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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08972/2026

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[OSCURATO:PERSONA];2026- intimati –avverso la sentenza n. 4117/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 3211/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17983/2022Numero di raccolta generale 8972/2026Data pubblicazione 09/04/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta quale modalità alternativadell’udienza di discussione del 16.11.2021, ha confermato lapronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la condanna di costoro, in solido anche colConsorzio Marzocchi, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento disomme a titolo di differenze retributive.2.

La Corte, in estrema sintesi, ha interpretato la domandacontenuta nell’atto introduttivo del giudizio come volta adaccertare un unico centro di imputazione tra i soggetticonvenuti, con condanna degli stessi in solido, e non comerichiesta di accertamento di una interposizione fittizia dimanodopera.In ogni caso ha evidenziato che «l’asserita interposizione fittizianon è emersa dall’istruttoria testimoniale».La Corte ha anche respinto, poi, il motivo di appello con cui silamentava «l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie edin particolare delle deposizioni testimoniali».3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; non hanno svolto attività difensivagli intimati.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso deduce la nullità della sentenzaper violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ex art.360 n. 4 c.p.c., sull’assunto che, con le note di trattaNzuimoenroe re gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026scritta, era stato richiesto un termine al fine di Nupmoerto edir r accolta generale 8972/2026controdedurre alle difese avversarie, «non potendolo fare con Dleat a pubblicazione 09/04/2026note di trattazione scritta, stante quanto espressamenteprevisto nel […] provvedimento disponente la trattazione scrittadella causa»; richiesta cui la Corte di Appello non aveva datoalcun seguito.La censura è inammissibile.Nell’illustrazione del motivo non vengono riportati i contenutidell’atto processuale – note di trattazione scritta dell’8novembre 2021 – su cui il motivo si fonda, in violazione delcanone imposto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., in base al quale ilricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali suiquali si fonda.In ogni caso, a mente dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020, vigente rationetemporis, ciascuna delle parti poteva presentare istanza ditrattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento con cui veniva fissata l’udienza cd. cartolare,richiesta a protezione dell’esercizio del diritto di difesa cheneanche il ricorrente deduce aver avanzato.2.

Il secondo motivo denuncia: «Erronea qualificazione giuridicadella domanda, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 1362c.c., art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –Motivazione apparente, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 – Travisamento dellaprova – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità, oltrequello pregiudiziale rappresentato dall’avere, nella medesimacensura, dedotto la contestuale presenza di vizi riferibNuimlie roa rie gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., caratterizzaNutmi erod dai r accolta generale 8972/2026«irredimibile eterogeneità» (cfr. Cass., Sez.

Un., nDa.t a pubblicazione 09/04/202626242/2014; Cass. Sez.

Un., n. 17931/2013; conf.

Cass. n.14317/2016).Per principio radicato nella giurisprudenza di questa Cortel’interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini èriservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n.31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n. 18/2015; Cass. n.21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n. 21208/2005) e nonè sufficiente che l’interpretazione offerta dai giudici ai qualicompete non corrisponda alle attese della parte per determinarela cassazione della sentenza impugnata, ove sia sorretta daadeguata motivazione (Cass. n. 14650/2012; Cass.22893/2008; Cass. n. 14751/ 2007) ovvero, nel vigore delnovellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., da una motivazione chesoddisfi il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. 31546/2019).Nella specie, la Corte territoriale ha plausibilmente ritenutocorretta l’interpretazione della domanda originaria come intesaa far valere un unico centro di imputazione del rapporto giuridicolavorativo e non un’ipotesi di interposizione fittizia, valorizzandole conclusioni di condanna in solido dei convenuti.In ordine alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.,nell’illustrazione del motivo non vengono riportati i contenutispecifici degli atti processuali – in particolare del ricorsointroduttivo del giudizio – in modo tale da consentire a questaCorte di verificare, in limine litis, la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così comegenericamente prospettata.Quanto alle residue doglianze, si eccepisce l’omesso esame diun fatto decisivo ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesipreclusa dalla ricorrenza di una cd.

«doppia conforme». (cfNru.m aerrot r.e gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comNmumaer o 4di, r accolta generale 8972/2026c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, dDa.t a pubblicazione 09/04/2026lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016; Cass. n.20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023; Cass. n.2630/2024).Lo stesso travisamento della prova viene dedotto al di fuori deilimiti consentiti dalle Sezioni unite di questa Corte (v.

Cass.,Sez.

Un., n. 5792/2024., alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c.), nella sostanza invocando una diversavalutazione delle deposizioni testimoniali, mentre lamotivazione gravata è sicuramente rispettosa del cd. minimumcostituzionale in quanto appaiono percepibili le ragioni chehanno indotto i giudici d’appello a respingere l’impugnazionemediante la condivisione del percorso motivazionale seguito dalprimo giudice.3.

Il terzo mezzo denuncia: «violazione di legge, in relazioneall’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; silamenta la violazione del principio di effettività della tutelagiurisdizionale di fonte convenzionale per non essere statosvolto l’accertamento richiesto della sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato con i fratelli Marzocchi.Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di violazione e falsaapplicazione di norme di diritto non può essere denunciatomediante la generica evocazione dell'art. 6 della Convenzioneeuropea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella sostanzadolendosi dell’ingiustizia della decisione e dello sfavorevole esitodella lite contrario alle proprie aspettative, per essere state lerisultanze di causa valutate in modo difforme dal proprNioum e(rov r.e gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026Cass. n. 14832/2007, con la giurisprudenza ivi citata).

Numero di raccolta generale 8972/20264.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratDoat a pubblicazione 09/04/2026inammissibile anche nel suo complesso; nulla per le spese indifetto di attività difensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 8972/2026Data pubblicazione 09/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];2026- intimati –avverso la sentenza n. 4117/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 3211/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17983/2022Numero di raccolta generale 8972/2026Data pubblicazione 09/04/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta quale modalità alternativadell’udienza di discussione del 16.11.2021, ha confermato lapronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la condanna di costoro, in solido anche colConsorzio Marzocchi, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento disomme a titolo di differenze retributive.2. La Corte, in estrema sintesi, ha interpretato la domandacontenuta nell’atto introduttivo del giudizio come volta adaccertare un unico centro di imputazione tra i soggetticonvenuti, con condanna degli stessi in solido, e non comerichiesta di accertamento di una interposizione fittizia dimanodopera.In ogni caso ha evidenziato che «l’asserita interposizione fittizianon è emersa dall’istruttoria testimoniale».La Corte ha anche respinto, poi, il motivo di appello con cui silamentava «l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie edin particolare delle deposizioni testimoniali».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; non hanno svolto attività difensivagli intimati.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso deduce la nullità della sentenzaper violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ex art.360 n. 4 c.p.c., sull’assunto che, con le note di trattaNzuimoenroe re gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026scritta, era stato richiesto un termine al fine di Nupmoerto edir r accolta generale 8972/2026controdedurre alle difese avversarie, «non potendolo fare con Dleat a pubblicazione 09/04/2026note di trattazione scritta, stante quanto espressamenteprevisto nel […] provvedimento disponente la trattazione scrittadella causa»; richiesta cui la Corte di Appello non aveva datoalcun seguito.La censura è inammissibile.Nell’illustrazione del motivo non vengono riportati i contenutidell’atto processuale – note di trattazione scritta dell’8novembre 2021 – su cui il motivo si fonda, in violazione delcanone imposto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., in base al quale ilricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali suiquali si fonda.In ogni caso, a mente dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020, vigente rationetemporis, ciascuna delle parti poteva presentare istanza ditrattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento con cui veniva fissata l’udienza cd. cartolare,richiesta a protezione dell’esercizio del diritto di difesa cheneanche il ricorrente deduce aver avanzato.2. Il secondo motivo denuncia: «Erronea qualificazione giuridicadella domanda, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 1362c.c., art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –Motivazione apparente, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 – Travisamento dellaprova – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità, oltrequello pregiudiziale rappresentato dall’avere, nella medesimacensura, dedotto la contestuale presenza di vizi riferibNuimlie roa rie gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., caratterizzaNutmi erod dai r accolta generale 8972/2026«irredimibile eterogeneità» (cfr. Cass., Sez. Un., nDa.t a pubblicazione 09/04/202626242/2014; Cass. Sez. Un., n. 17931/2013; conf. Cass. n.14317/2016).Per principio radicato nella giurisprudenza di questa Cortel’interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini èriservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n.31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n. 18/2015; Cass. n.21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n. 21208/2005) e nonè sufficiente che l’interpretazione offerta dai giudici ai qualicompete non corrisponda alle attese della parte per determinarela cassazione della sentenza impugnata, ove sia sorretta daadeguata motivazione (Cass. n. 14650/2012; Cass.22893/2008; Cass. n. 14751/ 2007) ovvero, nel vigore delnovellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., da una motivazione chesoddisfi il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. 31546/2019).Nella specie, la Corte territoriale ha plausibilmente ritenutocorretta l’interpretazione della domanda originaria come intesaa far valere un unico centro di imputazione del rapporto giuridicolavorativo e non un’ipotesi di interposizione fittizia, valorizzandole conclusioni di condanna in solido dei convenuti.In ordine alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.,nell’illustrazione del motivo non vengono riportati i contenutispecifici degli atti processuali – in particolare del ricorsointroduttivo del giudizio – in modo tale da consentire a questaCorte di verificare, in limine litis, la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così comegenericamente prospettata.Quanto alle residue doglianze, si eccepisce l’omesso esame diun fatto decisivo ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesipreclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme». (cfNru.m aerrot r.e gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comNmumaer o 4di, r accolta generale 8972/2026c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, dDa.t a pubblicazione 09/04/2026lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016; Cass. n.20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023; Cass. n.2630/2024).Lo stesso travisamento della prova viene dedotto al di fuori deilimiti consentiti dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Cass.,Sez. Un., n. 5792/2024., alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c.), nella sostanza invocando una diversavalutazione delle deposizioni testimoniali, mentre lamotivazione gravata è sicuramente rispettosa del cd. minimumcostituzionale in quanto appaiono percepibili le ragioni chehanno indotto i giudici d’appello a respingere l’impugnazionemediante la condivisione del percorso motivazionale seguito dalprimo giudice.3. Il terzo mezzo denuncia: «violazione di legge, in relazioneall’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; silamenta la violazione del principio di effettività della tutelagiurisdizionale di fonte convenzionale per non essere statosvolto l’accertamento richiesto della sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato con i fratelli Marzocchi.Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di violazione e falsaapplicazione di norme di diritto non può essere denunciatomediante la generica evocazione dell'art. 6 della Convenzioneeuropea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella sostanzadolendosi dell’ingiustizia della decisione e dello sfavorevole esitodella lite contrario alle proprie aspettative, per essere state lerisultanze di causa valutate in modo difforme dal proprNioum e(rov r.e gistro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026Cass. n. 14832/2007, con la giurisprudenza ivi citata). Numero di raccolta generale 8972/20264. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratDoat a pubblicazione 09/04/2026inammissibile anche nel suo complesso; nulla per le spese indifetto di attività difensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 17983/2022Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 8972/2026Data pubblicazione 09/04/2026