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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16609/2026

Testo disponibile della fonte

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ifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente-avverso la sentenza n. 1625/12/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 8.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Trapani notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l 'avviso di accertamento n.

TY9036R01431/2015,relativo all’anno di imposta 2010, recante una pretesa complessiva pari ad€ 336.146,59 (di cui € di cui € 104.774,00 per IRES, euro 18.364,00 perIRAP, € 33.138,00 per I.V.A., € 23.594,59 per interessi maturati al 18settembre 2015 ed € 156.276,00 a titolo di sanzione amministrativa unicapecuniaria), avendo accertato una serie costi indeducibili.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani rigettava il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appellodella società soccombente, ritenendo, in sintesi, infondati i primi duemotivi di gravame, relativi alla validità della notifica dell’atto impositivo edal contraddittorio endoprocedimentale; rigettava inoltre il terzo motivo,riguardante il merito della pretesa, ritenendo coperto da giudicato internoil capo di pronuncia di primo grado relativo alla legittimità del recupero atassazione di euro 317.480,00, comunque legittimo; nel resto, confermavala legittimità delle riprese a tassazione e della sanzione pecuniaria unicairrogata.4.

Avverso la precitata sentenza la società in epigrafe ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alladiscussione orale.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce laviolazione dell’art. 329 c.p.c., avendo i giudici di appello erroneamenteritenuto che si fosse formato un giudicato interno su quanto statuito dalgiudice di primo grado in relazione al recupero a tassazione dei costieccedenti il tetto massimo deducibile, nonostante alle pagine 11-13dell’atto di appello anche tale statuizione fosse stata censurata.2.

Con il secondo mezzo si denuncia l’«omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.», conriferimento alla contabilizzazione delle fatture da ricevere al 31.12.2009,avendo il giudice del gravame omesso di verificare che i costi di cui alleNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026fatture 11/2009, 1/2010, 8/2009, 10/2009, 2/2008, di cui al secondorilievo degli accertatori, erano stati contabilizzati tra le fatture da ricevereal 31 dicembre 2009, con annotazioni sul conto

322.1.3. Con il terzo motivo deduce l’«omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.» per avere igiudici di appello omesso di considerare la circostanza, dedotta a pagina 9del ricorso di primo grado e ribadita in appello a pagina 13, che tutte lefatture emesse dalle società consortili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eregistrate dalla società nell'anno 2010 avevano ad oggetto solo la quotadei costi sostenuti dalle consortili imputabili alla consorziata.

Tuttol'imponibile indicato nelle fatture era dunque rappresentativo di costiribaltati dalle consortili sulla [OSCURATO:PERSONA] srl.4.

Con il quarto mezzo di impugnazione la società si duole della«violazione degli artt. 54, 109 e 164 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 edegli artt. 19 e 19-bis.1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c.», avendo la Commissione tributariaregionale ritenuto erroneamente indeducibili taluni costi sostenuti dallacontribuente per l’acquisto di carburanti, nonostante la limitazione delladeducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA si applicasse solo aiprofessionisti e non anche alle società di capitali.

Le argomentazioni dellaC.T.R. sull’incompletezza delle schede carburanti erano estranee al themadecidendum, dato che la contestazione riguardava solo i limiti quantitatividi deducibilità e detraibilità dei costi per presunto uso promiscuo deimezzi.5.

Con il quinto ed ultimo motivo, rubricato «Violazione dell'art. 13,comma 1-quater e comma 6-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.», la ricorrente deduce che i Giudicid'appello hanno errato nel disporre il 'raddoppio del contributo unificato',in quanto esso non è applicabile ai giudizi innanzi alle CommissioniTributarie.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/20266.

Preliminarmente, deve darsi atto che la resistente Agenzia delle Entrateha depositato, in data 27.3.2026, una nota con allegata la sentenza n.7497, depositata in data 6.9.02021 dalla Commissione tributaria regionaledella Sicilia, resa tra le medesime parti e divenuta cosa giudicata dopo lanotifica dell’odierno ricorso, in relazione ad un avviso di accertamento perIRES, IRAP ed IVA, per il successivo anno d’imposta 2011.7.

La memoria, così come la documentazione allegata, deve essereritenuta inammissibile, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c., in quantol’Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivo controricorso.8.

Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile per difetto diinteresse, in quanto non si confronta con la motivazione dell’impugnatasentenza che, alle pagine 9 e 10, ha valutato nel merito la questione cheinfondatamente si lamenta non esaminata, sebbene, per evidente erroremateriale, abbia indicato la somma di euro 374.818,00 anziché317.480,00.9.

Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sonoinammissibili per le seguenti ragioni.9.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri,in realtà, come ne caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici odelle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. n.Corte di Cassazione n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024), senza contare che, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorsoper cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinatodisposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigenteNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026«ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], ora Corti di giustizia tributaria disecondo grado (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al finedi non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato didimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello(cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).10.

Neppure il quarto motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità.10.1.

Ed invero, la censura difetta di specificità, in quanto la partericorrente, contravvenendo all’art. 366 c.p.c., non riproduce integralmenteil contenuto degli allegati n. 26 e n. 51 al p.v.c. e dell’avviso diaccertamento che li richiama, nel quale, a suo dire, l’indeducibilità sarebbedipesa non già dall’incompletezza delle schede carburante, ma dal rilievoche i costi erano deducibili solo nella misura del 40%.

La Corte non èpertanto messa nelle condizioni di verificare, ex actis – e dunque prima diesaminare la doglianza nel merito-, che la ripresa a tassazione dipendesseesclusivamente dalla misura della deducibilità dei costi e non anche dallaparimenti necessaria completezza delle schede carburante previstedall’art. 1 del d.p.r. 444/1997, vigente ratione temporis.11.

Il quinto ed ultimo motivo è parimenti inammissibile.11.1.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in giudizio avente ad oggettol’impugnazione di un invito al pagamento del doppio del contributounificato, hanno chiarito che il versamento di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, non ha natura sanzionatoria, ma di tributogiudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo"contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte difinanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzionedella fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazionigiudiziarie (in termini: Cass., Sez. un., 17 luglio 2023, n. 20621 - nelloNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9107; Cass.,Sez. 5, 6 settembre 2024, n. 24069; Cass., Sez. 5, 9 settembre 2024, n.24236, Cass. n. 26995/2024).11.2.

Partendo dunque dal dato che il c.d.

“doppio contributo” di cui sidiscute ha natura di debito tributario, le Sezioni Unite di questa S.C. nehanno tratto l’indefettibile conclusione che la questione circa la suadebenza o meno è estranea alla cognizione della giurisdizione civileordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass.,sez.

U., 20/02/2020, n. 4315).11.3.

Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto l’impugnazione diun avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva e non giàun invito al pagamento del doppio del contributo unificato.

La C.T.R. harespinto l’appello, dando atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento del doppio del contributo unificato, attestazione aventefunzione di agevolazione dell’accertamento della diversa pretesa tributaria(il contributo unificato), che richiede tuttavia l’emissione di un appositosede, non essendo la doglianza qui deducibile, in quanto estranea allamateria del contendere.12.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.13.

Nulla per le spese.14.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;nulla per le spese.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente-avverso la sentenza n. 1625/12/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 8.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Trapani notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l 'avviso di accertamento n. TY9036R01431/2015,relativo all’anno di imposta 2010, recante una pretesa complessiva pari ad€ 336.146,59 (di cui € di cui € 104.774,00 per IRES, euro 18.364,00 perIRAP, € 33.138,00 per I.V.A., € 23.594,59 per interessi maturati al 18settembre 2015 ed € 156.276,00 a titolo di sanzione amministrativa unicapecuniaria), avendo accertato una serie costi indeducibili.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani rigettava il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appellodella società soccombente, ritenendo, in sintesi, infondati i primi duemotivi di gravame, relativi alla validità della notifica dell’atto impositivo edal contraddittorio endoprocedimentale; rigettava inoltre il terzo motivo,riguardante il merito della pretesa, ritenendo coperto da giudicato internoil capo di pronuncia di primo grado relativo alla legittimità del recupero atassazione di euro 317.480,00, comunque legittimo; nel resto, confermavala legittimità delle riprese a tassazione e della sanzione pecuniaria unicairrogata.4. Avverso la precitata sentenza la società in epigrafe ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alladiscussione orale.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce laviolazione dell’art. 329 c.p.c., avendo i giudici di appello erroneamenteritenuto che si fosse formato un giudicato interno su quanto statuito dalgiudice di primo grado in relazione al recupero a tassazione dei costieccedenti il tetto massimo deducibile, nonostante alle pagine 11-13dell’atto di appello anche tale statuizione fosse stata censurata.2. Con il secondo mezzo si denuncia l’«omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.», conriferimento alla contabilizzazione delle fatture da ricevere al 31.12.2009,avendo il giudice del gravame omesso di verificare che i costi di cui alleNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026fatture 11/2009, 1/2010, 8/2009, 10/2009, 2/2008, di cui al secondorilievo degli accertatori, erano stati contabilizzati tra le fatture da ricevereal 31 dicembre 2009, con annotazioni sul conto 322.1.3. Con il terzo motivo deduce l’«omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.» per avere igiudici di appello omesso di considerare la circostanza, dedotta a pagina 9del ricorso di primo grado e ribadita in appello a pagina 13, che tutte lefatture emesse dalle società consortili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eregistrate dalla società nell'anno 2010 avevano ad oggetto solo la quotadei costi sostenuti dalle consortili imputabili alla consorziata. Tuttol'imponibile indicato nelle fatture era dunque rappresentativo di costiribaltati dalle consortili sulla [OSCURATO:PERSONA] srl.4. Con il quarto mezzo di impugnazione la società si duole della«violazione degli artt. 54, 109 e 164 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 edegli artt. 19 e 19-bis.1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c.», avendo la Commissione tributariaregionale ritenuto erroneamente indeducibili taluni costi sostenuti dallacontribuente per l’acquisto di carburanti, nonostante la limitazione delladeducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA si applicasse solo aiprofessionisti e non anche alle società di capitali. Le argomentazioni dellaC.T.R. sull’incompletezza delle schede carburanti erano estranee al themadecidendum, dato che la contestazione riguardava solo i limiti quantitatividi deducibilità e detraibilità dei costi per presunto uso promiscuo deimezzi.5. Con il quinto ed ultimo motivo, rubricato «Violazione dell'art. 13,comma 1-quater e comma 6-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.», la ricorrente deduce che i Giudicid'appello hanno errato nel disporre il 'raddoppio del contributo unificato',in quanto esso non è applicabile ai giudizi innanzi alle CommissioniTributarie.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/20266. Preliminarmente, deve darsi atto che la resistente Agenzia delle Entrateha depositato, in data 27.3.2026, una nota con allegata la sentenza n.7497, depositata in data 6.9.02021 dalla Commissione tributaria regionaledella Sicilia, resa tra le medesime parti e divenuta cosa giudicata dopo lanotifica dell’odierno ricorso, in relazione ad un avviso di accertamento perIRES, IRAP ed IVA, per il successivo anno d’imposta 2011.7. La memoria, così come la documentazione allegata, deve essereritenuta inammissibile, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c., in quantol’Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivo controricorso.8. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile per difetto diinteresse, in quanto non si confronta con la motivazione dell’impugnatasentenza che, alle pagine 9 e 10, ha valutato nel merito la questione cheinfondatamente si lamenta non esaminata, sebbene, per evidente erroremateriale, abbia indicato la somma di euro 374.818,00 anziché317.480,00.9. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sonoinammissibili per le seguenti ragioni.9.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri,in realtà, come ne caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici odelle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n.Corte di Cassazione n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024), senza contare che, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorsoper cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinatodisposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigenteNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026«ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], ora Corti di giustizia tributaria disecondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al finedi non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato didimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello(cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).10. Neppure il quarto motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità.10.1. Ed invero, la censura difetta di specificità, in quanto la partericorrente, contravvenendo all’art. 366 c.p.c., non riproduce integralmenteil contenuto degli allegati n. 26 e n. 51 al p.v.c. e dell’avviso diaccertamento che li richiama, nel quale, a suo dire, l’indeducibilità sarebbedipesa non già dall’incompletezza delle schede carburante, ma dal rilievoche i costi erano deducibili solo nella misura del 40%. La Corte non èpertanto messa nelle condizioni di verificare, ex actis – e dunque prima diesaminare la doglianza nel merito-, che la ripresa a tassazione dipendesseesclusivamente dalla misura della deducibilità dei costi e non anche dallaparimenti necessaria completezza delle schede carburante previstedall’art. 1 del d.p.r. 444/1997, vigente ratione temporis.11. Il quinto ed ultimo motivo è parimenti inammissibile.11.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, in giudizio avente ad oggettol’impugnazione di un invito al pagamento del doppio del contributounificato, hanno chiarito che il versamento di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, non ha natura sanzionatoria, ma di tributogiudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo"contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte difinanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzionedella fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazionigiudiziarie (in termini: Cass., Sez. un., 17 luglio 2023, n. 20621 - nelloNumero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9107; Cass.,Sez. 5, 6 settembre 2024, n. 24069; Cass., Sez. 5, 9 settembre 2024, n.24236, Cass. n. 26995/2024).11.2. Partendo dunque dal dato che il c.d. “doppio contributo” di cui sidiscute ha natura di debito tributario, le Sezioni Unite di questa S.C. nehanno tratto l’indefettibile conclusione che la questione circa la suadebenza o meno è estranea alla cognizione della giurisdizione civileordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass.,sez. U., 20/02/2020, n. 4315).11.3. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto l’impugnazione diun avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva e non giàun invito al pagamento del doppio del contributo unificato. La C.T.R. harespinto l’appello, dando atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento del doppio del contributo unificato, attestazione aventefunzione di agevolazione dell’accertamento della diversa pretesa tributaria(il contributo unificato), che richiede tuttavia l’emissione di un appositosede, non essendo la doglianza qui deducibile, in quanto estranea allamateria del contendere.12. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.13. Nulla per le spese.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;nulla per le spese.Numero registro generale 29746/2017Numero sezionale 4277/2026Numero di raccolta generale 16609/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 16609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris