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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19678/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

POTENZA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17921/2022Numero di raccolta generale 19678/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

La Corte d’Appello di Potenza rigettava l'appello spiegatoda [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale della stessasede di rigetto della domanda di riconoscimento in suo favoredel diritto alla corresponsione delle poste retributive a titolo dipremialità economica relativa agli anni 2007-2008-2009 e sinoal 4.11.2010, maturate in qualità di Presidente dell’AgenziaRegionale per la Protezione dell’Ambiente della RegioneBasilicata (ARPAB), per un totale di € 68.573, con condanna insolido di ARPAB e Regione Basilicata al pagamento di dettasomma.2.

In particolare, la Corte territoriale evidenziava chel'operato dell'appellante quale direttore di ARPAB nel periodo inquestione era stato oggetto di vaglio da parte della Corte deiConti - sezione giurisdizionale - in doppio grado, che l'avevacondannato al risarcimento di danno erariale percomportamento definito come improntato a finalità privatistichepiuttosto che al perseguimento di interesse pubblico,perseguimento di interesse pubblico che rappresenta ilpresupposto fattuale della valutazione positiva ai finidell'erogazione del contributo di premialità.3.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’originarioricorrente e appellante con tre motivi, illustrati da memoria; nonsi sono costituite nel presente giudizio le amministrazioniintimate.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 All.

Edella legge n. 2248/1865, art. 21 octies della legge n. 241/1990,art. 116 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di fatto decisivoper il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.); sostiene che erroneamentela Corte d’Appello ha disapplicato Delibere della GNiuumnerto are gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026Regionale, non perché in contrasto con norme di legge, bNuemnesroì dii nra ccolta generale 19678/2026base a pronunce della Corte dei Conti, le quali di per sé noDnat a pubblicazione 13/06/2026possono legittimare la disapplicazione, e per aver attribuito auna successiva Delibera della G.R. un’affermazione contraria alsuo contenuto.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale avevadato atto delle deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] con le qualil'attività svolta dal ricorrente era stata positivamente valutataquanto al raggiungimento degli obiettivi, ma aveva ritenuto dipoter disapplicare quelle valutazioni, valorizzando il fatto che, inrelazione al medesimo arco temporale, era intervenutapronuncia di condanna della Corte dei Conti per danno erariale.4.

La Corte d'Appello, oltre a condividere la valutazione delTribunale, ha aggiunto che le delibere in questione erano statecomunque dichiarate inefficaci dalla [OSCURATO:PERSONA] condelibera n. 206 del 9 marzo 2018; ne ha tratto la conseguenzache non era necessario ricorrere alla procedura didisapplicazione operata dal primo giudice, in quanto, una voltaannullate le delibere in parola, “difetta il presupposto giuridicofattuale per addivenire a riconoscimento della retribuzione dirisultato per gli anni 2007-2008-2009 e fino al 4.11.2010, percome invocata dall'appellante”.5.

Il motivo sviluppa due distinti ordini di considerazioni, percontestare entrambe le rationes decidendi della pronunciaimpugnata, sostenendosi, da un lato, che il potere didisapplicazione è stato erroneamente esercitato dal giudice delmerito, sulla base non di vizi di legittimità, bensì di unavalutazione discrezionale contrastante con quella espressa dallaGiunta Regionale; dall'altro che la Delibera G.R. n. 206/2018 inNumero registro generale 17921/2022realtà non aveva annullato le precedenti deliberazioni, ma avevaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026solo disposto una nuova valutazione, che non era poi statDaat a pubblicazione 13/06/2026effettuata, con reviviscenza delle precedenti delibere.6.

Tuttavia, la censura della seconda ratio decidendi (quellarelativa all'annullamento delle valutazioni positive espresse adopera della Delibera n. 206/2018) è inammissibilmente svoltaunicamente in termini di interpretazione dell’atto, contrappostaa quella seguita dalla Corte territoriale.7.

Invero, in materia di interpretazione degli attiamministrativi svolta nei gradi di merito, congruamente elogicamente motivata, così come in materia di interpretazione diraggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione, non èammissibile in sede di legittimità; ove siano in astratto possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - allaparte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudicedi merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stataprivilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso percassazione ed il carattere limitato di tale mezzo diimpugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dalgiudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità.8.

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto nonnormativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quantocompatibili, e si risolve in un accertamento della volontànegoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cuicensura in sede di legittimità non è sufficiente un astrattorichiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria laspecificazione dei canoni ermeneutici che in concreto siNumero registro generale 17921/2022assumono violati e la precisa indicazione dei punti dellaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previstDoat a pubblicazione 13/06/2026dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione dilegge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.; detta interpretazione rimane incensurabile in sededi legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immunedalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti,applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo contodell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento dellaP.A.; sicché la parte che denunzi in cassazionel'erronea interpretazione, in sede di merito, di un attoamministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso,a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; inmancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico ècensurabile non quando le ragioni addotte a sostegno delladecisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché essesi rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica ogiuridica (Cass. n. 5966/2022, n. 15367/2024; cfr. anche Cass.n. 6404/2026, n. 6412/2026).9.

L’inammissibilità ora rilevata consolida una delle dueevidenziate rationes decidendi e sostanzialmente l’intero capodella decisione.10.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,N umaerlola re gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2N0u2m4er,o dni r.a ccolta generale 19678/202611493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, nDa.t a pubblicazione 13/06/202613880/2020).11.

Risulta inammissibile anche il vizio dedotto in viasubordinata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., perla preclusione derivante dalla pronuncia di merito doppiaconforme, operante non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).12.

Con il secondo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 4 e 5 All.

E della leggen. 2248/1865, e, in subordine, per omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.);si contesta la valorizzazione di condanna per danno erariale,riguardante un unico episodio verificatosi nel 2007 (locazione diimmobile e acquisto degli arredi per l’ufficio del direttore),deducendone la non idoneità a sorreggere la valutazionenegativa per l’intero periodo in rilievo, e si contestano ledecisioni di merito in merito alle prove.13.

Il motivo è inammissibile.14.

Oltre ai profili evidenziati in riferimento al motivoprecedente, si osserva che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,Numero registro generale 17921/2022l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizDioat a pubblicazione 13/06/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturatoquale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, egiurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 20814/2018, n.20553/2021).15.

Neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversadoglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve inuna contestazione della valutazione probatoria della Corteterritoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualoracongruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n.7168/2024).16.

Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36Cost. e 116 c.p.c., nonché, in subordine, omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (att. 360N,u mne.r o5 re gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026c.p.c.) in ordine al mancato e non corretto esame deNgumlie roa dti trai ccolta generale 19678/2026processuali e delle risultanze documentali, in particolare Dlaat a pubblicazione 13/06/2026Delibera n. 206/2018: muovendo dalla premessa che la deliberan. 206/2018 non aveva revocato o modificato la precedentevalutazione positiva e che la condanna erariale era circoscrittaad un unico episodio, si sostiene che la Corte territoriale haviolato le disposizioni richiamate in rubrica non riconoscendo untrattamento economico proporzionato alla qualità dellaprestazione resa.17.

Il motivo è parimenti inammissibile, postulando larevisione degli accertamenti in fatto svolti nei gradi di merito erichiedendone una nuova valutazione, richiesta, per le ragionigià espresse con riferimento ai precedenti motivi, esterna alperimetro del giudizio di legittimità.18.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio per la mancata costituzione in questa sede delleamministrazioni intimate.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POTENZA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17921/2022Numero di raccolta generale 19678/2026Data pubblicazione 13/06/20261. La Corte d’Appello di Potenza rigettava l'appello spiegatoda [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale della stessasede di rigetto della domanda di riconoscimento in suo favoredel diritto alla corresponsione delle poste retributive a titolo dipremialità economica relativa agli anni 2007-2008-2009 e sinoal 4.11.2010, maturate in qualità di Presidente dell’AgenziaRegionale per la Protezione dell’Ambiente della RegioneBasilicata (ARPAB), per un totale di € 68.573, con condanna insolido di ARPAB e Regione Basilicata al pagamento di dettasomma.2. In particolare, la Corte territoriale evidenziava chel'operato dell'appellante quale direttore di ARPAB nel periodo inquestione era stato oggetto di vaglio da parte della Corte deiConti - sezione giurisdizionale - in doppio grado, che l'avevacondannato al risarcimento di danno erariale percomportamento definito come improntato a finalità privatistichepiuttosto che al perseguimento di interesse pubblico,perseguimento di interesse pubblico che rappresenta ilpresupposto fattuale della valutazione positiva ai finidell'erogazione del contributo di premialità.3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’originarioricorrente e appellante con tre motivi, illustrati da memoria; nonsi sono costituite nel presente giudizio le amministrazioniintimate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 All. Edella legge n. 2248/1865, art. 21 octies della legge n. 241/1990,art. 116 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di fatto decisivoper il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.); sostiene che erroneamentela Corte d’Appello ha disapplicato Delibere della GNiuumnerto are gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026Regionale, non perché in contrasto con norme di legge, bNuemnesroì dii nra ccolta generale 19678/2026base a pronunce della Corte dei Conti, le quali di per sé noDnat a pubblicazione 13/06/2026possono legittimare la disapplicazione, e per aver attribuito auna successiva Delibera della G.R. un’affermazione contraria alsuo contenuto.2. Il motivo è inammissibile.3. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale avevadato atto delle deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] con le qualil'attività svolta dal ricorrente era stata positivamente valutataquanto al raggiungimento degli obiettivi, ma aveva ritenuto dipoter disapplicare quelle valutazioni, valorizzando il fatto che, inrelazione al medesimo arco temporale, era intervenutapronuncia di condanna della Corte dei Conti per danno erariale.4. La Corte d'Appello, oltre a condividere la valutazione delTribunale, ha aggiunto che le delibere in questione erano statecomunque dichiarate inefficaci dalla [OSCURATO:PERSONA] condelibera n. 206 del 9 marzo 2018; ne ha tratto la conseguenzache non era necessario ricorrere alla procedura didisapplicazione operata dal primo giudice, in quanto, una voltaannullate le delibere in parola, “difetta il presupposto giuridicofattuale per addivenire a riconoscimento della retribuzione dirisultato per gli anni 2007-2008-2009 e fino al 4.11.2010, percome invocata dall'appellante”.5. Il motivo sviluppa due distinti ordini di considerazioni, percontestare entrambe le rationes decidendi della pronunciaimpugnata, sostenendosi, da un lato, che il potere didisapplicazione è stato erroneamente esercitato dal giudice delmerito, sulla base non di vizi di legittimità, bensì di unavalutazione discrezionale contrastante con quella espressa dallaGiunta Regionale; dall'altro che la Delibera G.R. n. 206/2018 inNumero registro generale 17921/2022realtà non aveva annullato le precedenti deliberazioni, ma avevaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026solo disposto una nuova valutazione, che non era poi statDaat a pubblicazione 13/06/2026effettuata, con reviviscenza delle precedenti delibere.6. Tuttavia, la censura della seconda ratio decidendi (quellarelativa all'annullamento delle valutazioni positive espresse adopera della Delibera n. 206/2018) è inammissibilmente svoltaunicamente in termini di interpretazione dell’atto, contrappostaa quella seguita dalla Corte territoriale.7. Invero, in materia di interpretazione degli attiamministrativi svolta nei gradi di merito, congruamente elogicamente motivata, così come in materia di interpretazione diraggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione, non èammissibile in sede di legittimità; ove siano in astratto possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - allaparte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudicedi merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stataprivilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso percassazione ed il carattere limitato di tale mezzo diimpugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dalgiudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità.8. L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto nonnormativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quantocompatibili, e si risolve in un accertamento della volontànegoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cuicensura in sede di legittimità non è sufficiente un astrattorichiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria laspecificazione dei canoni ermeneutici che in concreto siNumero registro generale 17921/2022assumono violati e la precisa indicazione dei punti dellaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previstDoat a pubblicazione 13/06/2026dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione dilegge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.; detta interpretazione rimane incensurabile in sededi legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immunedalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti,applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo contodell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento dellaP.A.; sicché la parte che denunzi in cassazionel'erronea interpretazione, in sede di merito, di un attoamministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso,a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; inmancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico ècensurabile non quando le ragioni addotte a sostegno delladecisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché essesi rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica ogiuridica (Cass. n. 5966/2022, n. 15367/2024; cfr. anche Cass.n. 6404/2026, n. 6412/2026).9. L’inammissibilità ora rilevata consolida una delle dueevidenziate rationes decidendi e sostanzialmente l’intero capodella decisione.10. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,N umaerlola re gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2N0u2m4er,o dni r.a ccolta generale 19678/202611493/2018; cfr. anche Cass. n. 14779/2025, n. 1979/2024, nDa.t a pubblicazione 13/06/202613880/2020).11. Risulta inammissibile anche il vizio dedotto in viasubordinata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., perla preclusione derivante dalla pronuncia di merito doppiaconforme, operante non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).12. Con il secondo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 4 e 5 All. E della leggen. 2248/1865, e, in subordine, per omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.);si contesta la valorizzazione di condanna per danno erariale,riguardante un unico episodio verificatosi nel 2007 (locazione diimmobile e acquisto degli arredi per l’ufficio del direttore),deducendone la non idoneità a sorreggere la valutazionenegativa per l’intero periodo in rilievo, e si contestano ledecisioni di merito in merito alle prove.13. Il motivo è inammissibile.14. Oltre ai profili evidenziati in riferimento al motivoprecedente, si osserva che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,Numero registro generale 17921/2022l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaN umero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 19678/2026acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizDioat a pubblicazione 13/06/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturatoquale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, egiurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 20814/2018, n.20553/2021).15. Neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversadoglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve inuna contestazione della valutazione probatoria della Corteterritoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualoracongruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n.7168/2024).16. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36Cost. e 116 c.p.c., nonché, in subordine, omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (att. 360N,u mne.r o5 re gistro generale 17921/2022Numero sezionale 2487/2026c.p.c.) in ordine al mancato e non corretto esame deNgumlie roa dti trai ccolta generale 19678/2026processuali e delle risultanze documentali, in particolare Dlaat a pubblicazione 13/06/2026Delibera n. 206/2018: muovendo dalla premessa che la deliberan. 206/2018 non aveva revocato o modificato la precedentevalutazione positiva e che la condanna erariale era circoscrittaad un unico episodio, si sostiene che la Corte territoriale haviolato le disposizioni richiamate in rubrica non riconoscendo untrattamento economico proporzionato alla qualità dellaprestazione resa.17. Il motivo è parimenti inammissibile, postulando larevisione degli accertamenti in fatto svolti nei gradi di merito erichiedendone una nuova valutazione, richiesta, per le ragionigià espresse con riferimento ai precedenti motivi, esterna alperimetro del giudizio di legittimità.18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio per la mancata costituzione in questa sede delleamministrazioni intimate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris