Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13906/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - LODI,2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,1560 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 772/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 258/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi, per un importo pari ad € 28.683,00, sanzione comminataper l’interposizione illecita di manodopera relativa allalavoratrice [OSCURATO:PERSONA] e per violazione della disciplina relativaal libro unico del lavoro.2.

La Corte, in estrema sintesi e per quanto possa rilevare insede di legittimità, all’esito di analitico esame delle risultanzeistruttorie, ha condiviso col primo giudice l’assunto secondo cuila committente [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’HotelSabrina, avesse illecitamente utilizzato l’attività di lavoro dellaScaffia, sebbene la stessa risultasse formalmente assunta dallacooperativa opponente, in difetto dei requisiti di un appaltogenuino.3.

La Corte ha anche confermato le responsabilità personale delSig.

Haupt, quale rappresentante legale della società, el’infedele registrazione delle presenze sul libro unico del lavoro.4.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso lasoccombente società e il suo liquidatore con quattro motivi; haresistito con controricorso l’I.T.L. intimato, per il tramitedell’Avvocatura Generale dello Stato.Parte ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi di ricorso possono essere esposti secondola sintesi offerta dal difensore della parte ricorrente:1.1. il primo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell'art. 29, D.Lgs n. 276/2003, per avere la sentenzaimpugnata ritenuto non genuino l’appalto di servizi pure inpresenza dei requisiti di legge, come da documentazione in atti.Violazione e falsa applicazione artt. 1655 e 2094 c.c.

Effettivitàdell’organizzazione dei mezzi necessari da partedell'appaltatore.

Validità dell’appalto.

Difetto di prova contraria.Giurisprudenza conforme.

In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Omessa valutazione da partedella sentenza dei contenuti del contratto di appalto e deicapitolati allegati, delle fatture emesse, della lettera di disdettadell’appalto, del Libro unico del lavoro, del Verbale diprescrizione in materia di sicurezza del lavoro.

Genuinità delmedesimo appalto per periodi precedenti e successivi.

Carenzadi valutazione di elementi decisivi ai fini del riscontro deirequisiti di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs n. 276/2003, inrelazione alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza del rischiod’impresa.

Prova decisiva ai fini del rilievo del difetto di provasufficiente in ordine alla non genuinità dell’appalto.

In relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.»;1.3. il terzo motivo denuncia: «Violazione art. 6, comma 11,D.Lgs. 150/2011.

Difetto di prova piena e univoca dellaviolazione dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 da partedell’INL.

Genericità degli assunti ispettivi citati dalla sentenzaimpugnata.

Orientamento univoco della giurisprudenzaNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026sull’onere di prova in capo all’amministrazione.

In reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026all’art. 360 n. 3 c.p.c.».2.

Tali censure non possono trovare accoglimento.2.1.

Il primo e il terzo motivo risultano inammissibili in quantodeducono pretesi errores in iudicando al di fuori dei limiticonsentiti innanzi a questa Corte di legittimità.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Pertanto, affinché operi il vizio di sussunzione, soventerichiamato da parte ricorrente anche in memoria, è necessarioche la ricognizione della fattispecie concreta sia quella operatadai giudici cui spetta l’accertamento dei fatti.

Nella specie,invece, chi ricorre critica proprio l’apprezzamento delleNumero registro generale 22731/2023risultanze istruttorie, come conclamato dal diffuso richiamo aNi umero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026materiali di causa.Data pubblicazione 13/05/20262.2.

Parimenti inammissibile il secondo motivo.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

«doppia conforme».(cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023;Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., la disposizione è stata rigorosamenteinterpretata dalle Sezioni unite di questa Corte che hannoelaborato modalità di deduzione di detto vizio rispetto alle qualii motivi in esame risultano largamente inosservanti (Cass., Sez.Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 19881/2014; n. 25008/2014;n. 417/2015).Anche con questa doglianza, genericamente formulata, sipretende un rinnovato giudizio di merito sulla pretesa genuinitàdell’appalto, non individuando affatto l’omesso esame di unfatto realmente decisivo ad opera dei giudici del merito, mapiuttosto sollecitando un diverso apprezzamento dei documentiversati in giudizio.3.

Il quarto motivo denuncia: «Violazione dell'art. 127 ter, c.p.c.Errore in procedendo.

Omessa celebrazione del processo ex art.437, c.p.c.

Invalidità della sentenza.

Mancata contestazionedelle censure del Ricorso in appello da parte dell’INL.

Prova delNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026fondamento delle censure di parte ricorrente ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026115, c.p.c.

Falsa applicazione art. 115, c.p.c.

Erroneaformazione del convincimento del Giudice.

Violazione art. 116,c.p.c.

In relazione all’art. 360 n. 4 e 5, c.p.c.».Il complesso delle censure contenute nel motivo non meritacondivisione.In ordine alla pretesa violazione dell’art. 127 ter c.p.c., leSezioni unite di questa Corte hanno sancito la compatibilità dellasostituzione della fase decisoria del processo del lavoro con latrattazione scritta (Cass., Sez.

Un., n. 17603/2025), né partericorrente deduce che si fosse opposta, come pure poteva, a talesostituzione, ovvero che fosse stato escluso che le note scritte– di cui i ricorrenti neanche riportano i contenuti - potesserocontenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gliargomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnicasostitutiva dell'oralità.Inammissibile è poi la dedotta violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020; tra le molte conformi v., di recente,Cass. n. 9731/2025; Cass. n. 29339/2025), per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che ilgiudice non abbia posto a fondamento della decisione le provededotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisarNeum neroe dlli ara ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propostedalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre).

Parimenti la pronuncia rammenta che laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte findalle già citate Sezioni unite del 2014.In realtà, con il motivo in esame si sostiene erroneamentel’operatività di un principio di non contestazione rispetto allecensure formulate con l’atto di appello.È che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del qualela mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più direcente: Cass. n. 7997/2025); poiché tale apprezzamento esigeNumero registro generale 22731/2023l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda eN umero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento dellaData pubblicazione 13/05/2026sussistenza di una contestazione ovvero d'una noncontestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difettoassoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicitàdella stessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità:Cass. n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v.Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007)4..

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con condanna dei soccombenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito (cfr. Cass. n. 5859/2002; Cass. n. 22014/2018; Cass.n. 8947/2024; Cass. n. 27665/ 2025).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre alle spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norNmumae rod dei ral ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - LODI,2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,1560 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 772/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 258/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi, per un importo pari ad € 28.683,00, sanzione comminataper l’interposizione illecita di manodopera relativa allalavoratrice [OSCURATO:PERSONA] e per violazione della disciplina relativaal libro unico del lavoro.2. La Corte, in estrema sintesi e per quanto possa rilevare insede di legittimità, all’esito di analitico esame delle risultanzeistruttorie, ha condiviso col primo giudice l’assunto secondo cuila committente [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’HotelSabrina, avesse illecitamente utilizzato l’attività di lavoro dellaScaffia, sebbene la stessa risultasse formalmente assunta dallacooperativa opponente, in difetto dei requisiti di un appaltogenuino.3. La Corte ha anche confermato le responsabilità personale delSig. Haupt, quale rappresentante legale della società, el’infedele registrazione delle presenze sul libro unico del lavoro.4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso lasoccombente società e il suo liquidatore con quattro motivi; haresistito con controricorso l’I.T.L. intimato, per il tramitedell’Avvocatura Generale dello Stato.Parte ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esposti secondola sintesi offerta dal difensore della parte ricorrente:1.1. il primo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell'art. 29, D.Lgs n. 276/2003, per avere la sentenzaimpugnata ritenuto non genuino l’appalto di servizi pure inpresenza dei requisiti di legge, come da documentazione in atti.Violazione e falsa applicazione artt. 1655 e 2094 c.c. Effettivitàdell’organizzazione dei mezzi necessari da partedell'appaltatore. Validità dell’appalto. Difetto di prova contraria.Giurisprudenza conforme. In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Omessa valutazione da partedella sentenza dei contenuti del contratto di appalto e deicapitolati allegati, delle fatture emesse, della lettera di disdettadell’appalto, del Libro unico del lavoro, del Verbale diprescrizione in materia di sicurezza del lavoro. Genuinità delmedesimo appalto per periodi precedenti e successivi. Carenzadi valutazione di elementi decisivi ai fini del riscontro deirequisiti di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs n. 276/2003, inrelazione alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza del rischiod’impresa. Prova decisiva ai fini del rilievo del difetto di provasufficiente in ordine alla non genuinità dell’appalto. In relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.»;1.3. il terzo motivo denuncia: «Violazione art. 6, comma 11,D.Lgs. 150/2011. Difetto di prova piena e univoca dellaviolazione dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 da partedell’INL. Genericità degli assunti ispettivi citati dalla sentenzaimpugnata. Orientamento univoco della giurisprudenzaNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026sull’onere di prova in capo all’amministrazione. In reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026all’art. 360 n. 3 c.p.c.».2. Tali censure non possono trovare accoglimento.2.1. Il primo e il terzo motivo risultano inammissibili in quantodeducono pretesi errores in iudicando al di fuori dei limiticonsentiti innanzi a questa Corte di legittimità.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Pertanto, affinché operi il vizio di sussunzione, soventerichiamato da parte ricorrente anche in memoria, è necessarioche la ricognizione della fattispecie concreta sia quella operatadai giudici cui spetta l’accertamento dei fatti. Nella specie,invece, chi ricorre critica proprio l’apprezzamento delleNumero registro generale 22731/2023risultanze istruttorie, come conclamato dal diffuso richiamo aNi umero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026materiali di causa.Data pubblicazione 13/05/20262.2. Parimenti inammissibile il secondo motivo.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme».(cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023;Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., la disposizione è stata rigorosamenteinterpretata dalle Sezioni unite di questa Corte che hannoelaborato modalità di deduzione di detto vizio rispetto alle qualii motivi in esame risultano largamente inosservanti (Cass., Sez.Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 19881/2014; n. 25008/2014;n. 417/2015).Anche con questa doglianza, genericamente formulata, sipretende un rinnovato giudizio di merito sulla pretesa genuinitàdell’appalto, non individuando affatto l’omesso esame di unfatto realmente decisivo ad opera dei giudici del merito, mapiuttosto sollecitando un diverso apprezzamento dei documentiversati in giudizio.3. Il quarto motivo denuncia: «Violazione dell'art. 127 ter, c.p.c.Errore in procedendo. Omessa celebrazione del processo ex art.437, c.p.c. Invalidità della sentenza. Mancata contestazionedelle censure del Ricorso in appello da parte dell’INL. Prova delNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026fondamento delle censure di parte ricorrente ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026115, c.p.c. Falsa applicazione art. 115, c.p.c. Erroneaformazione del convincimento del Giudice. Violazione art. 116,c.p.c. In relazione all’art. 360 n. 4 e 5, c.p.c.».Il complesso delle censure contenute nel motivo non meritacondivisione.In ordine alla pretesa violazione dell’art. 127 ter c.p.c., leSezioni unite di questa Corte hanno sancito la compatibilità dellasostituzione della fase decisoria del processo del lavoro con latrattazione scritta (Cass., Sez. Un., n. 17603/2025), né partericorrente deduce che si fosse opposta, come pure poteva, a talesostituzione, ovvero che fosse stato escluso che le note scritte– di cui i ricorrenti neanche riportano i contenuti - potesserocontenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gliargomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnicasostitutiva dell'oralità.Inammissibile è poi la dedotta violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020; tra le molte conformi v., di recente,Cass. n. 9731/2025; Cass. n. 29339/2025), per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che ilgiudice non abbia posto a fondamento della decisione le provededotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisarNeum neroe dlli ara ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propostedalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre). Parimenti la pronuncia rammenta che laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte findalle già citate Sezioni unite del 2014.In realtà, con il motivo in esame si sostiene erroneamentel’operatività di un principio di non contestazione rispetto allecensure formulate con l’atto di appello.È che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del qualela mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più direcente: Cass. n. 7997/2025); poiché tale apprezzamento esigeNumero registro generale 22731/2023l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda eN umero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 13906/2026delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento dellaData pubblicazione 13/05/2026sussistenza di una contestazione ovvero d'una noncontestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difettoassoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicitàdella stessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità:Cass. n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v.Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007)4.. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con condanna dei soccombenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito (cfr. Cass. n. 5859/2002; Cass. n. 22014/2018; Cass.n. 8947/2024; Cass. n. 27665/ 2025).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre alle spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 22731/2023Numero sezionale 1560/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norNmumae rod dei ral ccolta generale 13906/2026Data pubblicazione 13/05/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]