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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15152/2026

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C.P. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1972 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1432/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 831/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022Numero di raccolta generale 15152/20261.

La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza dDaetal pubblicazione 20/05/2026Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] la quale, avendo partecipato a concorso banditocon delibera n. 606/1989 risultando idonea non vincitrice, avevachiesto l’accertamento del suo diritto a essere assunta perscorrimento della graduatoria dal dicembre 1992 o, in subordine,dal 19 febbraio 2002, data quest’ultima corrispondente a quelladell’assunzione di altri lavoratori che, come lei, avevanopartecipato al concorso indetto nell’anno 1989 risultando idoneinon vincitori.2.

La Corte territoriale osservava, in particolare, che: a)sull’insussistenza del diritto all’assunzione dell’appellante si eraformato giudicato fra le medesime parti, in quanto il TAR Sicilia,con sentenza n. 559/2000 (confermata dal C.G.A. con ladecisione n. 525/2002), aveva non solo statuito sulla legittimitàdel provvedimento n. 4286/1994 con cui era stata rigettata ladomanda di assunzione inoltrata in via amministrativa dallastessa, ma aveva anche escluso la sussistenza del dirittosoggettivo in assenza della necessaria copertura finanziaria; b)l’efficacia preclusiva del giudicato non era venuta meno pereffetto dei provvedimenti n. 163/2001 e n. 24/2002 con cuil’Istituto aveva assunto altri idonei non vincitori, perché queglidella Regione che avevano accolto i ricorsi straordinari propostidagli interessati, i quali, tra l’altro, erano stati inseriti ingraduatorie diverse da quella dell’appellante (geometri edattilografi, non ragionieri); c) in ogni caso l’appellante nonaveva specificato quale fosse la posizione nella graduatoriaapprovata a seguito del concorso del maggio 1989 e, pertanto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022non sarebbe stato in ogni caso possibile accertare il dirittNou,m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026fondato sull’ampliamento della pianta organica.Data pubblicazione 20/05/20263.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorsoCaterina Pirrotta con cinque motivi; ha resistito con controricorsoIACP Palermo.4.

La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis c.p.c.; parte ricorrente ha depositato neitermini istanza per chiedere la decisione; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenzaper motivazione apparente, per violazione degli artt. 112, 115,101 c.p.c., 3 e 24 Cost..

Sostiene: violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato per mancatastatuizione su tutti i motivi di appello; vizio di motivazioneapparente per il rinvio a precedente relativo a fattispecie nonsovrapponibile a quella oggetto di causa; erronea interpretazionedegli atti adottati negli anni 2001 e 2002; mancataconsiderazione che dalla documentazione prodotta emergeva laposizione ricoperta in graduatoria.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2909, 1362 c.c., 112, 115, 210 c.p.c..

Sostiene che lafattispecie esaminata dal TAR non era coincidente con quellaoggetto di giudizio in relazione alla quale erano stati dedotti fattisopravvenuti, ossia le assunzioni deliberate negli anni 2001 e2002, in relazione alle quali la Corte d’Appello aveva erratoquanto all’interpretazione degli atti.3.

Con il terzo motivo deduce violazione del giudicato interno edell’art. 2909 c.c..

Assume che la Corte d’Appello, nell’affermareNumero registro generale 19011/2022con la pronuncia n. 339/2018, la giurisdizione del giudicNeum ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026ordinario, aveva ritenuto ammissibile la domanda e, quindi,Data pubblicazione 20/05/2026superato l’eccezione di giudicato esterno che non poteva piùessere rimessa in discussione.4.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2909 c.c.,sostenendo che il giudicato amministrativo aveva un diversooggetto ed era limitato all’assenza, all’epoca, di coperturafinanziaria.5.

I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, in quanto tutti incentrati su dedotta violazionedell’art. 2909 c.c., risultano inammissibili.6.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che (a parte la questione delrispetto dell’onere di specifica indicazione e localizzazione dellasentenza del TAR Sicilia inter partes imposto dall’art. 366, n. 6,c.p.c.), come rilevato nella proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., la sentenza di appello presenta piùrationes decidendi: il giudicato formatosi dinanzi al giudiceamministrativo, ritenuto preclusivo rispetto alla domanda dellaricorrente; la mancanza di allegazione e prova che la ricorrentefosse collocata tra gli idonei non vincitori in posizione utile, nonavendo la stessa indicato il posto in graduatoria; la sussistenzadi una valutazione sulla discrezionalità da partedell’Amministrazione nel procedere all’assunzione.7.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censuremosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione dellaNumero registro generale 19011/2022decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024; conf.

Cass. nNu.m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/202611493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, n.Data pubblicazione 20/05/202613880/2020).8.

Osserva il Collegio che il giudicato, esplicito e implicito, sul cd.dedotto e deducibile non si forma su singoli punti dellamotivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; taleinterpretazione della portata del giudicato, sia esso interno odesterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito neldispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge,potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alladomanda della parte solo in via residuale qualora, all'esitodell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di direttaemanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sulcontenuto della statuizione (cfr. Cass. n. 21165/2019); sicché,qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimorapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine allasituazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e didiritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe lecause, formando la premessa indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dellostesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il "petitum" del primo (cfr. Cass. n. 25269/2016; v.anche Cass. n. 41895/2021, n. 6758/2024).9.

La sentenza impugnata è conforme a tali principi e risultaadeguatamente motivata quanto all’individuazione della portatadel giudicato esterno, dei suoi effetti preclusivi della domandaazionata nel presente giudizio, e alle ragioni dell’inidoneità deidedotti fatti e atti successivi a modificare le questioni giuridichesottese al rigetto della domanda dell’odierna ricorrente (inclusoil rigetto di ricorso straordinario della stessa appellante).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/202210.

Con riguardo, in particolare, a detti atti successivNiu,m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026l’inammissibilità delle doglianze proposte in questa sede derivaData pubblicazione 20/05/2026dal principio secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.Cass. n. 15637/2024, S.U. n. 20181/2019, n. 9070/2013, n.17067/2007), con la conseguenza che le valutazioni espresse alriguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatolimitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazionelogica e coerente (cfr. Cass. n. 21576/2019, n. 20634/2018).11.

Pertanto, le statuizioni circa la preclusione per effetto digiudicato e circa l’ininfluenza su tale dato decisorio degli attisuccessivi sono idonee a definire il giudizio, restando assorbiti gliulteriori profili di doglianza, tenendo conto che, per integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto.

Ciò non si verificaquando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesafatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizioneimplicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.16788/2006, n. 32683/2025).12.

Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spesedovevano essere poste a carico dell’Istituto o eventualmentecompensate perché la Corte d’Appello aveva valorizzato anchefatti diversi dall’eccepito giudicato esterno.13.

Il motivo non è meritevole di accoglimento, avendo laN uCmeoror rteegi stro generale 19011/2022Numero sezionale 1972/2026distrettuale applicato il principio generale di soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15152/202614.

Anche le spese del presente giudizio, liquidate come Ddataa pubblicazione 20/05/2026dispositivo, seguono la soccombenza.15.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizioneanticipata e che il giudizio viene definito in conformità allaproposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., comeprevisto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass.S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni perdiscostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass.S.U. n. 36069/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026Annalisa Di PaolantonioD ata pubblicazione 20/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.P. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1972 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1432/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 831/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022Numero di raccolta generale 15152/20261. La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza dDaetal pubblicazione 20/05/2026Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] la quale, avendo partecipato a concorso banditocon delibera n. 606/1989 risultando idonea non vincitrice, avevachiesto l’accertamento del suo diritto a essere assunta perscorrimento della graduatoria dal dicembre 1992 o, in subordine,dal 19 febbraio 2002, data quest’ultima corrispondente a quelladell’assunzione di altri lavoratori che, come lei, avevanopartecipato al concorso indetto nell’anno 1989 risultando idoneinon vincitori.2. La Corte territoriale osservava, in particolare, che: a)sull’insussistenza del diritto all’assunzione dell’appellante si eraformato giudicato fra le medesime parti, in quanto il TAR Sicilia,con sentenza n. 559/2000 (confermata dal C.G.A. con ladecisione n. 525/2002), aveva non solo statuito sulla legittimitàdel provvedimento n. 4286/1994 con cui era stata rigettata ladomanda di assunzione inoltrata in via amministrativa dallastessa, ma aveva anche escluso la sussistenza del dirittosoggettivo in assenza della necessaria copertura finanziaria; b)l’efficacia preclusiva del giudicato non era venuta meno pereffetto dei provvedimenti n. 163/2001 e n. 24/2002 con cuil’Istituto aveva assunto altri idonei non vincitori, perché queglidella Regione che avevano accolto i ricorsi straordinari propostidagli interessati, i quali, tra l’altro, erano stati inseriti ingraduatorie diverse da quella dell’appellante (geometri edattilografi, non ragionieri); c) in ogni caso l’appellante nonaveva specificato quale fosse la posizione nella graduatoriaapprovata a seguito del concorso del maggio 1989 e, pertanto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022non sarebbe stato in ogni caso possibile accertare il dirittNou,m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026fondato sull’ampliamento della pianta organica.Data pubblicazione 20/05/20263. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorsoCaterina Pirrotta con cinque motivi; ha resistito con controricorsoIACP Palermo.4. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis c.p.c.; parte ricorrente ha depositato neitermini istanza per chiedere la decisione; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenzaper motivazione apparente, per violazione degli artt. 112, 115,101 c.p.c., 3 e 24 Cost.. Sostiene: violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato per mancatastatuizione su tutti i motivi di appello; vizio di motivazioneapparente per il rinvio a precedente relativo a fattispecie nonsovrapponibile a quella oggetto di causa; erronea interpretazionedegli atti adottati negli anni 2001 e 2002; mancataconsiderazione che dalla documentazione prodotta emergeva laposizione ricoperta in graduatoria.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2909, 1362 c.c., 112, 115, 210 c.p.c.. Sostiene che lafattispecie esaminata dal TAR non era coincidente con quellaoggetto di giudizio in relazione alla quale erano stati dedotti fattisopravvenuti, ossia le assunzioni deliberate negli anni 2001 e2002, in relazione alle quali la Corte d’Appello aveva erratoquanto all’interpretazione degli atti.3. Con il terzo motivo deduce violazione del giudicato interno edell’art. 2909 c.c.. Assume che la Corte d’Appello, nell’affermareNumero registro generale 19011/2022con la pronuncia n. 339/2018, la giurisdizione del giudicNeum ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026ordinario, aveva ritenuto ammissibile la domanda e, quindi,Data pubblicazione 20/05/2026superato l’eccezione di giudicato esterno che non poteva piùessere rimessa in discussione.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2909 c.c.,sostenendo che il giudicato amministrativo aveva un diversooggetto ed era limitato all’assenza, all’epoca, di coperturafinanziaria.5. I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, in quanto tutti incentrati su dedotta violazionedell’art. 2909 c.c., risultano inammissibili.6. Osserva il Collegio, in primo luogo, che (a parte la questione delrispetto dell’onere di specifica indicazione e localizzazione dellasentenza del TAR Sicilia inter partes imposto dall’art. 366, n. 6,c.p.c.), come rilevato nella proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., la sentenza di appello presenta piùrationes decidendi: il giudicato formatosi dinanzi al giudiceamministrativo, ritenuto preclusivo rispetto alla domanda dellaricorrente; la mancanza di allegazione e prova che la ricorrentefosse collocata tra gli idonei non vincitori in posizione utile, nonavendo la stessa indicato il posto in graduatoria; la sussistenzadi una valutazione sulla discrezionalità da partedell’Amministrazione nel procedere all’assunzione.7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censuremosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione dellaNumero registro generale 19011/2022decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. nNu.m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/202611493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, n.Data pubblicazione 20/05/202613880/2020).8. Osserva il Collegio che il giudicato, esplicito e implicito, sul cd.dedotto e deducibile non si forma su singoli punti dellamotivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; taleinterpretazione della portata del giudicato, sia esso interno odesterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito neldispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge,potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alladomanda della parte solo in via residuale qualora, all'esitodell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di direttaemanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sulcontenuto della statuizione (cfr. Cass. n. 21165/2019); sicché,qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimorapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine allasituazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e didiritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe lecause, formando la premessa indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dellostesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il "petitum" del primo (cfr. Cass. n. 25269/2016; v.anche Cass. n. 41895/2021, n. 6758/2024).9. La sentenza impugnata è conforme a tali principi e risultaadeguatamente motivata quanto all’individuazione della portatadel giudicato esterno, dei suoi effetti preclusivi della domandaazionata nel presente giudizio, e alle ragioni dell’inidoneità deidedotti fatti e atti successivi a modificare le questioni giuridichesottese al rigetto della domanda dell’odierna ricorrente (inclusoil rigetto di ricorso straordinario della stessa appellante).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/202210. Con riguardo, in particolare, a detti atti successivNiu,m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026l’inammissibilità delle doglianze proposte in questa sede derivaData pubblicazione 20/05/2026dal principio secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.Cass. n. 15637/2024, S.U. n. 20181/2019, n. 9070/2013, n.17067/2007), con la conseguenza che le valutazioni espresse alriguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatolimitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazionelogica e coerente (cfr. Cass. n. 21576/2019, n. 20634/2018).11. Pertanto, le statuizioni circa la preclusione per effetto digiudicato e circa l’ininfluenza su tale dato decisorio degli attisuccessivi sono idonee a definire il giudizio, restando assorbiti gliulteriori profili di doglianza, tenendo conto che, per integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verificaquando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesafatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizioneimplicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.16788/2006, n. 32683/2025).12. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spesedovevano essere poste a carico dell’Istituto o eventualmentecompensate perché la Corte d’Appello aveva valorizzato anchefatti diversi dall’eccepito giudicato esterno.13. Il motivo non è meritevole di accoglimento, avendo laN uCmeoror rteegi stro generale 19011/2022Numero sezionale 1972/2026distrettuale applicato il principio generale di soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15152/202614. Anche le spese del presente giudizio, liquidate come Ddataa pubblicazione 20/05/2026dispositivo, seguono la soccombenza.15. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizioneanticipata e che il giudizio viene definito in conformità allaproposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., comeprevisto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass.S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni perdiscostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass.S.U. n. 36069/2023). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19011/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 15152/2026Annalisa Di PaolantonioD ata pubblicazione 20/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris