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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04394/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20425-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2735/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 2426/2020; [OSCURATO:PERSONA] di servizi – Società in house R.G.N.20425/2021 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto (in sede di opposizione, con conferma del rigetto in esito della fase sommaria) le sue domande dirette all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di GSE, sul presupposto della non genuinità degli appalti con le varie società appaltatrici con le quali aveva stipulato contratti di lavoro subordinato, qualificate meri datori di lavoro formali, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 5/5/2018, con ordine a GSE di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della medesima al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione; 2.avverso la predetta sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza (mera apparenza) di motivazione, in violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.; si contesta la conferma dell’inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale in data 8/3/2013 con cui il lavoratore aveva rinunciato a ogni pretesa anche nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque sino alla data della conciliazione; 2.con il secondo motivo è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione solo apparente sull’inesistenza di un contratto di appalto nel periodo marzo 2010 – febbraio 2012, per violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.; 3.con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) la sentenza impugnata è censurata per violazione, e comunque falsa applicazione, dell’art. 1965 c.c., sostenendo la genericità, e quindi la carenza di obiettiva determinazione o determinabilità, dei diritti abdicati; 4.con il quarto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c.: assume che nel caso di specie, difettando qualunque ipotesi contrattuale che legittimi la prestazione lavorativa in favore di GSE, si è in presenza di un’ipotesi di interposizione fittizia delle prestazioni lavorative che comporta il riconoscimento di unrapporto di lavoro subordinato tra le parti; 5.con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1972, 1965 e 2113 c.c., argomentando che l’art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, e che l’appalto di manodopera, conseguente un appalto illecito, è in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, anche per i suoi rilevanti riflessi sulla fiscalità generale; 6.per un ordinato svolgimento delle questioni controverse, occorre esaminare in primo luogo il secondo e quarto motivo di ricorso, tenendo conto delle difese ed eccezioni della società controricorrente con cui si evidenzia la sua natura pubblicistica in house, con conseguente preliminare inammissibilità delle domande di costituzione di rapporto di lavoro con essa per interposizione illecita di manodopera o per illiceità degli appalti di servizi cui è stato addetto l’odierno ricorrente, questione (tra le altre) oggetto di analoghe controversie proposte nei confronti dalla medesima società e trattate nell’odierna udienza; 7.infatti, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l'art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; 8.tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf.

Cass. n. 3662/2019; cfr. altresì Cass. n. 19925/2019); 9.i profili di illiceità dell’appalto o di interposizione fittizia di manodopera oggetto dei motivi ora scrutinati sono superati, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, stante la natura di società in house di GSE e il disposto di cui all’art. 19, comma 4,del TUSP; 10.invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014); 11.d’altra parte, quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022); 12.in tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 6 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5); 13.dagli atti risulta incontroverso che GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui soggiace alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare; 14.la questione di essere GSE una società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta prospettata, come si evince dalla sentenza gravata, nei gradi di merito; la richiamata normativa applicabile alla fattispecie rappresenta fatto impeditivo all’accoglimento delle domande azionate dal lavoratore, connesso alla natura del soggetto convenuto, ed essendo la qualificazione giuridica della società presupposto giuridico di quel fatto; 15.rimangono così assorbite le questioni relative alla validità e portata dell’atto di rinuncia o verbale di conciliazione del marzo 2013 in atti (affrontate funditus nella sentenza impugnata), oggetto degli altri motivi di ricorso; 16.il dispositivo della sentenza gravata risulta pertanto, ai sensi dell’art. 384, ult. comma c.p.c., conforme a diritto; 17.alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; 18.al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;19.ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, nel testo risultante dalla legge n. 228/2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20425-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2735/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 2426/2020; [OSCURATO:PERSONA] di servizi – Società in house R.G.N.20425/2021 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto (in sede di opposizione, con conferma del rigetto in esito della fase sommaria) le sue domande dirette all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di GSE, sul presupposto della non genuinità degli appalti con le varie società appaltatrici con le quali aveva stipulato contratti di lavoro subordinato, qualificate meri datori di lavoro formali, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 5/5/2018, con ordine a GSE di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della medesima al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione; 2.avverso la predetta sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza (mera apparenza) di motivazione, in violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.; si contesta la conferma dell’inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale in data 8/3/2013 con cui il lavoratore aveva rinunciato a ogni pretesa anche nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque sino alla data della conciliazione; 2.con il secondo motivo è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione solo apparente sull’inesistenza di un contratto di appalto nel periodo marzo 2010 – febbraio 2012, per violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.; 3.con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) la sentenza impugnata è censurata per violazione, e comunque falsa applicazione, dell’art. 1965 c.c., sostenendo la genericità, e quindi la carenza di obiettiva determinazione o determinabilità, dei diritti abdicati; 4.con il quarto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c.: assume che nel caso di specie, difettando qualunque ipotesi contrattuale che legittimi la prestazione lavorativa in favore di GSE, si è in presenza di un’ipotesi di interposizione fittizia delle prestazioni lavorative che comporta il riconoscimento di unrapporto di lavoro subordinato tra le parti; 5.con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1972, 1965 e 2113 c.c., argomentando che l’art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, e che l’appalto di manodopera, conseguente un appalto illecito, è in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, anche per i suoi rilevanti riflessi sulla fiscalità generale; 6.per un ordinato svolgimento delle questioni controverse, occorre esaminare in primo luogo il secondo e quarto motivo di ricorso, tenendo conto delle difese ed eccezioni della società controricorrente con cui si evidenzia la sua natura pubblicistica in house, con conseguente preliminare inammissibilità delle domande di costituzione di rapporto di lavoro con essa per interposizione illecita di manodopera o per illiceità degli appalti di servizi cui è stato addetto l’odierno ricorrente, questione (tra le altre) oggetto di analoghe controversie proposte nei confronti dalla medesima società e trattate nell’odierna udienza; 7.infatti, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l'art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; 8.tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf. Cass. n. 3662/2019; cfr. altresì Cass. n. 19925/2019); 9.i profili di illiceità dell’appalto o di interposizione fittizia di manodopera oggetto dei motivi ora scrutinati sono superati, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, stante la natura di società in house di GSE e il disposto di cui all’art. 19, comma 4,del TUSP; 10.invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014); 11.d’altra parte, quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022); 12.in tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 6 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5); 13.dagli atti risulta incontroverso che GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui soggiace alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare; 14.la questione di essere GSE una società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta prospettata, come si evince dalla sentenza gravata, nei gradi di merito; la richiamata normativa applicabile alla fattispecie rappresenta fatto impeditivo all’accoglimento delle domande azionate dal lavoratore, connesso alla natura del soggetto convenuto, ed essendo la qualificazione giuridica della società presupposto giuridico di quel fatto; 15.rimangono così assorbite le questioni relative alla validità e portata dell’atto di rinuncia o verbale di conciliazione del marzo 2013 in atti (affrontate funditus nella sentenza impugnata), oggetto degli altri motivi di ricorso; 16.il dispositivo della sentenza gravata risulta pertanto, ai sensi dell’art. 384, ult. comma c.p.c., conforme a diritto; 17.alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; 18.al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;19.ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, nel testo risultante dalla legge n. 228/2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo