Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 33201/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.F.: 00635200587), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n.19; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33R15 L290A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza Ruggero di Sicilia, n. 1; -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte di appello di Roma n. 4388/2016 (pubblicata l’8 luglio 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis.

1. c.p .c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12260/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 164/2009, il Tribunale di Rieti - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il sig. [OSCURATO:PERSONA] proprietario esclusivo del terreno - sito nel Comune di Roccantica (RI), distinto al N.C.T. alla partita 749 del foglio 9, particella 458 (già 72) -oggetto di domanda di rivendicazione - ed accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (distinto in catasto al medesimo foglio 9, particella 74, sub 2- 25) ed a carico del suddetto terreno dell’attore, compensando tra le parti le spese del giudizio.

2. Decidendo sull’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellata società, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4388/16 (pubblicata l’8 agosto 2016), lo accoglieva e, nel confermare la fondatezza della sua domanda di rivendicazione della proprietà del menzionato fondo, condannava l’[OSCURATO:SOCIETA]. all’immediato rilascio dello stesso, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione a tutti i manufatti ivi realizzati.

Condannava, altresì, l’appellata al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, da determinarsi in separato giudizio.

Rigettava, di contro, le domande riconvenzionali dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonché il suo appello incidentale, con la derivante condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte laziale rilevava, innanzitutto, la fondatezza del primo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], con il quale lo stesso aveva lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la costituzione della servitù di passaggio in favore dell’immobile dell’[OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la rampa realizzata sul fondo del Biss.

A tal riguardo, infatti, il giudice di secondo grado osservava che, dalla c.t.u eseguita nel giudizio di appello, era emerso che il fondo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. non era affatto intercluso ed aveva addirittura altri quattro accessi dalla via pubblica, oltre a quello attraverso la rampa sul controverso terreno di proprietà del Biss, così dovendosi pervenire al rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’appellata.

La Corte territoriale riteneva fondato anche il secondo motivo dell’appello principale con il quale era stato denunciato un vizio di omessa pronuncia in ordine al riconoscimento della illegittima realizzazione del terrazzo a livello da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della sua conseguente condanna alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi.

Difatti, il pieno riconoscimento del diritto di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto delle riconvenzionali di usucapione tanto del diritto di proprietà quanto del diritto di servitù di passaggio e di uso del terrazzo imponevano, infatti, l’accoglimento integrale della domanda proposta dallo stesso Biss e la conseguente condanna della società appellata alla rimozione delle opere realizzate ed alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi.

Allo stesso modo, la Corte di appello di Roma ravvisava la fondatezza del terzo motivo di gravame del Biss, con cui era stato dedotto un vizio di omessa pronuncia in relazione alla richiesta di condanna di risarcimento danni conseguente all’usurpazione posta in essere dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con la rampa ed il terrazzo a livello.

La Corte rilevava che era pienamente sussistente l’illecita condotta della società appellata e che, a causa di ciò, il Biss era stato ingiustamente privato per lungo tempo della disponibilità del terreno di sua proprietà; pertanto, risultando pienamente sussistenti e provati gli elementi costitutivi dell’an debeatur, doveva trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Biss, con rimessione della loro liquidazione a separata sede giudiziale.

Quanto all’appello incidentale, la Corte laziale ne ravvisava la totale infondatezza, dovendosi escludere sia lapertinenzialità del terreno di proprietà del Biss rispetto all’immobile dell’[OSCURATO:SOCIETA]., sia perché erano risultati insussistenti i presupposti per l’invocata usucapione.

Dava atto, infine, il giudice di appello che l’appellante incidentale non aveva riproposto la domanda riconvenzionale di accessione invertita, ai sensi dell’art. 938 c.c. .

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a sette motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sul presupposto che il c.t.u. non aveva correttamente valutato che essa, quale proprietaria del fondo intercluso, non poteva procurarsi altri accessi, se non con eccessivo dispendio e disagio, e che l’accesso alla via pubblica era inadatto e insufficiente, così contraddicendo del tutto la ratio degli artt. 1051 e 1052 cc. .

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dovendo considerarsi il Biss privo di interesse ad agire in quanto nessun danno gli sarebbe stato arrecato dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 936 c.c., non avendo gli originari proprietari della particella 72 frapposto, all’epoca della realizzazione del manufatto, alcuna opposizione entro i sei mesi, previsti dal citato art. 936, al comma quinto.

4. Con la quarta doglianza, la ricorrente ha denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art.112 c.p.c., per non essersi il giudice di appello pronunciato in merito alla struttura del terrazzo, da considerare un corpo unico e pertinenza rispetto al manufatto di riferimento.

5. Con la quinta censura, la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla riconvenzionale relativa all’invocata riduzione in pristino.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sul presupposto che la c.t.u. ammessa d’ufficio dalla Corte di appello non fosse affatto necessaria ai fini della risoluzione della causa.

7. Con il settimo ed ultimo mezzo, la ricorrente ha denunciato il vizio relativo all’eccesso delle spese giudiziali a cui era stato condannato in relazione alle attività processuali espletate.

8. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che è priva di fondamento l’eccezione sollevata dal controricorrente con riferimento alla denunciata inammissibilità del ricorso per cassazione per sua asserita tardività rispetto alla necessaria osservanza del termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c.

Infatti, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza di appello in data 8 marzo 2017, la notifica del ricorso per cassazione in via telematica risulta avvenuta l’8 maggio 2017 e, poiché il 7 maggio 2017 cadeva di domenica, l’ultimo giorno utile per procedere alla notificazione del ricorso si sarebbe dovuto intendere prorogato (ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c.) al giorno successivo (ovvero proprio fino all’8 maggio 2017), da cui era derivata la tempestività della proposizione del ricorso (siccome, per l’appunto, notificato entro il sessantesimo giorno, ultimo utile al riguardo, dall’intervenuta notificazione della sentenza di appello).

9. Ciò chiarito, ritiene il collegio che il primo motivo del ricorso debba essere dichiarato infondato perché – al di là de lla chiara insussistenza della prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c. (poiché la Corte di appello si è pronunciata e ha motivato sulla sussistenza o meno dei presupposti per la costituzione coattiva dell’invocata servitù) – la doglianza si risolve (so tto forma della distorta evocazione della violazione dell’art. 116 c.p.c.) in una inammissibile –nella presente sede di legittimità - pretesa di rivalutazione dei fatti e nella contestazione dell’esito nel merito della causa, denunciandosi un asserito vizio di travisamento della prova e degli atti, in particolare censurandosi le conclusioni della c.t.u., poi recepite –con adeguata motivazione - nell’impugnata sentenza (tenendosi conto che non è più prospettabile il vizio di possibile insufficiente motivazione alla stregua del novellato disposto del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella fattispecie).

Con la censura in questione, la ricorrente ha inteso chiedere che, nella presente sede di legittimità, si riproceda ad una inammissibile rivalutazione di circostanze fattuali ed inferenze valutative di merito attinenti: - alla impossibilità di allargare il varco; - alla insufficienza del varco per l’ingresso delle vetture; - al parcheggio della vettura nel cortile; - alle autorizzazion i comunali (peraltro, come è noto, del tutto irrilevanti nei rapporti tra privati).

È solo il caso, in proposito, di ripuntualizzare che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ad es., Cass. n. 27000/2016, n. 1229/2019 e n. 6774/2022).

10. La seconda censura si prospetta inammissibile perché la questione circa l’incidenza o meno dell’entità della lesione, implicante una conseguenza risarcitoria, non è deducibile sotto il profilo della carenza di interesse ad agire, ma sotto l’aspetto dell’insussistenza di un effettivo danno, riconducibile alla denuncia di diverse violazioni di legge.

In ogni caso, la Corte di appello, nel ritenere fondata l’azione di rivendicazione del Biss, ha ritenuto che dalla illegittima condotta dell’odierna ricorrente fosse derivato un danno comunque apprezzabile per l’invasione illegittima di una parte del terreno dello stesso Biss (rimandando ad un separato giudizio la sua quantificazione), oltretutto protrattasi nel tempo e tale da impedirne il godimento e la disponibilità da parte di quest’ultimo.

11. La terza doglianza è, nel suo complesso, inammissibile e, in ogni caso, infondata.

Si profila, innanzitutto, inammissibile nella parte in cui introduce una questione nuova, la quale – cioè – non ha costituito oggetto del contendere e su cui non vi è stato contraddittorio (infatti nel corpo della motivazione dell’impugnata sentenza non se ne fa cenno).

La ricorrente, infatti, non indica nel motivo quando e come avesse posto la questione circa la mancata opposizione dei danti causa del Biss, risolvendosi, nel resto, la censura nell’affermazione apodittica di affermazioni giuridiche riconducibili al principio “prius in tempore potior in iure” e al “concetto dogmatico di servitù”.

Del resto, è noto che l’azione di rivendicazione è imprescrittibile e può essere fatta valere dal proprietario attuale nei confronti di chi contesta la sua proprietà, rimanendo irrilevante l’eventualità che il dante causa del rivendicante non si fosse opposto alla realizzazione di opere invasive.

Nella seconda parte della doglianza la ricorrente fa, poi, valere la presunta erroneità della valutazione operata dalla Corte di appello circa l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1051, comma 1, e, soprattutto, con riferimento all’art. 1052, comma 1, c.c. .

Senonché, per questo aspetto, la censura investe, ancora una volta, le valutazioni di merito ed è, quindi,inammissibile, avendo il giudice di secondo grado motivato al riguardo (v. pag. 8 della sentenza), essendo rimasto accertato che l’accesso indicato come n. 2, da

V. Reatina n. 60, era già carrabile e funzionale a soddisfare le esigenze della proprietà dell’[OSCURATO:SOCIETA]., non avente né destinazione agricola né industriale (da cui si inferisce, altresì, l’insussistenza della necessità di ottenere l’ampliamento secondo le condizioni di cui al citato comma 1 dell’art. 1052 c.c., salva rimanendo la possibilità di addivenire ad un allargamento in via convenzionale per il soddisfacimento di diverse esigenze del fondo confinante).

12. Neanche il quarto motivo coglie nel segno e va, perciò, disatteso.

Occorre, infatti, osservare che Corte di appello laziale ha - nell’impugnata sentenza - esaminato la questione della pertinenzialità, escludendola, del terreno di proprietà del Biss rispetto alla proprietà dell’attuale ricorrente, stante l’autonoma fruibilità di entrambi e difettando i presupposti per la costituzione di un vincolo pertinenziale, sottolineando l’irrilevanza della circostanza che l’immobile di sua proprietà fosse stato acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con il mero riferimento, inserito nel relativo atto, alla clausola di stile rivolta alla inclusione degli accessori e delle pertinenze, essendo, di contro, rimasto oggettivamente escluso il rapporto di pertinenzialità.

Nel resto la censura si risolve – inammissibilmente - nella sollecitazione di un riapprezzamento nel merito di risultanze istruttorie.

13. Il quinto motivo va ritenuto inammissibile perché del tutto generico, non risultando indicato dove, quando e come era stata proposta la specifica domanda di riduzione in pristino (ovvero rispetto a cosa e a quale tipo di violazione fatta valere).

La Corte di appello ha, invece, preso in esame le domande riconvenzionali dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di asserita usucapione della servitù di passaggio sul passo carraio e dell’assunto uso della terrazza al livello realizzati sul fondo di proprietà del Biss.

14. La sesta censura è manifestamente infondata perché la valutazione del giudice di appello nell’ammettere la c.t.u. in secondo grado rientra nell’ambito della sua discrezionalità a fronte della ravvisata necessità dell’eliminazione delle precedenti lacune di accertamentitecnici e, pertanto, l’esercizio di tale potere non rientra nell’alveo di applicabilità dell’art. 345 c.p.c.

È consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che laconsulenza tecnica non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice ed essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (art. 61 c.p.c.); essa, infatti, non è compresa tra i mezzi di prova la cuiammissione è subordin ata alla richiesta della parte.

Tale principio non trova deroga neppure inappello – donde l’inoperatività delle preclusioni previste dall’art.345 c.p.c. - qualora le suddette questioni consistano in parte nell'accertamento ed in parte nella valutazione di situazioni di fatto rilevabili soltanto con il ricorso alle cognizioni tecniche.

Oltretutto, sul piano generale, va rilevato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità.

15. Il settimo ed ultimo motivo si profila inammissibile sia perché con esso non si denuncia una specifica violazione di legge (ponendosi un generico riferimento alla mera “esagerazione delle spese”), sia in quanto non è autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato i parametri e i criteri – in base alle tabelle professionali “ratione temporis” applicabili –che sarebbero stati trasgrediti al fine di poter evincere il possibile superamento dei limiti dei compensi rispetto a quelli come liquidati dalla Corte di appello a favore dell’appellante, in virtù dell’applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 18190/2015).

16. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del controricorrente per dichiarato anticipo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F.: 00635200587), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n.19; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33R15 L290A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza Ruggero di Sicilia, n. 1; -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte di appello di Roma n. 4388/2016 (pubblicata l’8 luglio 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis. 1. c.p .c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12260/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 164/2009, il Tribunale di Rieti - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il sig. [OSCURATO:PERSONA] proprietario esclusivo del terreno - sito nel Comune di Roccantica (RI), distinto al N.C.T. alla partita 749 del foglio 9, particella 458 (già 72) -oggetto di domanda di rivendicazione - ed accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (distinto in catasto al medesimo foglio 9, particella 74, sub 2- 25) ed a carico del suddetto terreno dell’attore, compensando tra le parti le spese del giudizio. 2. Decidendo sull’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellata società, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4388/16 (pubblicata l’8 agosto 2016), lo accoglieva e, nel confermare la fondatezza della sua domanda di rivendicazione della proprietà del menzionato fondo, condannava l’[OSCURATO:SOCIETA]. all’immediato rilascio dello stesso, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione a tutti i manufatti ivi realizzati. Condannava, altresì, l’appellata al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, da determinarsi in separato giudizio. Rigettava, di contro, le domande riconvenzionali dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonché il suo appello incidentale, con la derivante condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte laziale rilevava, innanzitutto, la fondatezza del primo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], con il quale lo stesso aveva lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la costituzione della servitù di passaggio in favore dell’immobile dell’[OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la rampa realizzata sul fondo del Biss. A tal riguardo, infatti, il giudice di secondo grado osservava che, dalla c.t.u eseguita nel giudizio di appello, era emerso che il fondo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. non era affatto intercluso ed aveva addirittura altri quattro accessi dalla via pubblica, oltre a quello attraverso la rampa sul controverso terreno di proprietà del Biss, così dovendosi pervenire al rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’appellata. La Corte territoriale riteneva fondato anche il secondo motivo dell’appello principale con il quale era stato denunciato un vizio di omessa pronuncia in ordine al riconoscimento della illegittima realizzazione del terrazzo a livello da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della sua conseguente condanna alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi. Difatti, il pieno riconoscimento del diritto di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto delle riconvenzionali di usucapione tanto del diritto di proprietà quanto del diritto di servitù di passaggio e di uso del terrazzo imponevano, infatti, l’accoglimento integrale della domanda proposta dallo stesso Biss e la conseguente condanna della società appellata alla rimozione delle opere realizzate ed alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi. Allo stesso modo, la Corte di appello di Roma ravvisava la fondatezza del terzo motivo di gravame del Biss, con cui era stato dedotto un vizio di omessa pronuncia in relazione alla richiesta di condanna di risarcimento danni conseguente all’usurpazione posta in essere dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con la rampa ed il terrazzo a livello. La Corte rilevava che era pienamente sussistente l’illecita condotta della società appellata e che, a causa di ciò, il Biss era stato ingiustamente privato per lungo tempo della disponibilità del terreno di sua proprietà; pertanto, risultando pienamente sussistenti e provati gli elementi costitutivi dell’an debeatur, doveva trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Biss, con rimessione della loro liquidazione a separata sede giudiziale. Quanto all’appello incidentale, la Corte laziale ne ravvisava la totale infondatezza, dovendosi escludere sia lapertinenzialità del terreno di proprietà del Biss rispetto all’immobile dell’[OSCURATO:SOCIETA]., sia perché erano risultati insussistenti i presupposti per l’invocata usucapione. Dava atto, infine, il giudice di appello che l’appellante incidentale non aveva riproposto la domanda riconvenzionale di accessione invertita, ai sensi dell’art. 938 c.c. . 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a sette motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sul presupposto che il c.t.u. non aveva correttamente valutato che essa, quale proprietaria del fondo intercluso, non poteva procurarsi altri accessi, se non con eccessivo dispendio e disagio, e che l’accesso alla via pubblica era inadatto e insufficiente, così contraddicendo del tutto la ratio degli artt. 1051 e 1052 cc. . 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dovendo considerarsi il Biss privo di interesse ad agire in quanto nessun danno gli sarebbe stato arrecato dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 936 c.c., non avendo gli originari proprietari della particella 72 frapposto, all’epoca della realizzazione del manufatto, alcuna opposizione entro i sei mesi, previsti dal citato art. 936, al comma quinto. 4. Con la quarta doglianza, la ricorrente ha denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art.112 c.p.c., per non essersi il giudice di appello pronunciato in merito alla struttura del terrazzo, da considerare un corpo unico e pertinenza rispetto al manufatto di riferimento. 5. Con la quinta censura, la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla riconvenzionale relativa all’invocata riduzione in pristino. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sul presupposto che la c.t.u. ammessa d’ufficio dalla Corte di appello non fosse affatto necessaria ai fini della risoluzione della causa. 7. Con il settimo ed ultimo mezzo, la ricorrente ha denunciato il vizio relativo all’eccesso delle spese giudiziali a cui era stato condannato in relazione alle attività processuali espletate. 8. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che è priva di fondamento l’eccezione sollevata dal controricorrente con riferimento alla denunciata inammissibilità del ricorso per cassazione per sua asserita tardività rispetto alla necessaria osservanza del termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c. Infatti, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza di appello in data 8 marzo 2017, la notifica del ricorso per cassazione in via telematica risulta avvenuta l’8 maggio 2017 e, poiché il 7 maggio 2017 cadeva di domenica, l’ultimo giorno utile per procedere alla notificazione del ricorso si sarebbe dovuto intendere prorogato (ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c.) al giorno successivo (ovvero proprio fino all’8 maggio 2017), da cui era derivata la tempestività della proposizione del ricorso (siccome, per l’appunto, notificato entro il sessantesimo giorno, ultimo utile al riguardo, dall’intervenuta notificazione della sentenza di appello). 9. Ciò chiarito, ritiene il collegio che il primo motivo del ricorso debba essere dichiarato infondato perché – al di là de lla chiara insussistenza della prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c. (poiché la Corte di appello si è pronunciata e ha motivato sulla sussistenza o meno dei presupposti per la costituzione coattiva dell’invocata servitù) – la doglianza si risolve (so tto forma della distorta evocazione della violazione dell’art. 116 c.p.c.) in una inammissibile –nella presente sede di legittimità - pretesa di rivalutazione dei fatti e nella contestazione dell’esito nel merito della causa, denunciandosi un asserito vizio di travisamento della prova e degli atti, in particolare censurandosi le conclusioni della c.t.u., poi recepite –con adeguata motivazione - nell’impugnata sentenza (tenendosi conto che non è più prospettabile il vizio di possibile insufficiente motivazione alla stregua del novellato disposto del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella fattispecie). Con la censura in questione, la ricorrente ha inteso chiedere che, nella presente sede di legittimità, si riproceda ad una inammissibile rivalutazione di circostanze fattuali ed inferenze valutative di merito attinenti: - alla impossibilità di allargare il varco; - alla insufficienza del varco per l’ingresso delle vetture; - al parcheggio della vettura nel cortile; - alle autorizzazion i comunali (peraltro, come è noto, del tutto irrilevanti nei rapporti tra privati). È solo il caso, in proposito, di ripuntualizzare che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ad es., Cass. n. 27000/2016, n. 1229/2019 e n. 6774/2022). 10. La seconda censura si prospetta inammissibile perché la questione circa l’incidenza o meno dell’entità della lesione, implicante una conseguenza risarcitoria, non è deducibile sotto il profilo della carenza di interesse ad agire, ma sotto l’aspetto dell’insussistenza di un effettivo danno, riconducibile alla denuncia di diverse violazioni di legge. In ogni caso, la Corte di appello, nel ritenere fondata l’azione di rivendicazione del Biss, ha ritenuto che dalla illegittima condotta dell’odierna ricorrente fosse derivato un danno comunque apprezzabile per l’invasione illegittima di una parte del terreno dello stesso Biss (rimandando ad un separato giudizio la sua quantificazione), oltretutto protrattasi nel tempo e tale da impedirne il godimento e la disponibilità da parte di quest’ultimo. 11. La terza doglianza è, nel suo complesso, inammissibile e, in ogni caso, infondata. Si profila, innanzitutto, inammissibile nella parte in cui introduce una questione nuova, la quale – cioè – non ha costituito oggetto del contendere e su cui non vi è stato contraddittorio (infatti nel corpo della motivazione dell’impugnata sentenza non se ne fa cenno). La ricorrente, infatti, non indica nel motivo quando e come avesse posto la questione circa la mancata opposizione dei danti causa del Biss, risolvendosi, nel resto, la censura nell’affermazione apodittica di affermazioni giuridiche riconducibili al principio “prius in tempore potior in iure” e al “concetto dogmatico di servitù”. Del resto, è noto che l’azione di rivendicazione è imprescrittibile e può essere fatta valere dal proprietario attuale nei confronti di chi contesta la sua proprietà, rimanendo irrilevante l’eventualità che il dante causa del rivendicante non si fosse opposto alla realizzazione di opere invasive. Nella seconda parte della doglianza la ricorrente fa, poi, valere la presunta erroneità della valutazione operata dalla Corte di appello circa l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1051, comma 1, e, soprattutto, con riferimento all’art. 1052, comma 1, c.c. . Senonché, per questo aspetto, la censura investe, ancora una volta, le valutazioni di merito ed è, quindi,inammissibile, avendo il giudice di secondo grado motivato al riguardo (v. pag. 8 della sentenza), essendo rimasto accertato che l’accesso indicato come n. 2, da V. Reatina n. 60, era già carrabile e funzionale a soddisfare le esigenze della proprietà dell’[OSCURATO:SOCIETA]., non avente né destinazione agricola né industriale (da cui si inferisce, altresì, l’insussistenza della necessità di ottenere l’ampliamento secondo le condizioni di cui al citato comma 1 dell’art. 1052 c.c., salva rimanendo la possibilità di addivenire ad un allargamento in via convenzionale per il soddisfacimento di diverse esigenze del fondo confinante). 12. Neanche il quarto motivo coglie nel segno e va, perciò, disatteso. Occorre, infatti, osservare che Corte di appello laziale ha - nell’impugnata sentenza - esaminato la questione della pertinenzialità, escludendola, del terreno di proprietà del Biss rispetto alla proprietà dell’attuale ricorrente, stante l’autonoma fruibilità di entrambi e difettando i presupposti per la costituzione di un vincolo pertinenziale, sottolineando l’irrilevanza della circostanza che l’immobile di sua proprietà fosse stato acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con il mero riferimento, inserito nel relativo atto, alla clausola di stile rivolta alla inclusione degli accessori e delle pertinenze, essendo, di contro, rimasto oggettivamente escluso il rapporto di pertinenzialità. Nel resto la censura si risolve – inammissibilmente - nella sollecitazione di un riapprezzamento nel merito di risultanze istruttorie. 13. Il quinto motivo va ritenuto inammissibile perché del tutto generico, non risultando indicato dove, quando e come era stata proposta la specifica domanda di riduzione in pristino (ovvero rispetto a cosa e a quale tipo di violazione fatta valere). La Corte di appello ha, invece, preso in esame le domande riconvenzionali dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di asserita usucapione della servitù di passaggio sul passo carraio e dell’assunto uso della terrazza al livello realizzati sul fondo di proprietà del Biss. 14. La sesta censura è manifestamente infondata perché la valutazione del giudice di appello nell’ammettere la c.t.u. in secondo grado rientra nell’ambito della sua discrezionalità a fronte della ravvisata necessità dell’eliminazione delle precedenti lacune di accertamentitecnici e, pertanto, l’esercizio di tale potere non rientra nell’alveo di applicabilità dell’art. 345 c.p.c. È consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che laconsulenza tecnica non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice ed essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (art. 61 c.p.c.); essa, infatti, non è compresa tra i mezzi di prova la cuiammissione è subordin ata alla richiesta della parte. Tale principio non trova deroga neppure inappello – donde l’inoperatività delle preclusioni previste dall’art.345 c.p.c. - qualora le suddette questioni consistano in parte nell'accertamento ed in parte nella valutazione di situazioni di fatto rilevabili soltanto con il ricorso alle cognizioni tecniche. Oltretutto, sul piano generale, va rilevato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità. 15. Il settimo ed ultimo motivo si profila inammissibile sia perché con esso non si denuncia una specifica violazione di legge (ponendosi un generico riferimento alla mera “esagerazione delle spese”), sia in quanto non è autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato i parametri e i criteri – in base alle tabelle professionali “ratione temporis” applicabili –che sarebbero stati trasgrediti al fine di poter evincere il possibile superamento dei limiti dei compensi rispetto a quelli come liquidati dalla Corte di appello a favore dell’appellante, in virtù dell’applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 18190/2015). 16. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del controricorrente per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu