CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2026
Cassazione n. 24571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocaturagenerale dello Stato- controricorrente–avverso la sentenza n. 1603/3/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 13.3.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. del Lazio harespinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza della C.T.P. diRoma che aveva a sua volta rigettato il ricorso avente ad oggettol’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariaNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026n. 09776201500009586000, per un importo complessivo di euro4.706.834,14.2. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.3. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto che la prima comunicazionedell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale non è andata a buonfine, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della societàricorrente, risulta non più iscritta nel Re.ginde, a seguito della suacancellazione dall’Albo degli avvocati. La comunicazione è statapertanto rinnovata alla parte personalmente, via pec, con esitopositivo, sicché il contraddittorio deve ritenersi regolarmenteinstaurato, essendo il giudizio di cassazione assoggettato all’impulsod’ufficio.2. Venendo ai motivi di ricorso, con la prima doglianza si deduce lanullità della sentenza e del procedimento per «violazione e falsaapplicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», in quanto né la CTP né la CTRsi erano pronunciate sull’istanza di sospensione, rispettivamente,dell’atto impugnato e dell’esecuzione della sentenza di primo grado, eneppure avevano fissato l’udienza di trattazione delle predette istanzedi sospensione.2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto lecensure sollevate non attengono alla sentenza impugnata, ma ad unprocedimento incidentale di natura cautelare, i cui eventuali vizi nonesplicano alcun effetto sulla successiva sentenza. Ed infatti, poiché ilprovvedimento cautelare è caratterizzato da strumentalità,provvisorietà, difetto di decisorietà, esso è destinato ad esseresuperato dalla decisione di merito, e l’autonomia del giudizio di meritorispetto al procedimento cautelare rende il primo del tutto autonomoNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto delle forme delsecondo (Cass. 25/02/2025, n. 4907; Cass., 04/03/2024, n. 5741).Inoltre, questa Corte ha già statuito che, in tema di contenziosotributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che,senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsisull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47,comma 7, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che «gli effetti dellasospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primogrado», sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancatadecisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbecomunque travolta dalla decisione di merito (Cass. 17/01/2025, n.1149; Cass. 09/04/2010, n. 8510). Si è, altresì, statuito che èinammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso incassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso didichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio diquesta, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione dellacausa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degliartt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel meritosulle questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrenteconseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. 03/03/2025,n. 5644), come verificatosi nel caso di specie, stante l’assorbimentodell’istanza cautelare nella decisione di merito (da ultimo, Cass. n.15750/2026).3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e dell’art. 354 cpc, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.» la società ricorrente assume che le cartelledi pagamento indicate nell’atto impugnato erano state notificate anchead altre due società, anch’esse in qualità di coobbligate in solido.L’Agenzia delle Entrate Riscossione, sin dall’atto di costituzione delgiudizio di primo grado aveva presentato istanza ai sensi dell’art.14Numero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026del D. Lgs.546/92, al fine di integrare il contraddittorio, ma né i giudicidi primo grado né i giudici di appello vi avevano provveduto, conconseguente nullità della sentenza.3.1 Il motivo è inammissibile. Si richiama, in proposito, il consolidatoinsegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, ove diuna determinata questione giuridica implicante accertamenti di fattonon vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata - come nel caso inesame -, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrere in unadeclaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere nonsolo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio,ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza delricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, in modo daconsentire alla Corte di controllare «ex actis» la veridicità di taleasserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr. Cass. n.864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020). Nella sentenza impugnata, a pagina 3, si esamina e sirespinge infatti una questione ben diversa ossia l’omessa integrazionedel contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e non già neiconfronti delle altre società individuate quali responsabili in solido.4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 77, d.P.R. n. 602/73, 7, comma 1 e 2, dell’art. 50 del d.P.R. n.602/73 e della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente lamenta che i giudici di appello nonabbiano rilevato il difetto di motivazione dell’atto impugnato permancata indicazione degli immobili, della rendita catastale, del valorevenale in comune commercio dell’immobile e della natura tributaria onon tributaria del credito erariale, nonchè per omessa allegazionedegli atti richiamati, ma non conosciuti.4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto consiste in una genericacontestazione della sentenza impugnata, con la cui motivazione nonNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026si confronta affatto. La C.T.R. ha infatti statuito: “Quanto all’eccepitodifetto di motivazione e allegazione si rileva che tale tipologia di attisono sufficientemente motivati con il richiamo degli addebiti indettaglio e ai riferimenti essenziali degli elementi identificativi degliriferimento a precedenti avvisi di dovuti definitivi. Non risulta eccepital'omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento, peraltroimpugnate, come evidenziato nell'atto di ricorso. In tema dicontenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'articolo 19 commaterzo del decreto legislativo 546 del 1992, ognuno degli attiimpugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri,l'impugnazione della cartella esattoriale non è ammissibile laddove,come nel caso di specie, si tratti di atti presupposti già notificati e nonopposti nei termini. La rituale notifica delle sottese cartelle esattorialirende destituite di fondamento le censure relative all'omessaallegazione degli atti richiamati.”4.2. La mancata considerazione delle rationes decidendi dellasentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo e tale nullità si risolve, a sua volta, in un"non motivo" del ricorso per cassazione, conseguentementesanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.(Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341). Ed infatti,non si contestano le asserzioni contenute nell’impugnata sentenza,che non sono state minimamente richiamate e riportate nel motivo,bensì i vizi della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,così dimenticando che il giudizio di cassazione ha ad oggetto lasentenza di merito e non già i vizi dell’atto originariamenteimpugnato.Numero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/20265. Con il quarto motivo, rubricato «insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», deduce che i giudiciavrebbero erroneamente percepito i fatti di causa che si sostanzianonella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti o nell’esistenza di un fatto la cuiverità è inconfutabilmente accertata; l’esame della motivazionerivelerebbe una carenza di plausibilità del percorso logico,contraddittorietà e carenza qualitativa, pur essendoquantitativamente abbondante. Deduce inoltre che: nel corso delgiudizio aveva eccepito l’illegittimità dell'atto impugnato in quantonon risultava essere debitrice di tali somme, essendo stata costituitain data 18 gennaio 2012 ed iscritta nel registro delle imprese di Romain data 1 Febbraio 2012; che i giudici non avevano rilevato che l'attoimpugnato era totalmente illegittimo oltre che del tutto ingiustificato,mancando nel caso di specie i presupposti legittimanti la predettaiscrizione, non essendo debitrice delle somme indicate. L'atto erapertanto l’effetto di un errore di fatto ed era stato emesso inviolazione della legge n. 212/2000 e della legge n. 241 /1990.Pertanto, la mancanza di dei caratteri di certezza liquidità edefinitività del credito faceva venir meno la natura di misura cautelaredell’iscrizione di ipoteca finalizzata alla successiva esecuzione tesa adottenere il pagamento del credito. Eccepisce inoltre la carenza deirequisiti essenziali previsti dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 edell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 cioè la chiarezza e l'obbligogeneralizzato della motivazione, non avendo provveduto ilconcessionario a dare contezza delle proprie pretese e dellemotivazioni per l'adozione del provvedimento di comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria. In siffatto contesto apparivaevidente che l’agente della riscossione avesse l'obbligo di portare aNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026conoscenza della ricorrente gli atti sulla base dei quali ha ritenuto dioperare, sia al fine di consentire una doverosa verifica di legittimitàdegli stessi, sia in quanto i medesimi sono stati utilizzati per integrarela sottesa motivazione per relationem. I giudici del gravame nonavevano poi rilevato la nullità dell'atto, in quanto eseguito dalconcessionario fuori dal proprio ambito territoriale. Nella fattispecienon era infatti stato indicato il luogo dove erano ubicati gli immobilisu cui l’agente della riscossione intendeva iscrivere ipoteca. I giudicidi appello non avevano neppure esaminato né si erano pronunciatisulla prescrizione del presunto debito, né sulla decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'eccezione era stata sollevata dallaricorrente “nel corso del giudizio” ed era stata eccepita anche laintervenuta prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate, nonchédegli interessi. I giudici non avevano neppure rilevato che leingiunzioni di pagamento illegittimamente notificate alla ricorrentefacevano riferimento a tributi relativi ad anni precedenti la suacostituzione. Nessuna cartella di pagamento era stata emessa. Ladecisione dei giudici circa la regolarità dell'atto non trovava riscontronelle norme di legge che disciplinano la validità degli atti tributari.Inoltre, i giudici del gravame non avevano rilevato la violazione e lafalsa applicazione dell'articolo 26 del DPR n. 600/1973, in quanto ilconcessionario aveva omesso la prova della rituale notifica dellecartelle di pagamento oggetto di comunicazione di iscrizioneipotecaria. Di poi, vi era stata la violazione falsa applicazione degliarticoli 50 e 77 del DPR n. 600/73, in quanto l'iscrizione ipotecarianecessitava di preventiva notifica dell'avviso di intimazione chedoveva essere allegato all'atto. I giudici di appello avevano omesso dirilevare che la documentazione prodotta dal concessionario, oltre cheinammissibile, era priva di valenza probatoria, in quanto i documentinon erano stati prodotti in originale e, a fronte dell’avvenutoNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026disconoscimento, avrebbero dovuto ordinare l'esibizione dell'originaledelle cartelle di pagamento e delle relate di notifica. I giudici disecondo grado non si erano inoltre pronunciati sull'eccezione sollevatadalla ricorrente circa la mancata indicazione del calcolo e della normadi legge in base alla quale erano stati determinati e calcolati gliinteressi, dovendo la cartella esattoriale essere trasparente anche inmerito ai calcoli degli interessi, pena la sua nullità. I giudici non sierano poi pronunciati sull'eccezione sollevata dalla ricorrente nelcorso del giudizio circa i compensi di riscossione indicati. Infatti,poichè l'aggio ha in concreto natura tributaria e consiste inun'integrazione del tributo iscritto a ruolo, numerose sentenze dimerito erano intervenute evidenziandone le criticità. Secondo la Cortecostituzionale non c'è irragionevolezza quando l'aggio viene contenutoin un importo minimo e massimo che non superi di molto la soglia dicopertura del costo della procedura mentre attualmente, conl'importo proporzionale, non può certo parlarsi di ragionevolezza, conconseguente violazione degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione. Igiudici non avevano inoltre rilevato, né si erano pronunciati, sul fattoche il contribuente nei modi e nei termini di legge aveva presentato indata 9 ottobre 2015, a mezzo raccomandata istanza di autotutela,istanza di sgravio, richiesta di annullamento di atto illegittimo e alladata di presentazione del presente ricorso il concessionario non avevaprovveduto ad annullare tale atto obbligando il contribuente apresentare il ricorso. A tal proposito, fa osservare che Equitalia haobbligo giuridico di emettere il provvedimento conclusivo positivo onegativo che sia del procedimento di annullamento in autotutelarichiesto dal contribuente prima della scadenza del termine previstoper la proposizione del ricorso. Vi era stata quindi una evidenteviolazione da parte di Equitalia sud spa dell'articolo 12 della legge n.212 del 2000 della legge n. 241/1990.Numero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/20265.1. La doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di una dupliceconforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorso percassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cuiai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base alcombinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimocodice, vigente «ratione temporis» e applicabile anche alle sentenzepronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], ora Corti digiustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nellapreclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversitàdelle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n.26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).5.2.L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n.134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure – sollevate invece dalla ricorrente - di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Il novellato art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, inNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazioneche propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass.13/06/2022 n. 19049). Nella specie, le predette indicazioni sono deltutto carenti nell’articolazione del motivo in esame. Infine, ladoglianza si presenta come un confuso affastellamento di censureall’atto impugnato ovvero alle sottese cartelle di pagamento, senzaalcun ancoraggio alla motivazione della sentenza. La mancataconsiderazione delle rationes decidendi della sentenza della CTRcomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "non motivo" delricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025,n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341), atteso che il giudizio dicassazione ha ad oggetto la sentenza di merito e non già i vizidell’atto originariamente impugnato.6. Con il quinto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 23 e dell’art. 54 del decreto legislativo n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., si lamenta che laC.T.R. non abbia rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell’Numero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026Ader, che non le avrebbe consentito di difendersi o produrredocumenti e porterebbe pertanto all’applicazione del principio di “noncontestazione”.6.1. Il motivo è infondato. Il rigetto del motivo di gravame da partedei giudici di appello (cfr. pagina 1, primo paragrafo) è conforme alconsolidato orientamento di legittimità, secondo cui la tardività dellacostituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del1992, richiamato per l'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo dinullità (Cass., Sez. 5^, 13/10/2006, n. 22010). In ogni caso, nelprocesso tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 deld.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parteresistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà diproporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane ildiritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate edi produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.(Cass., Sez. Trib., 13/5/2025, n. 12672).7. Con il sesto mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del d.p.r. n. 602/73 e dell’articolo 60 del d.p.r. n. 600/73,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», la societàlamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenutovalida la notifica dell’atto impugnato nonostante il mancato invio dellaraccomandata informativa.6.1. Il motivo è infondato, avendo i giudici di appello respinto ladoglianza, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimitàsecondo cui la notifica da parte del concessionario della riscossione èpossibile anche a mezzo del servizio postale. Ai sensi dell'art. 26,comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anchedopo che l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, ha soppresso l'inciso «daNumero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/2026parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento, cosìcome degli atti successivi, può avvenire mediante invio diretto, daparte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso diricevimento, modalità di notifica che non prevede alcuna“raccomandata informativa”. (tra le tante: Cass., Sez. Trib.,22/12/2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib., 10/7/2025, n. 18880).8. Con il settimo ed ultimo mezzo di impugnazione, rubricato«violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchédell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assume che il giudice dimerito non avrebbe considerato tutte le eccezioni formulate dallasocietà né che esse non erano state contestate specificatamentedall’ente impositore.8.1. Il motivo è inammissibile.8.2. Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di meritoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1/3/2022, n. 6774; Cass.,Sez. 2^, 24/5/2022, n. 16736). Ma tanto non è stato denunciato inquesta sede. Pur deducendosi, quindi, in apparenza, una violazione dinorme di legge, la società tende in sostanza alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass., Sez. 6^-3, 4/7/2017, n. 8758).9. In conclusione, il ricorso va respinto.10. Spese secondo soccombenza.Numero registro generale 29516/2018Numero sezionale 5283/2026Numero di raccolta generale 24571/2026Data pubblicazione 08/08/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondereall’Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])