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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21070/2026

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troREGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2555 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1037/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 26/11/2021 R.G.N. 103/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026Data pubblicazione 21/06/20261.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.155/2012, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Giugni, eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato ilricorso volto ad ottenere la condanna della Regione Calabria alrisarcimento dei danni derivati dall'illegittimo rifiuto oppostodalla Regione alla ricostituzione, per il periodo 24.3.2004 -7.8.2005, del rapporto dirigenziale in precedenza intercorso frale parti (precisamente a titolo di danno patrimoniale,quantificabile in € 157.685 per il trattamento economico noncorrisposto ed € 28.250,00 per il mancato riconoscimento delpremio di fine lavoro; di danno patrimoniale da perdita dichance, quantificabile in misura non inferiore a € 100.000 osomma di giustizia; di danno biologico e danno esistenziale persomma di giustizia).2.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso di causa) erastato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 -Organizzazione e Personale, sottoscrivendo contratto di lavoroin data 8.8.2000 a tempo determinato, inizialmente di duratabiennale, poi prorogata al 7.8.2005; il 26.8.2002 era statonominato Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 diCastrovillari e, successivamente, senza soluzione di continuità,[OSCURATO:PERSONA] della stessa ASL sino al 23.3.2004;alla scadenza dell'incarico aveva chiesto alla Regione di essereriammesso a svolgere le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 3bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, perché l'accettazionedell'incarico di Direttore Generale e poi di Commissario avevadeterminato la mera sospensione del rapporto in atto che,quindi, doveva riprendere e proseguire per l'arco temporale nonNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026ancora decorso allorquando si era verificata la causa sospNeumnesroiv dai ra.c colta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026Stante la non accettazione della sua richiesta da parte dellaRegione, aveva agito in giudizio con ricorso proposto il 3.6.2005.3.

La Corte territoriale richiamava integralmente lamotivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ritenutoinfondata la pretesa perché il contratto individuale nonrichiamava la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992 e perchéla sospensione prevista dall'art. 3 bis cit. era riferibile ai solicontratti a tempo indeterminato, non essendo compatibile con ilcontratto dirigenziale a termine.4.

Con ordinanza n. 28139/2018 questa Corte accoglieva ilprimo motivo del ricorso degli eredi Giugni, per ragionieminentemente processuali, con assorbimento delle ulterioricensure.

Cassava la sentenza impugnata con rinvio per unnuovo esame alla medesima Corte d'Appello di Catanzaro indiversa composizione5.

La Corte d’Appello di Catanzaro, decidendo con sentenzan. 1037/2021 quale giudice del rinvio, dava atto del fatto che ilTribunale aveva disatteso la domanda per inapplicabilità dell’art.3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992 non richiamato nelcontratto di lavoro, perché norma non applicabile ai dirigenti,perché norma non applicabile a rapporto di lavoro a tempodeterminato (v. sopra, § 3).

Rilevava che le censure deideducenti in proposito dovevano essere condivise (nonvalutando necessario un espresso richiamo contrattuale perl’efficacia di norma di legge, essendo i dirigenti ricompresi tra ilavoratori dipendenti, non risultando la norma circoscritta ai solilavoratori a tempo indeterminato).6.

Tuttavia, la Corte d’Appello rigettava la domanda perragioni diverse da quelle del Tribunale e della prima sentenzad’appello.

Assumeva che il diritto al mantenimento del posto,Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026rivendicato dal dante causa, ai sensi dell’art. 3 bis, comNmumaer o1 d1i ra,c colta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026d.lgs. n. 502/1992 non poteva essere riconosciuto, poiché glieffetti di detta norma erano venuti a cessare allorquando, il23.9.2002, il medesimo, aveva accettato di dimettersi dal ruolodi Direttore generale dell’Azienda sanitaria e aveva assunto ilruolo di Commissario straordinario, qualificando ciò comerisoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro qualeDirigente generale del dipartimento regionale.

In secondo luogo,con ulteriore ratio decidendi, affermava che, con l’entrata invigore, in data 2.8.2002, della legge regionale n. 31/2002 e conil decorso dei successivi 60 giorni, operava, comunque, lacessazione dell’incarico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] qualeDirigente generale, secondo quanto statuito dall’art. 11 di taleprovvedimento normativo regionale.

In terzo luogo, ritenevache il contratto di lavoro del dante causa degli esponenti fossenullo, per difetto dei requisiti di legge per la relativa carica.Compensava le spese dei precedenti giudizi, incluso quello dilegittimità, e condannava i ricorrenti alla rifusione in favore dicontroparte delle spese del giudizio di rinvio.7.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propongono ricorso per cassazione gli eredi in epigrafecon 4 motivi; resiste la Regione Calabria con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la secondasentenza d’appello quanto all’affermazione che il contratto dilavoro quale Dirigente regionale si fosse sciolto per mutuoconsenso tra le parti, in ragione dell’accettazione ad opera dellavoratore dell’incarico di Commissario straordinarioNumero registro generale 2944/2022dell’Azienda sanitaria di Castrovillari, intercorsa senza soluzioneN umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026di continuità rispetto all’espletamento del ruolo di DirettoreData pubblicazione 21/06/2026generale dell’Azienda stessa; sostengono che ciò integra laviolazione dell’art. 3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992, poichéil beneficio della stabilità del posto di lavoro di provenienza,riconosciuto da detta norma in riferimento al ruolo di Direttoregenerale dell’Asp, competeva al lavoratore anche in relazione alruolo di Commissario straordinario, attesa l’analogia tra le duefigure; in ogni caso, anche a prescindere da ciò, non ricorrevauna valida manifestazione della comune volontà di risolvere ilrapporto e non vi era stata un’allegazione di parte avversa checonsentisse ai giudicanti di trattare d’ufficio il relativo profilo.2.

Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnataquanto all’affermazione che il contratto di lavoro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]quale Dirigente generale di un dipartimento regionale sarebbevenuto meno, una volta decorsi 60 giorni dall’entrata in vigoredella L.R. n. 31 del 7.8.2002, la quale prevedeva, all’art. 11,che entro il termine, appunto, di 60 giorni dall’entrata in vigorevi sarebbe stata la cessazione degli incarichi di funzionedirigenziale di livello generale.

Sostengono che detta normapoteva al più determinare il venir meno della carica, ma nondelle prerogative di cui al contratto individuale di lavoro, inclusoil trattamento economico; e che detto meccanismo dicaducazione automatico avrebbe dovuto essere disapplicato,poiché irrispettoso del principio per cui la pubblicaamministrazione non può eccedere, nei rapporti con i propridipendenti, le prerogative del datore di lavoro privato, ovveropoiché avrebbe dovuto prevalere la disciplina speciale di cuiall’art. 3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992, che prevedeva ildiritto al mantenimento del posto in funzione della nomina aivertici dell’Azienda sanitaria.Numero registro generale 2944/20223.

Con il terzo motivo di ricorso viene contestato il capo dNi umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026motivazione ove, d’ufficio, si è affermato che il contratto diData pubblicazione 21/06/2026lavoro dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale Dirigente regionalesarebbe stato nullo, in violazione del contraddittorio e,comunque, in relazione a una circostanza (difetto dei requisitiprevisti per la nomina) non contestata, non configurante unafattispecie di nullità contrattuale, insussistente, rientrante nelleprerogative discrezionali dell’Amministrazione.4.

Il quarto motivo di impugnazione è rivolto alla statuizionesulle spese; si sostiene che questa è da riformarsi, tenendoconto della fondatezza delle rivendicazioni dei ricorrenti, ecomunque, anche nella denegata ipotesi di mancatoaccoglimento delle altre censure, poiché i deducenti sono statiintegralmente vittoriosi nell’originario giudizio di legittimità, peril quale è stata disposta la compensazione di spese, e, ancheall’esito del giudizio di rinvio, hanno visto accogliere le censureformulate avverso la sentenza di primo grado, per cui è erratala condanna di spese posta a loro carico per il secondo giudiziod’appello.5.

È preliminare, per il principio della ragione più liquida,l’esame del secondo motivo di ricorso (che attiene alla secondaautonoma ratio decidendi sintetizzata nello storico di lite).6.

Esso non è fondato.7.

La legge regionale n. 31/2002 della Regione Calabria(“Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimentodella spesa per il personale”), con la norma transitoria di cuiall’art. 11, ha stabilito (comma 1) che : “Tutti gli incarichi difunzione dirigenziale di livello generale cessano decorsisessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tuttigli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generaleNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026cessano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigorNeu medroe dlli ara ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026presente legge”.8.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la L.R.Calabria in esame (art. 10, comma 2, lett. b)) stabilisce che idirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giornidall'insediamento dei nuovi organi regionali; il successivoarticolo 11, comma uno, cit., applica tale meccanismo, in viatransitoria, a tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livellogenerale in essere alla entrata in vigore della legge, facendodecorrere il termine di 60 giorni dalla stessa data; la decadenzaautomatica si applica anche ai dirigenti non appartenenti alruolo della Giunta regionale Calabria, deponendo in tal senso iltenore letterale della norma dell'art. 10, così come dell'art. 11,che dispone la «revoca di diritto» dei «dirigenti generali » ( art.10) ovvero la « cessazione» di « tutti gli incarichi di funzionedirigenziale di livello generale» (art. 11) senza circoscriverel'effetto decadenziale ai dirigenti del ruolo dirigenziale dellaGiunta della Regione Calabria (Cass. n. 12500/2020).9.

In ordine ai dubbi di costituzionalità sorti con riguardo adetto fenomeno di decadenza automatica, secondo i principienunciati dalla Corte Costituzionale (cfr. Cass. n. 2510/2017), isistemi di spoils system sono costituzionalmente illegittimi (percontrasto con i principi di imparzialità e di continuità dell'azioneamministrativa nonché con il principio del giusto procedimento)in relazione agli incarichi che non siano connotati da duerequisiti: a) la apicalità; b) la scelta fiduciaria, ovvero effettuatasulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con iltitolare dell'organo che procede alla nomina.

Tali principivalgono anche per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigentidipendenti da altre amministrazioni pubbliche (Corte Cost. n.Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026161/2008) ovvero a personale esterno all’amministNruamzeiroo ndi era ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026(Corte Cost. n. 81/2010).10.

È stato inoltre precisato che, in materia di dirigentinell'impiego pubblico regionale, il capo dipartimento dellaRegione Calabria, avendo la funzione di organizzare, coordinaree dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi didirezione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al qualeopera il sistema di spoils system, rientrando esso nei cd.incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplicedirezione di strutture articolate al loro interno in ufficidirigenziali generali (oltre alle pronunce sopra citate, v. ancheCass. n. 22519/2024, n. 22518/2024, n. 15971/2024, n.1490/2023).11.

Tanto premesso, nella fattispecie concreta l’incaricoassegnato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava di natura apicalee fiduciaria (cfr. legge regionale n. 7/1996 sull’organizzazioneregionale), ricorrendo, pertanto, i due presupposti in presenzadei quali lo spoils system è conforme a Costituzione.12.

Le considerazioni ora svolte con riguardo al rigetto delsecondo motivo portano all’assorbimento del primo e terzomotivo.13.

Invero, in applicazione del principio processuale della"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., lacausa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dipiù agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senzache sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti laverifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttostoche su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca ilNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questNioumneir o ddi ara ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 4394/2024, n.11458/2018, n. 12002/2014).14.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse a una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024, n.11493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, n.13880/2020).15.

Il quarto motivo è parimenti infondato.16.

In materia di regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, la valutazione della soccombenza opera, ai fini dellaliquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario eglobale; in questo senso, gli odierni ricorrenti non possonoessere considerati integralmente vittoriosi in alcuna fase delpresente giudizio come articolato in tutti i suoi gradi.17.

Quanto all’operata compensazione dei giudizi precedentiquello di rinvio, il sindacato di questa Corte sulle spese di lite èlimitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese acarico della parte integralmente vittoriosa e del fatto che lespese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi dellatariffa professionale, profili qui insussistenti (Cass. n.19613/2017, n. 11329/2019, n. 23782/2025).Numero registro generale 2944/202218.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come daN umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026dispositivo, seguono il regime della soccombenza.Data pubblicazione 21/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 maggio2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troREGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2555 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1037/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 26/11/2021 R.G.N. 103/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026Data pubblicazione 21/06/20261. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.155/2012, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Giugni, eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato ilricorso volto ad ottenere la condanna della Regione Calabria alrisarcimento dei danni derivati dall'illegittimo rifiuto oppostodalla Regione alla ricostituzione, per il periodo 24.3.2004 -7.8.2005, del rapporto dirigenziale in precedenza intercorso frale parti (precisamente a titolo di danno patrimoniale,quantificabile in € 157.685 per il trattamento economico noncorrisposto ed € 28.250,00 per il mancato riconoscimento delpremio di fine lavoro; di danno patrimoniale da perdita dichance, quantificabile in misura non inferiore a € 100.000 osomma di giustizia; di danno biologico e danno esistenziale persomma di giustizia).2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso di causa) erastato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 -Organizzazione e Personale, sottoscrivendo contratto di lavoroin data 8.8.2000 a tempo determinato, inizialmente di duratabiennale, poi prorogata al 7.8.2005; il 26.8.2002 era statonominato Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 diCastrovillari e, successivamente, senza soluzione di continuità,[OSCURATO:PERSONA] della stessa ASL sino al 23.3.2004;alla scadenza dell'incarico aveva chiesto alla Regione di essereriammesso a svolgere le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 3bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, perché l'accettazionedell'incarico di Direttore Generale e poi di Commissario avevadeterminato la mera sospensione del rapporto in atto che,quindi, doveva riprendere e proseguire per l'arco temporale nonNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026ancora decorso allorquando si era verificata la causa sospNeumnesroiv dai ra.c colta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026Stante la non accettazione della sua richiesta da parte dellaRegione, aveva agito in giudizio con ricorso proposto il 3.6.2005.3. La Corte territoriale richiamava integralmente lamotivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ritenutoinfondata la pretesa perché il contratto individuale nonrichiamava la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992 e perchéla sospensione prevista dall'art. 3 bis cit. era riferibile ai solicontratti a tempo indeterminato, non essendo compatibile con ilcontratto dirigenziale a termine.4. Con ordinanza n. 28139/2018 questa Corte accoglieva ilprimo motivo del ricorso degli eredi Giugni, per ragionieminentemente processuali, con assorbimento delle ulterioricensure. Cassava la sentenza impugnata con rinvio per unnuovo esame alla medesima Corte d'Appello di Catanzaro indiversa composizione5. La Corte d’Appello di Catanzaro, decidendo con sentenzan. 1037/2021 quale giudice del rinvio, dava atto del fatto che ilTribunale aveva disatteso la domanda per inapplicabilità dell’art.3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992 non richiamato nelcontratto di lavoro, perché norma non applicabile ai dirigenti,perché norma non applicabile a rapporto di lavoro a tempodeterminato (v. sopra, § 3). Rilevava che le censure deideducenti in proposito dovevano essere condivise (nonvalutando necessario un espresso richiamo contrattuale perl’efficacia di norma di legge, essendo i dirigenti ricompresi tra ilavoratori dipendenti, non risultando la norma circoscritta ai solilavoratori a tempo indeterminato).6. Tuttavia, la Corte d’Appello rigettava la domanda perragioni diverse da quelle del Tribunale e della prima sentenzad’appello. Assumeva che il diritto al mantenimento del posto,Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026rivendicato dal dante causa, ai sensi dell’art. 3 bis, comNmumaer o1 d1i ra,c colta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026d.lgs. n. 502/1992 non poteva essere riconosciuto, poiché glieffetti di detta norma erano venuti a cessare allorquando, il23.9.2002, il medesimo, aveva accettato di dimettersi dal ruolodi Direttore generale dell’Azienda sanitaria e aveva assunto ilruolo di Commissario straordinario, qualificando ciò comerisoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro qualeDirigente generale del dipartimento regionale. In secondo luogo,con ulteriore ratio decidendi, affermava che, con l’entrata invigore, in data 2.8.2002, della legge regionale n. 31/2002 e conil decorso dei successivi 60 giorni, operava, comunque, lacessazione dell’incarico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] qualeDirigente generale, secondo quanto statuito dall’art. 11 di taleprovvedimento normativo regionale. In terzo luogo, ritenevache il contratto di lavoro del dante causa degli esponenti fossenullo, per difetto dei requisiti di legge per la relativa carica.Compensava le spese dei precedenti giudizi, incluso quello dilegittimità, e condannava i ricorrenti alla rifusione in favore dicontroparte delle spese del giudizio di rinvio.7. Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propongono ricorso per cassazione gli eredi in epigrafecon 4 motivi; resiste la Regione Calabria con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la secondasentenza d’appello quanto all’affermazione che il contratto dilavoro quale Dirigente regionale si fosse sciolto per mutuoconsenso tra le parti, in ragione dell’accettazione ad opera dellavoratore dell’incarico di Commissario straordinarioNumero registro generale 2944/2022dell’Azienda sanitaria di Castrovillari, intercorsa senza soluzioneN umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026di continuità rispetto all’espletamento del ruolo di DirettoreData pubblicazione 21/06/2026generale dell’Azienda stessa; sostengono che ciò integra laviolazione dell’art. 3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992, poichéil beneficio della stabilità del posto di lavoro di provenienza,riconosciuto da detta norma in riferimento al ruolo di Direttoregenerale dell’Asp, competeva al lavoratore anche in relazione alruolo di Commissario straordinario, attesa l’analogia tra le duefigure; in ogni caso, anche a prescindere da ciò, non ricorrevauna valida manifestazione della comune volontà di risolvere ilrapporto e non vi era stata un’allegazione di parte avversa checonsentisse ai giudicanti di trattare d’ufficio il relativo profilo.2. Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnataquanto all’affermazione che il contratto di lavoro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]quale Dirigente generale di un dipartimento regionale sarebbevenuto meno, una volta decorsi 60 giorni dall’entrata in vigoredella L.R. n. 31 del 7.8.2002, la quale prevedeva, all’art. 11,che entro il termine, appunto, di 60 giorni dall’entrata in vigorevi sarebbe stata la cessazione degli incarichi di funzionedirigenziale di livello generale. Sostengono che detta normapoteva al più determinare il venir meno della carica, ma nondelle prerogative di cui al contratto individuale di lavoro, inclusoil trattamento economico; e che detto meccanismo dicaducazione automatico avrebbe dovuto essere disapplicato,poiché irrispettoso del principio per cui la pubblicaamministrazione non può eccedere, nei rapporti con i propridipendenti, le prerogative del datore di lavoro privato, ovveropoiché avrebbe dovuto prevalere la disciplina speciale di cuiall’art. 3 bis, comma 11, d. lgs. n. 502/1992, che prevedeva ildiritto al mantenimento del posto in funzione della nomina aivertici dell’Azienda sanitaria.Numero registro generale 2944/20223. Con il terzo motivo di ricorso viene contestato il capo dNi umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026motivazione ove, d’ufficio, si è affermato che il contratto diData pubblicazione 21/06/2026lavoro dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale Dirigente regionalesarebbe stato nullo, in violazione del contraddittorio e,comunque, in relazione a una circostanza (difetto dei requisitiprevisti per la nomina) non contestata, non configurante unafattispecie di nullità contrattuale, insussistente, rientrante nelleprerogative discrezionali dell’Amministrazione.4. Il quarto motivo di impugnazione è rivolto alla statuizionesulle spese; si sostiene che questa è da riformarsi, tenendoconto della fondatezza delle rivendicazioni dei ricorrenti, ecomunque, anche nella denegata ipotesi di mancatoaccoglimento delle altre censure, poiché i deducenti sono statiintegralmente vittoriosi nell’originario giudizio di legittimità, peril quale è stata disposta la compensazione di spese, e, ancheall’esito del giudizio di rinvio, hanno visto accogliere le censureformulate avverso la sentenza di primo grado, per cui è erratala condanna di spese posta a loro carico per il secondo giudiziod’appello.5. È preliminare, per il principio della ragione più liquida,l’esame del secondo motivo di ricorso (che attiene alla secondaautonoma ratio decidendi sintetizzata nello storico di lite).6. Esso non è fondato.7. La legge regionale n. 31/2002 della Regione Calabria(“Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimentodella spesa per il personale”), con la norma transitoria di cuiall’art. 11, ha stabilito (comma 1) che : “Tutti gli incarichi difunzione dirigenziale di livello generale cessano decorsisessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tuttigli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generaleNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026cessano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigorNeu medroe dlli ara ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026presente legge”.8. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la L.R.Calabria in esame (art. 10, comma 2, lett. b)) stabilisce che idirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giornidall'insediamento dei nuovi organi regionali; il successivoarticolo 11, comma uno, cit., applica tale meccanismo, in viatransitoria, a tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livellogenerale in essere alla entrata in vigore della legge, facendodecorrere il termine di 60 giorni dalla stessa data; la decadenzaautomatica si applica anche ai dirigenti non appartenenti alruolo della Giunta regionale Calabria, deponendo in tal senso iltenore letterale della norma dell'art. 10, così come dell'art. 11,che dispone la «revoca di diritto» dei «dirigenti generali » ( art.10) ovvero la « cessazione» di « tutti gli incarichi di funzionedirigenziale di livello generale» (art. 11) senza circoscriverel'effetto decadenziale ai dirigenti del ruolo dirigenziale dellaGiunta della Regione Calabria (Cass. n. 12500/2020).9. In ordine ai dubbi di costituzionalità sorti con riguardo adetto fenomeno di decadenza automatica, secondo i principienunciati dalla Corte Costituzionale (cfr. Cass. n. 2510/2017), isistemi di spoils system sono costituzionalmente illegittimi (percontrasto con i principi di imparzialità e di continuità dell'azioneamministrativa nonché con il principio del giusto procedimento)in relazione agli incarichi che non siano connotati da duerequisiti: a) la apicalità; b) la scelta fiduciaria, ovvero effettuatasulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con iltitolare dell'organo che procede alla nomina. Tali principivalgono anche per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigentidipendenti da altre amministrazioni pubbliche (Corte Cost. n.Numero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026161/2008) ovvero a personale esterno all’amministNruamzeiroo ndi era ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026(Corte Cost. n. 81/2010).10. È stato inoltre precisato che, in materia di dirigentinell'impiego pubblico regionale, il capo dipartimento dellaRegione Calabria, avendo la funzione di organizzare, coordinaree dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi didirezione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al qualeopera il sistema di spoils system, rientrando esso nei cd.incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplicedirezione di strutture articolate al loro interno in ufficidirigenziali generali (oltre alle pronunce sopra citate, v. ancheCass. n. 22519/2024, n. 22518/2024, n. 15971/2024, n.1490/2023).11. Tanto premesso, nella fattispecie concreta l’incaricoassegnato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava di natura apicalee fiduciaria (cfr. legge regionale n. 7/1996 sull’organizzazioneregionale), ricorrendo, pertanto, i due presupposti in presenzadei quali lo spoils system è conforme a Costituzione.12. Le considerazioni ora svolte con riguardo al rigetto delsecondo motivo portano all’assorbimento del primo e terzomotivo.13. Invero, in applicazione del principio processuale della"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., lacausa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dipiù agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senzache sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti laverifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttostoche su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca ilNumero registro generale 2944/2022Numero sezionale 2555/2026profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questNioumneir o ddi ara ccolta generale 21070/2026Data pubblicazione 21/06/2026trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 4394/2024, n.11458/2018, n. 12002/2014).14. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse a una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024, n.11493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, n.13880/2020).15. Il quarto motivo è parimenti infondato.16. In materia di regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, la valutazione della soccombenza opera, ai fini dellaliquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario eglobale; in questo senso, gli odierni ricorrenti non possonoessere considerati integralmente vittoriosi in alcuna fase delpresente giudizio come articolato in tutti i suoi gradi.17. Quanto all’operata compensazione dei giudizi precedentiquello di rinvio, il sindacato di questa Corte sulle spese di lite èlimitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese acarico della parte integralmente vittoriosa e del fatto che lespese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi dellatariffa professionale, profili qui insussistenti (Cass. n.19613/2017, n. 11329/2019, n. 23782/2025).Numero registro generale 2944/202218. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come daN umero sezionale 2555/2026Numero di raccolta generale 21070/2026dispositivo, seguono il regime della soccombenza.Data pubblicazione 21/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 maggio2026.La PresidenteCaterina Marotta