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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 07972/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12156/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], SERRANO’ FLORINDA, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 743/2019,depositata il 09/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa delle opere edilizie da loro realizzate.

1.1. - A fondamento della pretesa risarcitorie le attrici allegarono: di essere proprietarie di un immobile sul lato sinistro di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; che sul margine opposto del predetto vico sarebbe esistito un muro con un sottostante canale di scarico che, posto ad un livello di circa due metri inferiore rispetto al loro immobile, avrebbe consentito il defluire delle acque meteoriche nel vicino torrente; che tale dislivello consentiva al loro immobile e tutte le altre case e terreni limitrofi al Vico di scaricare le acque meteoriche senza alcun ristagno; che l’impresa edile dell’Irto, in occasione della costruzione di alcune villette a schiera, avrebbe riempito con materiale di risulta il citato dislivello, nonché ricoperto l’anzidetto canale e demolito parte del muro; che, in epoca antecedente all’inizio della costruzione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito lavori per l’allargamento e la bitumazione del [OSCURATO:PERSONA]; che i danni alla propria abitazione, conseguenti all’allagamento dell’immobile in occasione di precipitazioni meteoriche, fossero causalmente riconducibili ai predetti lavori edilizi.

1.2. - Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti.

L ’ Irto sostenne la esclusiva responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva provveduto ad adeguare la rete fognaria alle nuove esigenze; l’Amministrazione comunale negò che qualunque danno potesse essere ad essa addebitato, in proprio o in qualità di custode.

1.3. - L ’ adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u., condannò, con sentenza n. 1110/08, il Comune ad “eseguire tutte le opere pubbliche necessarie ed utili ad evitare gli allagamenti verificatesi negli immobili delle attrici, per come indicate nella CTU, ponendo le relative spese per l’80% a carico del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e per il restante 20% a carico dello stesso Comune”; condannò, altresì, l’Irto e l’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti dalle attrici, quantificati rispettivamente nella misura di euro 14.128,60 ed euro 3.532,15.

2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione entrambi i convenuti: [OSCURATO:PERSONA] in via principale e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.

I gravami venivano rigettati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2019.

2.1. - A fondamento della decisione la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: a ) andava condivisa la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio in primo grado e confermato il relativo l’accertamento secondo cui la responsabilità per i danni subiti dagli appellati dovesse essere attribuita all’[OSCURATO:PERSONA], in misura pari all’80%, e al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in misura pari al 20%; b) quanto all’impresa Irto, era da reputarsi responsabile ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c.: b.1) in primo luogo, in quanto l’attività da essa posta in essere – “avendo comportato un notevole spostamento e riposizionamento di masse terrose, creazione di un terrapieno di altezza superiore alla strada e al cortile degli appellati, con scavi profondi che hanno determinato anche trasformazione del territorio e del suo assetto geografico” – era da qualificarsi come attività pericolosa, alla luce di un giudizio basato sulla pericolosità in concreto fondato sul parametro di elaborazione giurisprudenziale della cd. prognosi postuma; b.2) in ogni caso, l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] andava considerata “negligente ed imperita ai sensi della generale disposizione di cui all’art. 2043 c.c.” in quanto: il “rimedio – consistente nella cunetta trasversale munita di grata che avrebbe dovuto raccogliere tutte le acque recapitandole nella condotta di proprietà della Provincia – che ha realizzato è risultato, per come specificatamente precisato dal CTU, inidoneo, insufficiente, inefficace e, quindi, frutto di sottovalutazione del pericolo”; “irrilevante era la conformità dei lavori alla concessione edilizia, posto che, l’esecutore dei lavori è sempre tenuto ad eseguirli in modo tale da non arrecare danni a terzi”; “né ha dimostrato l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle piogge” tale per cui potesse essere esclusa una sua responsabilità colposa; c ) quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA], era da ritenersi responsabile: c.1) ai sensi dell’art. 2043 c.c., per esser stato imprudente, negligente ed imperito l’intervento di allargamento e bitumazione del vicolo; c.2) ai sensi dell’art. 2051 c.c. perché, in quanto proprietario e custode del bene pubblico, avrebbe dovuto vigilare e realizzare opere di smaltimento delle acque piovane “in previsione che la bitumazione del vico Andiloro avrebbe reso il fondo stradale impermeabile alle piogge”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c., con allegata sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 462 del 6 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale: a ) omesso di pronunciarsi sul provvedimento giudiziale –ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2011 (nel giudizio distinto dal n. r.g.a.c. 3099/2011) - depositato dal ricorrente agli atti di c ausa; b) contraddittoriamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra gli allagamenti e l’attività dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] nonostante avesse riconosciuto la responsabilità, in proprio e in qualità di custode, del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; c ) insufficientemente motivato nella parte in cui ha applicato il principio della cd. prognosi postuma alla sola attività pericolosa svolta dalla società Irto.

Sotto il primo profilo, la Corte non avrebbe affatto preso in considerazione quanto deciso, con efficacia di sentenza, dalla citata ordinanza in data 11 novembre 2011, “avente ad oggetto gli identici fatti (allagamenti ulteriormente susseguiti nella stessa zona) di quelli che ci occupano nel presente giudizio”; con detto provvedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – avvalendosi della medesima c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado che ha dato causa al presente giudizio (distinto dal n. r.g. 1323/2004) e in applicazione del principio della “prognosi postuma” – si sarebbe determinato nel diverso senso della esclusiva responsabilità dei danni provocati a seguito degli allagamenti in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al secondo e al terzo profilo, la Corte d’Appello avrebbe in ogni caso errato nel ritenere sussistente anche la responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto il riconoscimento della responsabilità del Comune, in proprio e in qualità di custode, sarebbe stato di per sé determinante ai fini della esclusione della responsabilità dell’Impresa medesima; inoltre, facendo erronea applicazione del principio della “prognosi postuma”, utile ad accertare la responsabilità connessa alle attività pericolose, avrebbe qualificato come tale l’attività dell’Impresa (consistente nella “realizzazione delle villette in conformità al titolo autorizzativo, nel rispetto del PRG e previo pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte della prima”) e non anche l’attività edilizia posta in essere dal Comune, effettuata in assenza di opere che permettessero lo smaltimento delle acque piovane.

2. - Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell ’ art.324 c.p.c., per “contrasto di giudicati”, avendo la Corte territoriale errato nel non essersi pronunciata e, dunque, conformata all’accertamento contenuto nel giudicato relativo all’anzidetta ordinanza dell’11 novembre 2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di altro procedimento (n. 3099/2011 R.G.A.C.) e ritualmente depositata agli atti di causa; ordinanza - avente ad oggetto fatti identici al presente giudizio e pronunciato nei confronti di alcune delle stesse odierne parti (Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) –che, sulla scorta della stessa c.t.u. espletata nel primo grado del presente giudizio, aveva escluso qualsiasi responsabilità in capo all’[OSCURATO:PERSONA], ravvisandola, invece, in capo al Comune.

3. - Con il terzo motivo è prospettata violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel qualificare come pericolosa l’attività edilizia esercitata dall’Impresa e non anche le opere edilizie realizzate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva “realizzato, nella stessa zona oggetto di allagamenti, piazze e strade ben bitumate ma del tutto sprovviste … dell’indispensabile impianto fognario”.

In particolare, a seguito della erronea qualifica dell’attività svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] come “pericolosa” e della conseguente applicazione dei principi in materia di onere della prova vigenti in materia di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’Impresa de quo il maggior responsabile dell’allagamento in considerazione dell’assenza di prova circa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

4. –È prioritario lo scrut inio del secondo motivo, con il quale si denuncia un contrasto di giudicati, assumendosi la prevalenza del giudicato favorevole all’odierno ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe rilevato.

La doglianza è infondata.

In particolare, l’ordinanza a cui il ricorrente fa riferimento è quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 novembre 2011 nell’ambito del procedimento n. r.g.a.c. 3099/2011, che il ricorrente deduce aver depositato due volte nel giudizio di appello (rispettivamente in data 23.7.2013 in formato cartaceo e, una seconda volta, in via telematica) e che, non essendo presente nel fascicolo di parte, è stata acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c. (Cass. n. 14839/2020).

La citata ordinanza è stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo avverso l’ordinanza n. 1309/2011 del 19 luglio 2011, con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di rilascio di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata da taluni proprietari di immobili in località [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA], parte anche nel presente giudizio.

In sede di reclamo, il Tribunale aveva, invece, accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., ritenendo sussistente – sulla scorta della valutazione dell’accertamento contenuto nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio distinto dal n. r.g. 1323/2004 (ossia nel primo grado del presente giudizio) - il fumus boni iuris e il periculum in mora della pretesa risarcitoria degli istanti nei confronti del solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], quale unico responsabile dei danni causati agli immobili dagli allagamenti.

Trattasi, dunque, di accertamento contenuto in un provvedimento emesso in sede cautelare, che, come tale [e a prescindere, quindi, da ogni questione attinente alla effettiva coincidenza, nei due giudizi, dei profili relativi alle parti e al dedotto rapporto giuridico (causa petendi e petitum )], è inidoneo a produrre gli effetti propri della cosa giudicata.

È difatti principio consolid ato (tra le molte, Cass. n. 9830/2018) quello per cui la inidoneità al giudicato del provvedimento d’urgenza deriva, in particolare, dalla natura non decisoria e non definitiva dell’accertamento in esso effettuato dal giudice cautelare; e cioè dalla impossibilità del provvedimento di incidere in maniera stabile e definitiva sulle situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari.

La mancanza di decisorietà, infatti, emerge dalla ricostruzione dell’oggetto dell’istanza cautelare prima, del procedimento poi e, infine, del provvedimento: esso, in particolare, concerne non l’accertamento circa la sussistenza della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal privato, bensì la individuazione dei presupposti in presenza dei quali la legge consente di emanare il provvedimento cautelare, cioè la verosimiglianza del diritto (cd. fumus boni iuris) e la possibilità che lo stesso, in caso di mancato accoglimento della istanza cautelare, possa essere leso da un pregiudizio imminente ed irreparabile (cd. periculum in mora).

La mancanza di decisorietà, inoltre, deriva dalla stessa natura del procedimento cautelare, provvisoria e strumentale rispetto all’accertamento svolto in sede giurisdizionale.

Le misure cautelari, infatti, assolvono alla fondamentale funzione di tutela delle situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari, per tutto il tempo necessario ad ottenere la sentenza che riconosca o meno, in via definitiva, la fondatezza della loro pretesa; pertanto, l’accertamento contenuto nel provvedimento cautelare diviene giuridicamente irrilevante al momento del pronunciamento della sentenza che, dunque, ne prende il posto.

Il ricorrente, pertanto, ha errato nell’attribuire efficacia di sentenza passata in giudicato all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di reclamo, in data 11 novembre 2011.

Né è concludente la difesa di parte ricorrente allorquando invoca come giudicato esterno la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 462 del 6 aprile 2021, depositata con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Non solo il ricorrente ha omesso di dare prova del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma – in via altrettanto dirimente, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 41895/2021) – la stessa non potrebbe comunque assumere natura di giudicato esterno nel presente giudizio, posto che, tra i due giudizi, non vi è coincidenza di parti e di rapporto giuridico, essendo, nel giudizio di cui alla sentenza n. 462/2021, diverso il danneggiato (nella persona di [OSCURATO:PERSONA]), ossia la parte che ha azionato la pretesa risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il danno patito in conseguenza del danneggiamento dei propri beni mobili e immobili.

5. –Il primo motivo è inammissibile.

Lo è, anzitutto, in quanto veicola, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, censure sotto il profilo del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione (poi modificata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012) dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità.

E tanto vale anche in riferimento alla doglianza di omessa considerazione dell’ordinanza in data 11 novembre 2011 (che, come detto, non ha natura di cosa giudicata), che è orientata, per l’appunto, a mettere in evidenza una carenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale non si sarebbe fatta carico di valutare (sul piano probatorio) anche il diverso apprezzamento di altro giudice sugli stessi fatti.

Peraltro, anche se si intendesse (in ipotesi, giacché non ne sussistono i presupposti, come indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014) scrutinare il motivo sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., esso sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza impugnata trova fondamento sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto (desunte dalla c.t.u. espletata in corso di giudizio), della decisione emessa in primo grado.

6. –Il terzo motivo è inammissibile.

Lo è non solo perché le censure con esso proposte sviluppano, nella sostanza, critiche all’accertamento di fatto riservato al giudice di merito (in punto di apprezzamento del nesso di causalità materiale – cfr. Cass. n. 9985/2019 - e di pericolosità in concreto della condotta fonte di responsabilità ex art. 2050 c.c.: cfr. Cass. n. 10268/2015), ma anche perché – e in via assorbente di ogni altra considerazione – omettono di impugnare l ’ ulteriore e autonoma ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, secondo cui la responsabilità dell’impresa Irto era da ravvisarsi anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cfr., segnatamente, pp. 15/16 della sentenza impugnata e sintesi al §

2.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia).

Deve, infatti, trovare applicazione il principio, consolidato (tra le molte, Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 13880/2020), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

7. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.270,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12156/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], SERRANO’ FLORINDA, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 743/2019,depositata il 09/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa delle opere edilizie da loro realizzate. 1.1. - A fondamento della pretesa risarcitorie le attrici allegarono: di essere proprietarie di un immobile sul lato sinistro di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; che sul margine opposto del predetto vico sarebbe esistito un muro con un sottostante canale di scarico che, posto ad un livello di circa due metri inferiore rispetto al loro immobile, avrebbe consentito il defluire delle acque meteoriche nel vicino torrente; che tale dislivello consentiva al loro immobile e tutte le altre case e terreni limitrofi al Vico di scaricare le acque meteoriche senza alcun ristagno; che l’impresa edile dell’Irto, in occasione della costruzione di alcune villette a schiera, avrebbe riempito con materiale di risulta il citato dislivello, nonché ricoperto l’anzidetto canale e demolito parte del muro; che, in epoca antecedente all’inizio della costruzione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito lavori per l’allargamento e la bitumazione del [OSCURATO:PERSONA]; che i danni alla propria abitazione, conseguenti all’allagamento dell’immobile in occasione di precipitazioni meteoriche, fossero causalmente riconducibili ai predetti lavori edilizi. 1.2. - Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti. L ’ Irto sostenne la esclusiva responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva provveduto ad adeguare la rete fognaria alle nuove esigenze; l’Amministrazione comunale negò che qualunque danno potesse essere ad essa addebitato, in proprio o in qualità di custode. 1.3. - L ’ adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u., condannò, con sentenza n. 1110/08, il Comune ad “eseguire tutte le opere pubbliche necessarie ed utili ad evitare gli allagamenti verificatesi negli immobili delle attrici, per come indicate nella CTU, ponendo le relative spese per l’80% a carico del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e per il restante 20% a carico dello stesso Comune”; condannò, altresì, l’Irto e l’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti dalle attrici, quantificati rispettivamente nella misura di euro 14.128,60 ed euro 3.532,15. 2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione entrambi i convenuti: [OSCURATO:PERSONA] in via principale e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. I gravami venivano rigettati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2019. 2.1. - A fondamento della decisione la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: a ) andava condivisa la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio in primo grado e confermato il relativo l’accertamento secondo cui la responsabilità per i danni subiti dagli appellati dovesse essere attribuita all’[OSCURATO:PERSONA], in misura pari all’80%, e al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in misura pari al 20%; b) quanto all’impresa Irto, era da reputarsi responsabile ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c.: b.1) in primo luogo, in quanto l’attività da essa posta in essere – “avendo comportato un notevole spostamento e riposizionamento di masse terrose, creazione di un terrapieno di altezza superiore alla strada e al cortile degli appellati, con scavi profondi che hanno determinato anche trasformazione del territorio e del suo assetto geografico” – era da qualificarsi come attività pericolosa, alla luce di un giudizio basato sulla pericolosità in concreto fondato sul parametro di elaborazione giurisprudenziale della cd. prognosi postuma; b.2) in ogni caso, l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] andava considerata “negligente ed imperita ai sensi della generale disposizione di cui all’art. 2043 c.c.” in quanto: il “rimedio – consistente nella cunetta trasversale munita di grata che avrebbe dovuto raccogliere tutte le acque recapitandole nella condotta di proprietà della Provincia – che ha realizzato è risultato, per come specificatamente precisato dal CTU, inidoneo, insufficiente, inefficace e, quindi, frutto di sottovalutazione del pericolo”; “irrilevante era la conformità dei lavori alla concessione edilizia, posto che, l’esecutore dei lavori è sempre tenuto ad eseguirli in modo tale da non arrecare danni a terzi”; “né ha dimostrato l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle piogge” tale per cui potesse essere esclusa una sua responsabilità colposa; c ) quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA], era da ritenersi responsabile: c.1) ai sensi dell’art. 2043 c.c., per esser stato imprudente, negligente ed imperito l’intervento di allargamento e bitumazione del vicolo; c.2) ai sensi dell’art. 2051 c.c. perché, in quanto proprietario e custode del bene pubblico, avrebbe dovuto vigilare e realizzare opere di smaltimento delle acque piovane “in previsione che la bitumazione del vico Andiloro avrebbe reso il fondo stradale impermeabile alle piogge”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c., con allegata sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 462 del 6 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale: a ) omesso di pronunciarsi sul provvedimento giudiziale –ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2011 (nel giudizio distinto dal n. r.g.a.c. 3099/2011) - depositato dal ricorrente agli atti di c ausa; b) contraddittoriamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra gli allagamenti e l’attività dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] nonostante avesse riconosciuto la responsabilità, in proprio e in qualità di custode, del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; c ) insufficientemente motivato nella parte in cui ha applicato il principio della cd. prognosi postuma alla sola attività pericolosa svolta dalla società Irto. Sotto il primo profilo, la Corte non avrebbe affatto preso in considerazione quanto deciso, con efficacia di sentenza, dalla citata ordinanza in data 11 novembre 2011, “avente ad oggetto gli identici fatti (allagamenti ulteriormente susseguiti nella stessa zona) di quelli che ci occupano nel presente giudizio”; con detto provvedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – avvalendosi della medesima c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado che ha dato causa al presente giudizio (distinto dal n. r.g. 1323/2004) e in applicazione del principio della “prognosi postuma” – si sarebbe determinato nel diverso senso della esclusiva responsabilità dei danni provocati a seguito degli allagamenti in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al secondo e al terzo profilo, la Corte d’Appello avrebbe in ogni caso errato nel ritenere sussistente anche la responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto il riconoscimento della responsabilità del Comune, in proprio e in qualità di custode, sarebbe stato di per sé determinante ai fini della esclusione della responsabilità dell’Impresa medesima; inoltre, facendo erronea applicazione del principio della “prognosi postuma”, utile ad accertare la responsabilità connessa alle attività pericolose, avrebbe qualificato come tale l’attività dell’Impresa (consistente nella “realizzazione delle villette in conformità al titolo autorizzativo, nel rispetto del PRG e previo pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte della prima”) e non anche l’attività edilizia posta in essere dal Comune, effettuata in assenza di opere che permettessero lo smaltimento delle acque piovane. 2. - Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell ’ art.324 c.p.c., per “contrasto di giudicati”, avendo la Corte territoriale errato nel non essersi pronunciata e, dunque, conformata all’accertamento contenuto nel giudicato relativo all’anzidetta ordinanza dell’11 novembre 2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di altro procedimento (n. 3099/2011 R.G.A.C.) e ritualmente depositata agli atti di causa; ordinanza - avente ad oggetto fatti identici al presente giudizio e pronunciato nei confronti di alcune delle stesse odierne parti (Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) –che, sulla scorta della stessa c.t.u. espletata nel primo grado del presente giudizio, aveva escluso qualsiasi responsabilità in capo all’[OSCURATO:PERSONA], ravvisandola, invece, in capo al Comune. 3. - Con il terzo motivo è prospettata violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel qualificare come pericolosa l’attività edilizia esercitata dall’Impresa e non anche le opere edilizie realizzate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva “realizzato, nella stessa zona oggetto di allagamenti, piazze e strade ben bitumate ma del tutto sprovviste … dell’indispensabile impianto fognario”. In particolare, a seguito della erronea qualifica dell’attività svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] come “pericolosa” e della conseguente applicazione dei principi in materia di onere della prova vigenti in materia di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’Impresa de quo il maggior responsabile dell’allagamento in considerazione dell’assenza di prova circa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. 4. –È prioritario lo scrut inio del secondo motivo, con il quale si denuncia un contrasto di giudicati, assumendosi la prevalenza del giudicato favorevole all’odierno ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe rilevato. La doglianza è infondata. In particolare, l’ordinanza a cui il ricorrente fa riferimento è quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 novembre 2011 nell’ambito del procedimento n. r.g.a.c. 3099/2011, che il ricorrente deduce aver depositato due volte nel giudizio di appello (rispettivamente in data 23.7.2013 in formato cartaceo e, una seconda volta, in via telematica) e che, non essendo presente nel fascicolo di parte, è stata acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c. (Cass. n. 14839/2020). La citata ordinanza è stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo avverso l’ordinanza n. 1309/2011 del 19 luglio 2011, con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di rilascio di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata da taluni proprietari di immobili in località [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA], parte anche nel presente giudizio. In sede di reclamo, il Tribunale aveva, invece, accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., ritenendo sussistente – sulla scorta della valutazione dell’accertamento contenuto nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio distinto dal n. r.g. 1323/2004 (ossia nel primo grado del presente giudizio) - il fumus boni iuris e il periculum in mora della pretesa risarcitoria degli istanti nei confronti del solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], quale unico responsabile dei danni causati agli immobili dagli allagamenti. Trattasi, dunque, di accertamento contenuto in un provvedimento emesso in sede cautelare, che, come tale [e a prescindere, quindi, da ogni questione attinente alla effettiva coincidenza, nei due giudizi, dei profili relativi alle parti e al dedotto rapporto giuridico (causa petendi e petitum )], è inidoneo a produrre gli effetti propri della cosa giudicata. È difatti principio consolid ato (tra le molte, Cass. n. 9830/2018) quello per cui la inidoneità al giudicato del provvedimento d’urgenza deriva, in particolare, dalla natura non decisoria e non definitiva dell’accertamento in esso effettuato dal giudice cautelare; e cioè dalla impossibilità del provvedimento di incidere in maniera stabile e definitiva sulle situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari. La mancanza di decisorietà, infatti, emerge dalla ricostruzione dell’oggetto dell’istanza cautelare prima, del procedimento poi e, infine, del provvedimento: esso, in particolare, concerne non l’accertamento circa la sussistenza della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal privato, bensì la individuazione dei presupposti in presenza dei quali la legge consente di emanare il provvedimento cautelare, cioè la verosimiglianza del diritto (cd. fumus boni iuris) e la possibilità che lo stesso, in caso di mancato accoglimento della istanza cautelare, possa essere leso da un pregiudizio imminente ed irreparabile (cd. periculum in mora). La mancanza di decisorietà, inoltre, deriva dalla stessa natura del procedimento cautelare, provvisoria e strumentale rispetto all’accertamento svolto in sede giurisdizionale. Le misure cautelari, infatti, assolvono alla fondamentale funzione di tutela delle situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari, per tutto il tempo necessario ad ottenere la sentenza che riconosca o meno, in via definitiva, la fondatezza della loro pretesa; pertanto, l’accertamento contenuto nel provvedimento cautelare diviene giuridicamente irrilevante al momento del pronunciamento della sentenza che, dunque, ne prende il posto. Il ricorrente, pertanto, ha errato nell’attribuire efficacia di sentenza passata in giudicato all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di reclamo, in data 11 novembre 2011. Né è concludente la difesa di parte ricorrente allorquando invoca come giudicato esterno la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 462 del 6 aprile 2021, depositata con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Non solo il ricorrente ha omesso di dare prova del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma – in via altrettanto dirimente, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 41895/2021) – la stessa non potrebbe comunque assumere natura di giudicato esterno nel presente giudizio, posto che, tra i due giudizi, non vi è coincidenza di parti e di rapporto giuridico, essendo, nel giudizio di cui alla sentenza n. 462/2021, diverso il danneggiato (nella persona di [OSCURATO:PERSONA]), ossia la parte che ha azionato la pretesa risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il danno patito in conseguenza del danneggiamento dei propri beni mobili e immobili. 5. –Il primo motivo è inammissibile. Lo è, anzitutto, in quanto veicola, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, censure sotto il profilo del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione (poi modificata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012) dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità. E tanto vale anche in riferimento alla doglianza di omessa considerazione dell’ordinanza in data 11 novembre 2011 (che, come detto, non ha natura di cosa giudicata), che è orientata, per l’appunto, a mettere in evidenza una carenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale non si sarebbe fatta carico di valutare (sul piano probatorio) anche il diverso apprezzamento di altro giudice sugli stessi fatti. Peraltro, anche se si intendesse (in ipotesi, giacché non ne sussistono i presupposti, come indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014) scrutinare il motivo sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., esso sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza impugnata trova fondamento sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto (desunte dalla c.t.u. espletata in corso di giudizio), della decisione emessa in primo grado. 6. –Il terzo motivo è inammissibile. Lo è non solo perché le censure con esso proposte sviluppano, nella sostanza, critiche all’accertamento di fatto riservato al giudice di merito (in punto di apprezzamento del nesso di causalità materiale – cfr. Cass. n. 9985/2019 - e di pericolosità in concreto della condotta fonte di responsabilità ex art. 2050 c.c.: cfr. Cass. n. 10268/2015), ma anche perché – e in via assorbente di ogni altra considerazione – omettono di impugnare l ’ ulteriore e autonoma ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, secondo cui la responsabilità dell’impresa Irto era da ravvisarsi anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cfr., segnatamente, pp. 15/16 della sentenza impugnata e sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia). Deve, infatti, trovare applicazione il principio, consolidato (tra le molte, Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 13880/2020), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. 7. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.270,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza