Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25167/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10020/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso il suostudio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 4578/2021 , depositata i l 14 ottobre 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella n. 09720180051469560000 relativa all’avviso di accertamento n.

TK7C010000922017/0001 [OSCURATO:PERSONA] 2012.

Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 12218/2019, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato per vizio di notifica.

2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.

Resisteva il contribuente con appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio,con sentenza n. 4578/2017, depositata il 14 ottobre 2021, accoglieva l’appello principale e respingeva l’appello incidentale del contribuente.

3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, mentre l’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione, essendovi trattazione nella medesima udienzadei procedimenti per cui è stata avanzata l'istanza, giacché le controversie sono relative ad atti di accertamento diversi.

Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processusin senso tecnico ( Cass. n. 25288/2023) .

Non sussistono, inoltre, i presupposti per la pubblica udienza, non essendovi questioni nuove da esaminare, nei limiti definiti dalla giurisprudenza di questa Corte.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola- eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate ( Cass. Sez.

U n. n. 4331/2024).

2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., 60 d .P.R. n. 600/1973, 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento n.

TK7C010000922017/0001, in quanto effettuata presso la sede dell’azienda del contribuente, senza valutare che la declaratoria di irreperibilità non era stata previamente verificata, dando atto delle “vane ricerche” del destinatario.

2.1. –Il motivo è inammissibile.

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.

Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea -lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata (Cass.n. 6804/2021; Cass. n. 15443/2008; Cass. n. 2919/2007).

La censura, mettendo insieme profili tra loro incompatibili riguardanti sia la violazione di legge(360, comma 1, n. 3 c.p.c. ) sia l'omesso esame di un fatto decisivo (360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) mira a conseguire una rivalutazione dell'accertamento in fatto, compiuto dalla Commissione tributaria regionale, dove si dà atto del tentativo di notifica sia presso l’indirizzo di residenzasia presso la sede dell'azienda.

Soltanto successivamente si provvedeva a effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , con deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione einvio della raccomandata informativa con compiuta giacenza.

3. – Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento n.

TK7CO10000922017/0001 a fronte del giudicato esterno intervenuto con la sentenza n. 3132/2020, nonché la prescrizione delle sanzioni relative al medesimo atto impositivo.

3.1. –Il motivo è inammissibile e comunque infondato .

Oltre alla mancata produzione della sentenzan. 3132/20 della Commissione tributaria regionale del Lazio , con l’attestazione del passaggio in giudicato, da cui si desume rebbe l'esistenza di un giudicato esterno, va rilevato che quest'ultimo rileva unicamente qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico.

In questo caso, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. n. 27013/2022; Cass. n. 11314/2018; Cass. n. 5478/2013).

Al riguardo, sotto il profilo dedotto dell'effettività della residenza non può esservi alcun giudicato esterno in caso di autonomia dei procedimenti notificatori perché ogni procedimento di notificaè a sé stante.

L’eccezione riguarda elementi mutevoli (la residenza) e atti diversi, notificati in periodi distinti.

4. –Il ricorso va dunque rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese, essendosi l’amministrazione costituit a al fine della partecipazione all’eventuale udienzadi discussione .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10020/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso il suostudio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 4578/2021 , depositata i l 14 ottobre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella n. 09720180051469560000 relativa all’avviso di accertamento n. TK7C010000922017/0001 [OSCURATO:PERSONA] 2012. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 12218/2019, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato per vizio di notifica. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. Resisteva il contribuente con appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio,con sentenza n. 4578/2017, depositata il 14 ottobre 2021, accoglieva l’appello principale e respingeva l’appello incidentale del contribuente. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, mentre l’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione, essendovi trattazione nella medesima udienzadei procedimenti per cui è stata avanzata l'istanza, giacché le controversie sono relative ad atti di accertamento diversi. Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processusin senso tecnico ( Cass. n. 25288/2023) . Non sussistono, inoltre, i presupposti per la pubblica udienza, non essendovi questioni nuove da esaminare, nei limiti definiti dalla giurisprudenza di questa Corte. In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola- eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate ( Cass. Sez. U n. n. 4331/2024). 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., 60 d .P.R. n. 600/1973, 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento n. TK7C010000922017/0001, in quanto effettuata presso la sede dell’azienda del contribuente, senza valutare che la declaratoria di irreperibilità non era stata previamente verificata, dando atto delle “vane ricerche” del destinatario. 2.1. –Il motivo è inammissibile. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea -lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata (Cass.n. 6804/2021; Cass. n. 15443/2008; Cass. n. 2919/2007). La censura, mettendo insieme profili tra loro incompatibili riguardanti sia la violazione di legge(360, comma 1, n. 3 c.p.c. ) sia l'omesso esame di un fatto decisivo (360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) mira a conseguire una rivalutazione dell'accertamento in fatto, compiuto dalla Commissione tributaria regionale, dove si dà atto del tentativo di notifica sia presso l’indirizzo di residenzasia presso la sede dell'azienda. Soltanto successivamente si provvedeva a effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , con deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione einvio della raccomandata informativa con compiuta giacenza. 3. – Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento n. TK7CO10000922017/0001 a fronte del giudicato esterno intervenuto con la sentenza n. 3132/2020, nonché la prescrizione delle sanzioni relative al medesimo atto impositivo. 3.1. –Il motivo è inammissibile e comunque infondato . Oltre alla mancata produzione della sentenzan. 3132/20 della Commissione tributaria regionale del Lazio , con l’attestazione del passaggio in giudicato, da cui si desume rebbe l'esistenza di un giudicato esterno, va rilevato che quest'ultimo rileva unicamente qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico. In questo caso, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. n. 27013/2022; Cass. n. 11314/2018; Cass. n. 5478/2013). Al riguardo, sotto il profilo dedotto dell'effettività della residenza non può esservi alcun giudicato esterno in caso di autonomia dei procedimenti notificatori perché ogni procedimento di notificaè a sé stante. L’eccezione riguarda elementi mutevoli (la residenza) e atti diversi, notificati in periodi distinti. 4. –Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, essendosi l’amministrazione costituit a al fine della partecipazione all’eventuale udienzadi discussione . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d