CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 CREA - [OSCURATO:PERSONA] E2290 L'ANALISI DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2210/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/06/2024 R.G.N. 557/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26091/2024Numero di raccolta generale 21727/2026Data pubblicazione 25/06/20261. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame propostodai ricercatori e tecnologi in epigrafe avverso sentenza delTribunale di Roma, a sua volta di rigetto dei ricorsi (riuniti)proposti contro il datore di lavoro C.R.E.A. (Consiglio per laRicerca in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA]).2. Gli odierni ricorrenti, inquadrati al II o III livello, premessodi aver partecipato alle procedure di selezione interna indettedall’ente datore di lavoro nel 2009 per l’accesso al profiloprofessionale superiore (I o II livello), ai sensi dell’art. 15 delCCNL per il personale degli enti di ricerca del 2006, e di averconseguito, nelle rispettive graduatorie (formate nel 2010 edivise per settore di ricerca), la posizione di idoneità inimmediata prossimità rispetto alla posizione dei vincitori,avevano adito il Tribunale per ottenere la declaratoriadell’inadempimento dell’ente, per il periodo successivoall’inserimento nelle graduatorie del 2010, dell’obbligo diconsentire la progressione in carriera mediante scorrimento oindizione periodica di procedure selettive interne, conconseguente condanna dell’ente al riconoscimentodell’inquadramento superiore o, in subordine, al risarcimentodel danno.3. Il Tribunale aveva rigettato le domande nel merito,ritenendo che gli obblighi di utilizzazione delle graduatoriefossero superati dalla sopravvenuta disciplina normativaafferente alla copertura dei posti in organico mediante concorsiaperti all’accesso dall’esterno.4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, con diversamotivazione. Osservava che il disposto contrattuale collettivo,valido ed efficace, non contemplava tuttavia l’obbligo datorialee il correlato diritto soggettivo dei lavoratori in ordineNumero registro generale 26091/2024all’utilizzazione della graduatoria di selezione medianteN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026scorrimento e neppure in ordine all’indizione periodica biennaDleat a pubblicazione 25/06/2026di nuove selezioni interne. Quanto all’interpretazione dell’art. 15del CCNL 2006, infatti, rilevava che i ricorrenti non potevano farvalere un diritto soggettivo all'inquadramento, perché l’ente,sulla base del dato contrattuale, poteva procedere alloscorrimento ma anche indire nuove selezioni, e che, pertanto,gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare che nell'uno enell'altro caso sarebbero risultati in posizione utile per ottenerel'inquadramento. Evidenziava anche che l’indizione biennaledelle procedure era condizionata dalle risorse e dalla previacontrattazione. Osservava che la richiesta dell'ente diautorizzazione per la copertura dei posti non era mai statarilasciata e che, pertanto, vi era assenza della previa coperturaeconomica. Riconduceva la pretesa a contestazione di atto dimacro-organizzazione.5. Per la cassazione della sentenza ricorrono i dipendentiCREA in epigrafe con atto affidato a quattro motivi e illustratoda successiva memoria; resiste l’ente con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono (art. 360, n. 4,c.p.c.) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt.324 e 329 c.p.c., atteso che la Corte d’appello, pur riconoscendoche il giudice di primo grado aveva accertato l’originariaoperatività, in senso di costituzione di obblighi datoriali correlatia diritti soggettivi dei lavoratori, dell’art. 15 CCNL applicato alrapporto e aveva ritenuto l’inadempimento datoriale giustificatoda normativa sopravvenuta in materia di reclutamento delpersonale, e pur non essendo stato impugnato il dictum di primecure in ordine al contenuto del contratto e all’originariaNumero registro generale 26091/2024conformazione delle rispettive situazioni giuridiche soggettiveN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026delle parti, essendosi così sul punto formato il giudicato internoDa,t a pubblicazione 25/06/2026ha tuttavia, sostituendo una motivazione nuova rispetto a quelladella sentenza di primo grado , sovvertito l’accertamento su cuisi era formato il giudicato interno, ritenendo ed affermando chela disposizione del contratto collettivo non prevedesse obblighia carico di parte datoriale, segnatamente con riguardoall’utilizzazione delle graduatorie e all’indizione periodica dinuove procedure selettive interne.2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.3. Esso presenta profili di inammissibilità, perché nonassolve all’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. inquanto non riporta il passaggio della sentenza del Tribunale sulquale si sarebbe formato il giudicato interno.4. In ogni caso, l’affermazione del Tribunale sulla doverositàdelle procedure, in un contesto di ritenuta contrarietà dellanormativa contrattuale con la disciplina di legge sopravvenuta,non costituisce un capo autonomo della decisione suscettibile dipassaggio in giudicato né può essere assimilata alla pronunciadi rigetto di un’eccezione preliminare o pregiudiziale di merito odi rito. Opera, infatti, il principio secondo cui il giudicato internonon si determina sul fatto, ma su una statuizione minima dellasentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto,norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficaciadecisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza chel'appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi diquella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione cheessa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agliaspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano statiNumero registro generale 26091/2024singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo dNi umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026gravame (Cass. n. 32563/2024, n. 30728/2022). Data pubblicazione 25/06/20265. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione dell’art. 1218 c.c., atteso che il giudiced’appello ha erroneamente assimilato le domande attoree,aventi ad oggetto l’adempimento e comunque il risarcimento deldanno da inadempimento datoriale (peraltro anche all’obbligo diperiodica indizione delle selezioni, oltre che a quello discorrimento delle graduatorie), a pretese di scorrimento dellegraduatorie di selezioni interne, qualificando la posizione deilavoratori, dedotta in giudizio, in termini di mero interesselegittimo, asseritamente non tutelabile, anziché di dirittosoggettivo.6. Il motivo è inammissibile perché privo di decisività, noncostituendo il capo di sentenza qui contestato la sola ratiodecidendi della pronuncia gravata, ed essendo infondate, per imotivi infra relativi al terzo motivo di ricorso, le censure rivoltecontro la pure affermata (dalla Corte di merito) insussistenza diobbligo dell’ente di procedere a scorrimento della graduatoria oa indire con cadenza biennale procedure selettive in forza dellanormativa contrattuale collettiva.7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024, n.Numero registro generale 26091/202411493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, nN. umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/202613880/2020). Data pubblicazione 25/06/20268. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3,c.p.c.) violazione dell’art. 15 CCNL cit., anche in relazione agliart. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1218 c.c., atteso che ilgiudice d’appello ha erroneamente escluso la sussistenza degliobblighi datoriali e del correlato diritto soggettivo dei lavoratori,nonché conseguentemente l’inadempimento datoriale, in ordineallo scorrimento della graduatoria in cui i lavoratori stessi eranocollocati, oltre che, eventualmente in via alternativa, allaindizione di nuove procedure selettive interne con periodicitàbiennale.9. Il motivo non è fondato.10. La previsione dell’art.15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7aprile 2006, in materia di “Opportunità di sviluppoprofessionale”, che prevede l’accesso ai livelli di inquadramentosuperiore attraverso procedure selettive attivate con cadenzabiennale (commi 5 e 6), va coordinata, ai sensi dell’art. 1363c.c., con le previsioni dei commi 3 e 7 dello stesso art.15,secondo cui: «3.Il numero complessivo dei posti riferibili agliorganici predetti è determinato da ciascun Ente in sede diapprovazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli dilegge»; «7. In sede di approvazione del bilancio di previsione,previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorsedestinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui aiprecedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunquegarantire la copertura di un congruo numero di posti».11. Tali disposizioni, nel rimettere alla valutazione dell’ente ledeterminazioni in tema di fabbisogno di personale e allacontrattazione integrativa l’individuazione delle risorse e deiposti disponibili, mal si conciliano con la tesi dell’obbligoNumero registro generale 26091/2024incondizionato di indizione in capo all’Amministrazione impostoN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026dalle disposizioni contrattualcollettive, e anzi la contraddiconoD.a ta pubblicazione 25/06/202612. Merita qui aggiungere che la disciplina di cui all’art. 64 delprecedente CCNL 2002, già volta ad ovviare all’anomalapersistenza di diffusa permanenza nei livelli II e III, venneesaminata da questa Corte nell’ordinanza n. 23365/2022 sottoil particolare profilo della conformità a contratto della clausolache escludeva dalla graduatoria il dirigente che, all’atto dellarelativa approvazione non fosse più in servizio; clausola che siera risolta a pregiudizio del lavoratore, collocato in quiescenzanelle more della procedura, i cui effetti erano previsti retroattivi,in relazione alla violazione della regola, posta dal citato art. 64,che prevedeva che la procedura fosse bandita entro tre mesidalla stipula del CCNL. Questa Corte, pur giudicando il terminein questione ordinatorio, valorizzando il fatto che la stessadisposizione affidasse prodromicamente alla concertazione larilevazione delle anomalie, peraltro in quel caso specificamenteindividuate dal contratto nella permanenza nel livello per oltre12 anni, e condizionasse gli adempimenti alla condizione dellaprevia individuazione delle risorse, e pur affermando che nonvi è dubbio che il terzo comma, che non può essere letto inmodo avulso dall’intera disposizione, pur non prevedendo undiritto, direttamente azionabile, in favore di tutti quelli che sitrovino nella prevista posizione, giudicò che, alla luce dellaportata precettiva del riconoscimento retroattivodell’avanzamento, la valutazione giudiziale non dovevaarrestarsi all’inevitabilità della mancata attribuzione di talelivello per l’intervenuto collocamento in quiescenza, occorrendoverificare le ragioni per le quali la P.A. era arrivata a talemomento, sottraendosi così dal dare adempimento a quellaparte della disposizione avente, come detto, valenza precettiva.Numero registro generale 26091/2024Malgrado il fatto che, anche sotto altri profili, quella disciplinaN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026recasse, sotto il profilo della cogenza, elementi ben più chiari eDdat a pubblicazione 25/06/2026univoci, questa Corte accolse quel ricorso non già perché ritenneche l’obbligo non fosse condizionato, anche quanto ai tempi, aiquali essa anzi attribuì carattere meramente programmatico, edagli adempimenti prodromici contrattuali e finanziari(evidentemente non dipendenti dalla sola volontàdell’Amministrazione), ma perché si ritenne contrario al canoneesegetico di buona fede, e peraltro solo sul piano risarcitorio,che il ricorrente fosse pregiudicato dal fatto di essere statocollocato a riposo prima dell’approvazione della graduatoria,malgrado la previsione di decorrenza retroattiva. Anche sottotal profilo, trattasi di caso non assimilabile a quello qui in esame.13. Merita piuttosto ricordare che questa Corte, nel caso sottocerti versi analogo dell’inadempimento della Agenzia SpazialeItaliana (ASI) all’obbligo contrattualcollettivo di attivare entrodue mesi le procedure di progressione selettiva previste dall’art.54 del CCNL enti di ricerca 1998/2001, ebbe a giudicare che,stante la presenza di disposizioni contrattualcollettive secondole quali il finanziamento poteva avvenire solo previacontrattazione integrativa, nessun diritto poteva sorgere indifetto di quella condizione, posto che, «qualora un dirittodipenda da una contrattazione integrativa, il che pertieneall'ambito della cognizione giuridica della domanda dispiegata,l'azione di chi ne pretenda l'adempimento naturalmentecoinvolge l'esistenza di tale contrattazione ed il riconoscimento,rilevare che il bando, a fronte di una progressione orizzontaledipendente dalla contrattazione integrativa, sarebbe nullo,quale atto di gestione del rapporto, e non potrebbe attribuirealcun diritto, se esso riconoscesse il beneficio a prescindere daNumero registro generale 26091/2024tale contrattazione e dal procedimento e dai controlli di leggeN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026che la riguardano, in quanto si determinerebbe una violazionDeat a pubblicazione 25/06/2026diretta dell'art. 2, co. 3 (secondo cui i trattamenti economicipossono derivare solo dalla contrattazione collettiva) e 40-bisdel d. lgs. 165/2001 (norma che regola i controlli sullacontrattazione decentrata), come sostanzialmente fatto rilevareanche da ASI allorquando, nelle premesse ai motivi e poi con ilquarto motivo, richiama espressamente il citato principio di cuiall'art. 2, co. 3. Sul punto si veda anche Cass. 18 agosto 2020,n. 17226, secondo la quale “in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservataalla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a talescopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena dinullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva”»(Cass. n. 27314/2021).14. Una volta chiarita l’impossibilità di interpretare la clausolanel senso che l’Amministrazione dovesse bandire la selezione aprescindere dalla definizione, in sede contrattualcollettiva, dellerisorse allo scopo necessarie, quale prevista all’art. 15, comma7, del CCNL 2006, assume rilievo dirimente in senso ostativodelle pretese attoree, sia sul piano del diritto allo scorrimento(comunque inesistente se non previsto dal contratto o dalbando: Cass. n. 3332/2018), che sul piano risarcitorio, il fattoche la Corte territoriale abbia accertato in fatto, in modo noncensurabile col mezzo prescelto, che dal 2011 al 2016 l’Ente nonaveva ottenuto alcuna autorizzazione alla copertura di posti, e,quindi, non aveva in materia copertura economica.Affermazione, questa, con la quale i ricorrenti non siconfrontano adeguatamente, e assorbente delle ulterioriquestioni risarcitorie.Numero registro generale 26091/202415. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazioneN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/2026ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 121D8at a pubblicazione 25/06/2026e 1223 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., per avere ilgiudice d’appello erroneamente escluso che i ricorrenti avesseroassolto all’onere della prova inerente alla probabilità diconseguire il livello superiore in caso di espletamento delleprocedure.16. Il motivo si risolve nell’inammissibile richiesta dirivalutazione delle risultanze probatorie cui è pervenuto ilgiudice di merito, proponendo una propria diversa valutazione,ma non è consentito trasformare il giudizio di cassazione nelterzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di unloro riesame. Si tratta, in ogni caso, di profili assorbiti dal rigettodel motivo precedente.17. In conclusione, il ricorso va rigettato.18. Le spese, liquidate complessivamente come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.800 per compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 26091/2024Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggioN umero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21727/20262026. Data pubblicazione 25/06/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]