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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18756/2026

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ntroSOFTLAB [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1667GIUSTINI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4644/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 1178/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14325/2022Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]– Laboratori per la produzione industriale del software Spa voltaa far dichiarare l’illegittimità della condotta datoriale che avevaassorbito il superminimo individuale riconosciuto in sede diassunzione, con condanna della società al pagamento dellesomme indebitamente trattenute a far data dal febbraio 2006.2.

La Corte, in sintesi estrema, ha ritenuto applicabile il principiodell’assorbimento dell’eccedenza della retribuzione rispetto aiminimi tabellari nei miglioramenti contemplati dalla disciplinasuccessiva, salvo che non risulti provato un autonomo titolo almantenimento del superminimo, che, nella specie, i giudicid’appello non hanno ravvisato.La Corte ha anche escluso che i contratti collettivi stipulati dal2008, applicabili al rapporto ma successivi al riconoscimento delsuperminimo, potessero incidere retroattivamente.3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiproposta dalla stessa parte ricorrente:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14325/20221.1. il primo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026degli artt. 2697, 2728 comma 1, e 1218 c.c., per averDeat a pubblicazione 09/06/2026affermato che il superminimo si presume assorbibile, e che èonere del lavoratore provare il contrario; infatti lagiurisprudenza recente di questa Suprema Corte esclude che visia una presunzione legale di assorbimento del superminimo, edafferma che la legittimità dell’assorbimento va accertata allastregua delle pattuizioni tra le parti, individuali o collettive;l’accertamento della volontà delle parti è accertamento in fatto,rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare ognielemento della fattispecie concreta, ivi compreso ilcomportamento successivo delle parti; in tale accertamentodebbono essere applicati i normali criteri di ripartizionedell’onere probatorio, senza gravare il lavoratore di alcun onereparticolare, e considerando anzi che la riduzione delsuperminimo costituisce un dedotto inadempimentocontrattuale»;1.2. il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza, per laviolazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 437, comma 2, 132comma 1, n. 4, 111 Cost., perché la Corte, dopo avereaffermato che incombeva al lavoratore l’onere di provare la nonriassorbibilità del superminimo, non ha ammesso la prova da luiarticolata al riguardo, senza esplicitare in motivazione la ragionedella mancata ammissione, e rendendo quindi incomprensibileil rigetto della domanda per la mancata prova di un titolospecifico per l’attribuzione del superminimo»;1.3. il terzo motivo lamenta: «omesso esame del fatto storicodecisivo del mancato assorbimento del superminimo, per unquinquennio anteriore ed un biennio successivo agliassorbimenti oggetto del giudizio; ove avesse considerato talefatto storico, il giudice di appello non avrebbe potuto desumereNumero registro generale 14325/2022dal comportamento non univoco e contraddittorio del datore dNi umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026lavoro argomenti a favore della comun volontà delle parti dDait a pubblicazione 09/06/2026considerare il superminimo come assorbibile»;1.4. il quarto motivo deduce: «violazione e falsa applicazionedella norma “una tantum e tabelle dei minimi contrattuali” delCCNL per l’[OSCURATO:PERSONA] del 2008, 2009 e2012, per non avere considerato che la disposizione, cheprevede il non assorbimento dei superminimi individuali, siriferisce a quelli in atto (che siano stati concessi o riconosciutiin una data precedente), anche perché è norma diretta asalvaguardare l’entità dei miglioramenti salariali ottenuti con ilrinnovo del contratto (che non debbono essere decurtati); senzaessere affatto norma “retroattiva”, ma riguardando anzi i“futuri” aumenti dei minimi, necessariamente si riferisce aisuperminimi in atto».2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

Il primo motivo è infondato in quanto la sentenzaimpugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza di questaCorte.Invero, per costante orientamento il cosiddetto superminimo,ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari,individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, èsoggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in casodi riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previstiper la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenutodiversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimentidisposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare lasussistenza del titolo che autorizza il mantenimento delsuperminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n.Numero registro generale 14325/202220617/2018; Cass. n. 19750/2008; Cass. n. 12788/2004; CassN. umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026n. 8498/1999).

Data pubblicazione 09/06/2026Tuttavia, come di recente ribadito, l'indagine probatoria sullasussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loroeffettiva portata derogatoria alla regola generaledell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (intermini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenza ivirichiamata; conf.

Cass. n. 29741/2025), mentre partericorrente sollecita un diverso apprezzamento inibito a questogiudice di legittimità.Ciò consente di precisare che il richiamo al principiodell’assorbimento non implica l’affermazione di una presunzionelegale in senso tecnico ai sensi dell’art. 2728 c.c., comesostenuto da parte ricorrente, atteso che l’onere posto a caricodel lavoratore non discende da una presunzione legale, bensìdalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo dellapretesa al mantenimento del superminimo quale emolumentonon assorbibile, ossia la pattuizione, la clausola collettiva o ildiverso titolo derogatorio invocato.2.2.

Il secondo motivo, con il quale chi ricorre lamenta lamancata ammissione della prova articolata, è da respingere.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v.

Cass. n. 27610/2024 e Cass. n.15333/2025), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazionesu un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentoNumero registro generale 14325/2022del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga aN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformDi:at a pubblicazione 09/06/2026Cass. n. 4369/2009; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr. Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).La censura in esame non riesce a dimostrare che la mancataammissione della prova abbia riguardato un unico fatto storicoche avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nelsenso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse statovalutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, conprognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte,Cass., Sez.

Un. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Piuttosto si lamenta la mancata ammissione di testimonianzeconcernenti una pluralità di fatti, ciascuno di essi privo divalenza decisiva ai fini della decisione della causa, relativi ad uncomplesso di elementi ritenuti idonei a dimostrare un titolo cheautorizzava il mantenimento del superminimo.Occorre sottolineare che il giudice d’appello ha fondato il rigettodella domanda non solo sulla mancata prova di un titoloindividuale di non assorbibilità, ma anche sulla valutazione delcomportamento successivo delle parti, ritenuto incompatibilecon la prospettata intangibilità del superminimo, noNunmcehroé re gistro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026sull’interpretazione della disciplina collettiva sopravvenNuutmaer.o dIi nra ccolta generale 18756/2026presenza di tale struttura argomentativa, la parte ricorrentDeat a pubblicazione 09/06/2026avrebbe dovuto dimostrare che la prova non ammessa fosseidonea a travolgere, con giudizio di certezza, l’intero impiantomotivazionale della sentenza, e non soltanto a introdurreulteriori elementi valutativi da apprezzare nel merito.2.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Innanzitutto, viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

«doppiaconforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n.26774/2016; Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n.26934/2023; Cass. n. 2630/2024).Inoltre, si evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al difuori dei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione delladisposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), che hanno espresso sutale norma i seguenti princìpi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n.25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): «a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato sullamotivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenteNumero registro generale 14325/2022rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comeN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto coDnat a pubblicazione 09/06/2026le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcunarilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso».Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di talienunciati; in particolare, non enuclea, fra l’altro, un fatto storicorealmente omesso nella sentenza impugnata avente caratura«decisiva», non potendo ritenersi che il preteso «mancatoassorbimento del superminimo negli aumenti derivanti dairinnovi contrattuali» avrebbe condotto, con certezza, ad unNumero registro generale 14325/2022esito diverso della lite.

Tale circostanza, piuttosto, rappresentaN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026un elemento indiziario da contrapporre alla valutazione, operatDaat a pubblicazione 09/06/2026dalla Corte territoriale, della mancanza di un titolo negozialeespresso e della disciplina collettiva applicabile, così mirando aottenere una nuova ponderazione degli elementi istruttori e delcomportamento complessivo delle parti, operazione nonconsentita nel giudizio di legittimità.2.4.

L’ultimo mezzo di gravame non può essere accolto,dovendosi ribadire quanto già esposto nel respingere il primomotivo circa il principio che l’indagine ermeneutica sullaeffettiva portata derogatoria, anche della contrattazionecollettiva, alla regola generale dell'assorbimento è riservata algiudice del merito.Nella specie, l’interpretazione offerta dalla Corte romana,secondo cui le disposizioni contenute nei contratti collettivi apartire dal 2008 non riguardassero i superminimi concessiprecedentemente, è da condividere in quanto osservante delleregole dell’esegesi negoziale, non essendo in contrasto colsenso letterale delle parole espresse nelle disposizionirichiamate ed essendo valutato il contesto complessivo delcontratto nella sua portata non retroattiva.Invero, sul piano letterale, la clausola in controversia ha adoggetto gli «aumenti dei minimi tabellari» previsti dal rinnovocollettivo e disciplina il rapporto tra tali aumenti e gli aumentiindividuali o collettivi.

Essa non contiene, tuttavia, una espressaprevisione idonea ad attribuire alla disciplina sopravvenutaefficacia modificativa delle pattuizioni individuali giàanteriormente perfezionate in ordine alla struttura dellaretribuzione e alla sorte del superminimo.

La formula utilizzatadalle parti collettive non impone, dunque, di ritenere che ognisuperminimo in precedenza riconosciuto, pur in difetto di unNumero registro generale 14325/2022titolo individuale di non assorbibilità, sia divenutoN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026automaticamente intangibile per effetto del rinnovo collettivo.D ata pubblicazione 09/06/2026Né assume rilievo dirimente quanto valorizzato dal ricorrente,secondo cui il riferimento agli aumenti individuali o collettivi che«siano stati concessi» o «siano stati riconosciuti» dimostrerebbenecessariamente l’applicazione della clausola ai superminimi giàin godimento.

Il tempo verbale, anche ove riferibile adaumenti tabellari erano destinati ad operare, non appare di persé solo sufficiente a fondare l’ulteriore conseguenza che laclausola collettiva abbia inteso incidere sulla qualificazionegiuridica dei superminimi individuali pregressi, trasformandoli inemolumenti non assorbibili anche quando fossero sorti, secondoil titolo individuale, come eccedenze normalmenteassoggettabili al principio dell’assorbimento.Dal punto di vista sistematico, poi, la clausola s’inserisce nelladisciplina dei nuovi minimi tabellari e regola gli effetti degliaumenti stabiliti dal contratto collettivo, ma non manifesta inmodo inequivoco una volontà degli stipulanti di incidereretroattivamente, o comunque in senso modificativo, sui singoliassetti retributivi individuali già costituiti.Infine, nel senso espresso dai giudici del merito, converge lasuccessiva disciplina collettiva del 2016, nella quale laregolamentazione degli aumenti individuali vieneespressamente coordinata con il momento del lororiconoscimento.

Tale elemento appare confermativodell’assunto secondo cui le parti collettive, quando hanno intesoregolare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari esuperminimi in funzione della data di attribuzionedell’emolumento, lo hanno fatto mediante previsioni espresse,non desumibili in via automatica dalla clausola dei preceNdumeenrot rie gistro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026rinnovi.

Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/20263.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroSOFTLAB [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1667GIUSTINI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4644/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 1178/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14325/2022Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]– Laboratori per la produzione industriale del software Spa voltaa far dichiarare l’illegittimità della condotta datoriale che avevaassorbito il superminimo individuale riconosciuto in sede diassunzione, con condanna della società al pagamento dellesomme indebitamente trattenute a far data dal febbraio 2006.2. La Corte, in sintesi estrema, ha ritenuto applicabile il principiodell’assorbimento dell’eccedenza della retribuzione rispetto aiminimi tabellari nei miglioramenti contemplati dalla disciplinasuccessiva, salvo che non risulti provato un autonomo titolo almantenimento del superminimo, che, nella specie, i giudicid’appello non hanno ravvisato.La Corte ha anche escluso che i contratti collettivi stipulati dal2008, applicabili al rapporto ma successivi al riconoscimento delsuperminimo, potessero incidere retroattivamente.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiproposta dalla stessa parte ricorrente:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14325/20221.1. il primo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026degli artt. 2697, 2728 comma 1, e 1218 c.c., per averDeat a pubblicazione 09/06/2026affermato che il superminimo si presume assorbibile, e che èonere del lavoratore provare il contrario; infatti lagiurisprudenza recente di questa Suprema Corte esclude che visia una presunzione legale di assorbimento del superminimo, edafferma che la legittimità dell’assorbimento va accertata allastregua delle pattuizioni tra le parti, individuali o collettive;l’accertamento della volontà delle parti è accertamento in fatto,rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare ognielemento della fattispecie concreta, ivi compreso ilcomportamento successivo delle parti; in tale accertamentodebbono essere applicati i normali criteri di ripartizionedell’onere probatorio, senza gravare il lavoratore di alcun onereparticolare, e considerando anzi che la riduzione delsuperminimo costituisce un dedotto inadempimentocontrattuale»;1.2. il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza, per laviolazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 437, comma 2, 132comma 1, n. 4, 111 Cost., perché la Corte, dopo avereaffermato che incombeva al lavoratore l’onere di provare la nonriassorbibilità del superminimo, non ha ammesso la prova da luiarticolata al riguardo, senza esplicitare in motivazione la ragionedella mancata ammissione, e rendendo quindi incomprensibileil rigetto della domanda per la mancata prova di un titolospecifico per l’attribuzione del superminimo»;1.3. il terzo motivo lamenta: «omesso esame del fatto storicodecisivo del mancato assorbimento del superminimo, per unquinquennio anteriore ed un biennio successivo agliassorbimenti oggetto del giudizio; ove avesse considerato talefatto storico, il giudice di appello non avrebbe potuto desumereNumero registro generale 14325/2022dal comportamento non univoco e contraddittorio del datore dNi umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026lavoro argomenti a favore della comun volontà delle parti dDait a pubblicazione 09/06/2026considerare il superminimo come assorbibile»;1.4. il quarto motivo deduce: «violazione e falsa applicazionedella norma “una tantum e tabelle dei minimi contrattuali” delCCNL per l’[OSCURATO:PERSONA] del 2008, 2009 e2012, per non avere considerato che la disposizione, cheprevede il non assorbimento dei superminimi individuali, siriferisce a quelli in atto (che siano stati concessi o riconosciutiin una data precedente), anche perché è norma diretta asalvaguardare l’entità dei miglioramenti salariali ottenuti con ilrinnovo del contratto (che non debbono essere decurtati); senzaessere affatto norma “retroattiva”, ma riguardando anzi i“futuri” aumenti dei minimi, necessariamente si riferisce aisuperminimi in atto».2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo è infondato in quanto la sentenzaimpugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza di questaCorte.Invero, per costante orientamento il cosiddetto superminimo,ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari,individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, èsoggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in casodi riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previstiper la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenutodiversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimentidisposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare lasussistenza del titolo che autorizza il mantenimento delsuperminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n.Numero registro generale 14325/202220617/2018; Cass. n. 19750/2008; Cass. n. 12788/2004; CassN. umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026n. 8498/1999). Data pubblicazione 09/06/2026Tuttavia, come di recente ribadito, l'indagine probatoria sullasussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loroeffettiva portata derogatoria alla regola generaledell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (intermini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenza ivirichiamata; conf. Cass. n. 29741/2025), mentre partericorrente sollecita un diverso apprezzamento inibito a questogiudice di legittimità.Ciò consente di precisare che il richiamo al principiodell’assorbimento non implica l’affermazione di una presunzionelegale in senso tecnico ai sensi dell’art. 2728 c.c., comesostenuto da parte ricorrente, atteso che l’onere posto a caricodel lavoratore non discende da una presunzione legale, bensìdalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo dellapretesa al mantenimento del superminimo quale emolumentonon assorbibile, ossia la pattuizione, la clausola collettiva o ildiverso titolo derogatorio invocato.2.2. Il secondo motivo, con il quale chi ricorre lamenta lamancata ammissione della prova articolata, è da respingere.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v. Cass. n. 27610/2024 e Cass. n.15333/2025), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazionesu un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentoNumero registro generale 14325/2022del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga aN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformDi:at a pubblicazione 09/06/2026Cass. n. 4369/2009; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).La censura in esame non riesce a dimostrare che la mancataammissione della prova abbia riguardato un unico fatto storicoche avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nelsenso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse statovalutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, conprognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte,Cass., Sez. Un. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Piuttosto si lamenta la mancata ammissione di testimonianzeconcernenti una pluralità di fatti, ciascuno di essi privo divalenza decisiva ai fini della decisione della causa, relativi ad uncomplesso di elementi ritenuti idonei a dimostrare un titolo cheautorizzava il mantenimento del superminimo.Occorre sottolineare che il giudice d’appello ha fondato il rigettodella domanda non solo sulla mancata prova di un titoloindividuale di non assorbibilità, ma anche sulla valutazione delcomportamento successivo delle parti, ritenuto incompatibilecon la prospettata intangibilità del superminimo, noNunmcehroé re gistro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026sull’interpretazione della disciplina collettiva sopravvenNuutmaer.o dIi nra ccolta generale 18756/2026presenza di tale struttura argomentativa, la parte ricorrentDeat a pubblicazione 09/06/2026avrebbe dovuto dimostrare che la prova non ammessa fosseidonea a travolgere, con giudizio di certezza, l’intero impiantomotivazionale della sentenza, e non soltanto a introdurreulteriori elementi valutativi da apprezzare nel merito.2.3. Il terzo motivo è inammissibile.Innanzitutto, viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppiaconforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n.26774/2016; Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n.26934/2023; Cass. n. 2630/2024).Inoltre, si evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al difuori dei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione delladisposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), che hanno espresso sutale norma i seguenti princìpi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n.25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): «a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato sullamotivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenteNumero registro generale 14325/2022rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comeN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto coDnat a pubblicazione 09/06/2026le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcunarilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso».Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di talienunciati; in particolare, non enuclea, fra l’altro, un fatto storicorealmente omesso nella sentenza impugnata avente caratura«decisiva», non potendo ritenersi che il preteso «mancatoassorbimento del superminimo negli aumenti derivanti dairinnovi contrattuali» avrebbe condotto, con certezza, ad unNumero registro generale 14325/2022esito diverso della lite. Tale circostanza, piuttosto, rappresentaN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026un elemento indiziario da contrapporre alla valutazione, operatDaat a pubblicazione 09/06/2026dalla Corte territoriale, della mancanza di un titolo negozialeespresso e della disciplina collettiva applicabile, così mirando aottenere una nuova ponderazione degli elementi istruttori e delcomportamento complessivo delle parti, operazione nonconsentita nel giudizio di legittimità.2.4. L’ultimo mezzo di gravame non può essere accolto,dovendosi ribadire quanto già esposto nel respingere il primomotivo circa il principio che l’indagine ermeneutica sullaeffettiva portata derogatoria, anche della contrattazionecollettiva, alla regola generale dell'assorbimento è riservata algiudice del merito.Nella specie, l’interpretazione offerta dalla Corte romana,secondo cui le disposizioni contenute nei contratti collettivi apartire dal 2008 non riguardassero i superminimi concessiprecedentemente, è da condividere in quanto osservante delleregole dell’esegesi negoziale, non essendo in contrasto colsenso letterale delle parole espresse nelle disposizionirichiamate ed essendo valutato il contesto complessivo delcontratto nella sua portata non retroattiva.Invero, sul piano letterale, la clausola in controversia ha adoggetto gli «aumenti dei minimi tabellari» previsti dal rinnovocollettivo e disciplina il rapporto tra tali aumenti e gli aumentiindividuali o collettivi. Essa non contiene, tuttavia, una espressaprevisione idonea ad attribuire alla disciplina sopravvenutaefficacia modificativa delle pattuizioni individuali giàanteriormente perfezionate in ordine alla struttura dellaretribuzione e alla sorte del superminimo. La formula utilizzatadalle parti collettive non impone, dunque, di ritenere che ognisuperminimo in precedenza riconosciuto, pur in difetto di unNumero registro generale 14325/2022titolo individuale di non assorbibilità, sia divenutoN umero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026automaticamente intangibile per effetto del rinnovo collettivo.D ata pubblicazione 09/06/2026Né assume rilievo dirimente quanto valorizzato dal ricorrente,secondo cui il riferimento agli aumenti individuali o collettivi che«siano stati concessi» o «siano stati riconosciuti» dimostrerebbenecessariamente l’applicazione della clausola ai superminimi giàin godimento. Il tempo verbale, anche ove riferibile adaumenti tabellari erano destinati ad operare, non appare di persé solo sufficiente a fondare l’ulteriore conseguenza che laclausola collettiva abbia inteso incidere sulla qualificazionegiuridica dei superminimi individuali pregressi, trasformandoli inemolumenti non assorbibili anche quando fossero sorti, secondoil titolo individuale, come eccedenze normalmenteassoggettabili al principio dell’assorbimento.Dal punto di vista sistematico, poi, la clausola s’inserisce nelladisciplina dei nuovi minimi tabellari e regola gli effetti degliaumenti stabiliti dal contratto collettivo, ma non manifesta inmodo inequivoco una volontà degli stipulanti di incidereretroattivamente, o comunque in senso modificativo, sui singoliassetti retributivi individuali già costituiti.Infine, nel senso espresso dai giudici del merito, converge lasuccessiva disciplina collettiva del 2016, nella quale laregolamentazione degli aumenti individuali vieneespressamente coordinata con il momento del lororiconoscimento. Tale elemento appare confermativodell’assunto secondo cui le parti collettive, quando hanno intesoregolare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari esuperminimi in funzione della data di attribuzionedell’emolumento, lo hanno fatto mediante previsioni espresse,non desumibili in via automatica dalla clausola dei preceNdumeenrot rie gistro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026rinnovi. Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 14325/2022Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 18756/2026Data pubblicazione 09/06/2026