CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2017
Cassazione n. 35428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26475/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1072, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], URZI' OTTAVIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2194/2017 depositata il 03/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dallaPres.Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2194/2017, - in giudizio proposto, con citazione del 2002, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci assegnatari di alloggi ricavati dalla ristrutturazione di un complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], costituito da cinque fabbricati (tra i quali «ristorante, silos, chiesetta, saloni, grotte romane, [OSCURATO:PERSONA], alloggio portiere»), nei confronti della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gestur srl e Locat spa, al fine di sentire accertare, ritenuta la loro proprietà indivisa e in proporzione ai rispettivi millesimi anche di tali edifici e, segnatamente, del ristorante (e di aree scoperte, anche ad uso parcheggi), la nullità, invalidità, inefficacia del contratto preliminare e dell’atto di compravendita della suddetta porzione di immobile, intervenuto, il 30/11/2001, tra la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e la Gestur, nonché il successivo atto di compravendita dello stesso immobile, stipulato il 13/3/2002, tra la Gestur e la Locat, con condanna dei convenuti tutti (i membri del consiglio di amministrazione Bruno, Perugini e Ricciardi), in solido (e il convenuto Ricciardi, anche quale liquidatore della cooperativa) al risarcimento dei danni –ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto le domande attoree, dichiarando l’inefficacia degli atti pubblici, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 16.368,72 e il convenuto Ricciardi al pagamento di € 744,89 al mese, fino al rilascio dell’immobile, e le domande riconvenzionali proposte dalle convenute Gestur, nei confronti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], e Locat, nei confronti della Gestur. I giudici di appello, in accoglimento del gravame principale della [OSCURATO:PERSONA] e del liquidatore Ricciardi, nonché del Ricciardi in proprio, del Perugini e del Bruno, hanno respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e confermato l’accoglimento di quelle degli altri attori, condannando, di conseguenza, i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati nella minor somma di € 13.363,21, quanto al Ricciardi, al Perugini, al Bruno, in solido, e di € 607,41 al mese, quanto al Ricciardi, confermando le ulteriori statuizioni riguardanti le domande di rivalsa della Gestur e della Locat. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, che, con riguardo alla posizione del Nocilli dovesse tenersi conto del giudicato intervenuto tra il medesimo socio Nocilli e la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 16650/2005, con la quale - nell’ambito di un giudizio promosso dal primo al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l’annullamento delle deliberazioni di approvazione, nel 2002, del bilancio della cooperativa relativo all’esercizio 2001 e di quello intermedio di liquidazione al 20/11/2002 (in quanto tali bilanci riportavano, all’attivo, sotto la voce «rimanenze», anche il valore di quei beni comuni, che l’attore Nocilli assumeva, invece, essere usciti, in forza di assegnazione ai soci, dal patrimonio della cooperativa) – erano state respinte le domande, in quanto (come motivato nella sentenza del 2005) «gli elementi interpretativi sopra richiamati (art.1362, primo e secondo comma, 1363 c.c.) , unitariamente considerati, inducono ad escludere che la proprietà dei cosiddetti “beni comuni” sia passata (previo frazionamento in quote ideali di proprietà proporzionati a quella oggetto di assegnazione individuale) dalla cooperativa ai relativi soci per mezzo dei relativi atti di assegnazione», così essendosi verificato «un fenomeno abbastanza comune nella vita delle cooperative edilizie», quello della «non costituzione di un condominio fra soci per gestione delle porzioni immobiliari non assegnate in proprietà individuale, bensì del permanere in capo alla società della proprietà e della gestione di tali unità»: trattandosi di accertamento «con efficacia di giudicato … in ordine all’esclusione dal trasferimento dei beni comuni de quibus al socio Nocilli», era precluso, nei riguardi del Nocilli, non degli altri soci assegnatari, ogni diverso accertamento. La Corte territoriale, passando all’esame delle clausole riportate negli atti di assegnazione dei singoli soci (con impianto testuale analogo), osservava, in particolare, che, dal tenore letterale dell’art.1 (che attribuisce al socio in piena ed esclusiva proprietà un appartamento, individuato nei confini e dati catastali, il diritto di uso perpetuo di posto auto e del terreno destinato a giardini pertinenziali, il tutto come da allegati A e B, che contiene l’indicazione di «zone di proprietà comune» e precisamente «[OSCURATO:PERSONA], teatro, chiesetta, silos, ristorante, appartamento del portiere, saloni e grotte, oltre i terreni di proprietà esclusiva in forza dei tutoli pubblici surrichiamati»), dell’art.2 (che richiama, con l’immobile assegnato, la «comproprietà delle parti comuni espresse in millesimi»), dell’art.4 (che chiarisce che, nell’assegnazione al socio, sono comprese le quote di comproprietà «delle parti comuni del complesso e dell’edificio»), si doveva evincere la volontà delle parti di trasferire al socio assegnatario anche la proprietà della quota dei beni comuni, non valendo ad escludere tale conclusione né l’attribuzione al socio assegnatario del diritto di uso perpetuo di posti auto scoperti e della cantinola, essendo l’uso esclusivo compatibile con la proprietà comune, né la previsione, nell’art.7, secondo cui la Cooperativa assegnante, in relazione ai proventi ricavati dalla futura vendita programmata dei beni comuni e alla liquidazione degli importi finali, avrebbe eseguito gli opportuni conguagli , né i comportamenti indicati dagli appellanti principali (vale a dire il fatto che la Cooperativa avesse continuato, per proprio conto, a provvedere ai pagamenti delle imposte gravanti sui beni in esame senza richiedere il rimborso ai soci ovvero avesse costituito con Enel una servitù su una parte delle grotte, facenti parte dei beni in questione, o che, nei bilanci della Cooperativa successivi all’assegnazione, regolarmente approvati dai soci -salvo che per l’impugnazione da parte del socio Nocilli -, i beni stessi fossero stati ricompresi tra le rimanenze). Avverso la suddetta pronuncia, la Società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio propongonoricorso per cassazione, notificato 3/11/2017, affidato a due motivi, nei confronti di Arch. [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 13/12/2017, contenente tre motivi di ricorso incidentale), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 12/12/2017, contenente unico motivo di ricorso incidentale), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso notificato il 12/12/2017), nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gestur srl, [OSCURATO:PERSONA] spa, già Locat spa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese). Il ricorrente incidentale Perugini e la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] srl hanno replicato con controricorso al ricorso incidentale del Nocilli. Con ordinanza interlocutoria n. 11043/2023 è stato disposto il rinvio a N.R. per la trattazione congiunta con il ricorso n. 20365/2019, vertente su analoga questione. Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso incidentale del Nocilli e del secondo motivo del ricorso incidentale del Perugini e del primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati. La ricorrente principale, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente incidentale Nocilli hanno depositato memorie ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrent i principal i [OSCURATO:PERSONA] e Ricciardi lamenta no : a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3 Cost., 832 e 1362 e ss. c.c., 404 c.p.c., in relazione ai criteri interpretativi degli atti di assegnazione dei beni immobili (riguardanti soltanto i singoli appartamenti individuati nella planimetria, allegato A) ai soci della cooperativa, nonché alla violazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 16650/2005 del Tribunale di Roma (e si richiama anche altra sentenza del Tribunale di Roma, non menzionata nella sentenza impugnata ma allegata nel giudizio di merito, n.30202/2003, resa in altro giudizio promosso sempre dal Nocilli, di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2000, pure definito con rigetto della domanda), con efficacia riflessa per tutti i soci assegnatari, resistenti nel presente giudizio, non solo per il socio Nocelli, suscettibile esclusivamente di opposizione di terzo, nella specie mai proposta; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 c.p.c., degli artt.2395 e 2967 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., in relazione alla affermata responsabilità personale degli amministratori. 2. Il ricorrente incidentale Perugini lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2909 c.c., in punto di mancata efficacia riflessa, a tutti i soci di società di capitale con numero esiguo di soci, anche se non formalmente parti in causa, del giudicato esterno di cui alla citata sentenza del Tribunale di Roma del 2005, con la quale erano state respinte le domande formulate dal socio Nocilli, di nullità delle delibere assembleare di approvazione dei bilanci 2001-2002, sul presupposto giuridico fattuale che gli immobili in contestazione, tra cui il ristorante oggetto del presente giudizio, fossero rimasti in proprietà della Cooperativa; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1362 e ss. c.c. , essendo stati disattesi dalla Corte d’appello, nell’interpretazione degli atti di assegnazione ai soci degli immobili, i criteri ermeneutici di legge; c) con il terzo motivo, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2395 c,c. e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’attribuzione al Perugini, ex art.2395 c.c., di una personale responsabilità risarcitoria in assenza di qualsivoglia prova. 3. Il ricorrente incidentale Nocilli lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost., 2909 c.c. e 34 c.p.c., 102 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso dall’accertamento, operato sin dal primo grado, del trasferimento dalla cooperativa ai soci assegnatari delle unità immobiliari anche poste nelle «zone comuni» descritte nell’allegato B, il solo socio Nocilli, negandogli la legittimazione alla proposizione dell’azione di rivendica della proprietà essendo intervenuto giudicato nei suoi confronti in ragione della sentenza del Tribunale di Roma del 2005, laddove doveva essere «ridimensionata la valenza della sentenza» citata , che non aveva effetto di accertamento di diritti reali, sia per l’oggetto e la causa petendi di quel giudizio sia per l’evidente difetto di contraddittorio con tutti i soci, vertendosi in ipotesi di mere valutazioni effettuate incidenter tantum, suscettibili quindi di essere disattese in un diverso contesto. Peraltro, si deduce che l’esclusione della comproprietà del locale ristorante attribuito agli altri soci in proporzione ai millesimi ha comportato alterazione di questi, in ragione proprio dell’esclusione della quota spettante al Nocilli. Si richiama altra sentenza del Tribunale di Roma, non menzionata nella sentenza impugnata ma allegata nel giudizio di merito, «anch’essa con valenza di giudicato», n.30202/2003, resa in giudizio promosso sempre dal Nocilli, di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2000. Il ricorrente incidentale chiede quindi che gli effetti della declaratoria di inefficacia degli atti di compravendita e delle condanne risarcitorie siano estese anche al socio Nocilli. 4. Preliminarmente, va dato atto che, come rilevato dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso in replica al ricorso incidentale del Nocilli, questa Corte, con sentenza n. 26194/2016, ha respinto l’impugnazione proposta avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2698/2009, che aveva confermato, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Roma n. 30203/2003, resa in un giudizio promosso dal socio Nocilli, nel 2002, di impugnazione della deliberazione del 9/3/2002 della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2000, sentenza che era stata pure allegata in atti nel giudizio di merito (ma di cui la sentenza qui impugnata non fa cenno). Il Tribunale, in detto giudizio, aveva respinto la domanda attorea del Nocilli, ritenendo infondato il vizio di redazione del bilancio 2000 denunciato, vale a dire l’essere stato indicato nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le rimanenze, importo relativo ad alcuni immobili della cooperativa (ristorante, silos, teatro, chiesetta, saloni, grotte romane, villino, alloggio del portiere, terreni), che, invece, la stessa Cooperativa aveva asseritamente assegnato ai soci pro-indiviso, in quanto, non essendo decisiva l’espressione «zone di proprietà comune» utilizzata nell’art.1 dell’atto di assegnazione (non essendo chiaro se la dizione si riferisse «alla comproprietà dei soci oppure alla proprietà indiretta dei medesimi mediante la proprietà diretta e perdurante della società cooperativa»), il senso della clausola era chiarito da altri univoci elementi (l’essere i suddetti immobili destinati, ex art.7 dell’atto di assegnazione, ad essere venduti a terzi, per coprire costi di costruzione affrontati dalla cooperativa e non riversati sui soci, cosicché era ragionevole ritenere che il trasferimento della proprietà avvenisse direttamente dalla cooperativa a terzi, senza il duplice passaggio reale; l’art.2 dell’atto di assegnazione, ove si legge che l’immobile viene assegnato «con la comproprietà delle parti comuni», con la specificazione che esse sono inalienabili ed indivisibili; la mancata indicazione nell’atto che i suddetti beni immobili sono assegnati a ciascun socio in proprietà indivisa; l’approvazione del bilancio di esercizio 1999, recante la stessa approvazione tra le rimanenze; il fatto che la Cooperativa, pur dopo la stipula degli atti di assegnazione, negli anni 2001 e 2002 ha continuato a pagare le imposte relative a tali beni; la costituzione di servitù di passaggio a favore dell’Enel su parte di detti beni), cosicché risultava essersi verificato quanto avviene usualmente nelle cooperative edilizie, vale a dire la «non costituzione di un condominio fra soci per gestire le parti non assegnate in proprietà individuale», con la conseguente permanente proprietà e gestione in capo alla società cooperativa dei beni non assegnati individualmente. La Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale ma con diversa motivazione, essendosi dato rilievo alla preclusione per giudicato esterno nelle more intervenuto, rappresentato dalla sentenza n. 16650/2005 resa dal Tribunale di Roma, tra le medesime parti, con cui era stata respinta altra impugnativa del Nocilli avverso delibera di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2001 e di quello intermedio di liquidazione al 20 novembre 2002, sulla base delle stesse argomentazioni della sentenza del 2003 oggetto del gravame. Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26194/2016, ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal Nocilli avverso tale sentenza d’appello, osservando che ricorreva l’effetto preclusivo del giudicato, ex art.2909 c.c., considerato che le parti dei giudizi erano le medesime e l’accertamento verteva sempre sulla composizione dell’attivo patrimoniale della società cooperativa e involgeva «la questione della sua estensione altresì ad un complesso di beni che l'impugnante vanamente aveva chiesto fossero considerati non della cooperativa poiché di proprietà indivisa fra i soci assegnatari, quale condizione indispensabile, se provata, per sorreggere la censura di non veridicità del bilancio», cosicché era irrilevante che la domanda del Nocilli «non fosse diretta all'accertamento in via principale della propriet̀ di quei beni in capo ai soci, trattandosi di circostanza viceversa apprezzata e valutata dal giudice di merito come un prius logico al fine di qualificare la correttezza del documento contabile della cooperativa». In sostanza, si è rilevato che l’efficacia del giudicato copre, pur in assenza di un’apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l’accertamento che si presenta come «premessa o presupposto logico» della stessa e, nella specie, vertendosi in giudizi aventi ad oggetto impugnative di deliberazione successive di bilanci della società cooperativa, che presupponevano tutti la permanenza nel patrimonio della società in liquidazione di beni che in altri atti erano descritti, invece, come comuni ai soci assegnatari, l’accertamento operato su tale presupposto logico giuridico identico, nella pronuncia passata in giudicato n. 16605/2005, era vincolante, anche in mancanza di un accertamento sulla proprietà dei beni, non funzionale peraltro a quel petitum sostanziale e che non avrebbe neppure essere potuto pronunciare in assenza dei contraddittori necessari (i soci tutti assegnatari). 5. Tanto premesso, il presente giudizio ha, invece, ad oggetto domanda principale di nullità, invalidità, inefficacia del contratto preliminare e dell’atto di compravendita della porzione di immobile, sita nel complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal ristorante e dalle aree scoperte, anche ad uso parcheggi, intervenuto, il 30/11/2001, tra la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e la Gestur, nonché il successivo atto di compravendita dello stesso immobile, stipulato il 13/3/2002, tra la Gestur e la Locat, previo accertamento della proprietà indivisa e in proporzione ai rispettivi millesimi anche di tale edificio in capo ai soci assegnatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6. Conformemente alle conclusioni del P.G., il motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre sono infondati il primo motivo del ricorso principale, in parte e nei limiti che seguono, e il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. In generale, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (v. già Cass. n. 9695/2003), anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano «identici elementi costitutivi dell'azione»; la preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l’impossibilità di decidere la questione in modo diverso. ̀ stato, invero, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un «medesimo rapporto giuridico» e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il giudicato suddetto - che esplica quindi gli effetti del giudicato esterno -, anche se il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo. Se infatti l'autorità del giudicato non osta all'allegazione e alla cognizione di nuovi e posteriori eventi che incidano sul diritto deciso, essa impedisce peraltro il riesame della controversia già risolta nel provvedimento definitivo mediante la deduzione di questioni anteriori al giudicato stesso (v. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916, nella quale si discuteva dell’efficacia espansiva del giudicato in ambito tributario, in relazione a impugnazioni distinte di accertamenti relativi a diversi anni di imposta; Cass. n. 9512/2009, sempre in materia tributaria; Cass.n.10623/ 2009; Cass. n. 8650/2010; Cass. 16675/2011, sempre in ambito tributario; Cass. 13498/2015, pure in tema di contenzioso tributario; Cass. n. 11754/2018; Cass. n. 37/2019, sempre nell’ambito tributario; Cass. 27013/2022: «Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, con la quale pronuncia questa Corte ha confermato la sentenza di merito che, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del compenso per il noleggio di attrezzature necessarie per l'effettuazione di intercettazioni ambientali in favore di una serie di uffici della Procura della Repubblica, aveva ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla natura privatistica del rapporto, sul presupposto che la diversità della pretesa creditoria fatta valere non inficiasse l'identità del detto rapporto rispetto a quello oggetto di un precedente giudizio tra le stesse parti). Quindi, la rilevanza del giudicato esterno postula identità delle parti ed unicità del rapporto giuridico e, ai fini del rilievo oggettivo del giudicato esterno, non si pone una questione di identità o meno tra la domanda in decisione e quella definita dal giudicato ma, piuttosto, di identità/unicità del rapporto sostanziale cui le due domande, tra loro diverse, si riferiscono. Si è quindi chiarito che «qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall'art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo dell'individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell'intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico giuridico» (Cass. 11754/2018; Cass. 41895/2021). La formazione di tale giudicato esterno sul «punto fondamentale comune ad entrambe le cause» prescinde quindi, in tale ipotesi, dalla proposizione di una specifica domanda di parte, dovendosi distinguere tra pregiudizialità tecnica o in senso stretto, che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso (quello pregiudicato), e pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto: a) al primo caso, in cui l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto», si riferisce l'articolo 34 c.p.c., secondo cui l'accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti; b) nel secondo caso, invece, vi è un « punto pregiudiziale », ovvero un antecedente logico necessario, comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico e la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte, coprendo il giudicato le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione «pregiudiziale in senso logico». 6.2. Tuttavia, presupposto perché operi il giudicato esterno è sempre il requisito dell'identità delle persone (da ultimo, Cass.33201/2022). Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha escluso che potesse operare l’effetto preclusivo del giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Roma del 2005 (e di quella del 2003) in danno delle domande proposte dai soci diversi dal Nocelli (che non avevano impugnato le delibere assembleari di approvazione dei bilanci della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA]), non vertendo il/i giudicato/i esterno/i ed il presente giudizio tra le stesse parti. 6.3. Con riguardo, invece, alla posizione del ricorrente incidentale Nocilli, vi è il pre-requisito dell’identità, parziale, di parti (l’attore, il socio Nocilli, e la convenuta principale, la società Cooperativa) richiesto ai fini dell’operatività della preclusione da giudicato esterno. Nel presente giudizio sono parti anche altri soci assegnatari e la società acquirente l’immobile venduto dalla Cooperativa , oltre la terza chiamata. Si può poi ritenere che il rapporto giuridico dedotto, nei due giudizi, pur nella diversità dei petita (accertamento della nullità/annullabilità di delibere assembleari, da un lato, accertamento della nullità di atto di trasferimento di immbile ad opera della cooperativa a terzo, dall’altro), sia il medesimo, vale a dire il rapporto tra il socio assegnatario Nocilli e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in merito all’assegnazione al primo di alloggio ricadente nel complesso immobiliare ed alla proprietà del bene contestato (nella specie il ristorante). Rileva, tuttavia, il P.G. che questa Corte, con principio dettato in materia di condominio ma applicabile anche alle società che, come la ricorrente principale, già proprietarie di uno o più edifici, hanno provveduto all’assegnazione ai singoli soci della proprietà esclusiva delle relative porzioni e della comproprietà di parti ed aree agli stessi comuni, ha ritenuto che, nel giudizio d’impugnazione avverso una delibera assembleare, la questione della titolarità comune (o sociale) ovvero individuale (di uno o più condomini ovvero di uno o più soci assegnatari) di una porzione dell’edificio, in quanto inerente, rispettivamente, all’esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. (Cass. n. 20612 del 2017) ovvero alla appartenenza esclusiva di un bene (come, nella specie, il locale ristorante) alla società, ai fini della sua corretta iscrizione nel bilancio societario tra le rimanenze dell’attivo patrimoniale, può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo, «in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’art. 34 c.p.c., di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli» svolgendosi (o, comunque, essendosi svolto) il giudizio ai sensi dell’art. 1137 c.c. (ovvero ai sensi degli artt. 2377 ss c.c.) nei confronti dell’amministratore del condominio (o del legale rappresentante della società) ma senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini (o di tutti i comproprietari) in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass. n. 35794 del 2021; Cass. n. 20612 del 2017). I precedenti in questione riguardavano casi in cui un condomino aveva impugnato delibere assembleari condominiali, radicando il rapporto processuale nei confronti del solo amministratore, legittimato passivo ex art.1137 c.c., e deducendo che la delibera aveva comportato un'indebita ingerenza in aree di sua proprietà esclusiva, cosicché si è rilevato che «esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore medesimo una domanda che sia volta ad ottenere l'accertamento della proprià esclusiva di un singolo su un bene altrimenti compreso fra le parti comuni ex art. 1117 c.c., imponendo una tale domanda il contraddittorio processuale di tutti i restanti condomini (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6649), con la conseguente affermazione che l’accertamento sulla dedotta proprietà esclusiva di un bene non potrebbe essere che di carattere meramente incidentale, funzionale alla decisione della causa sulla validità dell'atto collegiale, privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli. Ne consegue, ad avviso del P.G., che l’accertamento operato dal giudice, investito dell’impugnazione della delibera assembleare, sull’appartenenza, o meno, al condominio ovvero, rispettivamente, alla società, del bene sul quale la delibera impugnata abbia inciso, può assumere la forza del giudicato (con la conseguente efficacia preclusiva di un differente accertamento in un successivo giudizio tra le stesse parti e, a fortiori, tra parti in tutto o in parte diverse) solo se ed in quanto sia stata proposta, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., un’esplicita domanda di una delle parti e si ha una «esplicita domanda di una delle parti», necessaria per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, solo se essa risulti in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata (Cass. n. 13173 del 2007), come, ad es., attraverso la richiesta d’integrazione del contraddittorio per la decisione di una questione pregiudiziale, avanzata in primo grado, potendo, in effetti, ritenersi insita in tale istanza la volontà di far decidere la questione con efficacia di giudicato, poiché, quando una questione pregiudiziale dev’essere decisa con simile efficacia, il contraddittorio va integrato nei confronti degli altri soggetti di cui sia necessaria la presenza nella causa pregiudiziale (Cass. n. 10130 del 2000). Osserva il P.G. che l’azione che ha per oggetto l’accertamento positivo o l’esclusione del diritto di proprietà (o di comproprietà) individuale sulle parti (asseritamente) comuni (o sociali), esercitata dal condomino titolare di una determinata proprietà immobiliare (ovvero dal socio assegnatario della stessa), rende, invero, indispensabile l’integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (o degli altri soci coassegnatari dell’area asseritamente sociale), giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di comproprietà in capo a coloro cui appartengono (quali condomini ovvero come soci assegnatari) le altre unità immobiliari; una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro sullo stesso bene (e cioè la proprietà condominiale dello stesso quale bene comune e quella esclusiva del singolo condomino ovvero la proprietà della società e quella del singolo o dei singoli soci assegnatari) deve quindi necessariamente essere adottata nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione ovvero della pretesa comproprietà del bene in quanto oggetto di trasferimento a tutti i soci assegnatari di porzioni dell’edificio sociale. In effetti, l’accertamento sulla proprietà del bene-ristorante, esclusiva del socio (in comproprietà con altri soci assegnatari) o esclusiva della società cooperativa, per potere operare con efficacia di giudicato, esterno, in quanto incidente sull'estensione del diritto dei singoli assegnatari, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di tutti gli altri soci assegnatari. E a tal fine era necessaria la formulazione di una domanda riconvenzionale previa richiesta di integrazione del contraddittorio. Orbene, l’accertamento (anche) sulla proprietà del locale ristorante, svolto dal tribunale di Roma nella sentenza n. 16650/2005 e nella sentenza del Tribunale di Roma n. 30203/2003, pure passata in giudicato, in quanto funzionale solo a giudicare sulla validità delle deliberazioni con le quali la società ricorrente aveva approvato i bilanci in cui tale locale era stato appostato, quale «rimanenza», tra i beni della società stessa, non è, dunque, idoneo, in mancanza della espressa o comunque inequivoca domanda in tal senso di una delle parti (e della conseguente necessità di integrare sul punto il contraddittorio nei confronti di tutti i soci che hanno assunto di esserne i comproprietari in forza degli atti di assegnazione), ad assumere la forza del giudicato e non produce, dunque, l’effetto di precludere un differente accertamento in un successivo giudizio tra le stesse parti, e cioè il socio impugnate [OSCURATO:PERSONA] e la società cooperativa, come, invece, affermato dalla Corte d’appello: l’accertamento in ordine all’esclusione del trasferimento dei beni comuni in questione al socio Nocilli, non preclude, tra le parti di quel giudizio, e cioè lo stesso Nocilli e la società cooperativa, «ogni diverso accertamento sul punto» e, a fortiori, tra parti diverse, e cioè i soci attori che non avevano impugnato i bilanci societari, come, invece, pretendono la ricorrente principale e il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], che, per questo, hanno censurato la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che «l’accertamento in ordine all’esclusione del trasferimento dei beni comuni» «non spieghi alcun effetto nei confronti degli altri attori». 7. Risultano, invece, fondati, come anche ritenuto dal P.G., il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e la residua censura del primo motivo del ricorso principale della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] de Ricciardi in proprio. Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero sulla mancanza o l’apparenza o la contraddittorietà della motivazione addotta o sull’omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel testo conseguente alle modifiche addotte dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20964 del 2017). Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). La sentenza impugnata, invece, laddove ha ritenuto, che dagli atti di assegnazione emergesse «la volontà delle parti di trasferire al socio assegnatario anche la proprietà della quota dei beni comuni», tra cui il locale ristorante, non ha provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale del testo al suo esame, omettendo, in particolare, di chiarire in quale punto il contenuto scritto di tali atti contenesse, com’è invece necessario, l’inequivoca manifestazione della volontà traslativa della quota di beni comuni, come il ristorante, che ha, invece, preteso di rinvenire nello stesso. A parte il non chiaro riferimento a «la planimetria generale che allegato B con indicazione delle zone di proprietà comune», come il «ristorante» (art. 1), i fatti sui quali la Corte d’appello ha fondato la decisione non dimostrano in alcun modo che la cooperativa aveva manifestato, negli atti di assegnazione, la volontà «di trasferire al socio assegnatario anche la proprietà della quota dei beni comuni», tra cui il locale ristorante, a tal fine non essendo sufficiente né il rilievo per cui «nell’assegnazione al socio sono comprese le quote di compropriet̀ delle parti comuni del complesso e dell’edificio » (art. 4), né il fatto che «il socio assegnatario, nel conferire … alla Cooperativa l’incarico di provvedere all’amministrazione e alla gestione delle parti comuni, conferma implicitamente il proprio diritto di proprietà sui beni comuni», in mancanza di una precisa indicazione di quali siano esattamente tali beni, specie se si considera che, a norma dell’art. 7 degli stessi atti, la Cooperativa assegnante ne aveva programmato la vendita al fine di adempiere ai debiti assunti. 8. Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale del Perugini, concernenti le statuizioni sulla responsabilità personale degli amministratori. 9. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale del Nocilli, il secondo motivo del ricorso incidentale del Perugini e vanno respinti, in parte, il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA] del Ricciardi e il primo motivo del ricorso incidentale del Perugini, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale del Perugini, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA] e