesta Corte anche con riferimento all'art. 96 della legge fallimentare». Il ricorrente si riferisce all’ordinanza con cui questa Corte ha dichiarato inammissibili, in quanto di natura meritale, i due motivi di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – I. « per avere il tribunale ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per affermare con certezza la carenza ed insufficienza dell'attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione posta in essere dai sindaci in adempimento del loro mandato» ed aver «aderito alle conclusioni del ctu, pur in presenza di indici emergenti dal bilancio di esercizio del 2009 cheinconfutabilmente attestavano l'insolvenza della società»; II. per omessa valutazione dell'atto di citazione con il quale, nelle more di quel giudizio, «il fallimento aveva promosso ex art. 146 l. fall. l'azione di responsabilità nei confronti degliamministratori, sindaci e della società di revisione della debitrice » – con conseguente passaggio in giudicato del decreto con cui il T ribunale di Verbania, accoglien d o l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso al passivo fallimentare,in via privilegiata, il credito per i compensi derivanti dalla sua attività di component e del collegio sindacale della società poi fallita, rilevando che: i) «sulla base della documentazione acquisita, non vi era ragione di discostarsi dalle conclusioni della Ctu», nel senso che «non vi erano dunque elementi per affermare con certezza la carenza o inadeguatezza del monitoraggio della situazione aziendale ed in generale una violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci»; ii) «le affermazioni circa il danno cagionato alla società dai sindaci erano del tutto generiche, mancando sia la prova del danno che del nesso causale». Secondo il ricorrente, il giudicato si sarebbe formato anche con riferimento ai presupposti logici del credito ammesso al passivo, quindi « oltre al concreto compimento dell'attività di sindaco, anche lo svolgimento dell'attività secondo il canone della diligenza professionale prescritta». 2.1. —L’assunto è infondato e il motivo va respinto. 2.2. —Occorre muovere dal rilievo che l’ammissione di un credito al passivo fallimentare (così come l’accoglimento della domanda di rivendicazione o restituzione) non ha affatto una portata tale da precludere qualsivoglia “ azione ordinaria” della curatela fallimentare » (Cass. n. 30327/2024). L’errore che inficia il ragionamento del ricorrente risiede nella automatica trasposizione delle categorie logiche proprie del giudicato formatosi nel contesto di giudizi ordinari di cognizione, al giudicato endoconcorsuale conseguente all'ammissione di un credito allo stato passivo, il cui statuto speciale si radica invecenell'art. 96, ult. comma, l. fall., a norma del quale "il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso": il che sta a significare che i provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo fallimentare , quand'anche divenuti definitivi, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della stessa procedura fallimentare. In questi termini si esprimeva già Cass. n. 8010/2022, presentandolo come un approdo “indiscusso” della giurisprudenza di legittimità ( con rinvio, ex aliis, a Cass.n. 25640/2017), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile alle decisioni assunte nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare «osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico». 2.3. — An che Cass. n. 7772/2024 ha ribadito che « t ra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.»(conf. Cass. n. 11808/2022, n. 27709/2020), fatta salva la limitata proiezione esterna di cui all’art. 120, comma 4, l.fall. In quella sede si è sottolineat o c ome i principi che presiedono in via ordinaria al giudicato – generalmente correlato all'oggetto del processo, e dunque a tutto quanto rientri nel suo perimetro, ivi compresa non solo l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi,di modo che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica, o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalitàdiverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass. 27013/2022, 32370/2023, 2387/2024) – non sono automaticamente trasponibili al giudicato cd. endofallimentare(tenuto conto anche del prin cipio di esclusività ex art. 52, l.fall.e del “contraddittorio incrociato”, che a rigore esclude l’identità delle parti rispetto ad altro giudizio promosso in sede ordinaria), dal momento che «le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020, 8010/2022, 34421/2023)». E ciò anche in considerazione della «peculiare fisionomia del procedimento di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il “diritto al concorso”, o comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta di diritto sostanziale “a tempo”, destinato indissolubilmente e ab originead essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass.11808/2022, 4632/2023)». 2.4. —Q uesti principi hanno trovato applicazione anche nelle ipotesi dicontemporanea pendenza di un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall . instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di amministratorio sindaci della società fallita,e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l'attività svolta; ipotesi nelle quali si è esclu sa espressamente sia l'ammissione del credito con riserva (in quanto consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall.), sia la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo statopassivo, sul rilievo che in quella sede il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. n. 3804/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 26733/2025). Del resto, in sede di accertamento del passivo il curatore fallimentare può solo limitarsi ad eccepire (in via riconvenzionale) l’inadempimento o il non esatto adempimento della prestazione da parte dell’amministratore o del sindaco, al fine di escludere o ridurre il compenso di cui questi chieda l’ammissione al passivo, ma non può proporre domanda riconvenzionaleper l’accertamento della responsabilità e il risarcimento dei danni, da proporre necessariamente in sede ordinaria. E dunque, l’accertamento sulla diligenza nell’adempimento potrà svolgersi nel giudizio fallimentare solo in via incidentale, mentre nel giudizio ordinario si svolgerà in via principale. Inoltre, le due azioni contrapposte ( quella del creditore e quella del curatore) riguardano diritti diversi, oltre che soggetti alla competenza di giudici diversi: il diritto al compenso, al rito esclusivo fallimentare; il diritto al risarcimento del danno da inadempimento,alla competenza della sezione specializzatain materia di i mpresa del tribunale ordinario. 2.5. — Deve quindi confermarsi l’indirizzo nomofilattico in base al quale le decisioniassunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesamedelle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti solo nella medesima sede concorsuale, oltre che in ogni giudizio promosso in sede ordinaria che incida sullo stato passivo fallimentare, al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 e s. l. fall., dal momento che il curatore, di fronte al giudicato endofallimentare, può semmai chiedere la revocazione del credito ammesso,ai sensi dell'art. 102 l. fall., ma non può agire in via ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o lo connotano (cfr. Cass. n. 13289/2012 e n. 20222/2013, entrambe in tema di azione revocatoria). Al contrario, esse non creano un vincolo sulle questioni comuniad altra eventuale controversia pendente in sedeordinaria tra le stesse parti e vertente sullo stesso rapporto giuridico (Cass. nn. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020, 8010/2022, 34421/2023, 7772/2024, 26733/2025; cfr. Cass. 19319/2015, ove si è escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione al passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo impedisse l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare del pagamentodi un acconto). Nel caso in esame, l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. promossa dalla curatela fallimentare nei confronti del sindaco risulta finalizzata solo ad ottenere il risarcimento dei danni, senza mettere in discussione l a definitiva ammissione al passivo fallimentare del credito insinuato a titolo di compenso per l’attività svolta dal medesimo sindaco, che pertanto non spiega alcun effettopreclusivo sul giudizio pendente n sede ordinaria . 3. — Il secondo mezzo prospetta la « Violazione e falsa applicazione dell'art. 2407 c.c. e dell'art. 2409 ter c.c. conriferimento alla responsabilità del collegio sindacale nel caso in cui la revisione dei conti sia affidata a un revisore esterno»”. Il ricorrente lamenta che la corte d'appello non a vrebbe « minimamente considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidato la revisione contabile alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che, per effetto dei diversi ruoli ricoperti, al collegiosindacale non potevano essere attribuite responsabilità di sorta in ordine alla mancata valutazione delle singole poste del bilancio dell'esercizio 2009 e alcontrollo contabile, che non competeva a tale organo di controllo stantel'incarico affidato dalla fallita al revisore». 4. — Analogamente con il terzo motivo si deduce « Erronea e falsa applicazione degli articoli 2407 2° comma c.c. e 1298 2° comma c.c. in relazione alla ripartizione interna delle quote di responsabilità», per avere la corte territoriale affermato che «il grado di responsabilità dei sindaci sarebbe pari a quello degliamministratori» e poi attribuito invece «ai due sindaci unapercentuale dell'obbligazione risarcitoria superiore a quella degli amministratori, rispettivamente 2/3 e 1/3». 5. — Entrambe le censure sono inammissibili per plurimi limiti di autosufficienza, in relazione alla loro sostanziale natura meritale e perché, sotto l’apparente formulazione di vizi di violazione di legge, tradiscono l’intento di ottenere una diversa valutazione di elementi probatori scrutinati in modo conforme nei due gradi d el giudizio di merito , trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019), così trascurando che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), mentre la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017). 5.1. —Nel caso di specie, la corte d’appello ha attentamente valutato tutti gli elementi che vengono ora riproposti nei due motivi in esame, con una motivazione ampia, logica e coerente, come tale non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il filtro del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., però non dedotto, né peraltro deducibile, ai sensi dell'art. 348 - ter, commi 4 e 5, c.p.c., in presenza della cd. doppia conforme (applicabile ai giudizi d’appello introdotti dall’11settembre 2012), che ricorre quando le decisioni assunte nei due gradi di giudizio di merito risultino fondate –come nel caso in esame – sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022; cfr. Cass.26934/2023, 5947/2023). 6. — In memoria il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 2407, comma 2, c.c., come modificato dalla legge n. 35/2025, «anche al caso in esame, con il conseguente rinvio al Giudice del merito per la eventuale determinazione degli importi dovuti dal Dr. Busalini a titolo di risarcimento del danno in conformità ai parametri previsti dalla norma citata», ritenuta norma “latamente processuale”. 6.1. —La richiesta non può essere accolta. Ritiene il Colleg i o che , in forza del principio generale di cui all’art. 11, comma 1, prel.,all’obbligazione risarcitoria del ricorrente, come conformata nella sentenza impugnata, non siapplichi l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025 entrato in vigore il 12aprile 2025, lì dove prevede (anche se si tratta di società a responsabilità limitata: art. 2477, comma 4, c.c.) che, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo,“i sindaci che violano i propri doveri” – compreso, evidentemente, quello di vigilare, con la diligenza e la professionalità agli stessi imposta, sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulle omissioni degli stessi: artt.2403 e 2406 c.c.–“sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. Invero, il diritto al risarcimentomatura in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza del pregiudizio , di natura patrimoniale, che l’inadempimento del sindaco ( in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio sociale , e come tale – in mancanza di una norma che inequivocabilmente e ragionevolmente disponga il contrario– va assoggettato alla normativa in quel momento in vigore non solo per l’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, ma anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, ivi compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile. 6.2. — Q uesta Corte, in effetti, solo con riguardo al risarcimento dei danni per equivalente ha affermato che la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri legali ( o giurisprudenziali) vigenti ( o praticati ) al momento della liquidazione, e dunque all’atto della pronuncia, anche non definitiva , sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale, o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n. 5013 / 2017; cfr. Cass. n. 8839/2025, in motiv.). E analogamente, in materia di danno alla salute causato da colpa medica, questa Corte ha ritenuto che il pregiudizio dev’essere liquidato in base ai criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017,anche se si tratta (con il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum) di fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore di quella disposizione, che non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio che egli deve seguire nella liquidazione del danno (Cass. n. 28990 / 2019 , n. 19229 / 2022 , n. 31868/2024). Invero, il criterio di determinazione del quantum non rappresenta un (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della responsabilità civile, ma costituisce soltanto l’espressione della misura monetaria «più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito»; se dunque, si è detto, il principio di irretroattività della legge impedisce all’intervento del legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi– in quanto dalla legge ricollegati a determina ti fatti , assunti ad elementi della fattispecie, che, una volta venuti ad esistenza nella realtà, non possono più essere negati o modificati– quei limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la norma generale e astrattasuccessiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito»(v. Cass. n. 28990/2019 cit.). In tal senso si è sottolineato che la norma sopravvenuta – dettata per disciplinare un settore, come la «quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria» precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo, non disciplina la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, modificandone gli elementi costitutivi, ma definisce, nella materia della responsabilità sanitaria, l’ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno “non patrimoniale” attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.E dunque la citata nuova disposizione –nata per porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale, conformatosi al criterio legale, da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt.1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità o assenza di motivazione della quantificazione del danno in questione – « si rivolge esclusivamente al Giudice (…) indicando quale più adeguato il criterio tabellare» ( rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura , cui avrebbe potuto ricorrere al momento della aestimatio), « delimitandone l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo»; questa è la ragione della sua applicabilità nei giudizi non ancora definiti, nei quali quel potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile (Cass. n. 28990/2019, in motiv.). 6.3. — Lo stesso è a dirsi per gli altri casi di danni non patrimoniali, indicati da Cass. n. 19229del 2022, come: il danno da morte dei prossimi congiunti, da liquidarsi in base ai parametri (cd. tabelle) vigenti al momento della liquidazione e non dell’illecito (Cass. n. 7272del 2012); il danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in base alla disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/2012, anche se si tratta di sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 18773 del 2016); il danno da ingiusta detenzione, la cui liquidazione dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento della liquidazione e non della detenzione (Cass. Sez. U. pen. n. 24287 del 2001, in motiv.). 6.4. —D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella materia del risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono in senso contrario all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025 che, con efficacia dal 5.3.2025, ha adottato, ai sensi dell’art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, la tabella unica nazionale ai fini del ”risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e dellastruttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o private”, stabilendo, all’art. 5, che le relative disposizioni “si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data dellasua entrata in vigore” (cfr., sul punto, Cass. n. 26826 del 2025, in motiv., e la questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363- bisc.p.c. è stata sollevata sul “se, in relazione alla controversia … relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute … derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, … il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la TUN, avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”). 6.5. —Ora, come anticipato, quel principio di cui s’è sopra detto vale solo nei casi in cui a venire in rilievo sia la liquidazione di un danno, come quello arrecato alla salute, di natura non patrimoniale, vale a dire un pregiudizio che, per l’assoluta impossibilità di procedere all’esatta individuazione del suo valore monetario, può essere liquidato dal giudice soltanto attraverso il giudizio di equità integrativa di cui all’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 12408/2011).Il caso in esame è , invece, del tutto differente. Non si tratta, qui , del risarcimento di un danno non patrimoniale , che , essendo voltoa reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica, dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d’equità integrativa, con i criteri –in quel momento vigenti – predisposti dalla legge o dalla prassi giurisprudenziale. Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno patrimoniale (emergente) arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso, ai suoi creditori), da liquidarsi nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma corrispondente al valore oggettivo (il quale dev’essere semplicemente quantificato) che, al momento della verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente aggiunti al passivo della stessa. Il risarcimento del danno patrimonialetende infatti – a meno che la legge non disponga inequivocamente in senso contrario, come l’art. 1783, comma 3, c.c., che, in materia di responsabilità delle cose portate in albergo, già nella sua originaria formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma 1, c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del danno subito, tant’è che la nuova formulazione che tale disposizione ha assunto con la l. n. 35/1977, che ha portato il limite massimo di tale responsabilità dalla somma di £. 200.000 all’importo corrispondente a cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (Cass. n. 3231 del 1987) – a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata correttamenteadempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere; differenza oggettivamente misurabile in una somma di denaro, salvo il suo adeguamento alla svalutazione della moneta nel corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore, qualora la stima sia oggettivamente ed incolpevolmente impossibile o di rilevante difficoltà(cfr., rispettivamente, Cass. n. 11018/2005 e n. 1981/1985 nonché Cass. n. 21607/2025). Così stando le cose, risulta evidente che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio sociale – che, per sua natura, non può che essere di regola meramente patrimoniale – la norma sopravvenuta non può incidere sulla relativa quantificazione,come disciplinata dalla legge al momento della verificazione del danno, la quale si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. U., n. 2061/2021 con riferimento alla “disposizione di legge” che “introduca, sullabase di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione”) che, per un motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle conseguenze dannose, ad esempio limitando il quantumrisarcibile ad una somma determinata o determinabile. Ciòè appunto avvenuto con il novellato art. 2407, comma 2, c.c., che ora limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci (quale che ne sia la loro effettiva misura), nei confronti della società e (tra l’altro) dei suoi creditori, ad “ un multiplo del compenso annuo percepito ” ( come visto : quindicivolte per compensi fino a €. 10.000, dodici volte per c ompensi da €. 10.000 a €. 50.000, e dieci volte per compensi maggiori di €. 50.000). 6.6. — Conforta, in questa direzione , l’approdo della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 235 del 2014, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass. priv. , ha rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens, introdotte al comma 2 ed al comma 3-quaterdel predetto articolo dall’art. 32 del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella parte in cui prevedono, per le lesioni di lieve entità, la necessità di un “accertamento clinico - strumentale" per il risarcimento del “danno biologico permanente” e di un riscontro medico- legale visivo o strumentale per il risarcimento del “danno da invalidità temporanea”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatasi prima della loro entrata in vigore) in quanto attengono non già «alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto»; ciò significa che al contrario, ove, come nel caso in esame, le norme sopravvenute attengono proprio alla “ consistenza ” (così come definita dalle norme precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato, le stesse non possono, evidentemente, trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza e ai giudizi in corso. Analogo conforto perviene dalrilievo del Giudice delle leggi secondo cui una norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva– fermo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate – può legittimamente incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se non impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n. 271 del 2011). Se dunque, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattiveo a portata retroattiva – sia innovative che di interpretazione autentica – resta tuttavia necessario, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione «sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata», tenuto conto che i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri: « il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (Corte cost. n. 73 del 2017, con rinvio alle sentenze n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010). 6.7. —Orbene, se questi sono i «limiti generali all’efficaciaretroattiva delle leggi», risulta allora evidente che tali principi sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva efosse perciò applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso. Una simile conclusione finirebbe invero per arrecare una irrimediabile lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; iii) alla prerogativa - funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’andel diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile. 6.8. — A tutto ciò può aggiungersi anche che la coeva modifica del quarto comma dell’art. 2407 c.c. –che fa decorrere il termine quinquennale dell’azione di responsabilità verso i sindaci «dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno» – è di per sé strutturata in modo da disporre solo per l’avvenire: e ciò non solo –qui si ricorda - perché, in difetto di diverse previsioni, la legge entra in vigore al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché, facendo essa riferimento ad un dies a quo inesistente nella precedente versione dell’art. 2407 c.c., risulta ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell’esercizio 2024; e non pare irragionevole che il legislatore abbia inteso far entrare in vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, piuttosto che dare una decorrenza diversa al comma che disciplina la prescrizione rispetto a quello che introduce un “tetto” alla “consistenza”del danno risarcibile. 7. —Alla luce di quanto detto, valgono le conclusioni che seguono . Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ricorrono le condizioni ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorsocon compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020). Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in dispositivo. 8. – Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell 'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, solo nei confronti del ricorrente M arco Busalini , trattandosi di misura applicabile ai casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione,non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , per rinuncia al ricorso, concompensazione delle spese. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d