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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00133/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1443/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio d e ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3411/2022 , depositata il 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Milano ha accolto , nei limiti della somma di € 451.900,51, l’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei sei mesi antecedenti la pubblicazione, nel Registro delle imprese , della domanda di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , successivamente dichiarata fallita.

1.1. — La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’ appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sui capi di decisione relativi all’accertamento della scientia decoctionis e al rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. (pagamenti nei termini d’uso).

1.2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi(il primo dei quali articolato in tre sub-motivi), cui hanno resistito con unico controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale assuntore del Concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. — Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta per la declaratoria di inammissibilità o in subordine di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. — Con il primo motivo , formulato in relazione all’ a rt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., si denuncia: a) la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte d’appello avrebbe fondato la prova presuntiva su fatti affermati come noti,ovvero asseritamente dimostrati o non contestati (come l’esistenza di insoluti per € 121.366,10 alla data del 28.02.2015, la repentina interruzione dei rapporti commerciali tra le parti, la pretesa richiesta di rientro dell’intero debito conseguente alla pretesa decadenza dal beneficio del termine, l’esistenza di un piano rientro che non sarebbe stato contestata da Cartaria, la pretesa sussistenza di pagamenti in blocco) laddove, al contrario , tali fatti sarebbero stati contestati o smentiti documentalmente; b) l’omessa considerazione del carattere decisivo dei capi di prova orale nn. 4 e 10 dedotti da Cartaria (non ammessi in quanto ritenuti irrilevanti), le cui circostanze, laddove confermate, avrebbero impedito il ricorso alla presunzione posta dalla corte d’appello a fondamento della propria decisione; c) la non corretta applicazione dell’art. 2710 c.c. in relazione alla “scheda contabile”.

2.2. — Con il secondo , formulato in relazione all’a rt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., si denuncia la falsa applicazione dell’art. 1186 c .c., per l’affermazione dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine mai invocata dal convenuto ed anzi in presenza di un capo di prova orale (il n. 4 dedotto da Cartaria) volto a dimostrare l’esatto contrario, ma non ammesso in quanto ritenuto irrilevante ai fini del decidere.

2.3. —Il terzo mezzo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., perché i giudici d’appello, omettendo di esaminare gli atti e i documenti di causa, avrebbero male esercita nd o il loro prudente apprezzamento del doc umento n. 6, e motivato in modo apparente la conclusione circa l’esistenza di un piano di rientro, dal momento che la frase “a saldo parziale vostro avere” dimostrerebbesolo che il pagamento era stato fatto a titolo di acconto , mentre, se fosse davvero esistito un piano di rientro, ve ne sarebbe stata traccia nel citato documento n. 6.

2.4. — Con il quarto motivo, formulato in relazione all’a rt. 360 , n n. 4 e 5 c.p.c., ci si duole che la corte d’appello non avrebbe svolto correttamente il giudizio di ammissibilità e rilevanza sulle istanze istruttorie articolate da Cartaria (in particolare i capitoli di prova orale nn. 1-10), non ammesse perché erroneamente ritenute irrilevanti ai fini del decidere e asseritamente volte « a provare che gli assegni non erano postdatati», quando invece dette i stanze istruttorie, eccezion fatta per i capi di prova daln. 6 a l n. 9, vert eva no su circostanze del tutto differenti e di assoluta rilevanza i fini del decidere.

2.5. — Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall., sull’assunto che il ritardo nei pagamenti, oscillante tra i 20 e i 30 giorni, non potrebbe « ritenersi così grave da escludere che i pagamenti stessi siano coperti dall’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. o, comunque, tale da ingenerare in Cartaria la consapevolezza che la [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, versasse in stato di insolvenza».

3. —I motivi sono affetti da plurimi profili di inammissibilità.

4. —In particolare, i primi quattro mescolano confusamente errores in iudicando, errores in procedendo e censure motivazionali , in modo tale da rendere difficile isolare al loro interno le singole tipologie di vizi dedotti (doglianze cd.

“miste”), in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, in particolare senza operare una contraddittoria commistione tra violazioni di legge ex art. 360 n. 3, c.p.c. (che presupporrebberouna compiuta e condivisa ricostruzione del fatto) e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5, c.p.c., così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. Sez.

U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 12905/2025, 11152/2025, 3397/2024, 7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018).

5. — In secondo luogo, le censure veicolate dai primi quattro motivi, volte a confutare l’accertata sussistenza della cd. scientia decoctionis, sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo , nonché del vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirano ad una rivisitazione del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez.

U, 4476/2019), risolvendosi in un sindacato sull’accertamento svolto daigiudici di merito in b ase a lla valutazione delle prove raccolte, che, in quanto adeguatamente motivato, non è scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 28790/2024, 22754/2022, 6774/2022).

Non sono invero ammissibili censure che, piuttosto che implicare un problema interpretativo della fattispecie astratta, si risolvano nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, come tale esterna all’esatta interpretazione della norma ed invece inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 10263/2023, 4784/2023, 13238/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).

5.1. — Peraltro, l e censur e ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. sono anche inammissibili ai sensi dell'art. 348 - ter, commi 4 e 5, c.p.c., in presenza di una pronuncia cd.

"doppia conforme" (applicabile ai giudizi d’appello introdotti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che ricorre quando le due statuizioni siano fondate –come risulta nel caso in esame – sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022); né del resto il ricorrente si è peritato di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello fossero in ipotesi diverse (Cass.26934/2023, 5947/2023, 26774/2016, 5528/2014).

5.2. — Con specifico riguardo all’ elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., risponde a costante e consolidato orientamento di questa Corteche la cd. scientia decoctionis in capo all’accipiens– da intendersi come effettiva conoscenza , e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – sia oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, nella specie attraverso la prova presuntiva , tenuto conto che la scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. , così com e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, non censurabile attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella decisione impugnata ( cfr., da ultimo, Cass. 21762/2025, 11145/2025; conf.

Cass. 27080/2023, 13445/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017).

5.3. —Mette conto di aggiungere come questa Corte abbia di recente negato l’esistenza, nel sistema processuale, di un divieto delle presunzioni di secondo grado(cd. praesumptio de praesumpto ) , non riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altre norme, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata , a fondare l'accertamento del fatto ignoto; con la conseguenzache, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario(Cass. 14788/2024), purché la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.(Cass.19993/2025).

6. —I motivi primo, secondo e quarto sono inammissibili anche perché la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la quale ricorre soltanto quando il giudice di merito dichiariespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, giudichisulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(da ultimo, Cass. 9731/2025).

E dunque, fermo restando che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizioè insindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. 190/2020, 8181/2022), la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass. 18285/2021), o se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare– però con un giudizio di certezza e non di mera probabilità , qui non offerto – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( cfr. Cass. 30721/2024, 18072/2024, 16214/2019, 5654/2017).

In ogni caso, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado e non ammessi, costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, in quanto sufficientemente motivato (Cass. 2201/2007).

6.1. —Più in generale, sulle contestazioni mosse alla valutazione del materiale probatorio, è sufficiente ricordare che la corrispondente attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020, 41101/2021, 30290/2023), e senza dover procedere, una volta attinto il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018, 32505/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011, 25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023).

7. —L’inammissibilità del quinto motivo deriva non solo dalla natura meritale della contestazione, ma anche, ex art. 360 - bis c.p.c., dal solido orientamento di legittimità per cui ciò che rileva, ai fini dell’esenzione da revocatoria dei pagamenti cd. in termini d’uso” di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall., non è la gravità o meno dei ritardi nei pagamenti, ma la loro conformità ad un nuovo accordo intercorso tra le parti, tale da non poter più essere nemmeno considerati pagamenti “in ritardo”, trattandosi anzi, perciò, di “adempimenti esatti”(ex multis, Cass. 8384/2025, 30127/2024, 27939/2020).

8. – Segue la declaratoria di inammissibilità de l ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

9. –Sussistono i presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1443/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio d e ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3411/2022 , depositata il 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Milano ha accolto , nei limiti della somma di € 451.900,51, l’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei sei mesi antecedenti la pubblicazione, nel Registro delle imprese , della domanda di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , successivamente dichiarata fallita. 1.1. — La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’ appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sui capi di decisione relativi all’accertamento della scientia decoctionis e al rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. (pagamenti nei termini d’uso). 1.2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi(il primo dei quali articolato in tre sub-motivi), cui hanno resistito con unico controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale assuntore del Concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. — Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta per la declaratoria di inammissibilità o in subordine di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo , formulato in relazione all’ a rt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., si denuncia: a) la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte d’appello avrebbe fondato la prova presuntiva su fatti affermati come noti,ovvero asseritamente dimostrati o non contestati (come l’esistenza di insoluti per € 121.366,10 alla data del 28.02.2015, la repentina interruzione dei rapporti commerciali tra le parti, la pretesa richiesta di rientro dell’intero debito conseguente alla pretesa decadenza dal beneficio del termine, l’esistenza di un piano rientro che non sarebbe stato contestata da Cartaria, la pretesa sussistenza di pagamenti in blocco) laddove, al contrario , tali fatti sarebbero stati contestati o smentiti documentalmente; b) l’omessa considerazione del carattere decisivo dei capi di prova orale nn. 4 e 10 dedotti da Cartaria (non ammessi in quanto ritenuti irrilevanti), le cui circostanze, laddove confermate, avrebbero impedito il ricorso alla presunzione posta dalla corte d’appello a fondamento della propria decisione; c) la non corretta applicazione dell’art. 2710 c.c. in relazione alla “scheda contabile”. 2.2. — Con il secondo , formulato in relazione all’a rt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., si denuncia la falsa applicazione dell’art. 1186 c .c., per l’affermazione dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine mai invocata dal convenuto ed anzi in presenza di un capo di prova orale (il n. 4 dedotto da Cartaria) volto a dimostrare l’esatto contrario, ma non ammesso in quanto ritenuto irrilevante ai fini del decidere. 2.3. —Il terzo mezzo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., perché i giudici d’appello, omettendo di esaminare gli atti e i documenti di causa, avrebbero male esercita nd o il loro prudente apprezzamento del doc umento n. 6, e motivato in modo apparente la conclusione circa l’esistenza di un piano di rientro, dal momento che la frase “a saldo parziale vostro avere” dimostrerebbesolo che il pagamento era stato fatto a titolo di acconto , mentre, se fosse davvero esistito un piano di rientro, ve ne sarebbe stata traccia nel citato documento n. 6. 2.4. — Con il quarto motivo, formulato in relazione all’a rt. 360 , n n. 4 e 5 c.p.c., ci si duole che la corte d’appello non avrebbe svolto correttamente il giudizio di ammissibilità e rilevanza sulle istanze istruttorie articolate da Cartaria (in particolare i capitoli di prova orale nn. 1-10), non ammesse perché erroneamente ritenute irrilevanti ai fini del decidere e asseritamente volte « a provare che gli assegni non erano postdatati», quando invece dette i stanze istruttorie, eccezion fatta per i capi di prova daln. 6 a l n. 9, vert eva no su circostanze del tutto differenti e di assoluta rilevanza i fini del decidere. 2.5. — Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall., sull’assunto che il ritardo nei pagamenti, oscillante tra i 20 e i 30 giorni, non potrebbe « ritenersi così grave da escludere che i pagamenti stessi siano coperti dall’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. o, comunque, tale da ingenerare in Cartaria la consapevolezza che la [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, versasse in stato di insolvenza». 3. —I motivi sono affetti da plurimi profili di inammissibilità. 4. —In particolare, i primi quattro mescolano confusamente errores in iudicando, errores in procedendo e censure motivazionali , in modo tale da rendere difficile isolare al loro interno le singole tipologie di vizi dedotti (doglianze cd. “miste”), in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, in particolare senza operare una contraddittoria commistione tra violazioni di legge ex art. 360 n. 3, c.p.c. (che presupporrebberouna compiuta e condivisa ricostruzione del fatto) e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5, c.p.c., così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 12905/2025, 11152/2025, 3397/2024, 7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018). 5. — In secondo luogo, le censure veicolate dai primi quattro motivi, volte a confutare l’accertata sussistenza della cd. scientia decoctionis, sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo , nonché del vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirano ad una rivisitazione del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez. U, 4476/2019), risolvendosi in un sindacato sull’accertamento svolto daigiudici di merito in b ase a lla valutazione delle prove raccolte, che, in quanto adeguatamente motivato, non è scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 28790/2024, 22754/2022, 6774/2022). Non sono invero ammissibili censure che, piuttosto che implicare un problema interpretativo della fattispecie astratta, si risolvano nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, come tale esterna all’esatta interpretazione della norma ed invece inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 10263/2023, 4784/2023, 13238/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010). 5.1. — Peraltro, l e censur e ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. sono anche inammissibili ai sensi dell'art. 348 - ter, commi 4 e 5, c.p.c., in presenza di una pronuncia cd. "doppia conforme" (applicabile ai giudizi d’appello introdotti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che ricorre quando le due statuizioni siano fondate –come risulta nel caso in esame – sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022); né del resto il ricorrente si è peritato di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello fossero in ipotesi diverse (Cass.26934/2023, 5947/2023, 26774/2016, 5528/2014). 5.2. — Con specifico riguardo all’ elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., risponde a costante e consolidato orientamento di questa Corteche la cd. scientia decoctionis in capo all’accipiens– da intendersi come effettiva conoscenza , e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – sia oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, nella specie attraverso la prova presuntiva , tenuto conto che la scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. , così com e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, non censurabile attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella decisione impugnata ( cfr., da ultimo, Cass. 21762/2025, 11145/2025; conf. Cass. 27080/2023, 13445/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017). 5.3. —Mette conto di aggiungere come questa Corte abbia di recente negato l’esistenza, nel sistema processuale, di un divieto delle presunzioni di secondo grado(cd. praesumptio de praesumpto ) , non riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altre norme, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata , a fondare l'accertamento del fatto ignoto; con la conseguenzache, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario(Cass. 14788/2024), purché la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.(Cass.19993/2025). 6. —I motivi primo, secondo e quarto sono inammissibili anche perché la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la quale ricorre soltanto quando il giudice di merito dichiariespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, giudichisulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(da ultimo, Cass. 9731/2025). E dunque, fermo restando che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizioè insindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. 190/2020, 8181/2022), la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass. 18285/2021), o se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare– però con un giudizio di certezza e non di mera probabilità , qui non offerto – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( cfr. Cass. 30721/2024, 18072/2024, 16214/2019, 5654/2017). In ogni caso, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado e non ammessi, costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, in quanto sufficientemente motivato (Cass. 2201/2007). 6.1. —Più in generale, sulle contestazioni mosse alla valutazione del materiale probatorio, è sufficiente ricordare che la corrispondente attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020, 41101/2021, 30290/2023), e senza dover procedere, una volta attinto il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018, 32505/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011, 25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023). 7. —L’inammissibilità del quinto motivo deriva non solo dalla natura meritale della contestazione, ma anche, ex art. 360 - bis c.p.c., dal solido orientamento di legittimità per cui ciò che rileva, ai fini dell’esenzione da revocatoria dei pagamenti cd. in termini d’uso” di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) l.fall., non è la gravità o meno dei ritardi nei pagamenti, ma la loro conformità ad un nuovo accordo intercorso tra le parti, tale da non poter più essere nemmeno considerati pagamenti “in ritardo”, trattandosi anzi, perciò, di “adempimenti esatti”(ex multis, Cass. 8384/2025, 30127/2024, 27939/2020). 8. – Segue la declaratoria di inammissibilità de l ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo. 9. –Sussistono i presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri