CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /p.i.v.a. 00 204010243 – in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] procuratrice speciale in virtù di procura in data 10.7.2012per notar [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso da l l ’ a vvocato Paolo A. Puliti ed elettivamente domiciliatain Roma, al la rgo [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.in liquidazione, in persona delladottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n.99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto n. 1673 dei 8 / 9 . 2 .201 7 del Tribunale di Firenze , udita la relazione nella camera di consiglio del 20ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 101 l.fall. l a “ B a nc a Popolare di Vicenza ” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento– dichiarato dal Tribunale di Firenze -della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione . Chiedeva l’ammissione al passivo, tra l’altro, per euro 1.568.567,44, oltre interessi, con prelazione ipotecaria in virtù di mutuo fondiario di ammontare pari ad euro 1.500.000,00 accordato in data 23.11.2011 alla società fallita. 2.Il giudice delegato ammetteva l’ azionata ragione di credito in chirografo per l’importo di euro 1.568.567,44,comprensivo di interessi. 3.La “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”. Eccepiva la revocabilitàdell’operazione ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. edadduceva la sussistenza nella specie di tutti gli elementi dell’eccepita revocatoria. 4.Con dec reto dei 8/9.2.2017 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale che si aveva riscontro dell’assunto della curatela secondo cui la stipulazione del mutuo fondiario non era destinata a procurare alla “[OSCURATO:PERSONA]” un’effettiva disponibilità pecuniaria, bensì a “munire di garanzia ipotecaria un preesistente debito del mutuatario nei confronti della banca con conseguente danno per gli altri creditori”(così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava segnatamente che si aveva riscontro sia dell’ “ eventus damni ” siadella “scientia damni ” da parte della banca opponente .5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento d ella “ [OSCURATO:PERSONA] ” s .r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria il curatore controricorrente. 7.Con il primo motivo l a ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1813, 2878 e 2901 cod. civ. nonché degli artt. 38 e 39 t.u.b. e dell’art. 66 l.fall. Deduce che l’operazione negoziale controversa era volta a rif inanziare la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. attraverso l’azzeramento della pregressa esposizione debitoria nel quadro, n ondimeno , della ristrutturazione e rimodulazione della medesima esposizione. Deduce quindi che non sussistevano i presupposti per configurare un negozio indiretto e revocare l’ipoteca. 8.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 9. Si ribadisce che la ricorrente, con il mezzo in disamina, si duole essenzialmente del fatto che l’operazione per cui è controvers i a sia stata “erroneamente inquadrata come operazione negoziale indiretta ” (così ricorso, pag. 12), errore indotto, a giudizio della “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”, dalla omessa considerazione delle circostanze tutte analiticamente enunciate alle lett. a) –f) di cui alle pagine 12 – 13 del ricorso. 10.Tuttavia in tal guisa il motivo di ricorso non si correla , censurandola, alla “ratio decidendi”.Invero, il t ribunale fiorentino ha sottolineato che “la questione dell’accertamento del negozio indiretto sulla quale le parti hanno diffusamente argomentato, ha valenza marginale” (così decreto impugnato, pag. 4): ci ò perché ha ritenuto l’ipoteca revocabile in via ordinaria,ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. ( tant’è che ha a ccertato la ricorrenza dell’ “ eventus damni ” e della “scientia damni”),e non già ai sensi dell’art. 67, 1° comma n. 3 l. fall.. In questi termini, sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi ” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989 ; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. Deduce che ha erratoil tribunale a reputare sussistente il presupposto dell’ “eventusdamni”. Deduce segnatamente cheil tribunale non ha enunciato le ragioni per le quali la nuova finanza garantita da ipoteca avrebbe reso più difficile l’esazione dei crediti preesistenti alla concessione del mutuo fondiario ipotecario. Deduce che ha errato il tribunale a reputare sussistente il presupposto della “scientia damni ” sulla scorta dell’errata qualificazione dell’operazione come negozio indiretto. 12.Il secondo motivo di ricorso va respinto . 13. Va ribadito che non inerisce alla “ ratio decidendi ” l’assunto della ricorrente secondo cui il ragionamento del tribunale sarebbe incentrato sull a sussistenza di un negozio indiretto (cfr.ricorso, pag. 17).14.Senza dubbio la revocatoria ex art. 66 l.fall. richiede la dimostrazione da parte del curatore –nella specie, eccipiente -dell’esistenza di crediti al momento del compimento dell’atto impugnato, la prova dell’“eventus damni”, la prova della “scientia damni”(“consilium fraudis”) del debitore poi fallito (nella specie fuor di contestazione), la prova della “partecipatio fraudis”del terzo, se l’atto è a titolo oneroso. La prova della “scientia damni” (“consilium fraudis”) del debitore e della “partecipatio fraudis” del terzo si risolve senz’altro n ella dimostrazione della consapevolezza della determinazione dell’“eventus damni” (cfr. a tal specifico riguardo Cass. 10.12.1987, n. 9122). La prova della sussistenza dell’ “eventus damni” postula , a sua volta, la dimostrazione ditre circostanze ovvero 1) del la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, 2) della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole,3) de l mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. Cass. 31.10.2008, n. 26331 ) ; unicamente se – ha proseguito questa Corte nella testé citata occasione - dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’ “eventus damni” (cfr. altresì Cass. 19.7.2019, n. 19515 , secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’ “eventus damni”, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo). Beninteso, non è necessario un danno effettivoovvero la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, essendo sufficienteun semplice pericolo di danno, ravvisabile nella maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità dell’esazione coattiva del credito (cfr. Cass. 16.3.1982, n. 1700; Cass. 22.3.1990, n. 2400; Cass. 29.10.1999, n. 12144). Evidentemente, nel rispetto dei suindicati principi,la valutazione demandata al giudice del merito si risolve in un giudizio “di fatto” censurabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. 15.Su tale scorta si rappresenta quanto segue. In primo luogo, ai fini del riscontro dell’ “ eventus damni ”, il tribunale ha evidenziato che dall’esame delle domande di ammissione al passivo si desumeva che all’atto della costituzione della garanzia ipotecaria esistevano crediti anteriori, rimasti evidentemente in so ddisfatti, per non meno di euro 1.084.931,05. Haevidenziato quindi che doveva reputarsi indubitabile che i creditori della s.r.l. poi fallita, le cui ragioni preesistevanoalla stipulazione del mutuo fondiario, avessero subito un pregiudizio per effetto della sottrazione alla garanzia patrimoniale di un significativo cespite patrimoniale, siccome “riservato” in via esclusiva al soddisfacimento dell’istituto di credito opponente. In secondo luogo, ai fini del riscontro della “scientia damni ” (recte, d e lla “partecipatio fraudis”)della banca opponente , il tribunale ha evidenziato che , pur al di là della valenza sintomatica dell’operazione in sé considerata, il curatore aveva allegato documentazione - tra cui il documento di provenienza della stessa banca denominato “parere intermedio” -idoneaa dimostrare che l’istituto di credito aveva monitorato la situazione economico-patrimoniale in cui versava la s.r.l. poi fallita, sicchéera ben consapevole che per effetto della costituzione della garanziasarebbe divenuto più difficoltoso il recupero del credito degli altri creditori (il tribunale ha testualmente riferito che nel “parere intermedio” si legge tra l’altro: “la situazione provvisoria al 15 settembre conferma tendenza fatturato in calo e la pesante situazione debitoria neiconfronti dell’erario a cui vanno sommati [debiti] vs istituti previdenziali”). 16.In questi termini si osserva quanto segue. Daun canto, il decreto del Tribunale di Firenze dai postulati della surriferit a elaborazione giurisprudenziale per nulla si è discostato. Cosicché l’impugnato dictumè ineccepibile in diritto. D’altro canto, il decreto del Tribunale di Firenze ha dato com piutamente e congruamente conto, oltre che della“partecipatio fraudis” della “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”,del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore -della maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità dell’esazione coattiva del credito- per gli altri creditori in dipendenza dell’iscrizione ipotecaria (nel “parere intermedio” – ha posto in risalto il tribunale - si legge ulteriormente : “già ad agosto abbiamo sottolineato che i bilanci degli ultimi tre esercizi non evidenziano capacità di rimborso adeguate all’impegno”). Cosicché, limitatamente al le valutazioni “ di fatto” , l’impugnato dictum va esente dal vizio di “omesso esame” e da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante in rapporto al disposto del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 8 cod. proc. civ. ed alla luce della sentenza n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 17.Del resto, la ricorrente prospetta che il tribunale non ha considerato che “a fronte di un indebitamento pari a circa euro 1.000.000 fosse invece del tutto fisiologico per l’imprenditore fare ricorso ad una leva finanziaria bancaria per euro 1.500.000” (così ricorso, pag. 16);che “non è stato dimostrato (…) che il bene sul quale era stata iscritta l’ipoteca della Banca risultava l’unico asset positivo (…) tale da determinare un effettivo mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore” (così ricorso, pag. 16);che le concrete circostanze dell’operazione – ovvero l’erogazione di nuova finanza per euro 870.000,00 a fronte di un debito pregresso per “fido cassa” di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 garantiti da pegno - inducono ad escludere che intendesse pregiudicare la posizione degli altri creditori(cfr. ricorso, pag. 18). E tuttavia in tal guisa la ricorrente censura sic et simpliciter il giudizio “di fatto” del tribunale (si condivide dunque il rilievo del controricorrente: cfr. controricorso, pag. 17)e sollecita questa Corte al riesame degli esiti di causa . Cosicché sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part e de l la ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto. Così deciso in