CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 41895/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 36853-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI N. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata 3277 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 549/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC nr. 36853/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 11 giugno 2019, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, anche: il Comune) per l' accertamento del diritto a mantenere, all'esito della riassunzione alle dipendenze del Comune di Torino, il livello retributivo goduto presso il precedente datore di lavoro — Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e dell'Automazione (in prosieguo: CSEA). 2.La Corte territoriale in fatto esponeva che: - la ROLANDO, già dipendente del [OSCURATO:PERSONA] ed addetta ai Centri di formazione professionale, era stata trasferita dal maggio 1997 al CSEA, al quale il Comune aveva affidato l'attività di formazione professionale, giusta convenzione decennale dell'anno 1996, rinnovata nell'anno 2007; - la convenzione dell'anno 1996, all' articolo 14, prevedeva, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti della convenzione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 cod.civ.; - tale impegno era stato ribadito nella convenzione del 2007 (articolo 5); - nell'anno 2012 il CSEA era stato dichiarato fallito ed il Comune aveva revocato la convenzione; - la lavoratrice, unitamente ad altri litisconsorti, aveva proposto un precedente giudizio, definito con sentenza della Corte d'Appello di Torino nr. 1316/2013, passata in giudicato. 3.A fondamento della decisione, il giudice dell'appello osservava che il precedente giudicato aveva ad oggetto due domande: la prima, accolta, riguardante il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Comune; la seconda, respinta, diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità solidale del Comune per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal CSEA, poi fallito, ai sensi dell'articolo 2112, comma due, cod.civ. 4.Le domande oggetto di causa erano diverse tanto nel petitum che nella causa petendi rispetto alle domande definite dal giudicato né le questioni in PROC . nr. 36853/2019 RG trattazione erano deducibili nel giudizio in cui si era formato il giudicato, non essendo all'epoca avvenuta l'assunzione da parte del Comune. 5.Gli accertamenti contenuti nella motivazione del giudicato non costituivano precedenti logici essenziali e necessari delle domande proposte nel successivo giudizio. 6. La clausola della convenzione del 2007 doveva essere intesa nel senso del riconoscimento del diritto dei lavoratori non solo alla riammissione in servizio ma anche alla conservazione del trattamento economico goduto presso il CSEA. 7.Infine, il principio di parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D.Lgs nr. 165/2001 era garantito dalla previsione di riassorbibilità dell'assegno ad personam. 8.A tale conclusione non poteva opporsi il richiamo all'articolo 30 D.Lgs. nr. 165/2001, che riguardava il passaggio di personale tra amministrazioni pubbliche e non era applicabile analogicamente in presenza di una specifica regolamentazione contrattuale. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro ragioni di censura, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 10.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ.— erronea e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ. e dell'articolo 324 cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che il giudicato di cui alla sentenza del medesimo ufficio nr. 1316/2013 aveva già esaminato— e risolto in senso negativo— la questione dell'applicabilità del regime di cui all'articolo 2112 cod.civ. 2. Ha dedotto che i due giudizi tra le stesse parti fondavano sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, dell'applicabilità dell'articolo 2112 cod.civ. sicchè sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici; a nulla rilevava il fatto che nella causa definita dal giudicato gli stessi fossero PROC . nr. 36853/2019 RG invocati ai fini della riammisssione in servizio e della solidarietà tra condebitori e nel giudizio in trattazione per la rivendicazione delle differenze retributive. 3.11 motivo è fondato. 4. In via preliminare giova distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato— al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile— dal principio secondo cui l' assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto. 5. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi è questione di identità o meno tra la domanda in decisione e quella definita dal giudicato ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le due domande, tra loro diverse, si riferiscono. 6.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754 e giurisprudenza ivi citata; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304). 7. La formazione di tale giudicato esterno sul «punto fondamentale comune ad entrambe le cause» prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte. 8. Alla base della giurisprudenza richiamata vi è la distinzione tra: - pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti PROC . nr. 36853/2019 RG giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso (quello pregiudicato); - pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto. 9. Nel primo caso l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto»; ad esso si riferisce l'articolo 34 cod.proc.civ., secondo cui l'accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti. 10. Nel secondo caso, invece, vi è un «punto pregiudiziale»—ovvero un antecedente logico necessario— comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico; la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte. Si è detto al riguardo che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione «pregiudiziale in senso logico». 11.Nella fattispecie di causa ricorre questa seconda eventualità: viene in questione l'unico rapporto giuridico tra il Comune ed i lavoratori disciplinato prima dalla convenzione dell'anno 1996 e poi, scaduta la prima, dalla convenzione dell'anno 2007, applicabile in causa. 12.Tale convenzione è stata oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino nr. 1316/2013, tra le stesse parti, che nell'esaminare la disposizione dell'articolo 5 della convenzione del 2007, qui rilevante, ha affermato che il richiamo all'art. 2112 cod.civ. da parte della convenzione era effettuato in senso «atecnico», a prescindere, cioè, da un effettivo ri-trasferimento al Comune dell'attività della formazione professionale ed era diretto a garantire i lavoratori dalla eventuale perdita del posto di lavoro ed ad assicurare loro, in ogni caso di cessazione degli effetti della convenzione, il riassorbimento alle dipendenze del COMUNE. 13. Sulla base di questo accertamento, il giudicato ha respinto la domanda dei lavoratori diretta ad affermare la solidarietà del Comune per il PROC . nr. 36853/2019 RG pagamento delle retribuzioni maturate presso il CSEA, secondo il regime di cui al comma due dell'articolo 2112 cod.civ. 14. In sostanza, il giudicato ha accertato che il richiamo all'articolo 2112 cod.civ. da parte della convenzione del 2007 era effettuato al solo fine di assicurare ai lavoratori il rientro alle dipendenze del Comune, non per estendere ad essi il regime previsto dalla norma codicistica. 15. Trattandosi di un punto pregiudiziale comune ad entrambe le cause, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esso non fosse coperto dal giudicato. 16. Invero, una volta stabilito dal giudicato che il richiamo all'articolo 2112 cod.civ. contenuto nella convenzione del 2007 si riferiva unicamente alla garanzia dei lavoratori ad essere riassunti dal Comune (anche in mancanza di riassorbimento dell'attività trasferita) il giudice del merito non avrebbe potuto procedere ad una nuova interpretazione della convenzione, preclusa dal giudicato. 17. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale, diretti a censurare la interpretazione dell'articolo 14 della convenzione dell'anno 1996 e dell'articolo 5 della convenzione dell'anno 2007 accolta nella sentenza impugnata: -il secondo, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., per erronea e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 cod.civ. nonché per violazione dell'articolo 2112 cod.civ, commi uno e tre; - il terzo, ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ., sotto il profilo della erronea e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 cod.civ. -il quarto, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 cod.civ., dei principi fondamentali di parità di trattamento (articolo 45 D.Lgs nr. 165/2001), selezione e progressione tramite concorso (articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001), dei limiti di spesa pubblica ( artt. 150 e segg. TU [OSCURATO:PERSONA], D.Lgs. nr. 118/2011, articoli 3 e 40 D.Lgs. nr. 165/2001). PROC . nr. 36853/2019 RG 18. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Invero la domanda originaria era fondata esclusivamente sulla applicazione dell'articolo 2112 cod.civ. in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nella convenzione (è pacifica la inapplicabilità in via diretta alla fattispecie di causa della norma codicistica); dalla interpretazione della convenzione consacrata dal giudicato discende dunque il rigetto della domanda. 19. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti per la complessità della questione trattata, quale risulta dal contrasto di giurisprudenza emerso in seno alla Corte d'Appello di Torino. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 27 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Maria oia [OSCURATO:PERSONA]