CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2289 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1355/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 723/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 19663/20261. La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza delData pubblicazione 13/06/2026Tribunale di Foggia (di accoglimento del ricorso), ha rigettato ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dirigente sanitario, ilquale aveva impugnato la deliberazione della ASL di Foggia n.907 del 2016 di revoca dall’incarico di responsabile dellastruttura semplice Vigilanza sui macelli pubblici, e aveva chiestola condanna della ASL medesima a riassegnargli l’incaricorevocato e al pagamento delle differenze retributive maturatedalla data della revoca.2. La Corte territoriale ha osservato che l'incarico indiscussione era stato conferito sulla base della delibera n. 300del 10.2.1998, poi annullata dal TAR Puglia con sentenza n.3338 del 9.7.2002 per illegittimità della procedura diconferimento degli incarichi, e che quel giudicatoamministrativo, seppure intervenuto tra altre parti, spiegavaeffetti anche sulle altre procedure di conferimento degli incarichiche presentavano i medesimi profili di illegittimità.3. La Corte di merito ha rilevato, in particolare, che:- già con la deliberazione del 30.12.2006 n. 1313 l'Aziendaaveva disposto con urgenza una sanatoria degli incarichi e laproroga degli stessi sino al 30.8. 2007;- successivamente la delibera n. 907 del 2016 aveva rilevatonumerose anomalie nel conferimento degli incarichi e proceduredifformi da parte delle aziende incorporate nell'unica ASL, eanche un disallineamento del numero delle strutture sempliciesistenti rispetto ai criteri indicati dalla Giunta regionale;- il ricorrente era stato destinatario nel 2006 di unprovvedimento di sanatoria e di proroga in via temporanea dellefunzioni esercitate, che aveva continuato a svolgere in via dimero fatto dopo la scadenza del termine indicato nella deliberaNumero registro generale 5105/2022del 2006 e fino al successivo intervento della deliberaN umero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 19663/2026impugnata; Data pubblicazione 13/06/2026- la deliberazione del 2016 di revoca dell’incarico era statagiustificata non dalla sola estensione del giudicato diannullamento, ma era maturata in un contesto assai piùarticolato, perché la revoca era frutto di una “… operazionenecessitata di “normalizzazione” della situazione degli incarichidirigenziali, a seguito del riscontro di un conclamato (econtestato sia dalla Regione, sia dal Collegio sindacale)disallineamento tra l'assetto organizzativo dell'Ente, inparticolare in relazione al numero delle Strutture semplici e deirelativi incarichi dirigenziali … ” (p. 14 della motivazione dellasentenza impugnata);- il dirigente non poteva, pertanto, vantare un diritto soggettivoalla conservazione dell'incarico di struttura semplice, perchéillegittimamente conferito e, comunque, in via provvisoria.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasentenza d’appello con tre motivi, cui resiste con controricorsol’ASL Foggia; entrambe le parti hanno depositato memoriaconclusiva.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancataindividuazione dell’esatta portata della sentenza del TAR Puglian. 3338/2002, estesa dalla Corte erga omnes; con il secondomotivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., eviolazione di giudicato (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.); con il terzomotivo, violazione del principio del contraddittorio e del dirittoal giusto processo.Numero registro generale 5105/20222. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inN umero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 19663/2026quanto addebitano tutti alla Corte territoriale di avere ritenutDoat a pubblicazione 13/06/2026erroneamente che nei confronti dell’odierno ricorrente potessespiegare effetti il giudicato amministrativo di annullamento cheriguardava la posizione di altro dirigente, dunque, nonestendibile a chi non aveva partecipato a quel giudizio, sonoinammissibili.3. I motivi, infatti, non colgono le, e non si confrontano con,le distinte rationes decidendi fondanti la decisione impugnata,incentrandosi unicamente sulla questione del giudicato,costituente una delle ragioni, ma non la sola, che hanno resolegittima la delibera di revoca dell’incarico del 2016 (v. il branomotivazionale riportato in narrativa).4. Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione siafondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza chetale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determinal'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sullaratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020, egiurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 14779/2025,n. 5102/2024, n. 1979/2024, n. 15399/2018, n. 11493/2018).5. Detto profilo di inammissibilità è assorbente, sicché, purtrattandosi della medesima vicenda, in questa sede non rilevanole questioni oggetto delle ordinanze interlocutorie di questaSezione n. 8411 e 8445/2026.6. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’Azienda sanitaria controricorrente, liquidate come dadispositivo. P.Q.MNumero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 19663/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Data pubblicazione 13/06/2026Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]