CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07548/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9425/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Statocontroricorrente/ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 4780/4/2020 della Commissione tributariaregionale della Campania – sez. distaccata di Salerno, depositata in data19.10.2020, non notificata;Numero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In seguito ad una verifica fiscale conclusasi con P.V.C.. del 30.10.2017,l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’avvisodi accertamento n. TFK030300010/2018, contenente due rilievi: il primoriguardante la nota di credito emessa in data 31.12.2014 nei confronti delcondominio [OSCURATO:SOCIETA]. - conto n. 80.30.00003 “ribalto utenzecondominio”; il secondo, riguardante il conto n. 70.50.00.00001,denominato “Fatture da ricevere” – maggiori componenti positivi - pereuro 325.600,00.2. La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla C.T.P. diAvellino, che accoglieva il ricorso, limitatamente al primo rilievo contestatonell’atto impositivo, rigettando nel resto.3. La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, respingeva sial’appello principale della società, riguardante il secondo rilievo, chel’appello incidentale dell’Ufficio, relativo al primo rilievo, che era statoritenuto infondato dal giudice di primo grado.4. Avverso la precitata sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed interpone ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 88 T.U.I.R. e dell’art. 112 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.» la società ricorrente assume che laNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026motivazione della sentenza di primo grado, così come quella di appello, ècarente nella illustrazione delle critiche mosse da essa società, avendoomesso ogni accenno all’eccezione in ordine all’illegittima tassazione didebiti in luogo del recupero di componenti negativi riferibili agli anni diimposta 2009 e 2010 . Nulla era stato statuito in ordine allacontestazione, di cui a pagina 5 dell’atto di appello, secondo cui già alladata di accesso da parte dei verificatori, avvenuto in data 9.10.2017, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. non era titolare delle citate passività e, pertanto,non si comprende come si potesse anche solo immaginare di stralciared’ufficio debiti non più iscritti in bilancio, considerandoli addirittura allastregua di un ricavo. Dall’avviso di accertamento si ricavava che l’Ufficionon aveva mai contestato la certezza temporale delle scritture privateprodotte dalla ricorrente a dimostrazione delle prestazioni da ricevere daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].. Sul punto, pertanto, igiudici di primo e secondo grado erano andati oltre i limiti della domanda,basando il proprio convincimento su fatti non contestati dall’Ufficio.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Quanto alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] per prestazioni rese nel2009 e 2010, il P.V.C. ( fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate)riscontrava che: la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva documentato sufficientemente leprestazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA], che il relativo costo non era statoeffettivamente sostenuto e che il pagamento del debito non era statopreteso dai creditori, come dichiarato dal legale rappresentante, il qualeaveva affermato che le fatture non erano arrivate perché non pagate e chei corrispettivi non erano stati rivendicati, dal che il recupero a tassazionedi euro 285.000,00 indicato tra le fatture da ricevere nel 2014. Per larestante parte delle “fatture da ricevere”, relative a prestazioniasseritamente eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., per le stesse ragioni ( non vi eraprova delle prestazioni ricevute, il costo non era stato sostenuto e ilcorrispettivo non era stato richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA].) veniva recuperataNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026a tassazione la somma di euro 40.600,00, visto che il legalerappresentante aveva dichiarato anche in questo caso che “dette fatturenon sono pervenute in quanto gli importi pattuiti non sono staticompletamente pagati né richiesti dai creditori”.1.3. Per come si evince dalla sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenutoche la documentazione prodotta (scritture private, peraltro prive di datacerta), non fosse idonea a dimostrare che le prestazioni fossero stateeffettivamente rese. La statuizione si inserisce pertanto nel themadecidendum, essendo state disconosciute passività iscritte in bilancioritenute insussistenti per complessivi euro 325.600,00 e non apparepertanto configurabile il preteso vizio di ultrapetizione, essendo compitodel giudice del merito valutare l’idoneità probatoria degli elementi offertidalle parti.2.Con il secondo motivo, rubricato «errata interpretazione delle risultanzeistruttorie, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c», si lamental’errata interpretazione dei documenti elencati nell’odierno ricorso (trescritture private e due atti di scissione parziale). Il ragionamento seguitodai giudici in merito alle scissioni sarebbe erroneo ed illogico.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conformepronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sul secondo rilievo mossodagli accertatori, il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art.360,comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA],ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellaNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza di rigetto dell’appello principale (cfr. Cass. n. 26934/2023,Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).2.3. Inoltre, va rilevato che l'omesso esame denunziabile in sede dilegittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un"punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo"(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Cass. civ., Sez. I,Sent., (data ud. 01/07/2016) 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Nonsono quindi "fatti" nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ovecomunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fattosvolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso delrelativo giudizio (cfr. Cass. n. 27232/2025).3. Il ricorso principale va conclusivamente rigettato.4. Si passa ora all’esame del ricorso incidentale, tempestivamentedepositato e notificato, con il quale l’Agenzia delle Entrate lamenta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 109 D.P.R. 917/86, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» con riferimento alla ritenutainfondatezza del recupero a tassazione, a titolo di indebita diminuzione deiricavi, della somma di euro 4.795,00. Secondo l’Agenzia delle Entrate,l’importo della nota di credito oggetto di contestazione avrebbe dovutoessere pari ad euro 23.049,40 e non a 27.844,54, con conseguenterecupero della differenza anche ai fini Iva. La società aveva affermato checon tale nota di credito aveva rettificato sia i consumi dell’anno 2014 cheNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026quelli dell’anno 2013 e la differenza contestata dagli accertatori si riferivaproprio ai consumi dell’anno 2013, da cui la correttezza del rilievo. Ilragionamento della C.T.R. secondo cui era lecita la rettifica dei consumiera dunque corretto, ma la rettifica dei consumi dell’anno 2013 nonpoteva condurre ad una riduzione dei ricavi del successivo anno di imposta2014, pena la violazione del principio inderogabile di competenza.5. Il motivo è fondato.5.1. Infatti, in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazionetemporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75(attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, nonessendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione diun costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge comeesercizio di competenza (Cass. n. 23521/2020, Cass. n. 16349/2014).6. In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza vacassata in parte qua e la causa rimessa alla Commissione tributariaregionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo emotivato esame sull’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, nonchéper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] – costiindeducibili –SEZIONE TRIBUTARIA operazionioggettivamenteinesistenti.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDANIELA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA] Relatore n. 9425/2021 r.g.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9425/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Statocontroricorrente/ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 4780/4/2020 della Commissione tributariaregionale della Campania – sez. distaccata di Salerno, depositata in data19.10.2020, non notificata;Numero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In seguito ad una verifica fiscale conclusasi con P.V.C.. del 30.10.2017,l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’avvisodi accertamento n. TFK030300010/2018, contenente due rilievi: il primoriguardante la nota di credito emessa in data 31.12.2014 nei confronti delcondominio [OSCURATO:SOCIETA]. - conto n. 80.30.00003 “ribalto utenzecondominio”; il secondo, riguardante il conto n. 70.50.00.00001,denominato “Fatture da ricevere” – maggiori componenti positivi - pereuro 325.600,00.2. La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla C.T.P. diAvellino, che accoglieva il ricorso, limitatamente al primo rilievo contestatonell’atto impositivo, rigettando nel resto.3. La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, respingeva sial’appello principale della società, riguardante il secondo rilievo, chel’appello incidentale dell’Ufficio, relativo al primo rilievo, che era statoritenuto infondato dal giudice di primo grado.4. Avverso la precitata sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed interpone ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 88 T.U.I.R. e dell’art. 112 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.» la società ricorrente assume che laNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026motivazione della sentenza di primo grado, così come quella di appello, ècarente nella illustrazione delle critiche mosse da essa società, avendoomesso ogni accenno all’eccezione in ordine all’illegittima tassazione didebiti in luogo del recupero di componenti negativi riferibili agli anni diimposta 2009 e 2010 . Nulla era stato statuito in ordine allacontestazione, di cui a pagina 5 dell’atto di appello, secondo cui già alladata di accesso da parte dei verificatori, avvenuto in data 9.10.2017, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. non era titolare delle citate passività e, pertanto,non si comprende come si potesse anche solo immaginare di stralciared’ufficio debiti non più iscritti in bilancio, considerandoli addirittura allastregua di un ricavo. Dall’avviso di accertamento si ricavava che l’Ufficionon aveva mai contestato la certezza temporale delle scritture privateprodotte dalla ricorrente a dimostrazione delle prestazioni da ricevere daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].. Sul punto, pertanto, igiudici di primo e secondo grado erano andati oltre i limiti della domanda,basando il proprio convincimento su fatti non contestati dall’Ufficio.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Quanto alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] per prestazioni rese nel2009 e 2010, il P.V.C. ( fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate)riscontrava che: la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva documentato sufficientemente leprestazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA], che il relativo costo non era statoeffettivamente sostenuto e che il pagamento del debito non era statopreteso dai creditori, come dichiarato dal legale rappresentante, il qualeaveva affermato che le fatture non erano arrivate perché non pagate e chei corrispettivi non erano stati rivendicati, dal che il recupero a tassazionedi euro 285.000,00 indicato tra le fatture da ricevere nel 2014. Per larestante parte delle “fatture da ricevere”, relative a prestazioniasseritamente eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., per le stesse ragioni ( non vi eraprova delle prestazioni ricevute, il costo non era stato sostenuto e ilcorrispettivo non era stato richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA].) veniva recuperataNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026a tassazione la somma di euro 40.600,00, visto che il legalerappresentante aveva dichiarato anche in questo caso che “dette fatturenon sono pervenute in quanto gli importi pattuiti non sono staticompletamente pagati né richiesti dai creditori”.1.3. Per come si evince dalla sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenutoche la documentazione prodotta (scritture private, peraltro prive di datacerta), non fosse idonea a dimostrare che le prestazioni fossero stateeffettivamente rese. La statuizione si inserisce pertanto nel themadecidendum, essendo state disconosciute passività iscritte in bilancioritenute insussistenti per complessivi euro 325.600,00 e non apparepertanto configurabile il preteso vizio di ultrapetizione, essendo compitodel giudice del merito valutare l’idoneità probatoria degli elementi offertidalle parti.2.Con il secondo motivo, rubricato «errata interpretazione delle risultanzeistruttorie, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c», si lamental’errata interpretazione dei documenti elencati nell’odierno ricorso (trescritture private e due atti di scissione parziale). Il ragionamento seguitodai giudici in merito alle scissioni sarebbe erroneo ed illogico.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conformepronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sul secondo rilievo mossodagli accertatori, il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art.360,comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA],ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellaNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza di rigetto dell’appello principale (cfr. Cass. n. 26934/2023,Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).2.3. Inoltre, va rilevato che l'omesso esame denunziabile in sede dilegittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un"punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo"(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Cass. civ., Sez. I,Sent., (data ud. 01/07/2016) 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Nonsono quindi "fatti" nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ovecomunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fattosvolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso delrelativo giudizio (cfr. Cass. n. 27232/2025).3. Il ricorso principale va conclusivamente rigettato.4. Si passa ora all’esame del ricorso incidentale, tempestivamentedepositato e notificato, con il quale l’Agenzia delle Entrate lamenta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 109 D.P.R. 917/86, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» con riferimento alla ritenutainfondatezza del recupero a tassazione, a titolo di indebita diminuzione deiricavi, della somma di euro 4.795,00. Secondo l’Agenzia delle Entrate,l’importo della nota di credito oggetto di contestazione avrebbe dovutoessere pari ad euro 23.049,40 e non a 27.844,54, con conseguenterecupero della differenza anche ai fini Iva. La società aveva affermato checon tale nota di credito aveva rettificato sia i consumi dell’anno 2014 cheNumero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026quelli dell’anno 2013 e la differenza contestata dagli accertatori si riferivaproprio ai consumi dell’anno 2013, da cui la correttezza del rilievo. Ilragionamento della C.T.R. secondo cui era lecita la rettifica dei consumiera dunque corretto, ma la rettifica dei consumi dell’anno 2013 nonpoteva condurre ad una riduzione dei ricavi del successivo anno di imposta2014, pena la violazione del principio inderogabile di competenza.5. Il motivo è fondato.5.1. Infatti, in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazionetemporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75(attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, nonessendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione diun costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge comeesercizio di competenza (Cass. n. 23521/2020, Cass. n. 16349/2014).6. In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza vacassata in parte qua e la causa rimessa alla Commissione tributariaregionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo emotivato esame sull’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, nonchéper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale;accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizioneper un nuovo e motivato esame, oltre che per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente in via principale dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale;accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizioneper un nuovo e motivato esame, oltre che per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 9425/2021Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 7548/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente in via principale dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])