CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10201/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C . SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA [OSCURATO:PERSONA] IV N 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E BELLUNO -[OSCURATO:PERSONA], società cooperativa, in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTED'APPELLO TRENTO n. 294/2018 depositata il 11/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A . RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] La società VillaCampitello ha convenuto in giudizio la Cassa rurale deducendo di essere titolare di tre rapporti contrattuali, e cioè di un conto corrente e due mutui, lamentando l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici e comunque contra legem. All’esito d i una consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale ha acco lto solo in misura limitata (119,21 euro) l a domanda dell’attrice. La società ha proposto appello, poi respinto dalla Corte d ’ appello di Trento , la quale tra l’altro ha rilevato che anche nel caso in cui venga dichiarata l’usurarietà del tassodi mora, questa pattuizione riguarderebbe solo gli interessi moratori, mentre gli interessi corrispettivi sarebbero in ogni caso dovuti. La società ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a due motivi. Ha resistito la Cassa con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memoria. Fissata l’udienza camerale del 7 settembre 2023, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, notificata a mezzo pec alla controparte e non accettata. Ciò premesso, si rileva che la rinuncia ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c., anche se non accettata , comporta la estinzione del giudizio determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; che le principali questioni sottoposte alla attenzione della Corte con i motivi di ricorso erano all’epoca, almeno in parte, controverse, essendo successivamente intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 del 18.09.2020; che la parte ha rinunciato in ragione deisuccessivi arresti giurisprudenziali ad essa sfavorevoli. Ne consegue che deve essere dichiarata la estinzione del giudizio e che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 12/11/2015). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legitt