CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 9916/2016 della Commissione tributariaregionale della Campania depositata in data 9/11/2016 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Napoli I,emetteva l’avviso di accertamento n. TF3011203668 nei confronti diNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, con cuirecuperava maggior reddito a fini Irpef in base a metodo sintetico, perl’anno di imposta 2009, ciò sulla scorta di spese per elementi certi edinvestimenti (spese per un mutuo e per l’acquisto di autoveicoli,ammontanti a quasi 100.000 euro).[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorsodella contribuente e la Commissione tributaria regionale dellaCampania ne rigettava l’appello.In particolare, la CTR, per quanto ancora in questa sede rileva,escludeva la fondatezza dell’assunto che ella non lavorasse ma silimitasse a collaborare con il marito, trattandosi di un’affermazione noncomprovata, disponendo ella di partita IVA; escludeva la rilevanza diapporti economici da parte del padre, posto che questi era decedutoda oltre cinque anni rispetto all’anno oggetto di accertamento e chedella persistenza di tale provvista non vi era più traccia nei saldi deiconti correnti di inizio anno 2009, apparendo anzi verosimile che essafosse stata consumata per gli ulteriori acquisti immobiliari effettuati dal2003 al 2006; escludeva la rilevanza di un versamento di euro 84.000del 9/01/2009 che era rimasto privo di riscontri in merito allaprovenienza; affermava, in diritto, che la contribuente aveva l’onere diprovare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontee che l’entità e il possesso di tali redditi dovessero risultare da idoneadocumentazione.2. Contro tale decisione la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, come in vigore a seguito dellemodifiche di cui all’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del2010, e dell’art. 2697 c.c. oltre che dell’art. 2727 c.c.La ricorrente deduce che: a) le automobili e l’abitazione principalenon sono rilevanti per l’applicazione del redditometro; b) che, neldisattendere le proprie deduzioni difensive, la CTR non ha fatto correttaapplicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, che rimaneapplicabile anche nell’accertamento in questione, e ciò anche nel suoquinto comma che prevede la necessità di uno scostamento biennale;afferma inoltre che il contribuente non abbia l’onere di dimostrare ilnesso causale diretto tra le spese e i redditi esenti ma solo la loroastratta compatibilità, richiamando Cass. n. 6396/2014 e Cass. n.7339/2015.1.1. Il motivo va respinto.1.2. La doglianza sub a) è inammissibile sia in quanto del tuttopriva di specificità sia poiché la ricorrente non indica come e dove talequestione, di cui la CTR non dà conto, sia stata dedotta nei gradi dimerito.Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale, qualora una questione giuridica - implicante unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onerenon solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità diNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass.n. 28480/2005).1.3. La doglianza sub b) è infondata ed in parte ancheinammissibile.E’ inammissibile laddove deduce la mancanza di uno scostamentobiennale, ancora senza dedurre se la questione sia stata dedotta nelgiudizio di merito e in quale sede.In secondo luogo, comunque occorre osservare che è del tuttoinfondata la richiesta di vedersi applicate le regole del cd. vecchioredditometro.Questa Corte ha infatti costantemente evidenziato che l'art. 22,comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ha disposto, con specifica norma di dirittotransitorio, che le modifiche apportate all’art. 38, quarto, quinto, sesto,settimo e ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, operano in relazioneagli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine didichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore delpresente decreto»; quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta2009 (Cass. n. 12932/2023; Cass. n. 15760/2021; Cass. n.21041/2014).In terzo luogo, l’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 rationetemporis applicabile prevede che «La determinazione sintetica puòessere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi dicapacità contributiva individuato mediante l'analisi di campionisignificativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleofamiliare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto delMinistero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella GazzettaUfficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per ilcontribuente la prova contraria di cui al quarto comma».La prova contraria, di cui al richiamato quarto comma, deve quindiavere ad oggetto che «il relativo finanziamento è avvenuto con redditiNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditiesenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque,legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».Ebbene, la CTR non ha affatto affermato che la parte avesse l’oneredi dimostrare di aver impiegato proprio i redditi esenti ai fini delle speseposte a base dell’accertamento ma invece, sul presupposto in dirittoche essa dovesse dimostrare il possesso di tali redditi, con ampioragionamento in fatto ed esame delle singole doglianze della ricorrente,ha escluso che essa avesse, a monte, dato prova di redditi relativi adaltri anni di imposta o di redditi esenti o già oggetto di imposizione perl’annualità in questione.Essa infatti ha evidenziato, con riguardo a versamenti di fontepaterna, che il padre della ricorrente era deceduto da oltre cinque annie che della persistenza della provvista non vi era traccia nei saldi diinizio 2009 dei conti correnti, ritenendo verosimile che i fondi paternifossero stati utilizzati per altri acquisti di immobili realizzati dal 2003al 2006. Ha evidenziato poi che il versamento della somma di euro84.000 del 9/01/2009 era rimasto privo di riscontri, non avendol’appellante indicato da chi provenisse il denaro.Pertanto, il motivo, ove censura la ritenuta necessità di unacorrelazione stretta tra redditi e spese, appare non cogliere la ratiodecidendi.Comunque, giova anche precisare che l’assunto della ricorrente,fondato sul richiamo a quanto statuito da Cass. n. 6396/2014, apparecontrastato dal successivo consolidato formante giurisprudenzialesecondo non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulterioriredditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto,pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene cheil contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanzeNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››(Cass. n. 19082/2022; Cass. n. 12600/2022; Cass. n. 12889/2018;Cass. n. 12207/2017; Cass. n. 1332/2016; Cass. n. 8995/2014).Appare infine del tutto nuova, oltre che priva di alcuna specificità,l’affermazione contenuta in memoria per cui «l’ufficio non ha nemmenotenuto conto della soglia legata all’assegno sociale che di fattocostituisce una sorta di franchigia proprio per i redditi medi».2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c. (in correlazione con gli artt. 2727 e 2728c.c.) e dell’art. 116 c.p.c. La ricorrente deduce che la prova liberatoriapossa essere data anche attraverso presunzioni e che nel caso di speciegli elementi offerti avevano adeguato valore presuntivo che laCommissione regionale non avrebbe adeguatamente valutato.2.1. Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha infatti più volte chiarito che è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanzeistruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019;Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017;Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021).Nel caso di specie il motivo censura il non corretto apprezzamentodelle risultanze istruttorie, apprezzamento che è tipicamente compitodel giudice del merito.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e l’omesso esame circaNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.In particolare: a) la CTR avrebbe illogicamente e sommariamenteritenuto privi di rilevanza gli errori di calcolo commessi dall’ufficio inmerito alle spese per elementi certi per le due automobili, inferioririspetto a quelle utilizzate, rendendo sul punto una motivazionemeramente apparente; b) la CTR non avrebbe approfondito la dedottamancanza di svolgimento di attività professionale, dando rilievo allasola titolarità della partita IVA, ancora «con una motivazione illogica eincoerente»; c) infine, «per quel che concerne la richiesta dellaricorrente, formulata con il ricorso di opposizione dinanzi la CTP, direclamo mediazione, su cui nelle sue controdeduzioni in 1° grado del2.9.2015, l’Agenzia delle entrate assume che essa non avrebbe trovatoalcun riscontro nella documentazione consegnata per cui non potevaessere accettata; non solo ma sarebbe stata quantificataforfettariamente allo scopo di un non giustificato sconto su quantoaccertato dall’ufficio», con ciò dando una risposta da ritenere «oscura,incomprensibile, immotivata ed apodittica».3.1. Il motivo è infondato.Appare opportuno premettere che la parte, nella rubrica, evocaanche il paradigma censorio dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,ma, nell’esposizione del motivo, anche a tale riguardo, si duole sempredella nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà dellamotivazione mentre non indica mai uno specifico fatto materiale di cuisarebbe stato omesso l’esame (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.24035/2018; Cass. n. 17761/2016).Ebbene, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art.132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenzaai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando laNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022), mentre va esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione o della sua illogicità.In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Nel caso di specie la motivazione della CTR rispetta pienamente irequisiti suddetti, avendo la CTR esaminato tutti i punti incontestazione, con motivazione succinta ma esaustiva, mentre esulanoNumero registro generale 12549/2017Numero sezionale 5019/2026Numero di raccolta generale 20931/2026Data pubblicazione 20/06/2026del tutto dalla ipotesi dell’enunciato paradigma normativo la illogicità oinsufficienza o contraddittorietà della motivazione.Per mera completezza appare opportuno segnalarel’inammissibilità della censura, anche ove ricondotta alla previsione deln. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cui comunque osta come visto la mancataindicazione di un fatto naturalistico), in presenza di una cd. doppiaconforme, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabileratione temporis (dagli appelli proposti dopo il 11/09/2012), senza chela parte abbia nel ricorso precisato le ragioni di differenza tra le duedecisioni (tra le tante Cass. n. 26934/2023).4. Concludendo, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]