CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 27013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso n. 6456/2021 proposto da: Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Mto avverso la sentenza n. 3203/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Bologna ingiunse al Ministero della giustizia il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 448.697,37 a titolo di residuo capitale in relazione a fatture emesse per l'attività di noleggio di attrezzature per la radiolocalizzazione e monitoraggio ambientale a favore di numerosi uffici di Procura della Repubblica. Avverso il decreto propose opposizione il Ministero, argomentando in principalità che le ditte fornitrici del servizio in questione non potevano essere considerate imprenditori commerciali, bensì ausiliari del giudice; i loro crediti, pertanto, non potevano considerarsi accertati se non all'esito della procedura di liquidazione prevista dalle norme che regolano le spese di giustizia, per cui la data di emissione delle fatture non assumeva alcun rilievo. Si costituì nel giudizio la società creditrice, sostenendo di non poter essere considerata come ausiliare del giudice; contestò, quindi, l'applicabilità delle disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e aggiunse che gli interessi dovevano decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture, come previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il Tribunale dichiarò nullo il decreto ingiuntivo ma, valutata nel merito la domanda della parte creditrice, condannò il Ministero al pagamento della stessa somma portata dal decreto, con gli interessi dalla scadenza del pagamento e con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che le questioni giuridiche poste dall'appello del Ministero erano state già risolte, in un'altra causa vertente tra le stesse parti dell'odierno giudizio ed avente il medesimo oggetto, dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20314 del 2015, passata in giudicato. Detta pronuncia era stata emessa «a definizione di controversia su pretese riferibili allo stesso rapporto giuridico portato all'esame della Corte»; trattandosi, quindi, del medesimo rapporto, identico era anche il fondamento della pretesa, basato sul contratto di locazione di attrezzature. Poiché, a norma dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, la Corte bolognese, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la menzionata decisione del Tribunale di Bologna doveva riverberare i suoi effetti anche nel giudizio odierno, precludendo il riesame del medesimo punto di diritto già oggetto dell'altra pronuncia. Alla luce delle indicazioni provenienti dalla citata sentenza, quindi, doveva escludersi che la società appellata potesse ritenersi un ausiliare del giudice e che dovesse attenersi alla regolazione di cui al citato d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia (in particolare, l'art. 168 sull'emissione del decreto di pagamento). Per le medesime ragioni la società appellata doveva essere considerata «un fornitore della P.A. che eroga una prestazione per il tramite di un negozio giuridico di diritto privato»; e da tanto derivava, secondo la Corte d'appello, l'applicabilità alla fattispecie delle norme del d.lgs. n. 2.31 del 2002, c:on conseguente sussistenza della mora ex re in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Ha concluso la Corte di merito osservando che non c'era stata alcuna contestazione, da parte del Ministero, sul corretto adempimento delle prestazioni offerte a fronte delle fatture emesse, né sui prezzi, discutendosi soltanto in merito all'entità degli interessi maturati dalla società creditrice a seguito del ritardo nei pagamenti.3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso il Ministero della giustizia con atto affidato a due motivi. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., con riferimento al passaggio in giudicato della citata sentenza n. 20314 del 2015 del Tribunale di Bologna. Osserva il ricorrente che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con i principi in tema di giudicato esterno. Dopo aver trascritto, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, un'ampia parte della motivazione della menzionata sentenza, il Ministero rileva che non sussisterebbe alcuna preclusione derivante dal giudicato. Affinché sussista il vincolo del giudicato esterno, infatti, vi deve essere, oltre all'identità delle parti, anche una piena identità di petitum e causa petendi, che non esiste «qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi». Nella specie, si tratterebbe «di rapporti giuridici distinti che avevano dato luogo a prestazioni diverse, sia pure attinenti al medesimo oggetto», i cui crediti sono stati azionati separatamente, di modo che non potrebbero sussistere gli effetti del giudicato. Il rapporto intercorrente tra la società creditrice e il Ministero avrebbe, perciò, «natura pubblicistica, non privatistica», con conseguente necessità di fare applicazione delle disposizioni in tema di spese di giustizia, trattandosi di una spesa connessa allo svolgimento del processo penale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 71, 168, 169, 170 e 171 del d.P.R. n. 115 del 2022 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002.Osserva il Ministero - dopo aver evidenziato il carattere assorbente della censura di cui al primo motivo - che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto la natura privatistica del rapporto tra la società CTE e il ricorrente. Le spese di noleggio delle apparecchiature necessarie per le attività di intercettazione dovrebbero essere ricondotte alle spese straordinarie di giustizia, da liquidare secondo la disposizione dell'art. 168 del d.lgs. n. 115 del 2002. Il corrispettivo oggetto della presente causa ha, secondo il Ministero, «una innegabile connotazione pubblicistica», per cui non può ritenersi soggetto alla libera contrattazione né al procedimento per ingiunzione. Dovrebbe trovare conferma, quindi, il principio già espresso in altre pronunce di questa Corte, che hanno escluso la possibilità di applicare in simili controversie la normativa del d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di transazioni commerciali. 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 3.1. La Corte d'appello ha enunciato, come si è detto, le ragioni per le quali nel caso in esame vi era tra le parti il vincolo di un precedente giudicato costituito da un'altra sentenza del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto una controversia su pretese riferibili allo stesso rapporto giuridico. La sentenza impugnata ha richiamato, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Sezioni Unite, sentenze 16 giugno 2006, n. 13916, e 17 dicembre 2007, n. 26482, ribadite, tra le altre, dalla sentenza 25 luglio 2016, n. 15339, e dall'ordinanza 10 maggio 2018, n. 11314 del 2018). 3.2. A fronte di tali argomenti, il motivo di ricorso in esame esordisce riportando un ampio stralcio della sentenza n. 20314 del 2015 del Tribunale di Bologna. Rileva la Corte che dalla lettura della trascritta motivazione si evince senza possibilità di dubbio che le parti di quel giudizio erano le stesse del giudizio odierno, cioè il Ministero della giustizia e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Dalla motivazione di quella sentenza si deduce poi, oltre all'identità dei soggetti, anche la sussistenza di un'identica causa petendi, perché anche in quel giudizio la società CTE aveva svolto in favore di alcune Procure della Repubblica «prestazioni aventi ad oggetto la locazione di attrezzature per lo svolgimento di attività di radiolocalizzazione e monitoraggio ambientale». L'unico punto che potrebbe rimanere in discussione, ragionando in astratto, è costituito dal petitum; va da sé, infatti, che, se il credito sul quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio fosse fondato su di un contratto diverso, l'accertamento contenuto nella sentenza bolognese richiamata dalla Corte d'appello non potrebbe fare stato nel giudizio odierno. Ma così non è, perché è la stessa parte ricorrente ad ammettere che nel caso in esame sono stati azionati in via giudiziaria, dalla società creditrice, due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, i quali richiedevano due diversi titoli esecutivi; si tratterebbe, cioè, secondo il Ministero della giustizia, di due rapporti giuridici distinti. Tale argomentazione è, però, fallace. L'identità del rapporto, riconosciuta appunto dal Ministero ricorrente, fa sì che sussista anche una sostanziale identità di petitum. La giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, alla quale l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, impone di affermare che, se un giudice accerta, tra le stesse parti, che quel contratto è regolato dal diritto privato (con tutto quel che ne consegue), non può poi un giudice diverso, in relazione allo stesso contratto tra le stesse parti, affermare il contrario. La circostanza in base alla quale, trattandosi di un contratto per il quale la società creditrice emette di tanto in tanto le fatture per il pagamento delle prestazioni svolte, sono necessari diversi titoli esecutivi non esclude, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il vincolo del precedente giudicato. A questo proposito, inoltre, risulta inconferente il richiamo compiuto dal Ministero ricorrente alla sentenza 3 settembre 2019, n. 21973, avente ad oggetto una vicenda in tutto simile a quella odierna. In quella pronuncia, infatti, questa Corte ha chiarito che non poteva sussistere il vincolo del precedente giudicato, perché gli altri giudizi «non riguardavano lo stesso rapporto giuridico», ogni credito «aveva una sua vita propria» e le pretese non trovavano fonte nello stesso, ma in titoli diversi. Di talché è evidente la diversità di quel caso rispetto al caso odierno nel quale - è bene ribadirlo - il giudicato esiste tra le stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico. È appena il caso di aggiungere che la bontà dell'approdo interpretativo al quale il Collegio è giunto è indirettamente confermata da due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, emesse in relazione a fattispecie in tutto diverse. La prima è la sentenza 13 luglio 2006, n. 15896, secondo cui in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creclitorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso. • La seconda è la recente sentenza 21 febbraio 2022, n. 5633, nella quale le Sezioni Unite, pur occupandosi del problema del giudicato costituito da un titolo esecutivo giudiziale, hanno affermato che il ricorso che denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. deve contenere la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione; il che significa che è la parte ricorrente onerata di dimostrare se, come e perché vi sia stata la violazione dei principi sul giudicato. 3.3. Qualche riflessione conclusiva va compiuta in ordine al complesso problema posto dal secondo motivo di ricorso, sul quale si è lungamente soffermata la parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che il rigetto del primo motivo rende ininfluente la censura contenuta nel secondo, poiché l'applicabilità del regime privatistico discende nel caso in esame, senza possibilità di ulteriori discussioni, dal fatto puro e semplice che vi sia il giudicato sul punto. Ciò premesso, il Collegio è pienamente consapevole del fatto che l'inquadramento giuridico delle prestazioni rese in favore del Ministero della giustizia dalle società che svolgono attività di intercettazioni telefoniche e ambientali in favore delle Procure della Repubblica costituisce un punctum dolens sul quale sono state emesse da questa Corte numerose decisioni (a partire dalla sentenza 24 gennaio 2019, n. 2074). Ed è indubbio che la giurisprudenza intervenuta sull'argomento non ha, fino ad oggi, ritenuto necessario rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa alla compatibilità col diritto comunitario di un'interpretazione della normativa interna che ha stabilito di non dover fare applicazione, ai rapporti in questione, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di transazioni commerciali (il che rileva soprattutto ai fini della maturazione e della esigibilità degli interessi). L'esito del ricorso odierno, però, è tale da escludere che ci si debba interrogare su tale aspetto del problema; e ciò, da un lato, perché la decisione della Corte d'appello è favorevole alla parte privata che sostiene l'applicabilità, nel caso di specie, della normativa sulle transazioni commerciali anziché del testo unico sulle spese di giustizia; da un altro lato, perché l'obbligo gravante sui giudici di ultima istanza di rimettere la questione alla Corte di giustizia tJE in presenza di un dubbio interpretativo non sussiste quando vi sia un profilo di diritto interno tale da escludere la rilevanza della questione stessa, nella specie costituito dall'esistenza del giudicato (v. in argomento, in linea con la nota sentenza Cilfit, la più recente sentenza del 6 ottobre 2021, nella causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA], punto 51). 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, essendo il ricorrente una parte pubblica. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di