CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 05855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21614/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Divi s .r.l. u nipersonale (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentate e difes e da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 516/2023 depositata il 16/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentando –fra l’altro e per quanto interessa in questa sede - che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice per € 1.926.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva trasferito a quest’ultima, con atto del 9 settembre 2008, un appezzamento di terreno edificabile sito in Fontevivo (PR); successivamente, con atto in data 14 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata parzialmente scissa con attribuzione di parte del patrimonio, in cui era ricompreso il terreno del Comune di Fontevivo, alla società di nuova costituzione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La procedura attrice domandava, pertanto, la declaratoria di inefficacia, ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., dell’atto di disposizione dell’immobile sito in Fontevivo e dell’attribuzione patrimoniale compiuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con l’atto di scissione parziale. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 324/2016, accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava inefficaci nei confronti della massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’atto di dazione in pagamento e il relativo atto di compravendita del terreno edificabile sito nel Comune di Fontevivo (PR) nonché l’attribuzione patrimoniale del medesimo bene immobile, compiuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con l’atto di scissione parziale, in favore della società di nuovacostituzione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 3. La Corte distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata in data 26 giugno 2023, rigettava gli appelli presentati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso tale statuizione. Ricordava, in particolare, che ai fini dell’integrazione del profilo oggettivo dell’azione revocatoria era sufficiente che l’atto di disposizione del debitore avesse determinato maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito in funzione di un’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Osservava che era incontestato il fatto che quelli ceduti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2009 fossero gli unici possedimenti immobiliari della società poi fallita, evidenziando che non era possibile sostenere che questa, comunque, sarebbe rimasta in possessodi beni mobili registrati (trattori, rimorchi)di valore, essendo ovvio e notorio che similibeni, deteriorabili per usura e deprezzamento e assai facilmente sottraibili, non offrivano ai creditori una garanzia paragonabile a quella fornita dalle proprietà immobiliari del debitore. Constatava che le difese degli appellanti si risolvevano nell’ammissione della consapevolezza da parte del debitore del fatto che la cessione era stata “obbligata”, per continuare a ricevere forniture nonostante il rilevante indebitamento e l’incapacità di soddisfare i creditori con mezzi di pagamento ordinari e correnti, ed avevaprivilegiato il fornitore “strategico” o principale con le cessioni immobiliari a danno degli altri creditori o fornitori. Condivideva la valutazione del giudice di primo grado in ordine al ricorrere di plurimi elementi indiziari gravi, univoci, precisi e concordanti circa la consapevolezza, in capo al debitore disponente e al terzo acquirente, del pregiudizio derivante dagli atti in contestazione alle ragioni degli altri creditori. Riteneva che la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dimostrasse la sua piena consapevolezza dell’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in epoca antecedente la cessione immobiliare in contestazione , di pagare i propri debiti e dell’esistenza di altri creditori. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrazione giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. e ritualmente comunicata, le società ricorrenti, a mezzo dei difensori muniti di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. Le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. e 2901 cod. civ. con particolare riferimento alla sussistenza dell’eventus damni, in quanto le datio in solutum oggetto di revocatoria non avevano affatto determinato una riduzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma avevano comportato una trasformazione del suo patrimonio da immobiliare a mobiliare con beni mobili registrati, che – comunque – dovevano essere considerati una garanzia per gli eventuali creditori. La Corte distrettuale, di conseguenza, doveva escludere l’applicazione del principio giurisprudenziale a cui, invece, ha fatto riferimento in sentenza. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 66 l. fall. ed assume l’esistenza di una motivazione illogica e/o contraddittoria con riferimento all’assolvimento, in realtà omesso, dell’onere della prova da parte del fallimento in ordine alla sussistenza dell'eventus damni. 5.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. e 2901 cod. civ. con particolare riferimento alla sussistenza della scientia damni e della scientia decoctionis in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che erano state ravvisate senza tener conto dell’esito completamente assolutorio del giudizio penale rispetto al legale rappresentante di quest’ultima. 5.4 Il quarto motivo di ricorso deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., di cui sussistevano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione. 6. Il ricorso risulta infondato per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta di definizione anticipata del 18 giugno 2025, che il collegio condivide e fa proprie. In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che «invero, i tre motivi in cui si articola tradiscono l’intento di ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori scrutinati in modo conforme dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019) e trascurando che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), mentre la valutazione del materiale probatorio ̀ attivit à riservata in via esclusiva al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017). In particolare, il primo motivo, che verte sull’accertamento dell’eventus damni, deduce la violazione degli artt. 66 e 67 l.fall. e 2901 c.c., ma si risolve in una contestazione degli accertamenti e delle valutazioni in fatto compiute dai giudici di merito e agli stessi riservati (v. pag. 13-14 della sentenza impugnata), poiché, senza contestare i principi di diritto applicati, si limita a contrapporre una propria diversa lettura degli stessi fatti («la cessione dei due terreni in favore della [OSCURATO:PERSONA] aveva sì quale scopo quello di estinguere il debito dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che all’epoca rappresentava il suo principale fornitore, ma – soprattutto – aveva avuto quale unico obiettivo da parte della società poi dichiarata fallita –di poter trattenere ed acquisire la proprietà di quei beni mobili necessari per l’attività lavorativa espletata. Ed infatti, la società [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ceduto alla Mantella i due immobili oggetto di revocatoria, è divenuta proprietaria a tutti gli effetti di beni mobili registrati il cui valore superava di gran lunga quello dei due terreni. D’altra parte, i beni mobili iscritti in pubblici registri offrono ai creditori le medesime garanzie dei beni immobili essendo assoggettati, al pari di questi ultimi, alle medesime regole»), per concludere che la corte d’appello avrebbe «completamento travisato tali fatti pervenendo ad una motivazione illogica ed infondata», censura questa che non può trovare ingresso in questa sede. Gli stessi rilievi inficiano il secondo motivo, che mescola i vizi di violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c. con quello, espunto dall’ordinamento, di «Motivazione illogica e/o contraddittoria con riferimento al mancato assolvimentodell’onere della prova» pacificamente gravante sul [OSCURATO:PERSONA]. Difatti il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo –cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche ove si contesti, come nella specie, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 16598/2016; Cass. 26366/2017, 13395/2018, 26769/2018, 1634/2020, 17313/2020, 11362/2024). Inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011). Anche la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come in questo caso, che il giudice ha male esercitato il proprio apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo ̀ ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione inferiore al “minimo costituzionale” enucleati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (cfr. Sez. U, 34474/2019 e 20867/2020; Cass. 2001/2023) che qui sicuramente non ricorrono. In sostanza il ricorrente si limita a dedurre, in modo generico, che «né il giudice di prime cure, né tantomeno la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], hanno compiuto un accertamento rigoroso circa l’assolvimento dell’onere probatorio, ritenendo come – nel caso di specie –le presunzioni a cui si era affidata la Curatela del [OSCURATO:PERSONA], fossero a sufficienti a sostenere che i beni mobili registrati (acquisiti dalla società Priula) oltre a non essere altrettanto facilmente aggredibili dai debitori attesa la loro occultabilità, comportano una maggiore incertezza o difficoltà nell’esazione coattiva del credito o comunque ne compromettono la fruttuosità», e a concludere che sarebbe «lampante l’illogicità di tale motivazione, e ciò in quanto tale argomentare si scontra, invece, con i dati documentali ed oggettivi – dunque – non semplicemente presuntivi – prodotti dalle odierne ricorrenti», senza nemmeno rispettare al riguardo il principio di autosufficienza. Analoghe conclusioni valgono per il terzo e quarto motivo, che lamentano congiuntamente la violazione degli artt. 66 e 67 l.fall. e 2901 c.c. - con particolare riferimento alla sussistenza della c.d. scientia damni ed alla scientia decotionis - e dell’art. 654 c.p.p., sul rilievo che «gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure, e dalla Corte d’Appello, erano stati smentiti dagli atti del procedimento penale … conclusosi con l’assoluzione dell’odierno ricorrente». In realtà la corte territoriale ha chiaramente specificato le plurime ragioni per cui «le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure (…) non risultano affatto superate dalla sopravvenienza della decisione del processo penale menzionato dalla sentenza, all’epoca ancora pendente, in cui i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i loro figli, e altri soggetti fra i quali il [OSCURATO:PERSONA], sono stati imputati e giudicati per reati di associazione per la commissione di reati fallimentari e tributari, con riferimento fra l’altro alle attività di cessione di beni dell’impresa oggetto del presente processo civile», traendo anzi dalle circostanze di fatto accertate invia definitiva nel giudizio penale la conferma circa la «piena consapevolezza del Mantella della incapacità delle ditte dei Cento (…) di pagare le cambiali emesse, quindi di pagare i debiti, e ciò ben prima della cessione immobiliare; anzi è stata provatadalle dichiarazioni e testimonianze in quella sede che proprio per superare tale impasse si fece ricorso ai trasferimenti immobiliari», ed evidenziando al contempo l’irrilevanza in sede civile delle valutazioni svolte «–ai diversi fini penali e per l’accertamento degli specifici reati fallimentari contestati –in merito alla consapevolezza del Mantella allo stato di decozione delle società dei Cento con le quali trattava», poiché «per l’azione revocatoria dell’atto a titolo oneroso stipulato con il terzo,è rilevante e sufficiente acquisire prova della consapevolezza del terzo acquirente (Mantella) del danno che si arrecava agli altri creditori della sua debitrice, privati delle garanzie immobiliari» (v. pag. 15-16). È comunque pacifico che nell’azione rev ocatoria ex art. 66 l.fall. l’elemento soggettivo ̀ integrato non già dalla scientia decoctionis bensì dalla scientia damni (v. ex multis Cass. 37573/2022, 34275/2024). Resta fermo che la scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza integrano un giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato (Cass. 27080/2023, 12874/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017). In definitiva, tutte le censure si espongono a profili di inammissibilità, poiché non implicano un problema interpretativo della fattispecie astratta, ma si risolvono nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e che come tale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass.10263/2023, 4784/2023, 13238/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010)». Non è necessario aggiungere alcuna precisazione o chiosa a quanto già illustrato nella proposta, il cui contenuto resiste alle osservazioni critiche presenti nella memoria conclusiva, se non la precisazione che il secondo motivo di ricorso, laddove pone la questione del mancato accertamento delle circostanze necessarie al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni (consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto), adduce un tema –comportante accertamenti in fatto - che non risulta affrontato nella sentenza impugnata quanto ai primi due profili, cosicché le ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente chiarire se e come una simile questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 23675/2013). 7. In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme alla proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’ art. 96, commi 3 e 4 , cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%. Condanna, altresì, le ricorrenti al pagamento, a favore del controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di € 15.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., della somma di € 2.500. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n