CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocatoSTEFANO RUSSO;- controricorrente –2026nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - FEDERAZIONE ZONALNuEm eDroI r egistro generale 10602/2023Numero sezionale 585/2026PULSANO; Numero di raccolta generale 8974/2026- intimata D-a ta pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza n. 647/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il03/11/2022 R.G.N. 4/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto,con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’AssociazioneSindacale [OSCURATO:PERSONA] di Pulsano e dell’INPS,confermando la pronuncia di prime cure e condannandol’appellante al pagamento delle spese del secondo grado digiudizio in favore del Maglie e dell’INPS.2. La Corte, in estrema sintesi, ha concordato col primo giudicenel negare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, peril periodo dal 21 marzo 2014 al 1° dicembre 2015, tra l’attoree l’[OSCURATO:PERSONA] sindacale territoriale ed il suo presidente, conconseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confrontidell’INPS a titolo di indennità di disoccupazione, in relazione alpreteso licenziamento asseritamente comminatogli.La Corte territoriale è giunta a tale conclusione dopo averscrutinato le risultanze istruttorie, evidenziando altresì che«resta il dato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse denunciatofittiziamente il rapporto lavorativo del Collocola comunicando idati all’INPS ai fini della costituzione della relativa posizionecontributiva».Numero registro generale 10602/20233. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il Numero sezionale 585/2026Numero di raccolta generale 8974/2026soccombente con tre motivi; hanno resistito con distintDia ta pubblicazione 09/04/2026controricorsi il Maglie e l’INPS, mentre non ha svolto attivitàdifensiva l’associazione sindacale intimata.Il ricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevatadal ricorrente in memoria, con cui si deduce la nullità dellaprocura conferita dal Maglie in quanto nell’intestazione delcontroricorso ci si riferisce ad un mandato del 29.9.22, chesarebbe antecedente alla pubblicazione della sentenza gravataavvenuta il 3 novembre dello stesso anno.Invero, dall’esame della procura allegata al controricorso risultala data del 10.5.23 e viene fatto specifico riferimento al ricorsoper cassazione del Collocola, di modo che non può dubitarsi cheil conferimento del mandato sia successivo alla sentenzad’appello impugnata dalla controparte.2. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e falsaapplicazione dell’articolo 6 l. 152 del 2001 in combinatodisposto con l’art. 2094 c.c. per aver la corte territoriale esclusola natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente».Si deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbetrascurato la disposizione richiamata per prima secondo cui:«Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istitutidi patronato e di assistenza sociale possono avvalersiesclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istitutistessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, seNumero registro generale 10602/2023comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato Numero sezionale 585/2026Numero di raccolta generale 8974/2026alla direzione provinciale del Lavoro e per l’estero alle autoritàDa ta pubblicazione 09/04/2026consolari e diplomatiche».La censura non può trovare accoglimento.Pur nella prospettazione formale di errores in iudicando, nellasostanza si critica l’esito degli apprezzamenti di merito condottinel doppio grado di giudizio e giunti concordemente adescludere la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato.Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di normadi diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione alfatto accertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si dovevaapplicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma; sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazionedi una norma di diritto presuppone la mediazione di unaricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stataoperata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi laricostruzione della vicenda storica quale risultante dallasentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016);Quanto alla disposizione di legge speciale evocata, la stessa,evidentemente finalizzata a dettare una norma diorganizzazione degli istituti di patronato e di assistenza socNuiamleero, r egistro generale 10602/2023Numero sezionale 585/2026non può certo attribuire ad un rapporto la qualificaNzumioerno edi raccolta generale 8974/2026giuridica della subordinazione di cui il rapporto stesso non abbiaDa ta pubblicazione 09/04/2026i connotati stabiliti dall’art. 2094 c.c.3. Il secondo motivo denuncia: «Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (l’accertamento in via amministrativadella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) che èstato oggetto di discussione tra le parti per non aver la corted’appello esaminato la documentazione offerta in produzionenel corso del giudizio e con successivo deposito primadell’udienza di discussione nel II grado».Il motivo è inammissibile.Viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme»(cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza riuscire a dimostrareche le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appellosiano tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023;Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, si sostiene l’omesso esame di un fatto decisivo aldi fuori dei limiti consentiti dalle Sezioni unite civili (sent. nn.8053 e 8054/2014), in particolare lamentando l’omesso esameprocessuale di documentazione versata in giudizio, piuttostoche l’omesso esame di un fatto storico antecedenteall’instaurazione della controversia che abbia un carattere didecisività, nel senso affermato da questa Corte, ovvero che sefosse stato esaminato avrebbe condotto ad un diverso esitodella lite con certezza e non con prognosi di mera probabilità.Numero registro generale 10602/20234. Il terzo mezzo, in via subordinata ed avuto riguardo alla Numero sezionale 585/2026Numero di raccolta generale 8974/2026condanna alle spese liquidate in favore dell’INPS nella sentenzaDa ta pubblicazione 09/04/2026d’appello, denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell’articolo 152 disp. att. C.p.c. per non aver la Corteterritoriale fatto applicazione della norma nella parte in cuiesclude la condanna alle spese di giudizio, in caso disoccombenza contro l’Inps, del ricorrente in una causa dinatura previdenziale dove ha prodotto la dichiarazione diesenzione dalle spese di giustizia per motivi reddituali».Il motivo è fondato.Innanzi al Tribunale di Taranto, per connessione oggettiva,erano stati riuniti due giudizi: l’uno concernente l’accertamentodi un rapporto di lavoro subordinato tra le parti private e l’altrorelativo all’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’INPSnei confronti del Collocola ed avente ad oggetto il pagamentodella NASPI.In grado d’appello, i giudici distrettuali, confermando lastatuizione del Tribunale che aveva revocato il decretoingiuntivo, hanno tuttavia condannato il Collocola a rifondere lespese sostenute dall’INPS in appello, nonostante in allegato algravame il beneficiario della prestazione pretesa avessedepositato dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att.c.p.c., come risultante dagli atti (cfr., tra molte, Cass. n.30594/2022).Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata sul puntoe, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa puòessere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2,dichiarando non ripetibili le spese del giudizio d’appellosostenute dall’INPS.5. Conclusivamente, respinti i primi due motivi del ricorso, deveessere accolto il terzo, con cassazione della sentenzaNumero registro generale 10602/2023impugnata in relazione al motivo accolto e decisione nel merito Numero sezionale 585/2026Numero di raccolta generale 8974/2026limitatamente alla statuizione delle spese del giudizio di appelloDa ta pubblicazione 09/04/2026liquidate in favore dell’INPS.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese in favore di MaglieGaetano, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200 per esborsi,accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misuradel 15%; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di appelloliquidate in favore dell’INPS; condanna l’INPS a rifondere lespese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente,liquidate in euro 1.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessorisecondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%,da distrarsi.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 10602/2023Numero sezionale 585/2026Numero di raccolta generale 8974/2026Data pubblicazione 09/04/2026