CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 14779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 1183/2020; [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N. 28290 /20 2 1 Cron. Rep. Ud.05/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia di rigetto dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., a vverso due cartelle di pagamento con le quali Agenzia delleEntrate - R iscossione aveva intimato, a lla persona fisica e alla persona giuridica, il pagamento del medesimo importo di € 81.383 per sanzioni a dottate da l l ’ [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; 2.propone ricorso per cassazione l’originaria opponente, in proprio e n.q., con sei motivi, seguiti da memoria; l’Agenzia non ha svolto attività difensiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione del beneficio di escussione preventiva e carenza di accertamento sul punto; con il secondo, per essere stato ritenuto generico il disconoscimento della documentazione prodotta da controparte e per essere stato erroneamente ritenuto inammissibile l'appello sul punto; con il terzo, per error in iudicando sull'ammissibilità dei motivi di appello da 5 a 8, in violazione del principio di prevalenza e di apparenza; con il quarto, per nullità delle notifiche; con il quinto, per difetto del diritto di procedere all'esecuzione per essere stato notificato un titolo sospeso; con il sesto, per carenza di motivazione; 2. il ricorso non è accoglibile nel suo complesso; 3. il primo motivo è infondato, avendo la Corte di merito esattamente rilevato l’inapplicabilità della disciplina dettata per i creditori sociali dall’art. 2304 c.c.,in quanto nella fattispecie si tratta di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 689/1981 e per le quali valgono i principidi cui agli artt. 3 e 6, della personalità della responsabilità dell'autore dell'illecito, dell'obbligo p r incipal e in capo all'autore dell'illecito , della responsabilità solidale della persona giuridica con l'autoredella violazione al pagamento della somma dovuta; 4. i restanti motivi risultano inammissibili; 5. essi non si confrontano, infatti, con la precipua ratio decidendi della sentenza d’appello impugnata, che ha osservato, confermando la sentenza di primo grado, ed evidenziando che i primi quattro motivi d'appello non coglievano nel segno, il difetto di interesse ad agire, in quanto tutte le difese delle ricorrenti ( salvo la dedotta violazione dell'art. 2304 c.c.) attenevano a vizi formali, e in ogni caso nessuna di esse ( compresa l'eccezione relativa all'art. 2304 c.c.) atteneva al merito della pretesa fatta valere, sicché le azioni proposte, non introducendo alcun argomento nel merito della pretesa creditoria, si presentavano incapaci di assicurare alle ricorrenti qualsiasi utilità, in particolare di soddisfare l'interesse tipico a contestare la fondatezza della pretesa; 6. rispetto a tali argomentazioni, di per sé idonee a sostenere autonomamente il rigetto delle opposizioni (quantunque le eccezioni formali siano state esaminate e respinte) non viene formulata alcuna specifica censura in questa sede di legittimità; 7. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; cfr. anche Cass. n. 1979/2024, n. 13880/2020); a maggior ragione, qualora la ratio decidendi singolarmente idonea a sorreggere la decisione gravata sul piano logico e giuridiconon sia oggetto di adeguato e specifico motivo di impugnazione (v. inoltre, nella materia similare di riscossione di contributi e premi assicurativi, Cass. n. 12025/2019, circa la necessità di esame nel merito de l la fondatezza della domanda di pagamento, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, e la necessità di chiarire il risultato giuridicamente apprezzabile di un'eventuale pronuncia sul punto); 8. non vi è luogo a provvedere sulle spese, per l’assenza di controricorso; 9. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdell